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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 08/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 75/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 75/2023 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1
SOCCORSO STRADALE con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 GIANFREDO GIATTI e dell'avv. FABIOLA PIVA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GENOVESE;
CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
- Sospendere, per i motivi di cui al ricorso, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022
NEL MERITO
pagina 1 di 7 - Dichiarare nullo l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente
IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare parzialmente nullo l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 rispetto alle somme richieste in eccesso per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente
- Condannare la al pagamento delle spese processuali della presente CP_2 procedura;
Per CP_2
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa:
- in via principale, rigettare l'avversa opposizione ex art. 615 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che quanto versato dalla ditta a titolo di Parte_1 Cont 'fitti' di affitto di ramo di azienda” vada a deconto del maggior credito di in forza della clausola penale come ridotta nella sentenza del Tribunale di Mantova n. 75/2020 ed azionata nell'atto di precetto opposto, dichiarare la invalidità e/o inefficacia solo parziale dello stesso atto di precetto per l'importo di € 26.136,15, e per l'effetto accerti e dichiari la validità parziale dello stesso risultando a credito di Cont a somma complessiva di Euro 122.959,90.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che si oppose al precetto notificatole da per Parte_1 CP_2
l'importo di € 149.096,05, in forza di titolo costituito da sentenza della Corte di pagina 2 di 7 Appello di CI (che aveva parzialmente riformato precedente sentenza dell'intestato Tribunale, pure richiamata nel precetto in relazione alle statuizioni confermate in grado di appello), nonché dai provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale nei giudizi 58/22 RGE e 652/2022 RG di condanna al pagamento di spese processuali (e quanto al primo anche ex art. 96 c.p.c.), eccependo:
1) che l'atto impugnato non tiene in alcun conto i versamenti effettuati dal Soccorso Stradale di a titolo di pagamento del canone di affitto di cui all'art. 4 Parte_1 del contratto di affitto di ramo di azienda del 24 ottobre 2014 (doc. 1) sino al mese di aprile 2022 pari ad € 1.179,34 per 63 mesi (11 mesi nel 2017, 12 mesi nel 2018, 12 mesi nel 2019, 12 mesi nel 2020, 12 mesi nel 2021, 4 mesi nel 2022), per un importo complessivo pari ad € 74.298,42;
2) la nullità del precetto perché è indicata sola la sigra e non la Parte_1 impresa individuale di cui è titolare;
che si costituì contestando quanto eccepito da controparte e deducendo in CP_3 particolare:
3) che dalla interpretazione del titolo giudiziale si evince che la opponente era stata condannata al pagamento della penale contrattualmente prevista in aggiunta al canone di affitto (che la opponente ha provato di aver versato, dopo il deposito della sentenza, per euro 26.136,15) sicchè il precetto, nella misura in cui si richiede il pagamento della penale, è corretto, rimanendo peraltro un ulteriore debito a titolo di canone di affitto, non richiesto nel precetto opposto;
4) la infondatezza della eccezione di nullità del precetto, trattandosi di impresa individuale;
che in sede di prima udienza parte opponente si riportava ai propri scritti e faceva rilevare che il Tribunale aveva stabilito che la somma indicata non doveva essere aggiunta alla somma indicata a titolo di locazione / occupazione senza titolo, ma era indicata in sostituzione e a titolo di penale, così come previsto anche nel contratto stesso e che il conteggio effettuato da controparte era errato, mentre parte opposta richiamava la propria comparsa di costituzione e risposta, evidenziando che non era stato indicato alcun periculum in mora; che il precedente GI rigettava la istanza di sospensione del precetto per difetto di periculum in mora; che la causa veniva istruita in via documentale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Considerato:
pagina 3 di 7 che la causa risulta sufficientemente istruita, ove si osservi che da un lato le richieste di prove orali formulate da parte attrice opponente in terza memoria ex art. 183/6
c.p.c. risultano tardivamente svolte, mirando a provare i fatti costitutivi della svolta opposizione, e che dall'altro lato il giuramento decisorio come richiesto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile in quanto è stato formulato in senso favorevole alla parte che deferisce giuramento, mentre secondo il dictum di legittimità (ex multis Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023)
“i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007)”;
Ritenuto:
che il primo motivo di contrasto verta sulla interpretazione dei titoli giudiziali circa la debenza di penale sommata alla indennità di occupazione sine titulo ovvero in sostituzione della seconda, nonché sulla misura del credito maturato a tale titolo da parte della opponente;
che la lettura della pronuncia emessa in primo grado in merito alla quantificazione della penale contrattuale, nella parte in cui è stata confermata in grado di appello, consenta invero di evincere che il motivo di opposizione sia fondato, essendo stata prevista la penale quale predeterminazione convenzionale del ristoro a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento, tenuto conto in particolare del canone già previsto, della previsione di cui all'art. 13/5 del contratto e della natura della penale, che non può coincidere con il canone in precedenza versato (cfr. in particolare le pagg. 15 e 16 della richiamata sentenza), ove peraltro è stato espressamente chiarito che “da tale importo andranno corrisposti i canoni medio tempore corrisposti, quantificabili al momento del rilascio del compendio”; che parimenti a tale conclusione si giunga ove si esamini il contenuto della sentenza emessa in grado di appello, nella parte in cui ha confermato il calcolo della penale contrattuale, ridotto d'ufficio ad equità dal primo giudice;
pagina 4 di 7 che del resto, il tenore dell'art. 1591 c.c. è chiaro nel disporre che il pagamento del canone convenuto è una predeterminazione ex lege del danno da tardivo rilascio
(salva la prova del maggior danno) sicchè ritenere che vadano sommati i due pregiudizi (ovvero il danno convenuto contrattualmente tra le parti e quello invece previsto ex lege) violerebbe il principio di compensatio lucri cum damno, comportando in favore del danneggiato un indebito arricchimento rispetto alla ipotesi fisiologica;
che per tali ragioni debba essere decurtata dalla somma oggetto di precetto la quota di canoni che l'opponente ha dimostrato di aver versato, a nulla rilevando che nella causale sia stato inserita la indicazione canone di affitto piuttosto che penale, trattandosi invero di somme pacificamente corrisposte dopo la declaratoria di risoluzione e potendo peraltro ad abundantiam osservarsi che la indicazione quale canone di affitto sia servita a identificarne l'importo, dalla parte peraltro che contestava la validità della risoluzione;
che, in ordine alla quantificazione di detta somma, che parte opposta ha indicato in €
26.136,15, debba osservarsi che, se invero la sommatoria dei versamenti di cui al doc. 3 di parte opponente (senza contare le medesime contabili prodotte due volte) conduce esattamente a tale importo, tuttavia in memoria di replica la stessa parte opposta ha espressamente riconosciuto che il debito maturato da controparte a titolo di indennità di occupazione alla data del 10.12.2024 era di complessivi € 2.168,47, relativo ai mesi di aprile e maggio 2022 (quindi inferiore a quanto prima comunicato con missiva doc. 4 di parte attrice), così implicitamente riconoscendo il pagamento dei canoni pregressi;
che pertanto deve ritenersi che l'importo versato dalla opponente a titolo di indennità di occupazione dal 31/1/2017 sino al marzo 2022 (62 mesi) sia pari a €
73.119,08, non potendo peraltro ritenersi che il doc. 2 di parte attrice attesti il pagamento da imputarsi anche alla mensilità di aprile 2022, atteso che, come osservato sopra, la documentazione contabile prodotta non consente di dimostrare l'integrale pagamento delle dette 62 mensilità; che al contempo neppure possa accogliersi l'eccezione di parte opposta circa Cont l'erroneità dell'avverso conteggio, in considerazione degli sconti applicati da in epoca “covid”, in assenza di specifica contestazione e allegazione delle somme pagina 5 di 7 correttamente percepite, non potendo a ciò valere il doc. 9, recante un campione di note di credito, in assenza appunto di alcuna specifica allegazione negli atti1; che alcuna contestazione sia stata mossa in relazione all'ulteriore debito di parte opponente, a titolo di spese e compensi di cui ai provvedimenti emessi dall'intestato
