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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4551 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona della dott.ssa Chiara Serafini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al N. 11858 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione con provvedimento del 21.10.2024, vertente tra
TRA
, Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, in via Stefano Cansacchi n. 11, presso lo studio dell'avv.
Alessandro Pietrini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- attrice–
E
il , Controparte_1
elettivamente domiciliato in Roma, in via della Martinica n. 197, presso lo studio dell'avv. Romina
Petrungaro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
- convenuta –
pagina 1 di 5 E
la Controparte_2
elettivamente domiciliato in Roma, in via Antonio Dionisi n. 73, presso lo studio dell'avv. Mara
Mandrè, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-terza chiamata in causa –
Oggetto: domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 ed ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: come da note scritte depositate, ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.10.2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 702 bis ha convenuto in giudizio il condominio di Parte_1 [...]
, in Roma, chiedendo accertarsi la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2051 e, CP_1 in via subordinata, dell'art. 2043 c.c. per il sinistro avvenuto in data 10.05.2017 e, per l'effetto, ne ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni subiti, quantificati nella somma complessiva di euro
47.297,08, oltre accessori
A fondamento della domanda l'attrice ha dedotto che il 10.05.2017 alle ore 12,00 circa, mentre si trovava sul pianerottolo antistante il proprio appartamento, cadeva a terra a causa della presenza di liquami e di liquidi non segnalati sul pavimento.
Per effetto del sinistro l'attrice riportava lesioni personali.
Si è costituito in giudizio il condominio il condominio di , in Roma e ha chiesto Controparte_1
il rigetto delle domande proposte in quanto infondate.
Il condominio ha rilevato che il danno subito dall'attrice non sarebbe stato cagionato dal bene ridotto al rango di mera occasione dell'evento, e dovendosi ritenere integrato, per CP_3
contro, il caso fortuito.
Il condominio ha altresì chiesto di chiamare in causa la nella qualità di Controparte_2 soggetto giuridico tenuto a manlevare il convenuto dalle pretese dell'attrice, in forza della polizza in essere tra le parti
Co ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_2
Nel merito, l'assicurazione ha chiesto il rigetto delle domande proposte dall'attrice, in difetto di prova pagina 2 di 5 adeguata della dinamica del sinistro e dei danni asseritamente subiti dalla danneggiata.
Disposto il mutamento del rito, la causa è stata trattenuta in decisione, all'esito dell'istruttoria svolta, con provvedimento del 21.10.2024
3. L'azione proposta da è diretta ad ottenere risarcimento dei danni subiti a Parte_1
seguito del sinistro asseritamente determinato dalla presenza di liquidi sul pianerottolo CP_3
L'attrice ha specificamente qualificato l'azione individuando la causa petendi della domanda nella mancata custodia del bene ex art. 2051 c.c. e, in via subordinata, nella fattispecie generale disciplinata dall'art. 2043 c.c.
Deve osservarsi che in materia di responsabilità ex art. 2051 c.c., stante la natura oggettiva della responsabilità del custode, a carico del soggetto danneggiato sussiste l'onere di provare soltanto la derivazione del danno dalla cosa e la custodia della stessa da parte del preteso responsabile, non pure la propria assenza di colpa nel relazionarsi con essa (Cass. n. 18518/2024).
L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res
(Cass. n. 12663/2024).
Nella specie non ha assolto all'onere della prova posto a suo carico. Parte_1
Va premesso che l'attrice ha prospettato una ricostruzione dei fatti di causa sotto alcuni profili contraddittoria.
Nella dichiarazione scritta depositata in atti dalla stessa attrice (all. 6 fascicolo dell'attrice), Parte_1
nel descrivere il sinistro, ha riferito: “mentre rientravo a casa mia sono scivolata nel
[...] pianerottolo del condominio … perché vi erano dei liquami di olio tutti per terra e sulle scale in abbondanza”. Nella dichiarazione a firma dell'attrice del 30.05.2017 resa all'agenzia investigativa incaricata dall'assicurazione (cfr. all. 1 fascicolo dell'assicurazione) il sinistro è invece così descritto:
”Il giorno 10.05.2017 alle ore 13.30 circa mentre rincasavo presso la mia abitazione, nell'affrontare i pochi scalini che conducono alla porta del mio appartamento, giunta alla sommità della piccola rampa scivolavo sull'ultimo scalino (sull'ultimo scalino c'erano delle gocce d'acqua)”.
