Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 25/02/2025, n. 689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 689 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 715/2014 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nocera Inferiore, Seconda Civile, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Stefania Fontanarosa, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 715/2014 R.G.A.C. assegnata in decisione all'udienza a trattazione scritta del 6.11.2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in VIA A. BARBARULO N.71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. FARACO CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e C.F._2
difeso;
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._3
VIA A. BARBARULO N.71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. FARACO
CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in VIA Parte_3 C.F._4
A. BARBARULO N.71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. FARACO
CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Parte_4 C.F._5
VIA A. BARBARULO N.71 NOCERA INFERIORE, presso lo studio dell'Avv. FARACO
CARLO (c.f.: ), dal quale è rappresentato e difeso;
C.F._2
ATTORE
(c.f.: , Parte_5 C.F._6
elettivamente domiciliato in VIA A. BARBARULO N.71 NOCERA INFERIORE, presso lo
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difeso;
ATTORE
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._7
C.SO UMBERTO I°, 337 CAVA DEI TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. LANDOLFI
VINCENZO (c.f.: , dal quale è rappresentata e difesa;
C.F._8
CONVENUTA
Oggetto: Servitù.
Conclusioni: Come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata cessata la materia del contendere tra gli attori Pt_3
e e la convenuta , in virtù di scrittura privata di
[...] Parte_2 Controparte_1
transazione della lite del 10.7.2014.
Sempre in via preliminare, la domanda attorea principale va qualificata in termini di actio confessoria servitutis.
Al riguardo, per giurisprudenza costante l'attore che agisce in "confessoria servitutis", ai sensi dell'art. 1079 c.c., ha l'onere di provare l'esistenza del relativo diritto - presumendosi la libertà del fondo, che si pretende servente, da pesi e limitazioni (Cass. civ., Sez. II, n. 18890/14) - mediante uno dei modi di costituzione o di acquisto (artt. 1058 ss. c.c.), non essendo all'uopo sufficiente la mera esistenza di opere visibili e permanenti, la cui esistenza non rappresenta,
"ipso facto", un modo autonomo di acquisto della servitù, ma solo il presupposto dell'acquisto per usucapione o per destinazione del padre di famiglia (Cass. civ., Sez. II, n. 12008/04).
Sul tema, in punto di onere della prova è stato, altresì, ritenuto che ai fini dell'accertamento della costituzione, per via negoziale, di una servitù di passaggio non sia richiesto l'uso di formule sacramentali, purché dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro e che, pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 c.c. non sia
Pagina 2 di 9 necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto (Cass. civ., Sez. II, n. 12766/08).
Nel caso di specie, parte attrice ha prodotto in giudizio: atto pubblico di costituzione di servitù per notar del 25 settembre 1986, rep. n. 12974 – racc. n. 3173. Persona_1
Registrato a Salerno il 13.10.1986 al n. 10876, con il quale i sigg. Parte_6
, e (dante causa di
[...] Parte_4 Parte_2 Persona_2
, nel comune accordo di transigere la lite pendente dinanzi al Tribunale Controparte_1 di Salerno con il n. 4795 R.G.A.C., convenivano, tra l'altro, di costituire “reciproca servitù di passaggio a piedi e con i mezzi consentiti dalla larghezza della strada attraverso una strada della larghezza costante di metri quattro (m. 4,00) per tutta la sua lunghezza, che inizia dal tratto di strada già esistente che parte dalla via comunale, si sviluppa sulla particella 110 di
lungo il lato – nord – per metri quattro, quindi piega ad angolo retto sulla Persona_2
stessa particella per metri due e centimetri cinquanta e sulla finitima particella 21 di
per metri uno e centimetri cinquanta sempre di larghezza ed Parte_6
infine corre sulle particelle 264 e 162 di proprietà di e sempre Parte_4 Pt_2
per metri quattro di larghezza per tutta la lunghezza fino a raggiungere la particella 161 di
ubicata a monte”; atto di vendite – costituzione di servitù per notar Persona_2 Per_3
del 14 marzo 2002, rep. n. 24131 – racc. n. 11036, registrato a Salerno il
[...]
26.03.2002, con il quale i sigg. trasferivano in favore di: Parte_7 Controparte_2
(parte non in causa) la zona di terreno riportata nel Catasto Terreni al foglio 10 con le particelle n. 160 - are 31,41 - e n. 161 - are 58,97 ed (parte convenuta) la Controparte_1
zona di terreno riportata nel Catasto Terreni al foglio 10 con la particella n. 110 – are 17,17 e porzione di fabbricato riportato in Catasto Fabbricati al foglio 10 con la p.lla 22 sub 1 e con il quale la sig.ra costituiva a carico del proprio fondo riportato nel Catasto Controparte_1
Terreni al foglio 10 con la p.lla 110 ed a favore delle p.lle n.ri 160 e 161 del foglio 10 del
Catasto Terreni innanzi acquistate dalla sig.ra “una servitù di passaggio Controparte_2
pedonale e carrabile attraverso una strada della larghezza costante di metri quattro per tutta la sua lunghezza, che inizia dal tratto di strada già esistente, si sviluppa sulla P.lla 110 del F.
