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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/10/2025, n. 3827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3827 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2563/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2563/2024 R.G.
T R A
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
CONVENUTO
avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha esposto che:
“riceveva dallo sede di Siracusa richiesta di restituzione somme (ALL.1) per la cifra CP_1
di € 4.499,71 in quanto avrebbe percepito a titolo di reddito di cittadinanza somme non dovute per il periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021;
2) l' adduceva, a fondamento della richiesta di restituzione, la revoca/decadenza dal CP_1
reddito di cittadinanza che sarebbe stata comunicata al ricorrente, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art. 2 co. 1, a) 1), 2) L.
26/2019) – non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
3) L' asseriva, nella richiamata richiesta di restituitine, di aver comunicato, CP_1
precedentemente alla stessa, in data 24.09.2021, al sig. , provvedimento di Parte_1
revoca. Ma il ricorrente preliminarmente alla indicata richiesta di restituzione, non ha mai ricevuto dallo resistente alcuna comunicazione in ordine alla revoca o comunque in CP_1
relazione alla presunta domanda per il reddito di cittadinanza, per cui fino alla data della ricezione della richiesta di restituzione, che qui si impugna, non era a conoscenza di alcun procedimento nei suoi confronti da parte dell' CP_1
4) Invero il ricorrente non ha mai percepito alcuna somma a titolo di reddito di cittadinanza ai sensi della normativa di cui alla Legge 26/2019 e non ha presentato la domanda n. prot. INPS – RDC 2020 3588255 identificativo indicato da controparte nella comunicazione di restituzione somme, né altra domanda finalizzata alla assegnazione e percezione dello stesso;
5) Pertanto il sig. non è mai stato intestatario né in possesso di alcuna Parte_1 carta PostePay abilitante e necessaria per il ritiro e/o l'utilizzo di somme a titolo di reddito di cittadinanza come prevede la normativa di riferimento. Non avendo mai usufruito e percepito alcun importo a titolo di reddito di cittadinanza, egli dunque non è tenuto alla restituzione di alcuna somma a favore della parte resistente.
6) In particolare, all'uopo, si evidenzia che il ricorrente è stato possessore di una unica carta Postepay personale e non collegata alla percezione del reddito di cittadinanza, tra l'altro smarrita in periodo del tutto diverso ed antecedente rispetto ai provvedimenti della resistente. In data 05.11.2022 il sig. presentava presso la Legione dei Parte_1
2 Carabinieri della Campania di Quarto, denuncia per smarrimento della carta PostePay
Evolution ad esso intestata n. 5333171157505047 rilasciata da a suo nome. CP_2
(ALL.2);
7) Successivamente in data 05.12.2022, il ricorrente presentava presso il Comando dei
Carabinieri Stazione di Marano di Napoli, denuncia/querela (ALL. 3), nella quale dichiarava di esser stato vittima di “sostituzione di persona”. In particolare asseriva di essersi presentato in medesima data presso l'Ufficio Postale per richiedere il duplicato della carta Postepay smarrita, come da precedente denuncia, ma tale richiesta veniva negata in quanto veniva informato dall'operatore postale di essere già intestatario di altre due carte Postepay recanti i seguenti numeri 5333171161538349 e 5333171039057282.
Disconoscendo immediatamente la titolarità ed il possesso delle dette carte di credito, per la prima il ricorrente compliva e consegnava all'Ufficio Postale modulo di richiesta informazioni, mentre per la seconda, otteneva dall'operatore, documento di lista movimenti.