Tribunale nei giudizi 58/22 RGE e 652/2022 RG;
che pertanto vada accertato il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per il minor importo di € 75.976,97 (pari alla somma precettata diminuita delle indennità che parte opposta ha riconosciuto in memoria di replica essere state versate);
che sia infondata la eccezione relativa al mancato richiamo alla impresa individuale nel precetto opposto, potendosi invero già richiamare quanto statuito dalla Corte di appello nella sentenza n. 423/2021 in atti, in relazione ad analoga doglianza già proposta da rispetto alla sentenza di primo grado, ove è stato Parte_1 affermato che: “Non ha alcun rilievo, ai fini della validità della sentenza appellata, che la pronuncia sia avvenuta nei riguardi di in proprio e non in Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale Soccorso Stradale di Mara Piadena, poiché trattandosi di una impresa individuale vi è perfetta coincidenza di patrimoni e quindi unicità di soggetti giuridici diversamente da quanto avviene per le imprese collettive”; che infatti la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto
l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass., Cass., 30/05/2007, n. 12757; Cass.,
17/1/2007, n. 977; Cass., 13/2/2006, n. 3052). A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (v. Cass.,
9/12/2008, n. 28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta e identificandosi essa con il suo
pagina 6 di 7 titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (cfr. Cass., 19/04/2010, n. 9260)”;2 che le spese di lite vadano compensate nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza e che il restante 80% segua la soccombenza di parte opposta rispetto alla domanda attorea e vada liquidato come segue, in applicazione del DM
55/14, tenuto conto della contenuta articolazione delle questioni trattate e della contenuta articolazione di fase istruttoria e decisionale: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00 Compenso tabellare € 9.142,00; che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per l'assorbente motivo che essa presuppone la soccombenza totale della parte contro la quale viene emessa, circostanza che non ricorre nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. In parziale accoglimento della svolta opposizione, accerta il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione in forza del precetto opposto per il minore CP_2 importo di € 75.976,97;
2. Compensa le spese di lite nella misura del 20% e condanna parte opposta
[...] alla rifusione in favore di parte opponente del CP_2 Parte_1 restante 80%, che liquida, per tale percentuale, in € 7.313,60 per compenso professionale, in € 628,80 per spese, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., sez. I, 9/6/2000 n. 7878 precisa appunto che l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare. 2 Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione civile
Il Tribunale, nella persona della dott.ssa Francesca Arrigoni ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 75/2023 promossa da:
(C.F. ), titolare della impresa individuale Parte_1 C.F._1
SOCCORSO STRADALE con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 GIANFREDO GIATTI e dell'avv. FABIOLA PIVA;
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANDREA GENOVESE;
CP_2 P.IVA_1
CONVENUTO/I
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)
Conclusioni
Per Parte_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale di Mantova:
IN VIA PRELIMINARE E CAUTELARE
- Sospendere, per i motivi di cui al ricorso, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva dell'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022
NEL MERITO
pagina 1 di 7 - Dichiarare nullo l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Dichiarare inefficace l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente
IN VIA SUBORDINATA
