Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 19/01/2026, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 19/2026
REPVBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE PIEMONTE
composta dai seguenti magistrati Marco RO Presidente Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere LE ES Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. 23959 del registro di segreteria, ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:
C.A., nato a omissis, il omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis, rappresentato e difeso, per procura speciale rilasciata su foglio separato in data 12 marzo 2025 ed apposta in calce alla comparsa di costituzione in giudizio del 20 marzo 2025, dall’Avv. Teodosio Pafundi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, PEC teodosiopafundi@pec.ordineavvocatitorino.it;
M.E., nata a omissis, il omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis,
rappresentata e difesa, per procura speciale in atti dall’Avv. Matteo Chiosso ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Luigi Mercantini n. 6, PEC matteochiosso@pec.ordineavvocatitorino.it;
L.M., nata a omissis, il omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis,
rappresentata e difesa, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione in giudizio del 19 marzo 2025, dall’Avv. Francesco Dal Piaz ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Via Sant’Agostino n. 12, PEC francescodalpiaz@pec.ordineavvocatitorino.it;
U.A., nato a omissis, il omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, Via omissis,
rappresentato e difeso, per procura speciale in calce alla comparsa di costituzione del 20 marzo 2025, dall’Avv. Marcello Mendogni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Parma, Borgo Antini n. 3, PEC marcello.mendogni@legalmail.it;
D.E., nata a omissis, il omissis, c.f.
omissis, residente in omissis, in Piazza omissis
1/A, rappresentata e difesa per procura speciale in atti dall’Avv. Bruno Sarzotti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Torino, Corso Re Umberto n. 27, PEC: brunosarzotti@pec.ordineavvocatitorino.it.
VISTO il d.lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174, All. 1 (“Codice di Giustizia Contabile”);
LETTI gli atti e i documenti di causa;
UDITI, all’udienza pubblica del 15 ottobre 2025, il Magistrato relatore Cons. LE Olessina, la Procura contabile nella persona del SPG Ref. Nicola Peretti, l’Avv. Teodosio Pafundi in rappresentanza e difesa del convenuto C.A., l’Avv. Francesco Dal Piaz in rappresentanza e difesa della convenuta L.M. e l’Avv. Marcello Mendogni in rappresentanza e difesa del convenuto U.A., come da verbale;
FATTO
1. La Procura contabile ha chiamato in giudizio A.C. per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità amministrativo-contabile, al pagamento a favore del Comune di Villata (VC) della somma di euro 554.541,64 per il danno da disservizio arrecato in relazione all’attività svolta dal medesimo nella sua qualità di dipendente presso l’Ufficio anagrafe, stato civile ed elettorale del Comune di Villata nel periodo temporale tra la sua assunzione (avvenuta in data 1° luglio 2006) e il 6 novembre 2020, data in cui veniva licenziato “per giusta causa” senza preavviso a seguito di un procedimento penale.
2. Dagli atti depositati in giudizio si desume che la notitia damni è pervenuta alla Procura contabile dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli in data 14 settembre 2023 nell’ambito del procedimento penale n.
1021/2023 RGNR nei confronti del dott. A.C., per il reato previsto e punito dall’art. 328 c.p.
Il Procuratore della Repubblica, nel richiedere l’archiviazione di tale procedimento, ravvisava, infatti, profili di responsabilità amministrativo-contabile nella condotta del C., per cui gli atti d’indagine erano trasmessi alla Procura contabile.
La Procura contabile precisa che, a corredo della segnalazione, erano allegati 7 atti di denunzia-querela datati 31 marzo 2023 e 16 giugno 2023, presentati alla Procura della Repubblica dal Sindaco del Comune di Villata sig. F.B.,
nei quali si rappresentava che il sig. A.C. era stato dipendente del Comune di Villata con funzioni di Ufficiale di anagrafe, stato civile e responsabile dell’Ufficio elettorale, dal 2006 sino al 6 novembre 2020, quando veniva licenziato “per giusta causa senza preavviso” a seguito di un procedimento penale; che tale procedimento aveva ad oggetto alcuni illeciti (furto di somme di denaro) commessi dal C. sul luogo di lavoro, per i quali era stato avviato il procedimento disciplinare culminato nel licenziamento; che, in tale occasione, veniva altresì scoperta la situazione di totale disordine in cui versavano gli Uffici affidati al sig. C., il quale, come appurato nel corso delle successive verifiche, per anni aveva omesso di redigere e/o formalizzare una miriade di atti pubblici: al riguardo, ciascuna denunzia-querela focalizzava uno specifico episodio, tra i numerosi che erano emersi anche a seguito di segnalazione dei cittadini; conseguentemente, il Sindaco di Villata sollecitava il Procuratore della Repubblica a notiziare la Procura contabile, cosa che appunto è avvenuta.
Nell’atto di citazione si precisa, altresì, che il convenuto C. è stato indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli, per i seguenti reati: a) furto aggravato (RGNR n. 2030/2020, sfociato nell’archiviazione parziale del 12 ottobre 2021 e nella sentenza ex art. 444 c.p.p. del GIP del Tribunale di Vercelli n. 414 del 15 dicembre 2021); b) i reati di cui all’art. 328 c.p.-rifiuto di atti d’ufficio ed omissione e all’art. 478 c.p.-falsità materiale in atti pubblici (RGNR 1972/2023), di cui il PM penale, in data 18 agosto 2023, ha chiesto l’archiviazione, rilevando, per alcuni episodi, la prescrizione, e, per gli altri, la mancata prova dell’elemento soggettivo doloso, a cui è seguita l’ordinanza in data 3 giugno 2024 del GIP di Vercelli che ha rigettato l’opposizione del Comune, ritenendo che le incurie del C.,
“seppur di notevole rilevanza” non hanno integrato il reato di rifiuto od omissione di atto d’ufficio in quanto difettanti degli elementi della fattispecie ex art. 328 c.p. (urgenza dell’atto, ragioni di giustizia, sicurezza pubblica etc.).
Dagli atti depositati in giudizio, inoltre, si desume che nel citato procedimento penale RGNR n. 2030/2020 è stata adottata nei confronti del C.
un’ordinanza di misura cautelare interdittiva dai pubblici uffici per sei mesi, a seguito della quale è stato avviato il procedimento disciplinare conclusosi col sopra menzionato licenziamento del C.; che, con determinazione del 20 luglio 2020, il dott. C. è stato sospeso cautelativamente dal servizio, gli sono state revocate le deleghe ed è stata avviata un’attività di controllo e revisione del lavoro e delle pratiche del dottor C., affidata a dipendenti del Comune (C.A. e M.C.C.), da cui sono emerse omissioni, incompletezze e irregolarità (indicate specificamente in citazione), oggetto di addebito disciplinare; che, per sanare tali irregolarità, il Comune di Villata ha incaricato il sig. C.F. dipendente del Comune di Desana, specializzato nella gestione di pratiche demografiche, il quale ha prodotto al Comune di Villata tre relazioni, datate 25 febbraio 2021, 1° marzo 2021 e 13 marzo 2021, recanti il resoconto dell’attività svolta; che, infine, il Comune di Villata ha avviato diverse iniziative giudiziarie.