Nell'atto introduttivo del giudizio l'attrice ha ribadito di essere caduta sul pavimento del pianerottolo, a causa della presenza di liquami e liquidi non segnalati.
Da ultimo, in sede di interrogatorio formale l'attrice ha precisato di essere caduta mentre stava salendo l'ultimo gradino e di essere poi caduta sul pianerottolo
Nelle diverse ricostruzioni del sinistro il luogo dell'incidente viene indicato nel pianerottolo e pagina 3 di 5 nell'ultimo gradino della rampa di scale, mentre la sostanza presente a terra viene descritta come
“liquami”, presenti sul pianerottolo e abbondantemente sulle scale, e “gocce d'acqua” sull'ultimo scalino.
Anche ritenendo che le discrasie evidenziate siano il frutto di una generica rappresentazione dei fatti controversi e di mere imprecisioni delle dichiarazioni scritte prodotte in atti e concludendo quindi che l'effettiva dinamica del sinistro sia quella puntualmente descritta in sede di interrogatorio formale, quando l'attrice ha riferito che il sinistro è avvenuto sulle scale (precisamente sull'ultimo gradino) e di essere poi caduta sul pianerottolo, va osservato in ogni caso che l'unico teste che ha confermato di aver assistito al sinistro, , ha reso delle dichiarazioni non attendibili. Tes_1
All'udienza del 22.09.2022 il teste ha infatti dichiarato che al momento del sinistro stava scendendo le scale e di aver visto l'attrice cadere davanti alla porta di casa. Il teste, in particolare, ha precisato che l'attrice è caduta sul pianerottolo, escludendo espressamente che l'incidente sia avvenuto sui gradini delle scale e riferendo altresì di aver visto acqua per terra.
Nulla ha riferito in ordine all'eventuale presenza di liquami.
La testimonianza deve ritenersi inattendibile sotto diversi profili.
Il teste ha innanzitutto riferito di aver visto l'attrice cadere sul pianerottolo, davanti alla porta di casa, e non sulle scale.
Di contro, l'attrice in sede di interrogatorio formale, come sopra evidenziato, ha riferito con precisione che al momento del sinistro stava salendo le scale, dalla parte del muro, e di essere caduta sull'ultimo gradino della rampa di scale.
Va altresì osservato che lo stesso , in una precedente dichiarazione scritta resa all'agenza Tes_1 investigativa incaricata dall'assicurazione, ha riferito che al momento del sinistro stava aprendo il portone dello stabile, di aver visto la signora a terra sulle scale e di averle prestato soccorso Parte_1
(cfr. allegato alla memoria ex art. 183 comma VI c.p.c.).
In sede stragiudiziale, pertanto, il teste (contrariamente a quanto riferito in sede di escussione testimoniale) ha dichiarato di non aver visto l'attrice cadere e che al momento del sinistro stava entrando dal portone condominiale.
All'udienza del 22.09.2022, pur riconoscendo la propria firma apposta a margine della dichiarazione, non è stato in grado di indicare le ragioni delle evidenziate discrasie tra la dichiarazione testimoniale e quella resa in sede stragiudiziale.
Da ultimo, il teste ha riferito di non aver assistito all'incidente e di essere Testimone_2
intervenuta in un secondo momento, trovando la suocera, seduta sulle scale. Parte_1
Pur confermando la presenza di acqua a terra, la teste non ha potuto riferire alcunché in ordine alla pagina 4 di 5 dinamica del sinistro, non avendovi assistito
In conclusione, il contraddittorio quadro assertivo e probatorio sopra delineato non consente di ritenere acquisiti adeguati riscontri probatori in ordine alla dinamica dell'incidente.
Le domande proposte dall'attrice devono pertanto essere rigettate.
4. La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della semplicità delle questioni giuridiche trattate, segue la soccombenza dell'attrice.
Restano altresì a carico dell'attrice le spese di CTU, sostenute nella fase preventiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti del e da Parte_1 Controparte_1 quest'ultimo nei confronti della ogni diversa istanza, deduzione ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede: rigetta le domande proposte;
condanna l'attrice al rimborso delle spese processuali in favore del Controparte_1
e della liquidate in euro 2.800,00 per compensi per ciascuna parte,
[...] Controparte_2
oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge;
Così deciso in Roma, li 24.03.2025
Il giudice dott.ssa Chiara Serafini
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