Ordinanza cautelare 6 dicembre 2024
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 13/04/2026, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01080/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02016/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2016 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di legale rappresentante di -OMISSIS-di -OMISSIS- s.a.s., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno e Ufficio Territoriale del Governo Catania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
1. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
2. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
3. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- ;
4. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS-;
5. Del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 30.7.2024 di revoca del N.O. al lavoro subordinato stagionale rilasciato in favore del sig. -OMISSIS- -OMISSIS- .
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 marzo 2026 il dott. ND SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, notificato il 29 ottobre 2024 e depositato il giorno 11 novembre 2024, la società -OMISSIS- di -OMISSIS- s.a.s. (-OMISSIS-), in persona del legale rappresentante sig. -OMISSIS-, ha impugnato cinque provvedimenti di identico tenore, tutti datati 30 luglio 2024, con cui lo Sportello Unico per l’Immigrazione (SUI) di Catania ha revocato altrettanti nulla osta (N.O.) al lavoro subordinato stagionale, precedentemente rilasciati in data 5 febbraio 2024 in favore di cinque lavoratori extracomunitari (docc. 1, 3, 5, 7 e 9 New Edil).
Espone in fatto parte ricorrente che:
- ha presentato, nell’ambito delle procedure previste dal c.d. “Decreto Flussi” per l’anno 2023, cinque distinte istanze per l’assunzione di manodopera stagionale nel settore agricolo;
- a seguito del rilascio dei N.O., l’Amministrazione avviava un procedimento volto alla loro revoca, culminato nell’adozione dei provvedimenti impugnati;
- tutti i provvedimenti di revoca condividono la stessa motivazione per cui: “ La partita IVA indicata in domanda non è riferita ad alcuna attività del richiedente Principato Varo -OMISSIS-, bensì ad una attività di “barbiere”. Lo stesso risulta essere dipendente con lavoro a tempo indeterminato presso Publi-One SRLS ” (docc. 1, 3, 5, 7 e 9 citt.).
Deducendo, con unico articolato motivo, “ Illegittimità per erronea valutazione dei documenti prodotti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, carenza di motivazione ”, la società ricorrente lamenta il difetto d’istruttoria e l’erroneità dei presupposti fattuali assunti a base dei provvedimenti impugnati, allegando a tal fine visura camerale e certificato di attribuzione di partita IVA, aggiornati al 25 luglio 2024, dai quali emergerebbe che la stessa, con P.IVA -OMISSIS-, è iscritta al registro delle imprese con la qualifica di “Impresa Agricola” dal 24 luglio 2020 e svolge, tra le altre, attività di silvicoltura: pienamente compatibile con le finalità del Decreto Flussi. Le avversate statuizioni revocatorie sarebbero, pertanto, il risultato di errore istruttorio. Sotto altro profilo si contesta la rilevanza della circostanza -in tesi non provata- che il legale rappresentante della società sia anche lavoratore dipendente presso altra impresa, non essendo tale condizione prevista come ostativa dalla disciplina di riferimento.
Per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che, con documenti e memoria depositata il 2 dicembre 2024, si è opposta all’accoglimento del ricorso deducendo che la revoca sarebbe stata determinata in realtà dalla mancata produzione, da parte del ricorrente, della documentazione necessaria al perfezionamento delle istanze, reiteratamente richiesta dallo SUI con plurime comunicazioni (inviate in data 8 marzo, 22 marzo, 15 maggio, 14 e 20 giugno 2024) rimaste senza adeguato riscontro.
Con ordinanza n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2024 il collegio ha respinto l’istanza cautelare per ritenuto difetto di periculum in mora .
Il 23 aprile 2025 parte ricorrente ha depositato istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 2 cod. proc. amm., rappresentando l’urgenza della decisione nel merito.
In data 20 ottobre 2025 il commissario ad acta nominato con sentenza n. 2385/2024 della Sezione V di questo Tribunale sul ricorso RG 216/2024 ha depositato per errore nel fascicolo di questo giudizio la richiesta di liquidazione del suo compenso.
All’udienza pubblica del 26 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
- Capo I
Preliminarmente si dispone la cancellazione dal fascicolo di causa dell’atto erroneamente depositato il 20 ottobre 2025 dal commissario ad acta nominato con sentenza n. 2385/2024 della Sezione V di questo Tribunale attesa la manifesta erroneità del deposito rispetto alla controversia in esame.