La Procura contabile ha precisato che le relazioni del sig. F. hanno segnalato una serie di problematiche, tra cui: (i) quanto ai registri di Stato civile, esaminati a partire dall’anno 2011, la mancata redazione di atti, atti redatti ma privi della firma dei dichiaranti o dell’Ufficiale di Stato civile, atti firmati su fogli A3 (formato non conforme) e privi di originale, doppia redazione di atti;
(ii) per quanto riguarda i registri di Cittadinanza e Matrimonio, la mancata iscrizione di atti o la mancata firma sugli atti, la mancata trascrizione degli atti nei registri; (iii) per quanto riguarda l’Anagrafe, cambi di residenza non effettuati nel Comune di Villata, insufficienza dei dati relativi ai cambi di residenza in altri Comuni, schede ISTAT non registrate e non inoltrate.
Al fine di rimediare alla situazione delle irregolarità emerse, l’attività del sig.
F. ha avuto il supporto di ANUSCA-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e di Anagrafe e di un’ulteriore figura professionale individuata nel sig. S.B. agente di polizia municipale del Comune di Desana, incaricato con DGC di Villata n. 46 del 28 giugno 2021, che ha svolto attività dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021, attività poi proseguita dalla sig.ra M.O. dipendente del Comune di Ghislarengo, con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione professionale per il periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, e la cui attività è proseguita anche nel secondo semestre del 2022, per l’intero anno 2023 ed è tutt’ora in corso.
Inoltre, a seguito di un comunicato stampa del giugno 2021 con cui l’amministrazione comunale ha chiesto la collaborazione dei cittadini invitandoli a rappresentare eventuali anomalie agli uffici comunali, è stata trasmessa una serie di esposti, il cui contenuto viene indicato in citazione.
La Procura, infine, fa menzione delle spese legali sostenute dal Comune per le vicende giudiziarie originate: oltre che l’assistenza legale nell’ambito dei procedimenti penali sopra citati, anche il ricorso ex art. 95 d.P.R. n. 396/2000 con cui è stato chiesto al Tribunale di Vercelli la trascrizione di 22 atti di nascita, la convalida di una rettifica di sesso e la trascrizione di 9 atti di matrimonio.
3. La Procura contabile contesta in questa sede il danno da disservizio, sulla base della considerazione, innanzi tutto, che le numerose e protratte irregolarità avrebbero inciso sul sinallagma contrattuale rendendo del tutto inutile l’attività lavorativa del C. e dannosa la corresponsione delle retribuzioni pagate dal 2011 al 2020, che la Procura contabile quantifica in apposito prospetto in citazione, pari alla somma complessiva di euro 388.215,29.
Inoltre, la Procura include nel danno da disservizio le spese sostenute per le attività di indagine e verifica dell’operato del C., comprendenti:
-le retribuzioni pagate alle dipendenti C.A. e M.C.C.
dall’agosto 2020 ad ottobre 2023, secondo un prospetto in citazione che tiene conto di una quota dell’orario di lavoro pari ad un mezzo nell’anno 2020 e ad un terzo negli anni successivi, giungendo ad una quantificazione complessiva di euro 113.104,72;
-le spese sostenute dal Comune per l’avvalimento del personale esterno all’ente, nelle persone del sig. M.D.F. (anno 2020), del sig. C.F.,
del sig. S.B. (nell’anno 2021) e della sig.ra M.O. (negli anni 2022, 2023 e 2024): euro 1.627,50 in favore del sig. M.D.F. (per compensi ed IRAP); euro 12.328,09 in favore del sig. C.F. (per compensi, IRAP e spese di viaggio); euro 6.220,97 in favore del sig. S.B.
per compensi, IRAP e spese di viaggio), euro 17.904,95 in favore della sig.ra M.O. (per compensi, IRAP e spese di viaggio);
- la spesa di euro 585,00 sostenuta per l’attività della ditta Digilab di M.A.
per la bonifica del computer in uso dal dott. C. come da fattura allegata in atti;
- la spesa per la consulenza di ANUSCA-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, pari ad euro 1.920,00 come da mandato di pagamento n. 94 del 12.2.2023;
- le spese legali quantificate in euro 3.647,80 sostenute per le prestazioni degli avvocati che hanno assistito il Comune nel procedimento penale RGNR. 2030/2020 e in sede civile per la redazione dei ricorsi di rettifica degli atti.
Questa seconda macro-voce di danno, concernente il ripristino dei disservizi, ammonta in totale ad euro 166.326,35.
La Procura contabile giunge, quindi, alla quantificazione complessiva del danno di euro 554.541,64, che contesta al C. a titolo di dolo, che sarebbe desumibile dalla frequenza e dalla continuità delle irregolarità commesse, tanto che “si può affermare che il dipendente abbia scientemente conformato l’intero proprio agire alla costante violazione dei propri doveri” (pag. 38 della citazione).
“Indicativi di tale consapevolezza sono gli artifici predisposti dal dott. C.
per prevenire la scoperta delle irregolarità: il dott. C. non si è fatto
scrupolo di rilasciare documenti d’identità irregolari e, persino, in due casi, degli estratti dell’atto di matrimonio recanti l’annotazione dello scioglimento del vincolo coniugale quando il relativo atto non era mai stato formato (così consentendo all’inconsapevole cittadino di contrarre nuovo matrimonio). Tali espedienti, oltre a concretizzare ulteriori e autonome irregolarità attizie, sono indice sintomatico di una condotta consapevolmente inadempiente” (pag. 39 della citazione).
La Procura contabile giunge a configurare un vero e proprio occultamento doloso: “La condotta del C., nell’arco temporale in considerazione
(2011-2020), concreta un consapevole occultamento doloso del danno, con effetto sospensivo del decorso del termine prescrizionale, e ciò a valere anche per la voce di danno da lesione del sinallagma, quantificato in misura pari alle retribuzioni via via percepite” (pag. 54 della citazione).
4. La Procura contabile ha chiamato in giudizio, altresì, i funzionari della Prefettura di Vercelli incaricati della vigilanza sui servizi di Stato civile, Anagrafe ed Elettorale, per non aver rilevato alcuna irregolarità o anomalia, contestando il concorso gravemente colposo degli stessi nella causazione del danno erariale, che addebita pro quota e in via sussidiaria (in particolare, per euro 44.353,69 ad U.A. e per euro 11.088,42 a L.
M.).
La Procura contabile richiama in citazione la Relazione del Prefetto di Vercelli del 22 marzo 2024, da cui risultano essere state effettuate, nel periodo 2011-2020, n. 3 ispezioni elettorali e anagrafiche sfociate nei relativi verbali, i quali non segnalano anomalie: uno in data 4 dicembre 2013, a firma della dott.ssa E.M., funzionario amministrativo; uno in data 25 maggio 2016, a firma della sig.ra M.L., funzionario economico-finanziario;
uno in data 20 febbraio 2019, a firma del dott. A.U., Vice-Prefetto.
Quanto ai registri di Stato civile, risultano effettuate le ispezioni documentate da n. 7 verbali relativi ai registri degli anni dal 2012 al 2018 (quelli relativi agli anni 2012 e 2013 sottoscritti dalla dott.ssa E.D., Vice-Prefetto, e quelli relativi agli anni 2014-2018 sottoscritti dal dott. U.) che si concludono senza rilevare irregolarità, nonostante le anomalie emergenti dalla documentazione acquisita anche tramite la relazione F..
Ai fini della quantificazione del danno, la Procura considera che la condotta illecita del C. presa in esame è relativa al decennio 2011-2020, che le irregolarità risultano parimenti diffuse su tutti i registri oggetto di ispezione (anagrafe, elettorale, stato civile), che pertanto il numero totale di registri da ispezionarsi era pari a 30.
Ciò posto, la Procura contabile considera le effettive attività ispettive compiute da ciascun singolo funzionario: la dott.ssa E.M. ha ispezionato i registri anagrafe ed elettorale 2011, 2012 e 2013 (3 registri); la sig.ra M.L.
ha ispezionato i registri anagrafe ed elettorale 2014 e 2015 (2 registri); il dott. A.U. ha ispezionato i registri anagrafe ed elettorale 2016, 2017 e 2018, nonché i registri di stato civile 2014-2018 (8 registri); la dott.ssa E.D. ha ispezionato i registri di stato civile 2012-2013
(2 registri).
Non risultano i verbali ispettivi relativi allo stato civile 2011, mentre gli anni 2019 e 2020 sono stati presi in considerazione nel 2021, quando l’illecito si era già manifestato, come riferito dalla Prefettura.
Il quantum complessivo del danno viene pertanto distribuito proporzionalmente dividendolo per 30 e moltiplicando per i registri effettivamente ispezionati da ciascun funzionario, negli anni, in modo da attribuirlo pro quota.
La Procura contabile ritiene che l’importo-base per tale calcolo debba coincidere con l’esborso sostenuto dal Comune per il ripristino delle anomalie, pari ad euro 166.326,35, escludendo la voce di danno concernente la lesione del sinallagma contrattuale con il C.; pertanto, giunge alla seguente quantificazione delle quote di danno:
(166.326,35 / 30 x 3 =) € 16.632,63 a carico della dott.ssa E.M.;
(166.326,35 / 30 x 2 =) € 11.088,42 a carico della dott.ssa M.L.;
(166.326,35 / 30 x 8 =) € 44.353,69 a carico del dott. A.U.;
(166.326,35/ 30 x 2 =) € 11.088,42 a carico della dott.ssa E.D..
5. Gli inviti a dedurre sono stati notificati: al convenuto C. in data 16 maggio 2024 (a mezzo PEC) e 18 maggio 2024; alla convenuta L. in data 18 maggio 2024; al convenuto U. in data 6 giugno 2024.
6. Con decreto presidenziale n. 5 del 6 giugno 2024, confermato da ordinanza del Giudice delegato n. 15 del 29 agosto 2024 è stata rigettata l’istanza di sequestro conservativo presentata dalla Procura contabile.
7. Le convenute D. e M. hanno definito la loro posizione a seguito di giudizio abbreviato conclusosi con le sentenze nn. 202/2025 e 203/2025.
8. La difesa del convenuto C. ha eccepito preliminarmente la prescrizione con specifico riferimento al danno da disservizio concretante la rottura del sinallagma contrattuale e quantificato nell’ammontare delle retribuzioni corrisposte al C. dal 2011 al 2020, individuando il dies a
quo nella conoscenza degli elementi essenziali dei fatti costituenti danno erariale già acquisita dal Comune di Villata, a seguito dell’attività di controllo e di indagine effettuata, a far data dalle denunzie-querele in data 31 marzo 2023 e 16 giugno 2023 inoltrati alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Vercelli dall’allora Sindaco F.B.
Secondo la difesa del convenuto C., da tale momento il Comune di Villata era in condizione di costituire in mora il dottor C.,
interrompendo il termine prescrizionale; allo stesso modo, la Procura contabile, ricevuta, in data 14 settembre 2023, la segnalazione di danno erariale dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli con allegate le denunzie-querele del Comune di Villata del 31 marzo 2023 e 16 giugno 2023, avrebbe già dovuto costituire in mora l’odierno convenuto per evitare l’estinzione del credito risarcitorio per danno all’erario.
Invece, a fronte dell’unico atto interruttivo rappresentato dalla notifica dell’invito a dedurre in data 16 maggio 2024, deve ritenersi prescritto, secondo l’Avvocato di C., il presunto credito risarcitorio relativo alle retribuzioni corrisposte dall’Amministrazione comunale al dottor C.
dal 2011 al 16 maggio 2019 (cioè per l’intero periodo antecedente il quinquennio decorrente dalla data di interruzione della prescrizione avvenuta con la notifica dell’invito a dedurre).
L’asserito credito risarcitorio azionabile dalla Procura erariale, pertanto, potrebbe essere oggetto di valutazione giudiziale unicamente con riferimento ai fatti dannosi intervenuti nel periodo dal 17.5.2019 al 16.5.2024 (data in cui è intervenuta l’interruzione della prescrizione).
Nel merito ha chiesto il rigetto della domanda evidenziando che il responsabile dell’Ufficio demo-anagrafico è sempre rimasto il Sindaco che ha sempre firmato le determinazioni relative all’Ufficio cui era addetto il dottor C.; il C. aveva ulteriori mansioni che, unite alla situazione critica degli uffici comunali, possono aver determinato ritardi nell’adempimento degli atti d’Ufficio, senza che sia configurabile l’elemento soggettivo neppure della colpa grave; il C. non ha mai ricevuto rimproveri, solleciti o contestazioni dai propri responsabili diretti né rilievi dalla Prefettura di Vercelli; ha ricevuto annualmente un premio di produttività/progetto; ha sempre inserito nel sistema informatico tutte le pratiche oggetto di contestazione; manca la prova dell’assoluta inadeguatezza ed inutilità dell’intera prestazione lavorativa, in quanto le presunte irregolarità riconducibili all’attività del C. sono state del tutto episodiche, sono state esaminate da soggetti che non avevano la preparazione e le competenze idonee, sono vaghe e generiche non contenendo riferimenti precisi a persone e atti, “ad eccezione di una decina di atti che ha portato all’avvio dei due procedimenti penali nei confronti dell’esponente, conclusisi, il primo, con un’archiviazione parziale ed il patteggiamento per il reato di furto, ed il secondo con un’archiviazione”; sotto il profilo del dolo manca la prova della consapevolezza e della volontà di non adempiere agli obblighi di legge e contrattuali, trattandosi piuttosto di errori fisiologici nello svolgimento di attività complesse, non essendo provata l’incidenza delle irregolarità addebitate al C. rispetto alla mole di lavoro delle stesso nell’ambito del decennio esaminato; vi è l’insussistenza del nesso causale tra le condotte contestate al C. e la voce di danno individuata nelle retribuzioni corrisposte dal 2011 al 2020, in quanto basata sul presupposto che egli non avrebbe reso alcuna prestazione utile per il Comune di Villata.
La difesa di C. contesta, inoltre, la quantificazione del danno, con particolare riferimento alle retribuzioni e ai compensi corrisposti alle dipendenti comunali A. e C. e al personale esterno parametrati al
quantum dell’orario di lavoro dedicato alla revisione e correzione delle pratiche del C.; contesta l’addebito degli esborsi sostenuti dal Comune per l’assistenza nei procedimenti penali e per i ricorsi di rettifica degli atti; contesta la ripartizione soggettiva del danno, evidenziando sia che Responsabile del Servizio demo-anagrafico del Comune di Villata ed Ufficiale di Stato Civile è stato direttamente il Sindaco fino al 2016, sia che la contestazione rivolta nei confronti dei funzionari e dei dirigenti della Prefettura riguarda non già una mera omissione di controllo, bensì una vera e propria attività di chiusura, di validazione dell’operato del C., con la conseguenza che i funzionari prefettizi dovrebbero essere chiamati a rispondere in concorso con il C.; chiede, in subordine, il potere riduttivo e la considerazione dei vantaggi conseguiti dalla P.A.
9. La convenuta L. ha chiesto il rigetto della domanda attorea per insussistenza di responsabilità, stante la correttezza del proprio operato, poiché i modelli di verbale così come le prassi operative non impongono la verifica dei singoli atti dell’Ufficio; l’incaricato dell’ispezione può verificare solo quanto esibito e dichiarato dal Responsabile dell’Ufficio comunale; non viene verificata la tenuta dei registri, in quanto gli atti possono essere trascritti anche in un momento successivo al loro rilascio; gli atti anagrafici e di stato civile esibiti alla dott.ssa L. risultavano tutti compilati e registrati correttamente a seguito dell’unica ispezione effettuata in data 18 maggio 2016; la convenuta L. si è attenuta scrupolosamente alle indicazioni operative impartite agli organi ispettivi delle Prefetture con le circolari, verificando tutto quanto indicato nei modelli di verbale specificamente predisposti per le ispezioni degli Uffici comunali e controllando la corretta predisposizione degli atti emessi dal dottor C., il quale ha posto in essere un comportamento fraudolento finalizzato ad occultare le proprie manchevolezze; l’Amministrazione comunale non ha mai evidenziato agli organi prefettizi criticità o incongruenze circa la gestione e la tenuta degli Uffici da parte del dottor C.; la Procura contabile non ha provato specificamente il preteso comportamento irregolare della dott.ssa L.;
l’addebito del danno erariale nei confronti della dott.ssa L. è stato contestato non in virtù dell’attività ispettiva (regolare) svolta in data 18 maggio 2016, bensì sulla base di due documenti (i registri anagrafe ed elettorale 2014 e 2015) che la L. non ha esaminato e non ha vidimato in quanto priva di delega per tali operazioni e materialmente non presenti presso l’Ufficio comunale ispezionato.
10. Il convenuto U. ha eccepito la prescrizione del credito risarcitorio nei propri confronti, essendo l’invito a dedurre notificato il 6 giugno 2024 oltre cinque anni dalla condotta, in quanto l’ispezione presso il Comune di Villata è stata effettuata dal convenuto U. il giorno 20 febbraio 2019; ha chiesto, in subordine, di dichiarare l’inammissibilità/nullità dell’atto di citazione per violazione dell’art. 67, comma 7, del c.g.c., in quanto successivamente alla notifica dell’invito a dedure sono stati acquisiti documenti; nel merito, ha chiesto di rigettare la domanda o comunque di fare uso del potere riduttivo, evidenziando che la quasi totalità delle irregolarità contestate consiste in omissioni non rilevabili dai registri in quanto non riportate; le segnalazioni dei cittadini allegate agli atti riguardano la percezione di somme di denaro da parte del C. per il rilascio di carte d’identità, passaporti o pagamenti di imposte, che, come tali, esulano dall’attività ispettiva del convenuto U.;
non è stata provata dalla Procura la colpa grave; manca il nesso di causalità tra il supposto comportamento colposo dei funzionari prefettizi e le spese effettuate dal Comune per il ripristino della legalità, in quanto, anche se il dott. U.
avesse rilevato anomalie il giorno dell’ispezione (20.2.2019), non si sarebbero in alcun modo potute evitare le spese necessarie per il ripristino delle condizioni di legalità, la rilevazione delle irregolarità avrebbe potuto scongiurare il verificarsi degli eventi dannosi successivi al 20.2.2019, certamente non avrebbe potuto eliminare o evitare quelli che si erano già verificati a tale data; contesta i criteri di quantificazione del danno e di liquidazione equitativa dello stesso, con particolare riferimento all’operazione di ragguaglio del danno al numero dei registri, all’indeterminatezza del tempo dedicato dal personale dedicato alla bonifica delle irregolarità del C., all’ingiustificato addebito della bonifica del computer; contesta la mancata considerazione del ruolo e dell’apporto di altri soggetti (Sindaco, Segretario comunale); chiede l’uso del potere riduttivo.
11. All’udienza del 15 ottobre 2025 il PM contabile, richiamando anche l’atto di citazione, si è opposto all’eccezione di prescrizione, sottolineando che l’eccezione riguarda solo il danno derivante dalla retribuzione percepita e che il dies a quo decorre dall’autunno 2020, quando è avvenuta l’interdizione del C. dall’ufficio e il successivo procedimento disciplinare, e che vi è stato un disvelamento progressivo delle anomalie stratificate nel tempo, tenuto conto anche dell’occultamento doloso del danno da parte del C.
nell’arco temporale in considerazione (2011-2020) con effetto sospensivo del decorso del termine prescrizionale. Ha richiamato, in particolare, la relazione dell’ufficiale di anagrafe Dr. F. da cui si evincono i dati quantitativi dell’illecito perpetrato dal convenuto C. Ha evidenziato la configurazione dolosa dell’illecito, il disservizio provocato ai cittadini in quanto non era possibile risolvere le irregolarità con semplici ricorsi amministrativi, il nesso causale rispetto alle spese sostenute dal Comune per l’attività di ripristino degli atti, insistendo per la condanna del convenuto C., tenuto conto anche del fatto che le ulteriori mansioni addotte dalla difesa di C. non sono state provate e sono state minoritarie rispetto all’attività di Ufficiale di Stato civile.
Riguardo alle posizioni dei funzionari prefettizi, il PM contabile ne ha sottolineato le mancanze rispetto al dovere ispettivo ed ha evidenziato che essi risultano, a differenza del Sindaco, destinatari di una norma specifica che assegna loro il dovere di ispezione, ha quindi affermato la sussistenza della colpa grave a loro carico, richiamando le conclusioni.
La difesa del convenuto C.A. ha insistito sull’eccezione di prescrizione evidenziando che il danno da disservizio era conosciuto già a far data dalla relazione F. del 2021. Nel merito ha sottolineato che il convenuto svolgeva un’attività complessa e che il disservizio non era sistematico, ma ha riguardato solo una parte di atti amministrativi, mentre gli atti regolari costituiscono la maggior parte dell’attività del C.
Riguardo all’elemento soggettivo ha contestato la sussistenza del dolo, sottolineando altresì che il danno per minor resa del servizio non è stato provato specificamente, mentre il danno per mancanza totale del servizio non sussiste perché il C. svolgeva anche altre mansioni (per esempio quelle elettorali). Ha contestato la prova del danno, anche sotto il profilo della valutazione equitativa, delle spese di ripristino con specifico riferimento alla retribuzione del personale dedicato e alle spese legali. Ha contestato la ripartizione del danno che non ha preso in considerazione la posizione del Sindaco. Ha richiamato le conclusioni in atti, chiedendo l’esercizio del potere riduttivo.
La difesa della convenuta L.M. ha richiamato la memoria di costituzione, insistendo sull’eccezione di prescrizione, anche come formulata dalla difesa del convenuto C. Ha sottolineato che la convenuta non poteva, con un’unica ispezione nel 2016 (non avendo la delega per ispezionare i registri del 2014 e 2015), verificare atti e irregolarità che sono stati occultati dal convenuto C. Ha evidenziato la responsabilità del Sindaco non convenuto in giudizio. Ha contestato la quantificazione del danno e richiamato le conclusioni.
La difesa del convenuto U. ha sottolineato che le omissioni compiute dal convenuto C. non erano rilevabili da un’ispezione svoltasi in una sola giornata. Ha contestato il nesso di causalità rispetto alla spesa sostenuta dal Comune per il ripristino degli atti irregolari con l’attività di ispezione, contestando la quantificazione del danno, con particolare riferimento alle retribuzioni del personale dedicato. Ha richiamato le conclusioni in atti.
Terminata la discussione orale, la causa è stata trattenuta a decisione e discussa nelle camere di consiglio del 15 ottobre 2025 e 17 dicembre 2025.
DIRITTO
1.Inquadramento della fattispecie: il danno da disservizio.
Viene in esame, nel caso di specie, la fattispecie del danno da disservizio, che, secondo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte dei conti, consiste nell’effetto dannoso causato all’organizzazione e allo svolgimento dell’attività amministrativa dal comportamento illecito di un dipendente (o amministratore) che abbia impedito il conseguimento della attesa legalità dell’azione pubblica e abbia compromesso l’efficacia o l’efficienza di tale azione (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. nn. 336/2022, e 402/2022).
In altri termini, secondo la giurisprudenza, può sussistere il danno da disservizio allorquando l’azione non raggiunge, sotto il profilo qualitativo, quelle utilità ordinariamente ritraibili dall’impiego di determinate risorse, così da determinare uno spreco delle stesse (Corte dei conti, Sez. III, nn. 301/2017 e 21/2017).
In tale prospettiva, la giurisprudenza ha individuato diverse tipologie di danno da disservizio:
1) il danno da disservizio in senso stretto, quando il servizio non è conforme alle sue qualità essenziali (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 43/2020 e Sez. III App. n. 159/2020);
2) il disservizio da riduzione d’efficienza (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. nn. 293/2019 e 528/2018);
3) il danno da disservizio per ulteriori costi sostenuti per il recupero e ripristino della legalità del servizio o della funzione, per esempio legati allo svolgimento di verifiche e controlli straordinari volti all’accertamento dell’illecito erariale (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. II App. n. 8/2017 e Sez. I App. n. 523 del 2012);
4) il danno da disservizio da mancata resa del servizio (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023), tale per cui si ha rottura del rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa e retribuzione della stessa.
Viene ricompreso nell’ambito di quest’ultima categoria il disservizio conseguente all’”esercizio illecito di pubbliche funzioni”, il cui danno è definito anche come “danno da servizio apparente” o da “disservizio in senso ampio”, caratterizzato dall’interruzione del rapporto di immedesimazione organica e dallo sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, che interrompe il sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulta “desostanziata” (Corte dei conti, Sez. II App. nn. 43/2020 e 247/2016; Sez. III App. n. 113/2025).
La giurisprudenza è anche consolidata nel ritenere che, anche in presenza di fatti gravi come quelli sopra enunciati, il danno da disservizio per cui può procedersi al ristoro non può essere individuato automaticamente in conseguenza della violazione di norme di legge o di condotte illecite, non configurandosi quale danno in re ipsa; esso va, dunque, adeguatamente e puntualmente provato (ex multis, Corte dei conti, Sez. III App. nn. 113/2025 e 159/2020).
Del resto, il giudice contabile è il giudice del danno, ovvero della deminutio patrimoni subita da un’amministrazione pubblica, sub specie tanto di maggiore spesa quanto di minore entrata, non della mera legittimità del provvedimento o liceità del comportamento del soggetto agente.
Il danno da disservizio travalica la mera violazione di obblighi di servizio e si sostanzia in una dispersione di energie umane e di mezzi strumentali pubblici, il cui effetto dannoso è correlato al minore risultato raggiunto dall’apparato organizzativo in termini di utilità, efficacia, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, che deve essere certo nell’an, sulla base di idoneo e pertinente impianto probatorio, non potendosi affidare la contestazione a elementi meramente presuntivi o privi di concreto riscontro (cfr. tra le altre, Corte dei conti, Sez. I App. n. 378/2023 e Sez. III App. n. 8/2024).
Sotto il profilo della quantificazione, il quantum del danno da disservizio costituisce un pregiudizio economico di difficile valutazione monetaria, a causa della sua intrinseca “diffusività”; per tali motivi, la determinazione del danno può avvenire anche con valutazione equitativa, ma sempre sulla base di criteri oggettivi e verificabili.
Il criterio della valutazione equitativa del danno da parte del giudice attiene, dunque, non già alla delimitazione dei danni risarcibili (il "se" della risarcibilità), bensì alla liquidazione, ossia alla determinazione della misura del danno (il "quanto" della risarcibilità).
Pertanto, sono due i presupposti che consentono l’impiego del criterio in esame: i) che vi sia la certezza sull'an, ossia sull'esistenza del danno, previa pertinente produzione di elementi di prova; ii) che vi possa essere incertezza oggettivamente non eliminabile sul quantum, ossia l'impossibilità di valutare il danno nel suo preciso ammontare, non colmabili in alcun altro modo, se non attraverso il ricorso ad una valutazione equitativa.
In particolare, la valutazione equitativa non deve sopperire all'inerzia del danneggiato: il giudice non può, attraverso il criterio dettato dall’art. 1226 c.c., sostituirsi alla parte, sopperendo all’inerzia della parte medesima quanto all’adempimento degli oneri probatori (cfr. sul punto, tra le altre, Corte dei conti, Sez. III App. nn. 113/2025 e 8/2024).
Premesso l’inquadramento sistematico del danno da disservizio, il Collegio osserva che, nel caso di specie, la Procura agisce per il risarcimento di due tipologie di danno da disservizio (v. precedente punto 1 del diritto), quello da lesione del rapporto sinallagmatico e quello da spese di ripristino.
2. Il convenuto C.: l’eccezione di prescrizione.
Nell’ambito delle difese articolate dal convenuto C., chiamato in giudizio dalla Procura contabile in ragione della supposta responsabilità in via principale, vi è l’eccezione di prescrizione formulata con esclusivo riferimento alla posta di danno da disservizio per rottura del rapporto sinallagmatico, quantificato in citazione nell’ammontare delle retribuzioni corrisposte a C. dal 2011 al 2020.
Tale credito risarcitorio, secondo la tesi difensiva di C., deve ritenersi prescritto relativamente all’ammontare delle retribuzioni corrisposte dall’Amministrazione comunale al dottor C. dal 2011 al 16 maggio 2019, ossia per l’intero periodo antecedente il quinquennio decorrente dalla data di interruzione della prescrizione avvenuta con la notifica dell’invito a dedurre effettuata in data 16 maggio 2024.
Al riguardo, il Collegio richiama, ai fini del decidere, il principio “della ragione più liquida” (cfr. ex multis: Cass. SS.UU. nn. 26242/2014 e 9936/2014; Corte dei conti, Sez. I centr. app. n. 203/2018, Sez. II centr. app. n. 91/2017, Sez. centr. III app. n. 492/2017; Corte dei conti, Sez. giur. Piemonte nn. 60/2025, 14/2023 e 274/2021; Sez. giur. Lombardia nn. 279/2021, 222/2021 e 230/2019, Sez. giur. Puglia n. 413/2019, Sez. giur. Abruzzo n. 53/2016), in virtù del quale il giudice, al fine di perseguire i principi di economia processuale e celerità del giudizio costituzionalizzati nell’art. 111 Cost., può “individuare in chiave selettiva la questione di più agevole e pronta soluzione, prescindendo da qualsiasi ordine logico di esame prefissato, così da comportare un risparmio di attività cognitivo-decisorie là dove la definizione di una certa questione consente di pretermettere la valutazione di altre” (cfr. da ultimo Cass. SS.UU. n. 168/2025).
Pertanto, nel caso di specie, il Collegio ritiene di prescindere dall’eccezione di prescrizione così formulata con riferimento alla posta di danno contestata sopra specificata, procedendo ad una valutazione della domanda attorea dando priorità alle ragioni più evidenti e più piane, che, secondo il Collegio, sono idonee a condurre di per sé ad una decisione di esenzione di responsabilità.
2.1. Il danno da lesione del sinallagma.
Il Collegio osserva, infatti, che, dagli atti e dalla documentazione versata in giudizio, non può ritenersi provato il danno da disservizio consistente, a detta della Procura contabile, nelle retribuzioni pagate al convenuto C. dal 2011 al 2020 per il complessivo importo di euro 388.215,29, in quanto le numerose e protratte irregolarità poste in essere da C. nello svolgimento dell’attività lavorativa avrebbero inciso sul sinallagma contrattuale rendendo la corresponsione dell’intera retribuzione del tutto priva di causa.
La Procura contabile assume, in sostanza, la completa disutilità delle prestazioni lavorative effettuate dal convenuto, definite “un non servizio” ed in misura tale da infrangere in toto e per tutto l’arco temporale della presenza in ufficio il sinallagma contrattuale, così da rendere del tutto non utili le spese sostenute nel tempo dal Comune per il pagamento delle retribuzioni, via via corrisposte al dipendente stesso.
Al riguardo deve osservarsi che, come già illustrato sopra, la giurisprudenza che si è sviluppata in materia di danno da disservizio - e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi - è molto rigorosa nel richiedere la prova della certezza del danno, non ricavabile nell’an da un ragionamento fondato su mere presunzioni, dovendo essere fornita, da parte del Requirente, la dimostrazione dell’assoluta incidenza dell’attività, qualificata di “incuria”, sul rapporto di lavoro o, meglio, sull’inefficienza asseritamente “integrale” della prestazione lavorativa del convenuto per disutilità globale della stessa.
Nel caso di specie, a parere del Collegio, vi è senz’altro la prova di una compromissione della qualità del servizio pubblico reso nei confronti dell’utenza e dell’amministrazione pubblica, in ragione delle mancanze e delle irregolarità emerse a seguito dei controlli effettuati, di cui vi è riscontro nella documentazione versata in atti, peraltro già sottoposta ad esame in sede penalistica (si cfr. l’ordinanza del GIP di Vercelli in data 3 giugno 2024, gli atti di denunzia-querela del 31 marzo 2023 e 16 giugno 2023, le relazioni F.
in data 25 febbraio 2021, 1° marzo 2021 e 13 marzo 2021).
Tuttavia, non vi è prova della totale mancata resa del servizio o dell’assoluta non utilità in toto della prestazione resa da C.
Infatti, non vi è prova dell’“esercizio illecito di pubbliche funzioni” (cfr. gli atti di archiviazione dei procedimenti penali instaurati per i reati di furto aggravato e per quelli ex artt. 328 e 478 c.p.), che, concretandosi in uno sviamento delle funzioni istituzionali a fini privati ed egoistici contrapposti a quelli perseguiti dall’ordinamento, conduce, secondo l’impostazione giurisprudenziale sopra delineata, ad una vera e propria interruzione del rapporto di immedesimazione organica e quindi anche del sinallagma funzionale con riferimento all’intera prestazione resa, la quale, per tale motivo, risulterebbe “desostanziata” e quindi svuotata ab imis di ogni risultato utile.
Inoltre, a tale riguardo, deve considerarsi che C. risulta aver svolto, per il periodo temporale di riferimento, anche mansioni diverse da quelle attinenti al settore demo-anagrafico oggetto di contestazione, prima tra tutte quella elettorale (cfr. pagg. 11 e ss. della memoria di costituzione del convenuto).
Né è dato rinvenire la prova dell’effettiva incidenza di ciascuna delle diverse prestazioni lavorative effettuate sull’ammontare complessivo della retribuzione, dovendosi con ciò escludere l’azzeramento di ogni utilità dell’attività lavorativa prestata.
Infatti, il Collegio, pur a fronte di una progressiva emersione di una situazione costellata di plurime e variegate irregolarità (a causa di atti non formati, elaborati in modo non corretto, predisposti ma dal contenuto incompleto) ritiene che non vi siano argomenti certi a comprova della dedotta inutilità globale della risorsa finanziaria - stipendi ed emolumenti vari - in ragione della condotta dell’agente (cfr. Corte dei conti, Sez. II App. n. 406/2019).
Pertanto, stante la genericità dell’impostazione e della carenza probatoria a sostegno, la domanda della Procura contabile con riferimento alla prima posta di danno deve essere rigettata.
