Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 20/01/2026, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01094/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15799/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15799 del 2022, proposto da Consorzio Ecolamp, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Prati, Elisabetta Alexandra Scotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Prati in Milano, piazza Bertarelli 1;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Consorzio Erp Italia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Martelli, Mara Chilosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Erion Weee, Cobat Raee, non costituiti in giudizio;
Erion Energy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Fonderico, Elettra Monaci, Maria Valeria Vecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Elettra Monaci in Roma, via di San Sebastianello 9;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Amazon Services Europe S.A.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Fari', Omar Hagi Kassim, Massimo Monteduro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Fari' in Roma, via Vittorio Veneto 108;
Per la declaratoria di illegittimità e l'annullamento di:
-1) Decreto di approvazione dell'Accordo di Programma ex art.206 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulato tra il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio ERION ENERGY, avente ad oggetto “Accordo per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto”, e dei relativi allegati, non notificato (doc. 1);
- 2) dell'Accordo di Programma ex art.206 D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 smi, prot. n. DISS REGISTRO ACCORDI E CONTRATTI.R.0000041 del 12/10/2022 stipulata tra il Ministero della Transizione Ecologica – Dipartimento Sviluppo Sostenibile, la Amazon Service Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio ERION WEEE, Consorzio ERION ENERGY, avente ad oggetto “Accordo per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto”, non notificato (doc. 2);
- 3) dell'Accordo di programma MATTM.REGISTRO UFFICIALE.I. 0021293 del 26/03/2020, stipulato tra il Ministero dell'Ambiente Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare Dipartimento per la transizione ecologica e gli investimenti verdi, Amazon Services Europe SARL, Consorzio ERP ITALIA, Consorzio Remedia per la realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto, non notificato (doc. 3);
- 4) del Decreto di istituzione del Tavolo permanente di attuazione dell'Accordo MITE.DISS_Registro Decreti. R. 0000200 del 06/12/2022, non notificato (doc. 4).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Consorzio Erp Italia e di Erion Energy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa FR AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la ricorrente ha impugnato i Decreti ministeriali e gli Accordi di programma in epigrafe, relativi alla realizzazione, per i venditori a distanza sui mercati online, di un modello sperimentale di attuazione degli obblighi di responsabilità estesa del produttore del prodotto;
Rilevato che in vista della discussione nel merito del ricorso la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, chiedendo al Tribunale di dichiarare l’improcedibilità dello stesso, con compensazione delle spese di lite, in quanto “ tali Accordi non sono stati rinnovati alla loro scadenza e, ad oggi, la materia è regolata dall’art. 178 quater del D. Lgs. 152/2006 (“Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico”, articolo inserito dall'articolo 14-ter, comma 1, del D.L. 16 settembre 2024, n. 131, convertito con modificazioni dalla Legge 14 novembre 2024, n. 166) ”;
Rilevato, altresì, che le altre parti costituite in giudizio hanno aderito alla richiesta di compensazione delle spese, con note versate in atti;
Ritenuto, pertanto, che al Collegio si impone una declaratoria in conformità, in virtù del principio dispositivo che regola anche il processo amministrativo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese di lite compensate tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
FR AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FR AR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO