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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 14/05/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1861 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: annullamento sanzioni e recupero contributi versati in eccedenza,
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 proprio studio in Benevento, viale Mellusi 59, nonché presso il proprio indirizzo di pec,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Assunta Ventorino, presso il cui studio in Benevento, via Torretta 18, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23/04/2024 l'avv. ha convenuto in giudizio la Pt_1 al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento della Cassa Forense (ivi incluse le note del 6 e 7 marzo 2024), che nessun importo il ricorrente è tenuto a corrispondere per l'anno 2013 (mod. 5/2014) a titolo di contributi previdenziali ovvero di sanzioni;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ex art. 2033 c.c. ovvero a qualsivoglia altro titolo ad ottenere il rimborso dell'importo versato in eccedenza in sede di autoliquidazione (mod. 5) per gli anni 2013, 2016, 2018, 2020, 2021 e 2022 pari complessivamente ad euro 1.300,58, come dettagliato nella consulenza di parte, con conseguente condanna della al pagamento Controparte_1 del relativo importo in favore dell'avv. con maggiorazione d'interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora (16/01/2024) all'effettivo soddisfo;
c) condannare, in ultimo, la al pagamento di tutte le spese di giudizio, anche Controparte_1
a titolo di rimborso del contributo unificato”. A sostegno della domanda, premesso di essere regolarmente iscritto alla dal 1999/2000 CP_1 e di aver sempre provveduto all'invio delle dichiarazioni annuali (mod. 5) e al versamento dei contributi, ha esposto che a seguito di richiesta del la gli aveva comunicato una presunta CP_2 CP_1 irregolarità contributiva per l'anno 2013, derivante da uno scostamento fra il reddito dichiarato alla e quello dichiarato al fisco, con conseguente debenza di un maggiore importo a titolo di CP_1
1 contributo soggettivo;
tuttavia, nulla era dovuto da parte sua, in quanto, tanto per l'anno 2013 quanto per gli anni 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, aveva versato contributi in misura superiore a quella dovuta, che, conseguentemente, andavano in parte compensati con il debito per l'anno 2013 e in parte restituiti.
Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e CP_1 competenze di giudizio.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento per l'anno 2013 (Mod. 5/2014) avviato dalla Cassa forense con nota del 20/12/2023-prot. 283442. All'esito del predetto accertamento, effettuato tramite l'incrocio dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale con quelli comunicati alla con le dichiarazioni annuali obbligatorie, l'ente ha riscontrato CP_1 una differenza a debito del professionista per € 2.143,00 per contributo soggettivo, e determinato ulteriori importi da pagare a titolo di sanzioni ex art. 70 del Regolamento unico della previdenza forense (già art. 8 del Regolamento delle sanzioni) e interessi sul contributo soggettivo, per un totale da versare di € 3.800,01. Ai sensi dell'art. 17 della l. 20 settembre 1980, n. 576, “Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla devono comunicare alla con lettera CP_1 CP_1 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia. […] Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo CP_1 soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine”.
La norma in esame sanziona, in via autonoma, l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale. CP_1 L'art. 18 della medesima legge sanziona, invece, l'omesso/ritardato versamento dei contributi obbligatori, sancendo che “Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente. Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17”. L'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni (ora art. 70 del Regolamento unico della previdenza) prevede che “Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti CP_1 versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati”; per le inadempienze sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori (art. 10 del Regolamento delle sanzioni, ora art. 72 del Regolamento unico di previdenza). Presupposto per l'applicazione dell'art. 8 cit. è, dunque, l'effettuazione di una comunicazione reddituale non conforme al vero, dalla quale sia disceso il versamento di contributi inferiori al dovuto. Nel caso in esame è pacifico che, per l'anno 2013, l'avv. abbia versato alla gli importi Pt_1 CP_1 dei contributi soggettivo e integrativo autoliquidati nel mod. 5/2014, commisurati a un reddito
2 professionale di € 87.242,00 e a un volume d'affari di € 142.352,00, per complessivi € 12.214,00 a titolo di contributo soggettivo ed € 5.694,00 a titolo di contributo integrativo. È però documentato (mod. PF 2014, modello IVA 2014) che il reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal professionista sia stato pari a € 133.902,00 e il volume d'affari a € 91.488,00.