2.2. Il danno da spese di ripristino.
Differenti considerazioni devono essere fatte con riferimento alla voce di danno da disservizio ricondotta dalla Procura contabile alle spese affrontate dall’amministrazione comunale: a) per disvelare l’attività lavorativa irregolare ed inefficiente del convenuto C. e b) per ripristinare la legalità e la qualità del servizio pubblico.
A tal proposito la Procura contabile contesta un ammontare complessivo pari ad euro 166.326,35, comprendente: gli emolumenti pagati al personale interno ed esterno dell’Ente dedicato all’attività di controllo e ripristino; il costo della bonifica del computer in uso da C.; la spesa per la consulenza di ANUSCA; il costo dell’assistenza legale del Comune in ambito giudiziario.
Come sopra illustrato, per giurisprudenza consolidata, il danno da disservizio deve essere provato nell’an, prestandosi ad una valutazione equitativa, ossia ad un prudente apprezzamento ex art. 1226 c.c., laddove, appunto, ferma restando la provato nell’an del danno, sia di insuperabile difficoltà la quantificazione nel preciso ammontare dello stesso.
2.2.1. Nel caso di specie, risulta compiutamente provata l’effettiva realizzazione di un danno da disservizio conseguente alle spese sostenute per le eccezionali attività di controllo e revisione degli atti e dell’attività complessiva svolta da C., che ha avuto inizio in concomitanza con l’avvio del procedimento disciplinare poi sfociato nel licenziamento nel 2020.
Tutte le voci di danno da disservizio indicate dalla Procura contabile risultano supportate documentalmente.
2.2.2. Tali voci di danno, alcune quantificate sulla base di valutazioni puntuali altre in via equitativa, sono:
-le retribuzioni pagate alle dipendenti C.A. e M.C.C.
dall’agosto 2020 ad ottobre 2023, secondo un prospetto in citazione che, in base ad una valutazione equitativa condivisibile dal Collegio, tiene conto di una quota dell’orario di lavoro pari ad un mezzo nell’anno 2020 e ad un terzo negli anni successivi, giungendo ad una quantificazione complessiva di euro 113.104,72;
-le spese sostenute dal Comune per l’avvalimento del personale esterno all’ente, nelle persone del sig. M.D.F. (anno 2020), del sig. C.F.,
del sig. S.B. (nell’anno 2021) e della sig.ra M.O. (negli anni 2022, 2023 e 2024): euro 1.627,50 in favore del sig. M.D.F. (per compensi ed IRAP); euro 12.328,09 in favore del sig. C.F. (per compensi, IRAP e spese di viaggio); euro 6.220,97 in favore del sig. S.B.
(per compensi, IRAP e spese di viaggio), euro 17.904,95 in favore della sig.ra M.O. (per compensi, IRAP e spese di viaggio);
- la spesa di euro 585,00 sostenuta per l’attività della ditta Digilab di M.A.
per la bonifica del computer in uso dal dott. C.come da fattura allegata in atti;
- la spesa per la consulenza di ANUSCA-Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e Anagrafe, pari ad euro 1.920,00 come da mandato di pagamento n. 94 del 12.2.2023;
- le spese legali quantificate in euro 3.647,80 sostenute per le prestazioni degli avvocati che hanno assistito il Comune nel procedimento penale Rg. n. 2030/2020 e in sede civile per la redazione dei ricorsi di rettifica degli atti, come specificamente indicato in citazione.
2.2.3. Il Collegio ritiene tuttavia di ridurre la somma complessiva di euro 166.326,35 richiesta in citazione ad euro 110.000.
Tale riduzione viene effettuata in considerazione dell’elemento soggettivo del convenuto, che, secondo il Collegio, è riconducibile a colpa grave, dovuta ad inescusabile incuria e trascuratezza nel compimento degli atti e dell’attività in generale, mancando una prova adeguata del dolo, in quanto, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura contabile, non sono riscontrabili in maniera inequivocabile indici sintomatici di una condotta consapevolmente inadempiente.
Inoltre, la riduzione operata dal Collegio tiene conto di un riconoscibile mal funzionamento, cattiva organizzazione o gestione inadeguata dell’attività di controllo interno amministrativo, che, solo dopo svariati anni di attività lavorativa del convenuto, ha fatto emergere le manchevolezze del medesimo.
3. La posizione dei funzionari prefettizi: l’eccezione di nullità/inammissibilità ex art. 67, comma 7, c.g.c.
Venendo alla disamina della posizione di L.M. e di U.A.,
convenuti in via sussidiaria, occorre previamente valutare l’eccezione di inammissibilità/nullità dell’atto di citazione (sollevata da U.) per violazione dell’art. 67, comma 7, c.g.c., in quanto, successivamente alla notifica dell’invito a dedurre, sarebbero stati acquisiti documenti.
L’art. 67, comma 7, c.g.c. prevede testualmente che “Successivamente all'invito a dedurre, il pubblico ministero non può svolgere attività istruttorie, salva la necessità di compiere accertamenti sugli ulteriori elementi di fatto emersi a seguito delle controdeduzioni ovvero nel caso che ricorrano situazioni obiettivamente nuove rispetto alla fase istruttoria precedente, che non richiedono l'emissione di un nuovo invito a dedurre e salva la comunicazione dei nuovi elementi istruttori ai soggetti invitati”.
La censura prospettata dalla difesa di U. non appare al Collegio sufficientemente esplicitata in relazione alla citata previsione normativa, segnatamente sotto il profilo di un’eventuale vulnerazione del diritto di difesa.
Inoltre, quand’anche fosse stato violato il disposto di cui al menzionato comma 7, si ritiene non possa configurarsi un’ipotesi di nullità/inammissibilità della citazione, per mancanza di espressa previsione normativa (cfr. art. 44 c.g.c.) o di riconducibilità alle ipotesi previste dagli artt. 86-87 c.g.c.
Pertanto, l’eccezione deve essere rigettata.
3.1. L’eccezione di prescrizione.
Per quanto riguarda l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio (sollevata compiutamente nella comparsa di costituzione del solo convenuto U.), il Collegio richiama il principio della ragione più liquida già illustrato in relazione alla difesa di C. (cfr. sopra il paragrafo 2 della parte in
diritto), e ritiene quindi di prescindere dall’eccezione di prescrizione così formulata, procedendo ad una valutazione della domanda attorea dando priorità alle ragioni più evidenti e più piane, che, secondo il Collegio, sono idonee a condurre di per sé ad una decisione di esenzione di responsabilità.
3.2. La valutazione nel merito della posizione dei convenuti L. ed
U.
Ritiene infatti il Collegio che, dagli atti e documenti emersi in giudizio, non emergano elementi sufficienti ed idonei a ravvisare una responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari prefettizi qui convenuti in via sussidiaria.