- Dichiarare parzialmente nullo l'atto di precetto notificato il 16 dicembre 2022 rispetto alle somme richieste in eccesso per i motivi di cui al ricorso o anche per uno solo di essi anche con specifico riferimento agli stessi interessi e per l'effetto
- Accertare e dichiarare che non ha diritto a procedere ad esecuzione CP_2 forzata nei confronti dell'opponente
- Condannare la al pagamento delle spese processuali della presente CP_2 procedura;
Per CP_2
“Piaccia all'Illustrissimo Tribunale adito, contrariis reiectis, per i motivi tutti di cui alla narrativa:
- in via principale, rigettare l'avversa opposizione ex art. 615 c.p.c. perché infondata in fatto ed in diritto e non provata;
- in via subordinata e salvo gravame, nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale dovesse ritenere che quanto versato dalla ditta a titolo di Parte_1 Cont 'fitti' di affitto di ramo di azienda” vada a deconto del maggior credito di in forza della clausola penale come ridotta nella sentenza del Tribunale di Mantova n. 75/2020 ed azionata nell'atto di precetto opposto, dichiarare la invalidità e/o inefficacia solo parziale dello stesso atto di precetto per l'importo di € 26.136,15, e per l'effetto accerti e dichiari la validità parziale dello stesso risultando a credito di Cont a somma complessiva di Euro 122.959,90.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Rilevato: che si oppose al precetto notificatole da per Parte_1 CP_2
l'importo di € 149.096,05, in forza di titolo costituito da sentenza della Corte di pagina 2 di 7 Appello di CI (che aveva parzialmente riformato precedente sentenza dell'intestato Tribunale, pure richiamata nel precetto in relazione alle statuizioni confermate in grado di appello), nonché dai provvedimenti emessi dall'intestato Tribunale nei giudizi 58/22 RGE e 652/2022 RG di condanna al pagamento di spese processuali (e quanto al primo anche ex art. 96 c.p.c.), eccependo:
1) che l'atto impugnato non tiene in alcun conto i versamenti effettuati dal Soccorso Stradale di a titolo di pagamento del canone di affitto di cui all'art. 4 Parte_1 del contratto di affitto di ramo di azienda del 24 ottobre 2014 (doc. 1) sino al mese di aprile 2022 pari ad € 1.179,34 per 63 mesi (11 mesi nel 2017, 12 mesi nel 2018, 12 mesi nel 2019, 12 mesi nel 2020, 12 mesi nel 2021, 4 mesi nel 2022), per un importo complessivo pari ad € 74.298,42;
2) la nullità del precetto perché è indicata sola la sigra e non la Parte_1 impresa individuale di cui è titolare;
che si costituì contestando quanto eccepito da controparte e deducendo in CP_3 particolare:
3) che dalla interpretazione del titolo giudiziale si evince che la opponente era stata condannata al pagamento della penale contrattualmente prevista in aggiunta al canone di affitto (che la opponente ha provato di aver versato, dopo il deposito della sentenza, per euro 26.136,15) sicchè il precetto, nella misura in cui si richiede il pagamento della penale, è corretto, rimanendo peraltro un ulteriore debito a titolo di canone di affitto, non richiesto nel precetto opposto;
4) la infondatezza della eccezione di nullità del precetto, trattandosi di impresa individuale;
che in sede di prima udienza parte opponente si riportava ai propri scritti e faceva rilevare che il Tribunale aveva stabilito che la somma indicata non doveva essere aggiunta alla somma indicata a titolo di locazione / occupazione senza titolo, ma era indicata in sostituzione e a titolo di penale, così come previsto anche nel contratto stesso e che il conteggio effettuato da controparte era errato, mentre parte opposta richiamava la propria comparsa di costituzione e risposta, evidenziando che non era stato indicato alcun periculum in mora; che il precedente GI rigettava la istanza di sospensione del precetto per difetto di periculum in mora; che la causa veniva istruita in via documentale e trattenuta in decisione sulla base delle conclusioni indicate in epigrafe;
Considerato:
pagina 3 di 7 che la causa risulta sufficientemente istruita, ove si osservi che da un lato le richieste di prove orali formulate da parte attrice opponente in terza memoria ex art. 183/6
c.p.c. risultano tardivamente svolte, mirando a provare i fatti costitutivi della svolta opposizione, e che dall'altro lato il giuramento decisorio come richiesto in sede di udienza di precisazione delle conclusioni è inammissibile in quanto è stato formulato in senso favorevole alla parte che deferisce giuramento, mentre secondo il dictum di legittimità (ex multis Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 29614 del 25/10/2023)
“i capitoli del giuramento decisorio devono essere formulati in modo tale che il destinatario possa, a sua scelta, giurare e vincere la lite o non giurare e perderla, sicché, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resta al giudice che verificare l'an iuratum sit, onde accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Per l'effetto, è inammissibile una capitolazione che non contenga tale alternativa ma, al contrario, prefiguri la soccombenza della controparte sia ove presti il giuramento sia ove vi si sottragga (Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 9831 del 07/05/2014; Sez. 3, Sentenza n. 9045 del 15/04/2010; Sez. 2, Sentenza n. 13425 del 08/06/2007)”;
Ritenuto:
che il primo motivo di contrasto verta sulla interpretazione dei titoli giudiziali circa la debenza di penale sommata alla indennità di occupazione sine titulo ovvero in sostituzione della seconda, nonché sulla misura del credito maturato a tale titolo da parte della opponente;
che la lettura della pronuncia emessa in primo grado in merito alla quantificazione della penale contrattuale, nella parte in cui è stata confermata in grado di appello, consenta invero di evincere che il motivo di opposizione sia fondato, essendo stata prevista la penale quale predeterminazione convenzionale del ristoro a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento, tenuto conto in particolare del canone già previsto, della previsione di cui all'art. 13/5 del contratto e della natura della penale, che non può coincidere con il canone in precedenza versato (cfr. in particolare le pagg. 15 e 16 della richiamata sentenza), ove peraltro è stato espressamente chiarito che “da tale importo andranno corrisposti i canoni medio tempore corrisposti, quantificabili al momento del rilascio del compendio”; che parimenti a tale conclusione si giunga ove si esamini il contenuto della sentenza emessa in grado di appello, nella parte in cui ha confermato il calcolo della penale contrattuale, ridotto d'ufficio ad equità dal primo giudice;
pagina 4 di 7 che del resto, il tenore dell'art. 1591 c.c. è chiaro nel disporre che il pagamento del canone convenuto è una predeterminazione ex lege del danno da tardivo rilascio
(salva la prova del maggior danno) sicchè ritenere che vadano sommati i due pregiudizi (ovvero il danno convenuto contrattualmente tra le parti e quello invece previsto ex lege) violerebbe il principio di compensatio lucri cum damno, comportando in favore del danneggiato un indebito arricchimento rispetto alla ipotesi fisiologica;
che per tali ragioni debba essere decurtata dalla somma oggetto di precetto la quota di canoni che l'opponente ha dimostrato di aver versato, a nulla rilevando che nella causale sia stato inserita la indicazione canone di affitto piuttosto che penale, trattandosi invero di somme pacificamente corrisposte dopo la declaratoria di risoluzione e potendo peraltro ad abundantiam osservarsi che la indicazione quale canone di affitto sia servita a identificarne l'importo, dalla parte peraltro che contestava la validità della risoluzione;
che, in ordine alla quantificazione di detta somma, che parte opposta ha indicato in €
26.136,15, debba osservarsi che, se invero la sommatoria dei versamenti di cui al doc. 3 di parte opponente (senza contare le medesime contabili prodotte due volte) conduce esattamente a tale importo, tuttavia in memoria di replica la stessa parte opposta ha espressamente riconosciuto che il debito maturato da controparte a titolo di indennità di occupazione alla data del 10.12.2024 era di complessivi € 2.168,47, relativo ai mesi di aprile e maggio 2022 (quindi inferiore a quanto prima comunicato con missiva doc. 4 di parte attrice), così implicitamente riconoscendo il pagamento dei canoni pregressi;
che pertanto deve ritenersi che l'importo versato dalla opponente a titolo di indennità di occupazione dal 31/1/2017 sino al marzo 2022 (62 mesi) sia pari a €