10 lungo il lato nord per metri quattro, quindi piega ad angolo retto sulla stessa p.lla per metri lineari quattro di larghezza e sulle finitime particelle”; permesso di costruire del
27.05.2008 rilasciato alla sig.ra “in qualità di comproprietaria e Controparte_2
delegata dagli altri comproprietari” sigg. Parte_2 [...]
e “per la Parte_1 Parte_5 Pt_2
Pagina 3 di 9 realizzazione di una strada e rampa di accesso ad un fondo di proprietà sito alla via S. martino, identificato al catasto al foglio 10 mappale 21-109-110-162-264”, su progetto a firma del geom. ; atto di frazionamento registrato all'Agenzia del Controparte_3
Territorio di Salerno il 20.02.2009 al prot. n. SA0077650 venivano suddivisi i mappali n.ri
161, 469, 264 e 21 del foglio 10 di Cava de' Tirreni, assumendo rispettivamente i seguenti identificativi definitivi:
n. 839 (ex 161/a), are 57,32;
n. 840 (ex 161/b), are 1,21;
n. 841 (ex 161/c), are 0,44;
n. 842 (ex 469/a), are 9,71;
n. 843 (ex 469/b), are 0,57;
n. 844 (ex 264/a), are 22,63;
n. 845 (ex 264/b), are 0,51;
n. 846 (ex 21/a), are 30,91;
n. 847 (ex 21/b), are 0,66;
n. 848 (ex 21/c), are 0,27.
Con “atti di messa in comunione di immobili e di vendita” per notar del 19 Persona_4
maggio 2009, rep. n. 67055 – racc. n. 21042, registrato a Salerno il 08.06.2009 al n. 5413, I costituiti Controparte_2 Parte_4 Parte_2 Parte_3
e mettevano in comunione tra loro la piena proprietà Parte_1
della seguente consistenza immobiliare in Cava de' Tirreni alla via San Martino, conferendo alla stessa perpetua destinazione a strada di accesso pedonale e carrabile ed, in particolare:
a) la sig.ra metteva in comunione l'intera proprietà del terreno Controparte_2
riportato nel Catasto Terreni al foglio 10 con il mappale n. 841 (ex 161/c), di are 0,44;
b) il sig. metteva in comunione l'intera proprietà del terreno Parte_4
riportato nel Catasto Terreni al foglio 10 con il mappale n. 845 (ex 264/b), di are 0,51;
c) i sigg. e rispettivamente usufruttuario e Parte_2 Parte_3
nudo proprietario, mettevano in comunione l'intera proprietà del terreno riportato nel
Catasto Terreni al foglio 10 con il mappale n. 843 (ex 469/b), di are 0,57; d) il sig. metteva in comunione l'intera proprietà del Parte_1
terreno riportato nel Catasto Terreni al foglio 10 con il mappale n. 848 (ex 21/c), di are
0,27.
Pagina 4 di 9 I sigg. e Controparte_2 Parte_4 Parte_2 Parte_3
ciascuno per i propri diritti, vendevano i diritti di piena proprietà pari a complessivi
2.500/10.000 dell'intero ai sigg. e Parte_1 [...]
(rispettivamente per 500/10.000 e per 2.000/10.000) sulla Parte_5
consistenza immobiliare in precedenza messa in comunione e, precisamente, individuata al foglio 10 con le particelle n.ri 841, 845, 843 e 848.
Con scrittura privata del 22.06.2009 le sigg.re e Controparte_2 Controparte_1
si concedevano alcune reciproche autorizzazioni e concordavano le modalità della realizzazione della servitù di passaggio indicata nel rogito per notar del 14.03.2002. Per_3
In data 30.03.2010 veniva rilasciato alla sig.ra “in qualità di Controparte_2
comproprietaria e delegata dagli altri comproprietari” sigg. Parte_2
e Parte_1 Parte_5
il Permesso di Costruire n. 2109, in variante al P.d.C. n. 1445/08 del Parte_4
27.05.2008, “per la realizzazione di una strada e rampa di accesso ad un fondo di proprietà sito alla via S. martino, identificato al catasto al foglio 10 mappale 21-109- 110-162-264”.
Parte convenuta ha eccepito la prescrizione per non uso ultraventennale della servitù di passaggio costituita con atto pubblico del 25.9.1986, per non essere mai stata attuata e l'infondatezza della domanda attorea, atteso l'aggravamento della servitù derivante dal frazionamento del fondo dominante.