8) Ancora in data 21 settembre 2023, il ricorrente presentava denuncia presso la Questura di Napoli – Commissariato P.S. Sezionale di Vicaria-Mercato (ALL. 4). In essa dichiarava di aver ricevuto in data 18.09.2023 comunicazione dall' con al quale veniva informato CP_1
di aver percepito, senza averne titolo, somme per reddito di cittadinanza nel periodo dicembre 2020/agosto 2021 per un totale di € 4499,71; di essersi pertanto immediatamente rivolto al suo CAF di fiducia dal quale riceveva informazioni su una presunta domanda inoltrata a suo nome per l'ottenimento del reddito di cittadinanza effettuata, tra l'altro, nella lontana sede di Siracusa, località assolutamente estranea ad ogni interesse del ricorrente. Il ricorrente, dunque, denunciava di non aver mai presentato alcuna domanda per il reddito di cittadinanza e di non aver mai smarrito o rilasciato a terzi i propri documenti in quanto solo il Caf di fiducia indicato ne aveva copia;
9) Dalla descrizione dei fatti si evince palesemente che il sig. non ha mai Parte_2 presentato, né alla sede dell' di Siracusa, né ad altra sede, alcuna domanda finalizzata CP_1
alla percezione del reddito di cittadinanza, né ha mai percepito somme a tale titolo, né tantomeno è mai stato in possesso di alcuna carta Postepay per l'utilizzo di somme elargite dall' Inoltre lo stesso non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dello CP_1
resistente in ordine a tale presunta domanda o eventuali provvedimenti di CP_1 accoglimento, diniego o revoca a suo nome. Tra l'altro il ricorrente risiede in Marano di
3 Napoli alla Via Romano n. 96 e non ha mai avuto residenza o domicilio a Siracusa, né si è mai rivolto ad uffici di zona ivi presenti.
E' evidente, nella fattispecie in esame, un caso di sostituzione di persona a danno del sig.
o un errore di inserimento dati da parte dell' ad esso ricorrente Parte_1 CP_1
certamente non imputabile, e la sua totale estraneità ai provvedimenti illegittimamente emessi dall' resistente”. CP_1
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“1) Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia dello atto quivi impugnato e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità della pretesa dello
[...]
; Controparte_1
3) Per l'effetto dell'accertamento negativo del credito dichiarare l'inefficacia degli atti medio tempore compiuti dallo e che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla su CP_1
menzionata pretesa quivi impugnata;
4) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il giudizio con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4 Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto.
Nello specifico, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:
“a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo o possedere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più;
c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
5 e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
L'istituto in esame è stato profondamente modificato dall'art. 1 co. 313 e segg. l. 197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
A questo punto, occorre evidenziare che la nota impugnata dalla ricorrente non spiega alcuna efficacia esecutiva suscettibile di sospensione, trattandosi di richiesta di restituzione e non essendo dedotte iniziative esecutive dell' volte al recupero coattivo delle CP_1
somme; pertanto, la domanda attorea deve qualificarsi come di accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Va, poi, precisato che “Avuto riguardo alla sua finalità ed al fatto che esso non si fonda su presupposti contributivi, si può ben dire che il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti vòlte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico” (Tribunale Cosenza sez. lav., 23/11/2022, n.1942). Tuttavia, ciò non osta all'applicazione dei principi generali in materia di indebito inerenti all'onere di motivazione dei provvedimenti dell' e a quello della prova in capo alla parte CP_1
ricorrente.
Sussiste, quindi, l'onere probatorio a carico dell'accipiens nel giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse. La Corte di cassazione, infatti, ha enunciato il principio secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
6 l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n.
1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso, dal comparto probatorio in atti non risulta la debenza di quanto richiesto dall' . A ben vedere, infatti, dall'anagrafica del ricorrente depositata dall' non CP_1 CP_1
emerge che egli sia stato mai residente a [...], ovvero il luogo di presentazione della domanda del reddito di cittadinanza. Allo stesso tempo, la schermata depositata dall' CP_1
relativa ai pagamenti della prestazione in esame non consente di accertare su quale carta postepay sia stata effettuata e la riconducibilità della stessa alla persona del ricorrente.
Altresì, dagli atti emerge che in data 05.12.2022, il ricorrente ha presentava presso il
Comando dei Carabinieri Stazione di Marano di Napoli, denuncia/querela nella quale ha dichiarato di esser stato vittima di “sostituzione di persona”. Nello specifico, egli ha denunciato di essersi presentato in medesima data presso l'Ufficio Postale per richiedere il duplicato della carta postepay smarrita, come da precedente denuncia del novembre 2022, ma tale richiesta veniva negata in quanto veniva informato dall'operatore postale di essere già intestatario di altre due carte Postepay recanti i seguenti numeri 5333171161538349 e
5333171039057282.
La titolarità ed il possesso delle suddette carte sono state disconosciute dal ricorrente.
Sussistono pertanto indizi di prova precisi e concordanti secondo cui il ricorrente non ha mai richiesto e ricevuto il pagamento della prestazione in esame e che verosimilmente è stato vittima di una sostituzione di persona. Ne consegue che egli non è tenuto al pagamento di quanto richiesto dall' con missiva n. 66490990698-8 del 31.8.2023 per l'importo di CP_1
euro 4.499,71.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute dal ricorrente le somme oggetto della comunicazione n. 66490990698-8 del 31.8.2023 per l'importo di euro 4.499,71, per le CP_1
causali di cui in motivazione;
7 -condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre CP_1
rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 13.10.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2563/2024 R.G.