La funzione di vigilanza sugli uffici dello stato civile è intestata alla prefettura ai sensi degli artt. 9, comma 2, 104 e 105 del d.P.R. n. 396/2000 (“Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”), i quali prevedono che “Il prefetto, o chi da lui delegato, si deve recare almeno una volta ogni anno negli uffici dello stato civile compresi nella propria provincia per verificare se gli archivi sono tenuti con regolarità e con precisione”, e che “Chi ha effettuato la verificazione redige processo verbale nel quale sono indicati il giorno in cui ha avuto luogo la verificazione, il numero degli atti esistenti e verificati e le osservazioni fatte”.
L’art. 12 della l. n. 1228/1954 (“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”) prevede che “La vigilanza sulla tenuta delle anagrafi della popolazione residente è esercitata dal Ministero dell'interno e dall'Istituto centrale di statistica. Nessuna annotazione sugli atti anagrafici, in aggiunta a quelle previste dalla presente legge e dal regolamento, può essere disposta senza l'autorizzazione del Ministero dell'interno d'intesa con l'Istituto centrale di statistica”.
L’art. 52 del d.P.R. n. 223/1989 (“Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente”) dispone che “1. Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento. 2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica”.
Il quadro normativo richiamato deve, tuttavia, essere letto in relazione sia all’estensione del territorio sottoposto al “governo” della Prefettura (nella fattispecie in esame si tratta di Vercelli, con più di 80 Comuni facenti parte della Provincia di competenza), sia alle modalità in concreto seguite nell’esercizio della vigilanza, in conformità alle indicazioni amministrative interne date ai funzionari prefettizi: si cfr. le circolari nn. 58/2005 e 5275/2013 del Ministero dell’Interno con cui sono state fornite alle Prefetture le indicazioni operative ed i modelli dei verbali ispettivi per le verifiche eseguite, rispettivamente, presso gli Uffici anagrafe e stato civile e presso gli Uffici elettorali dei Comuni.
Tali modelli rappresentano la modalità con cui il funzionario svolge i propri accertamenti e riportano una serie di elementi da verificare nel corso dell’ispezione (ad es.: il numero di addetti ai servizi anagrafici, le indicazioni fornite all’utenza tramite il sito internet del Comune, le modalità di ricezione delle dichiarazioni anagrafiche, l’utilizzo di modulistica conforme per le dichiarazioni anagrafiche, i tempi di riscontro all’utenza da parte dell’Ufficio comunale, le modalità di rilascio delle certificazioni) sulla base delle informazioni richieste al Responsabile dell’Ufficio.
I funzionari prefettizi verificano la corretta compilazione degli atti anagrafici, elettorali e di stato civile a campione nell’ambito di quelli adottati fino alla data d’ispezione, mentre i dirigenti provvedono successivamente alla verifica ed alla vidimazione dei relativi registri che viene definitivamente accertata con decreto del Prefetto.
3.2.1 Dagli atti versati in giudizio, si desume che entrambi i convenuti si sono attenuti alle modalità e all’estensione del controllo previsto dalla normativa e dalle circolari sopra indicate; tanto premesso, la Procura non ha, invece, fornito prova di specifiche violazioni compiute dai funzionari prefettizi nell’esercizio della funzione di vigilanza loro intestata, limitandosi a contestare una generica inescusabile leggerezza nel controllo, non idonea a sostenere la dimostrazione della sussistenza dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Pare pertanto al Collegio che non possa ritenersi integrato l’elemento soggettivo della colpa grave, in considerazione del sopra illustrato ambito di operatività, estensione e modalità del controllo intestato ai funzionari prefettizi dalle disposizioni normative e amministrative,
3.2.2. Va qui aggiunto che, sulla base delle vigenti disposizioni ordinamentali, “[g]li enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa e organizzativa, individuano strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa” (art. 147, comma 1, del TUEL) e che “[i]l sistema di controllo interno è diretto a: a) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati” (cfr. citato art. 147, comma 2, lettera a).
Ebbene, non risulta in atti alcun approfondimento istruttorio, da parte della Procura, circa l’operare, nel caso di specie, di tale fondamentale disposizione di ordine organizzativo, stante la teorica possibilità di intercettazione, da parte di uffici o strutture di controllo interno, di disfunzioni amministrative quali quella in esame.
Sicché, anche in considerazione dell’assenza (o comunque di non documentata sussistenza) di specifiche segnalazioni indirizzate all’organo prefettizio - soggetto agente ab externo - da organi dell’ente investiti dell’essenziale funzione di controllo interno loro intestata e qualificata da una più ampia e approfondita conoscenza dello svolgersi dell’azione amministrativa, peraltro (come si è detto) neppure compulsati dalla Procura contabile, l’azione di responsabilità nei confronti di L. e U.deve essere rigettata.
4. Spese processuali.
In conclusione, in base alle considerazioni sopra svolte, il Collegio accoglie parzialmente la domanda della Procura contabile nei confronti del convenuto C., e per l’effetto, condanna il medesimo al risarcimento a favore del Comune di Villata (VC), del danno da disservizio per spese di ripristino, quantificato nella somma di euro 110.000,00, comprensiva di rivalutazione monetaria.
Sulla somma così determinata sono dovuti gli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino all’effettivo soddisfo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in favore dell’Erario dello Stato.
Il Collegio rigetta la domanda della Procura contabile nei confronti dei convenuti L. e U., e, per l’effetto, li dichiara assolti da ogni addebito.
Visto il disposto dell’art. 31, comma 2, c.g.c., liquida, a favore dei convenuti L. e U. e a carico dell’amministrazione di appartenenza dei medesimi (Ministero dell’Interno-Prefettura di Vercelli) l’ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa, che quantifica in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte:
-accoglie parzialmente la domanda attorea, e, per l’effetto, condanna il convenuto A.C. al risarcimento a favore del Comune di Villata
(VC) della somma pari ad euro 110.000,00 (centodiecimila/00), comprensiva di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza sino al soddisfo;
- rigetta la domanda nei confronti dei convenuti L.M. e U.A.;
-condanna il convenuto A.C. al pagamento delle spese di giudizio che quantifica in euro 1.660,33 (millesecentosessanta/33);
- liquida, a favore dei convenuti L.M. e U.A.
la somma di euro 3.151,00 (tremilacentocinquantuno/00), oltre spese generali (15 per cento), CPA ed IVA, a titolo di spese di lite, da attribuire a ciascuno di essi per la metà, il cui pagamento pone a carico del Ministero dell’Interno-Prefettura di Vercelli.
Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nelle Camere di consiglio del 15 ottobre 2025 e del 17 dicembre 2025, con l'intervento dei Magistrati:
Marco Pieroni Presidente Giuseppe Maria Mezzapesa Consigliere LE Olessina Consigliere estensore Il Giudice estensore Il Presidente LE ES Marco RO
F.to digitalmente F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 19/01/2026 Il Direttore della Segreteria
IN LI
F.to digitalmente
Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”
DISPONE
che a cura della Segreteria venga apposta l’annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, data della firma digitale
Il Presidente Marco RO
F.to digitalmente
Su disposizione del Presidente, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.
Torino, 19/01/2026 Il Direttore della Segreteria
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