Il Tribunale ritiene che l'eccezione di prescrizione sia fondata.
Invero, “La ripartizione dell'onere probatorio in tema di prescrizione delle servitù per non uso va risolto applicando il generale principio secondo il quale spetta a chi solleva l'eccezione fornire la prova dei fatti posti a fondamento della stessa” (cfr. Cass. 25106/2023).
Nel caso di specie, la circostanza della mancata attuazione di quanto convenuto e recepito nell'atto pubblico del 25.9.1986 non è stata contestata dalla parte attrice e, dunque, deve ritenersi provato alla luce del principio di non contestazione ex art. 115 c.pc.
Pertanto, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione, la servitù di passaggio pedonale e carrabile costituita con atto del 25.9.1986 deve ritenersi estinta per non uso ventennale.
A questo punto va esaminato l'atto pubblico del 14 marzo 2002 con il quale la sig.ra costituiva a carico del proprio fondo riportato nel Catasto Terreni al Controparte_1
foglio 10 con la p.lla 110 ed a favore delle p.lle n.ri 160 e 161 del foglio 10 del Catasto
Terreni innanzi acquistate dalla sig.ra “una servitù di passaggio Controparte_2
Pagina 5 di 9 pedonale e carrabile attraverso una strada della larghezza costante di metri quattro per tutta la sua lunghezza, che inizia dal tratto di strada già esistente, si sviluppa sulla P.lla 110 del F.
10 lungo il lato nord per metri quattro, quindi piega ad angolo retto sulla stessa p.lla per metri lineari quattro di larghezza e sulle finitime particelle”.
Dall'esame della documentazione in atti, è emerso che la part.lla 161 è stata frazionata in tre parti (frazionamento registrato all'Agenzia del Territorio di Salerno il 20.02.2009 al prot. n.
SA0077650), acquisendo i seguenti dati identificativi catastali: part.lla n. 839 (ex 161/a), are
57,32; part.lla n. 840 (ex 161/b), are 1,21; part.lla n. 841 (ex 161/c), are 0,44.
Con “atti di messa in comunione di immobili e di vendita” per notar del 19 Persona_4
maggio 2009, rep. n. 67055 – racc. n. 21042, registrato a Salerno il 08.06.2009 al n. 5413, la part.lla 841 (ex 161/c) diveniva di proprietà anche dei sig.ri Parte_4 Pt_2
e .
[...] Parte_3 Parte_1
I sigg. e Controparte_2 Parte_4 Parte_2 Parte_3
ciascuno per i propri diritti, vendevano i diritti di piena proprietà pari a complessivi
2.500/10.000 dell'intero ai sigg. e Parte_1 [...]
(rispettivamente per 500/10.000 e per 2.000/10.000) sulla Parte_5
consistenza immobiliare in precedenza messa in comunione e, precisamente, individuata al foglio 10 con le particelle n.ri 841, 845, 843 e 848.
Pertanto, attualmente, la part.lla 841 (ex 161/c), a favore della quale era stata costituita la servitù di passaggio pedonale e carrabile, è di proprietà di: Controparte_2 [...]
, e Parte_4 Parte_1 Parte_5
per la piena comproprietà di 2.000/10.000 dell'intero; di e Parte_2 Pt_3
, il primo quale titolare del diritto di usufrutto generale vitalizio e il secondo quale
[...]
titolare del diritto di nuda proprietà, per la piena comproprietà di 2.000/10.000 dell'intero.
Parte convenuta, ha sostenuto che il frazionamento dell'ex part.lla 161 in tre parti ha determinato un aggravamento della servitù vietato dall'art. 1067 co. 1 c.c..
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “Il principio dell'indivisibilità di cui all'art. 1071 cod. civ. comporta, nel caso di frazionamento del fondo dominante, la permanenza del diritto su ogni porzione del medesimo, salve le ipotesi di aggravamento della condizione del fondo servente e poiché tale effetto si determina ex lege, al riguardo non occorre alcuna espressa menzione negli atti traslativi attraverso i quali si determina la divisione del fondo dominante, sicché nel silenzio delle parti, in mancanza di specifiche
Pagina 6 di 9 clausole dirette ad escludere o limitare il diritto, la servitù continua a gravare sul fondo servente, nella medesima precedente consistenza a favore di ciascuna di quelle già componenti l'originario unico fondo dominante, ancora considerato alla stregua di un unicum ai fini dell'esercizio della servitù, ancorché le singole parti appartengano a diversi proprietari,
a nulla rilevando se alcune di queste, per effetto del frazionamento, vengano a trovarsi in posizione di non immediata contiguità con il fondo servente” (vedi in tal senso Cass.