Conseguentemente, se è pacifico che, in virtù dell'errata comunicazione reddituale, l'avv. Pt_1 abbia versato un contributo soggettivo inferiore al dovuto, rimanendo debitore nei confronti della di € 2.143,00, risulta altresì un versamento a titolo di contributo integrativo superiore al dovuto, CP_1 quantificabile – sulla scorta del conteggio allegato al ricorso introduttivo, non specificamente contestato da parte resistente – in € 2.186,24. Ne discende che per l'anno 2013 il ricorrente non ha versato contributi obbligatori inferiori al dovuto, ma complessivamente superiori, sicché l'accertamento avviato con la nota prot. n. 283442 del 20/12/2023 deve reputarsi infondato, non sussistendo né il debito contributivo, né i presupposti per l'applicazione della sanzione per omesso/ritardato versamento dei contributi obbligatori in correlazione con l'invio di una dichiarazione reddituale non conforme al vero. In secondo luogo, l'avv. chiede la restituzione non soltanto della differenza versata in più Pt_1 per l'anno 2013 (pari a € 43,24), ma anche di ulteriori contributi versati in misura superiore al dovuto, sulla base dei modelli 5, negli anni 2016, 2018, 2020, 2021 e 2022, e tanto sulla scorta di una perizia di parte.
Occorre premettere che l'azione esercitata dal ricorrente va qualificata come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo e non è preclusa dall'art. 23, co. 1, del Regolamento unico della previdenza, a mente del quale “tutti i contributi versati legittimamente a non sono restituibili CP_1 all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge
n. 319/1975”, trattandosi di contributi versati in relazione a redditi non prodotti e, dunque, non
“legittimamente” ma senza causa. Ebbene, in relazione alle somme asseritamente versate in più con riferimento agli anni 2016, 2018,
2020, 2021 e 2022 è dirimente il rilievo che non si ravvisano discrepanze fra i redditi ai fini IRPEF e i volumi d'affari dichiarati al fisco, come da modelli PF e IVA versati in atti dal ricorrente, e quelli indicati nei modelli 5 trasmessi alla sulla base dei quali è stata determinata la CP_1 contribuzione da versare. La domanda di restituzione è quindi evidentemente infondata, avendo il professionista versato esattamente quanto da lui calcolato sulla base dei redditi prodotti negli anni in questione. Residua dunque solo il credito di € 43,24 per l'anno 2013, cui si aggiungono gli interessi legali dalla messa in mora (pec del 23/01/2024) al saldo, al cui pagamento va condannata la . CP_1
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese in ragione del 50%; il restante 50% segue la soccombenza della e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori CP_1 minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e l'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'avv. in relazione all'accertamento avviato con Pt_1 nota del 20/12/2023-prot. 283442;
2) condanna la alla restituzione dell'importo di € 43,24, oltre interessi legali dalla CP_1 messa in mora (23/01/2024) al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione del 50% e condanna la al pagamento del residuo CP_1
50%, che liquida in € 656,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari,
all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1861 R.G. anno 2024, avente ad oggetto: annullamento sanzioni e recupero contributi versati in eccedenza,
TRA
Avv. , rappresentato e difeso da se stesso ed elettivamente domiciliato presso il Parte_1 proprio studio in Benevento, viale Mellusi 59, nonché presso il proprio indirizzo di pec,
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa giusta procura in calce alla memoria di costituzione dall'avv. Assunta Ventorino, presso il cui studio in Benevento, via Torretta 18, elettivamente domicilia,
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 23/04/2024 l'avv. ha convenuto in giudizio la Pt_1 al fine di sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “a) accertare e dichiarare, previa disapplicazione di ogni atto e/o provvedimento della Cassa Forense (ivi incluse le note del 6 e 7 marzo 2024), che nessun importo il ricorrente è tenuto a corrispondere per l'anno 2013 (mod. 5/2014) a titolo di contributi previdenziali ovvero di sanzioni;