73.119,08, non potendo peraltro ritenersi che il doc. 2 di parte attrice attesti il pagamento da imputarsi anche alla mensilità di aprile 2022, atteso che, come osservato sopra, la documentazione contabile prodotta non consente di dimostrare l'integrale pagamento delle dette 62 mensilità; che al contempo neppure possa accogliersi l'eccezione di parte opposta circa Cont l'erroneità dell'avverso conteggio, in considerazione degli sconti applicati da in epoca “covid”, in assenza di specifica contestazione e allegazione delle somme pagina 5 di 7 correttamente percepite, non potendo a ciò valere il doc. 9, recante un campione di note di credito, in assenza appunto di alcuna specifica allegazione negli atti1; che alcuna contestazione sia stata mossa in relazione all'ulteriore debito di parte opponente, a titolo di spese e compensi di cui ai provvedimenti emessi dall'intestato
Tribunale nei giudizi 58/22 RGE e 652/2022 RG;
che pertanto vada accertato il diritto di parte opposta a procedere ad esecuzione forzata per il minor importo di € 75.976,97 (pari alla somma precettata diminuita delle indennità che parte opposta ha riconosciuto in memoria di replica essere state versate);
che sia infondata la eccezione relativa al mancato richiamo alla impresa individuale nel precetto opposto, potendosi invero già richiamare quanto statuito dalla Corte di appello nella sentenza n. 423/2021 in atti, in relazione ad analoga doglianza già proposta da rispetto alla sentenza di primo grado, ove è stato Parte_1 affermato che: “Non ha alcun rilievo, ai fini della validità della sentenza appellata, che la pronuncia sia avvenuta nei riguardi di in proprio e non in Parte_1 qualità di titolare della ditta individuale Soccorso Stradale di Mara Piadena, poiché trattandosi di una impresa individuale vi è perfetta coincidenza di patrimoni e quindi unicità di soggetti giuridici diversamente da quanto avviene per le imprese collettive”; che infatti la Corte di cassazione ha condivisibilmente chiarito che “come questa Corte ha già avuto più volte modo di affermare all'impresa individuale non può essere riconosciuta alcuna soggettività, o autonoma imputabilità, diversa da quella del suo imprenditore, in quanto essa si identifica con il suo titolare tanto sotto
l'aspetto sostanziale che processuale (cfr. Cass., Cass., 30/05/2007, n. 12757; Cass.,
17/1/2007, n. 977; Cass., 13/2/2006, n. 3052). A tale stregua, la persona fisica dell'imprenditore individuale non è un soggetto distinto dalla sua impresa (v. Cass.,
9/12/2008, n. 28888), sicché l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad agire o resistere in giudizio promosso da o contro l'impresa, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta e identificandosi essa con il suo
pagina 6 di 7 titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (cfr. Cass., 19/04/2010, n. 9260)”;2 che le spese di lite vadano compensate nella misura del 20% in ragione della reciproca soccombenza e che il restante 80% segua la soccombenza di parte opposta rispetto alla domanda attorea e vada liquidato come segue, in applicazione del DM
55/14, tenuto conto della contenuta articolazione delle questioni trattate e della contenuta articolazione di fase istruttoria e decisionale: Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00; Fase introduttiva del giudizio, valore medio:
€ 1.628,00; Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00; Fase decisionale, valore minimo: € 2.127,00 Compenso tabellare € 9.142,00; che non sussistano i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c. per l'assorbente motivo che essa presuppone la soccombenza totale della parte contro la quale viene emessa, circostanza che non ricorre nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita o rigettata, così provvede:
1. In parziale accoglimento della svolta opposizione, accerta il diritto di
[...]
a procedere ad esecuzione in forza del precetto opposto per il minore CP_2 importo di € 75.976,97;
2. Compensa le spese di lite nella misura del 20% e condanna parte opposta
[...] alla rifusione in favore di parte opponente del CP_2 Parte_1 restante 80%, che liquida, per tale percentuale, in € 7.313,60 per compenso professionale, in € 628,80 per spese, oltre a spese generali nella misura del
15%, iva e cpa come per legge.
Mantova, 7 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Arrigoni
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., sez. I, 9/6/2000 n. 7878 precisa appunto che l'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare. 2 Sez. 3, Sentenza n. 19735 del 19/09/2014