24.8.2015 n. 17075; Cass. n. 17884/2019; Cass. n. 2168/2006; Cass. n.5109/1983; Cass. n.
3204/1972).
In tema di servitù, l'aggravamento del relativo esercizio non può dirsi sussistente 'in re ipsa', giacché chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che il mutato contesto abbia dato luogo ad inconvenienti o molestie economicamente apprezzabili come più gravose, che in precedenza non si verificavano e/o non erano prevedibili. Nello specifico caso di servitù di passaggio coatto, l'aggravamento può ritenersi sussistente solo nel caso in cui, tenuto conto dello stato dei luoghi e delle caratteristiche dei due fondi, il transito di un maggior numero di persone risulti realmente dannoso per il fondo servente.
In applicazione di tali principi è stato precisato che se il mutamento di destinazione o la trasformazione del fondo che fruisce della servitù di passaggio determina sul fondo servente un maggior traffico a causa del più elevato numero di persone che vengono a trovarsi in condizione di esercitare il passaggio, non può affermarsi che l'aggravamento della servitù sia in re ipsa, giacché l'aggravamento può ritenersi sussistente solo nel caso in cui, tenuto conto dello stato dei luoghi, delle caratteristiche dei due fondi e di tutte le circostanze rilevanti, il transito di un maggior numero di persone risulti realmente dannoso per il fondo servente, e cioè dia luogo ad inconvenienti o molestie che, secondo la comune valutazione, siano economicamente apprezzabili come più gravose e che in precedenza non si verificavano e non erano prevedibili (Cass. n. 1567/1972).
E' stato chiarito che, per quanto particolarmente riguarda la identificazione dei bisogni del fondo dominante, qualora l'atto costitutivo non contenga una precisa limitazione, la relativa valutazione deve ispirarsi a normali criteri di prevedibilità (Cass. n. 1172/1963; Cass. n.
999/1981). Il criterio di prevedibilità deve essere inteso nel senso di prevedibilità "generica e oggettiva" (Cass. n. 11661/2018).
Pagina 7 di 9 Dall'esame del titolo costitutivo della servitù in oggetto (cfr. atto del 14.3.2002), non emergono specifiche limitazioni ed il Tribunale ritiene che i comportamenti denunciati
(passaggio di numerose persone e mezzi sul fondo della convenuta) non costituiscono aggravamento di servitù, tenuto conto che il maggior onere era prevedibile al momento della costituzione della servitù in ragione della destinazione del fondo dominante (utilizzato per lo svolgimento di attività agricola preesistente).
Pertanto, in accoglimento della domanda principale di actio confessoria deve affermarsi l'esistenza di servitù volontaria di passaggio pedonale e carrabile a carico della part.lla 110 di titolarità della convenuta e a favore della part.lla 841 (ex par.lla 161/c) di proprietà degli attori, così come costituita con atto pubblico del 14.3.2002, ordinando a parte convenuta di cessare ogni attività che costituisca impedimento od ostacolo all'esercizio della predetta servitù.
Le spese di lite, comprese quelle della ctu, seguono la soccombenza della convenuta nei confronti degli attori , e Parte_1 Parte_5
e si liquidano in base ai parametri di cui al D.M. 2014/55, tenuto conto del Parte_4
valore della causa e dell'attività esercitata;
mentre vanno compensate nei confronti di Pt_3
e in considerazione dell'intervenuta transazione della lite.
[...] Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, definitivamente pronunciando così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere tra , ed Parte_3 Parte_2
; Controparte_1
2) dichiara prescritta per non uso ventennale la servitù volontaria costituita con atto pubblico del 25.9.1986;
3) accoglie l'actio confessoria servitutis proposta da , Parte_1
e e per l'effetto accerta e dichiara l'esistenza Parte_5 Parte_4
di servitù volontaria di passaggio pedonale e carrabile a carico della part.lla 110 di titolarità della convenuta e a favore della part.lla 841 (ex par.lla 161/c) di proprietà dei primi, giusto atto pubblico del 14.3.2002;
4) ordina ad di cessare ogni attività che costituisca impedimento od ostacolo Controparte_1
all'esercizio della predetta servitù;
5) compensa le spese di lite tra , e la parte convenuta;
Parte_3 Parte_2
Pagina 8 di 9 6) condanna al pagamento delle spese di lite in favore dell'avv. Carlo Controparte_1
Faraco, difensore di , e Parte_1 Parte_5
dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 244,13 per spese vive ed Parte_4
euro 2.800,00 per compenso, oltre iva, cpa erimb. Forf. del 15%;
7) pone definitivamente a carico di le spese della ctu come liquidate con Controparte_1
separato decreto.
Così deciso in Nocera Inferiore, 24/02/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Stefania Fontanarosa
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, e succ. mod..
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