T R A
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Rosario Schiano Lomoriello Parte_1
OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Presidente legale Controparte_1
rappresentante p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
CONVENUTO
avente ad oggetto: indebito reddito di cittadinanza
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente in epigrafe ha esposto che:
“riceveva dallo sede di Siracusa richiesta di restituzione somme (ALL.1) per la cifra CP_1
di € 4.499,71 in quanto avrebbe percepito a titolo di reddito di cittadinanza somme non dovute per il periodo da dicembre 2020 ad agosto 2021;
2) l' adduceva, a fondamento della richiesta di restituzione, la revoca/decadenza dal CP_1
reddito di cittadinanza che sarebbe stata comunicata al ricorrente, con la seguente motivazione: “mancanza del requisito di residenza e cittadinanza (art. 2 co. 1, a) 1), 2) L.
26/2019) – non rispetta i requisiti di cittadinanza non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo e non ha risieduto in Italia per almeno dieci anni”.
3) L' asseriva, nella richiamata richiesta di restituitine, di aver comunicato, CP_1
precedentemente alla stessa, in data 24.09.2021, al sig. , provvedimento di Parte_1
revoca. Ma il ricorrente preliminarmente alla indicata richiesta di restituzione, non ha mai ricevuto dallo resistente alcuna comunicazione in ordine alla revoca o comunque in CP_1
relazione alla presunta domanda per il reddito di cittadinanza, per cui fino alla data della ricezione della richiesta di restituzione, che qui si impugna, non era a conoscenza di alcun procedimento nei suoi confronti da parte dell' CP_1
4) Invero il ricorrente non ha mai percepito alcuna somma a titolo di reddito di cittadinanza ai sensi della normativa di cui alla Legge 26/2019 e non ha presentato la domanda n. prot. INPS – RDC 2020 3588255 identificativo indicato da controparte nella comunicazione di restituzione somme, né altra domanda finalizzata alla assegnazione e percezione dello stesso;
5) Pertanto il sig. non è mai stato intestatario né in possesso di alcuna Parte_1 carta PostePay abilitante e necessaria per il ritiro e/o l'utilizzo di somme a titolo di reddito di cittadinanza come prevede la normativa di riferimento. Non avendo mai usufruito e percepito alcun importo a titolo di reddito di cittadinanza, egli dunque non è tenuto alla restituzione di alcuna somma a favore della parte resistente.
6) In particolare, all'uopo, si evidenzia che il ricorrente è stato possessore di una unica carta Postepay personale e non collegata alla percezione del reddito di cittadinanza, tra l'altro smarrita in periodo del tutto diverso ed antecedente rispetto ai provvedimenti della resistente. In data 05.11.2022 il sig. presentava presso la Legione dei Parte_1
2 Carabinieri della Campania di Quarto, denuncia per smarrimento della carta PostePay
Evolution ad esso intestata n. 5333171157505047 rilasciata da a suo nome. CP_2
(ALL.2);
7) Successivamente in data 05.12.2022, il ricorrente presentava presso il Comando dei
Carabinieri Stazione di Marano di Napoli, denuncia/querela (ALL. 3), nella quale dichiarava di esser stato vittima di “sostituzione di persona”. In particolare asseriva di essersi presentato in medesima data presso l'Ufficio Postale per richiedere il duplicato della carta Postepay smarrita, come da precedente denuncia, ma tale richiesta veniva negata in quanto veniva informato dall'operatore postale di essere già intestatario di altre due carte Postepay recanti i seguenti numeri 5333171161538349 e 5333171039057282.
Disconoscendo immediatamente la titolarità ed il possesso delle dette carte di credito, per la prima il ricorrente compliva e consegnava all'Ufficio Postale modulo di richiesta informazioni, mentre per la seconda, otteneva dall'operatore, documento di lista movimenti.
8) Ancora in data 21 settembre 2023, il ricorrente presentava denuncia presso la Questura di Napoli – Commissariato P.S. Sezionale di Vicaria-Mercato (ALL. 4). In essa dichiarava di aver ricevuto in data 18.09.2023 comunicazione dall' con al quale veniva informato CP_1
di aver percepito, senza averne titolo, somme per reddito di cittadinanza nel periodo dicembre 2020/agosto 2021 per un totale di € 4499,71; di essersi pertanto immediatamente rivolto al suo CAF di fiducia dal quale riceveva informazioni su una presunta domanda inoltrata a suo nome per l'ottenimento del reddito di cittadinanza effettuata, tra l'altro, nella lontana sede di Siracusa, località assolutamente estranea ad ogni interesse del ricorrente. Il ricorrente, dunque, denunciava di non aver mai presentato alcuna domanda per il reddito di cittadinanza e di non aver mai smarrito o rilasciato a terzi i propri documenti in quanto solo il Caf di fiducia indicato ne aveva copia;
9) Dalla descrizione dei fatti si evince palesemente che il sig. non ha mai Parte_2 presentato, né alla sede dell' di Siracusa, né ad altra sede, alcuna domanda finalizzata CP_1
alla percezione del reddito di cittadinanza, né ha mai percepito somme a tale titolo, né tantomeno è mai stato in possesso di alcuna carta Postepay per l'utilizzo di somme elargite dall' Inoltre lo stesso non ha mai ricevuto alcuna comunicazione da parte dello CP_1
resistente in ordine a tale presunta domanda o eventuali provvedimenti di CP_1 accoglimento, diniego o revoca a suo nome. Tra l'altro il ricorrente risiede in Marano di
3 Napoli alla Via Romano n. 96 e non ha mai avuto residenza o domicilio a Siracusa, né si è mai rivolto ad uffici di zona ivi presenti.
E' evidente, nella fattispecie in esame, un caso di sostituzione di persona a danno del sig.
o un errore di inserimento dati da parte dell' ad esso ricorrente Parte_1 CP_1
certamente non imputabile, e la sua totale estraneità ai provvedimenti illegittimamente emessi dall' resistente”. CP_1
Pertanto, egli ha concluso come di seguito:
“1) Accertare e dichiarare la nullità e/o comunque l'inefficacia dello atto quivi impugnato e degli atti presupposti, consequenziali e /o connessi;
2) Accertare e dichiarare, per i motivi di cui sopra, l'illegittimità della pretesa dello
[...]
; Controparte_1
3) Per l'effetto dell'accertamento negativo del credito dichiarare l'inefficacia degli atti medio tempore compiuti dallo e che nulla è dovuto dall'istante in relazione alla su CP_1
menzionata pretesa quivi impugnata;
4) Condannare la parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge in favore del procuratore costituito con attribuzione”.
L' si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso. CP_1
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso il giudizio con sentenza.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
4 Giova premettere che il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ha istituito il “reddito di cittadinanza” quale «misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all'esclusione sociale».
Si tratta, dunque, di una misura di contrasto alla povertà, ma anche di “politica attiva del lavoro”, volta ad accompagnare i beneficiari nel periodo di ricerca di un'occupazione in funzione del perseguimento dell'autonomia economica.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234, all'art. 1, comma 74, ha precisato che il reddito di cittadinanza «… si configura come sussidio di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile».
Per l'accesso a tale prestazione, il citato d.l. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, prevede requisiti di residenza e soggiorno in capo al richiedente il beneficio, nonché requisiti reddituali e patrimoniali del nucleo familiare e la mancata sottoposizione dell'interessato a misura cautelare personale e l'assenza di condanne definitive per i delitti indicati all'art. 7, comma 3, del medesimo predetto decreto.
Nello specifico, la normativa in questione prevede la necessaria sussistenza dei seguenti requisiti:
“a) essere cittadino italiano, di uno stato Ue o extra Ue con permesso di soggiorno di lungo periodo o possedere la residenza in Italia per almeno 10 anni di cui gli ultimi due senza interruzioni;
b) avere un patrimonio mobiliare non superiore a 6.000 euro, che può essere incrementato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare fino a 10.000 euro e 1.000 euro in più per ogni figlio oltre il secondo e in caso di eventuali disabilità a 5.000 euro in più;
c) avere un patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro, esclusa la prima casa;
d) avere un reddito familiare inferiore a 6.000 euro annui moltiplicato per la scala di equivalenza. La soglia del reddito è elevata a 7.560 euro ai fini dell'accesso alla Pensione di Cittadinanza e a 9.360 euro nei casi in cui il nucleo familiare risieda in una abitazione in affitto;
5 e) nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario di autoveicoli immatricolati negli ultimi sei mesi che salgono a 2 anni se >1600 cc. o moto > 250 cc. - eccetto agevolazioni per disabilità”.
L'istituto in esame è stato profondamente modificato dall'art. 1 co. 313 e segg. l. 197/2022 che ha ridotto la durata massima della misura a 7 mesi per l'anno 2023 (salvo le ipotesi eccezionali tassativamente indicate) e la sua abrogazione a partire dall'anno 2024.
A questo punto, occorre evidenziare che la nota impugnata dalla ricorrente non spiega alcuna efficacia esecutiva suscettibile di sospensione, trattandosi di richiesta di restituzione e non essendo dedotte iniziative esecutive dell' volte al recupero coattivo delle CP_1
somme; pertanto, la domanda attorea deve qualificarsi come di accertamento negativo della pretesa restitutoria dell' . CP_1
Va, poi, precisato che “Avuto riguardo alla sua finalità ed al fatto che esso non si fonda su presupposti contributivi, si può ben dire che il reddito di cittadinanza rientra tra le prestazioni economiche pubbliche di natura assistenziale, posto che non attinge ad alcuna provvista contributiva, gravando sulla fiscalità generale. Da ciò consegue che ad esso non può applicarsi la disciplina della ripetizione dell'indebito tracciata dall'art. 52 della l. n. 88 del 1989 e dall'art. 13 della l. n. 412 del 1991: tali disposizioni sono infatti vòlte a disciplinare esclusivamente una indebita erogazione in relazione ad un rapporto previdenziale pensionistico” (Tribunale Cosenza sez. lav., 23/11/2022, n.1942). Tuttavia, ciò non osta all'applicazione dei principi generali in materia di indebito inerenti all'onere di motivazione dei provvedimenti dell' e a quello della prova in capo alla parte CP_1
ricorrente.
Sussiste, quindi, l'onere probatorio a carico dell'accipiens nel giudizio in cui rivendica l'irripetibilità delle somme riscosse. La Corte di cassazione, infatti, ha enunciato il principio secondo cui “in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità
d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero
6 l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è
a suo esclusivo carico” (cfr. Cass. sez unite 4/8/2010 n. 18046 e Cass. lav. 20/01/2011 n.
1228). Tale principio per la sua portata generale, riguarda anche l'indebito assistenziale.
Tanto premesso, dal comparto probatorio in atti non risulta la debenza di quanto richiesto dall' . A ben vedere, infatti, dall'anagrafica del ricorrente depositata dall' non CP_1 CP_1
emerge che egli sia stato mai residente a [...], ovvero il luogo di presentazione della domanda del reddito di cittadinanza. Allo stesso tempo, la schermata depositata dall' CP_1
relativa ai pagamenti della prestazione in esame non consente di accertare su quale carta postepay sia stata effettuata e la riconducibilità della stessa alla persona del ricorrente.
Altresì, dagli atti emerge che in data 05.12.2022, il ricorrente ha presentava presso il
Comando dei Carabinieri Stazione di Marano di Napoli, denuncia/querela nella quale ha dichiarato di esser stato vittima di “sostituzione di persona”. Nello specifico, egli ha denunciato di essersi presentato in medesima data presso l'Ufficio Postale per richiedere il duplicato della carta postepay smarrita, come da precedente denuncia del novembre 2022, ma tale richiesta veniva negata in quanto veniva informato dall'operatore postale di essere già intestatario di altre due carte Postepay recanti i seguenti numeri 5333171161538349 e
5333171039057282.
La titolarità ed il possesso delle suddette carte sono state disconosciute dal ricorrente.
Sussistono pertanto indizi di prova precisi e concordanti secondo cui il ricorrente non ha mai richiesto e ricevuto il pagamento della prestazione in esame e che verosimilmente è stato vittima di una sostituzione di persona. Ne consegue che egli non è tenuto al pagamento di quanto richiesto dall' con missiva n. 66490990698-8 del 31.8.2023 per l'importo di CP_1
euro 4.499,71.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
-accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara non dovute dal ricorrente le somme oggetto della comunicazione n. 66490990698-8 del 31.8.2023 per l'importo di euro 4.499,71, per le CP_1
causali di cui in motivazione;
7 -condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 886,00, oltre CP_1
rimb. forf. per spese gen. al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Aversa, 13.10.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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