- Capo II
Ancora in limine deve dichiararsi l’ammissibilità del ricorso cumulativo tenuto conto che i plurimi provvedimenti impugnati, pur riferendosi distintamente a cinque lavoratori stranieri, scaturiscono dalla medesima istanza del datore di lavoro, odierno ricorrente, e mostrano piena identità di contenuto e apparato motivazionale.
L’appartenenza degli atti gravati allo stesso procedimento e la deduzione nel ricorso di vizi che li colpiscono nella medesima misura giustificano, pertanto, pienamente l’esigenza di concentrare in un’unica delibazione l’apprezzamento della correttezza dell’azione amministrativa oggetto del gravame; in deroga alla regola generale dell’impugnabilità, con un ricorso, di un solo provvedimento.
- Capo III
Nel merito il ricorso è fondato in relazione al dirimente profilo del denunciato difetto d’istruttoria.
1) In primo luogo alcuna rilevanza può assumere a sostegno della revoca la circostanza che il legale rappresentante della società sia anche lavoratore subordinato presso altra impresa. I parametri ordinamentali non prevedono, tra i requisiti del datore di lavoro, l’esclusività dell’attività imprenditoriale, né indicano come causa ostativa all’assunzione di lavoratori stranieri il fatto che il datore di lavoro svolga contestualmente altra attività lavorativa, anche di natura subordinata. In assenza di espresso divieto normativo, tale elemento non può essere legittimamente utilizzato come fondamento di un provvedimento di diniego o di revoca.
2) Ciò posto dalla documentazione versata in atti dalla ricorrente (cfr. in particolare docc. 20 e 21) consta che:
- la partita IVA n. -OMISSIS- corrisponde alla società del ricorrente;
- la società è iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese con la qualifica di “Impresa Agricola” sin dal 24 luglio 2020;
- l’attività agricola esercitata comprende la “silvicoltura ed altre attività forestali”.
Tali risultanze documentali avallano l’assunto ricorsuale circa le carenze dell’attività istruttoria all’esito della quale l’Amministrazione ha dedotto che la partita IVA sarebbe, invece, riconducibile a un’attività di “barbiere”.
L’affermazione contenuta nella memoria della difesa erariale, secondo cui tale discrasia emergerebbe dai Sistemi delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero Lavoro a causa “ probabilmente ” di un mancato aggiornamento non scalfisce la fondatezza della censura.
Anzitutto tale eccezione non è suffragata da congrui elementi probatori. La stessa parte resistente si limita a prospettare la tesi in termini di mera probabilità, senza nemmeno fornire elementi presuntivi a suffragio.
In ogni caso poi se il datore di lavoro non allega un certificato di attribuzione aggiornato pur essendo la partita IVA attiva e regolarmente iscritta, l’amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, invitandolo a correggere l’errore o a integrare la documentazione (arg. ex artt. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990 e 30-bis, comma 9, del D.P.R. n. 394/1999).
Con maggiore impegno esplicativo: sebbene sul datore di lavoro gravi senz’altro un onere di diligenza e di autoresponsabilità nel presentare una domanda completa e veritiera, l’Amministrazione non può assumere un atteggiamento passivo. Essa è tenuta sia ad attivare il soccorso istruttorio per le irregolarità formali sia, inoltre, a cooperare con le altre amministrazioni per acquisire i dati necessari, in un’ottica di leale collaborazione e nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento.
Di qui, la fondatezza della censura.
3) In senso contrario non orienta la tesi dell’Avvocatura dello Stato, secondo cui la vera causa della revoca dovrebbe ascriversi alla mancata produzione di documenti da parte della società ricorrente.
L’assunto, dedotto per la prima volta tramite atto difensivo e non collimante con la motivazione dei provvedimenti impugnati, assume i contorni di una inammissibile motivazione postuma.
L’eccezione è peraltro infondata a fronte dell’ulteriore documentazione versata dalla società deducente (docc. 16-18), dalla quale emerge che essa ha dato riscontro alle richieste di integrazione documentale provenienti dall’Amministrazione.
- Capo IV
1) In definitiva, il ricorso è meritevole di accoglimento, siccome fondato; con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Con salvezza del potere dell’Amministrazione di rideterminarsi nel rispetto dell’effetto conformativo scaturente dalla presente sentenza.
2) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e dei lavori stranieri nominati in epigrafe
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
US GI, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
ND SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND SA | US GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.