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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 02/02/2026, n. 1511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1511 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1511/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EO PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9631/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM001289 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso indirizzato alla
“CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LATINA”, nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate – riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2023 90108098 87 000.
Nel corpo del ricorso, si faceva riferimento al diverso atto “intimazione di pagamento n. 097 202390108098
87 000 in riferimento alla cartella di pagamento n. 057 2019 0003056100 000” e si svolgevano motivi relativi alla denunciata illegittimità di una richiesta di pagamento per tassa auto anno 2016, sostenendo l'omessa notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito.
In allegato venivano prodotti documenti relativi a un diverso atto tributario, ossia l'avviso di accertamento n.
250TJPM001289, relativo ad accertamento per mancata indicazione di redditi fondiari.
Peraltro, in data 10.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1, che controdeduceva in ordine a un ricorso dal contenuto diverso da quello depositato telematicamente dal difensore del ricorrente e che avrebbe svolto argomenti proprio in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento n. 250TJPM001289.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti il ricorso risulta indirizzato a diversa Corte di Giustizia Tributaria (quella di primo grado di Latina) e avverso una intimazione di pagamento individuata prima con il n. 057 2023 90108098 87 000 e poi con il parzialmente diverso n. 097 202390108098 87 000, mentre invece al ricorso è stato allegato il diverso avviso di accertamento n. 250TJPM001289
Peraltro, al ricorso risultano allegati anche documenti che non hanno alcuna attinenza con la materia ivi esposta (ossia tassa auto 2016) e risulta costituito un Ufficio – l'Agenzia delle Entrate, DP Roma 1 – non indicato in ricorso e che ha svolto controdeduzioni relative all'avviso di accertamento allegato agli atti.
Questo quadro, che è ragionevolmente da imputare a un errore del ricorrente, comporta l'impossibilità di comprendere esattamente le sue richieste, essendovi assoluta incertezza sul petitum, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio depositato nel fascicolo telematico riguarda con tutta evidenza un'altra materia.
Ciò comporta l'assoluta impossibilità per questa Corte di verificare l'oggetto della richiesta giudiziaria.
Per questi motivi
, si deve pertanto ritenere assolutamente inammissibile il ricorso.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, non pare possibile provvedervi, con eventuale condanna del ricorrente, atteso che agli atti risulta una ricevuta di avvenuta consegna del ricorso a un Ufficio ancora diverso anche da quello che si è costituito, ossia al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, che però non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
EP EO
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
EO PP, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9631/2025 depositato il 23/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJPM001289 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 648/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti: come indicate in atti e specificate infra.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 23.5.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso indirizzato alla
“CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI LATINA”, nei confronti della Regione Lazio e dell'Agenzia delle Entrate – riscossione, avverso l'intimazione di pagamento n. 057 2023 90108098 87 000.
Nel corpo del ricorso, si faceva riferimento al diverso atto “intimazione di pagamento n. 097 202390108098
87 000 in riferimento alla cartella di pagamento n. 057 2019 0003056100 000” e si svolgevano motivi relativi alla denunciata illegittimità di una richiesta di pagamento per tassa auto anno 2016, sostenendo l'omessa notifica della cartella presupposta e l'intervenuta prescrizione del credito.
In allegato venivano prodotti documenti relativi a un diverso atto tributario, ossia l'avviso di accertamento n.
250TJPM001289, relativo ad accertamento per mancata indicazione di redditi fondiari.
Peraltro, in data 10.7.2025 si costituiva l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale Roma 1, che controdeduceva in ordine a un ricorso dal contenuto diverso da quello depositato telematicamente dal difensore del ricorrente e che avrebbe svolto argomenti proprio in ordine alla illegittimità dell'avviso di accertamento n. 250TJPM001289.
All'udienza del 23 gennaio 2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Infatti il ricorso risulta indirizzato a diversa Corte di Giustizia Tributaria (quella di primo grado di Latina) e avverso una intimazione di pagamento individuata prima con il n. 057 2023 90108098 87 000 e poi con il parzialmente diverso n. 097 202390108098 87 000, mentre invece al ricorso è stato allegato il diverso avviso di accertamento n. 250TJPM001289
Peraltro, al ricorso risultano allegati anche documenti che non hanno alcuna attinenza con la materia ivi esposta (ossia tassa auto 2016) e risulta costituito un Ufficio – l'Agenzia delle Entrate, DP Roma 1 – non indicato in ricorso e che ha svolto controdeduzioni relative all'avviso di accertamento allegato agli atti.
Questo quadro, che è ragionevolmente da imputare a un errore del ricorrente, comporta l'impossibilità di comprendere esattamente le sue richieste, essendovi assoluta incertezza sul petitum, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio depositato nel fascicolo telematico riguarda con tutta evidenza un'altra materia.
Ciò comporta l'assoluta impossibilità per questa Corte di verificare l'oggetto della richiesta giudiziaria.
Per questi motivi
, si deve pertanto ritenere assolutamente inammissibile il ricorso.
Per quanto attiene alle spese di giudizio, non pare possibile provvedervi, con eventuale condanna del ricorrente, atteso che agli atti risulta una ricevuta di avvenuta consegna del ricorso a un Ufficio ancora diverso anche da quello che si è costituito, ossia al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate, che però non ha ritenuto di costituirsi in giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma in data 23 gennaio 2026
Il Presidente, in funzione di Giudice monocratico
EP EO