b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ex art. 2033 c.c. ovvero a qualsivoglia altro titolo ad ottenere il rimborso dell'importo versato in eccedenza in sede di autoliquidazione (mod. 5) per gli anni 2013, 2016, 2018, 2020, 2021 e 2022 pari complessivamente ad euro 1.300,58, come dettagliato nella consulenza di parte, con conseguente condanna della al pagamento Controparte_1 del relativo importo in favore dell'avv. con maggiorazione d'interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dalla data di costituzione in mora (16/01/2024) all'effettivo soddisfo;
c) condannare, in ultimo, la al pagamento di tutte le spese di giudizio, anche Controparte_1
a titolo di rimborso del contributo unificato”. A sostegno della domanda, premesso di essere regolarmente iscritto alla dal 1999/2000 CP_1 e di aver sempre provveduto all'invio delle dichiarazioni annuali (mod. 5) e al versamento dei contributi, ha esposto che a seguito di richiesta del la gli aveva comunicato una presunta CP_2 CP_1 irregolarità contributiva per l'anno 2013, derivante da uno scostamento fra il reddito dichiarato alla e quello dichiarato al fisco, con conseguente debenza di un maggiore importo a titolo di CP_1
1 contributo soggettivo;
tuttavia, nulla era dovuto da parte sua, in quanto, tanto per l'anno 2013 quanto per gli anni 2016, 2018, 2020, 2021, 2022, aveva versato contributi in misura superiore a quella dovuta, che, conseguentemente, andavano in parte compensati con il debito per l'anno 2013 e in parte restituiti.
Si è ritualmente costituita la , chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e CP_1 competenze di giudizio.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisa all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Il ricorrente contesta innanzitutto l'accertamento per l'anno 2013 (Mod. 5/2014) avviato dalla Cassa forense con nota del 20/12/2023-prot. 283442. All'esito del predetto accertamento, effettuato tramite l'incrocio dei dati reddituali dichiarati in sede fiscale con quelli comunicati alla con le dichiarazioni annuali obbligatorie, l'ente ha riscontrato CP_1 una differenza a debito del professionista per € 2.143,00 per contributo soggettivo, e determinato ulteriori importi da pagare a titolo di sanzioni ex art. 70 del Regolamento unico della previdenza forense (già art. 8 del Regolamento delle sanzioni) e interessi sul contributo soggettivo, per un totale da versare di € 3.800,01. Ai sensi dell'art. 17 della l. 20 settembre 1980, n. 576, “Tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla devono comunicare alla con lettera CP_1 CP_1 raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art. 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia. […] Chi non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui ai precedenti commi o effettua una comunicazione non conforme al vero, è tenuto a versare alla per questo solo fatto, una penalità pari a metà del contributo CP_1 soggettivo minimo previsto per l'anno solare in cui la comunicazione doveva essere inviata. Tale penalità si riduce di metà se la comunicazione o la rettifica è fatta entro 90 giorni dalla scadenza del termine”.
La norma in esame sanziona, in via autonoma, l'inottemperanza all'obbligo di comunicazione alla dell'ammontare del reddito professionale. CP_1 L'art. 18 della medesima legge sanziona, invece, l'omesso/ritardato versamento dei contributi obbligatori, sancendo che “Il ritardo nei pagamenti di cui al secondo comma comporta l'obbligo di pagare gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette, e inoltre una sanzione pari al 15 per cento del capitale non pagato tempestivamente. Tale sanzione è pari al 30 per cento se vi è stata anche omissione della comunicazione obbligatoria o invio di comunicazione non conforme al vero, sanati entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
è pari al 50 per cento se l'omissione o la non conformità al vero non sono state sanate entro i suddetti 90 giorni. La sanzione non assorbe la penalità di cui al quarto comma dell'articolo 17”. L'art. 8 del Regolamento per la disciplina delle sanzioni (ora art. 70 del Regolamento unico della previdenza) prevede che “Se da controlli incrociati con il fisco si accerti che l'obbligato ha fatto alla comunicazioni non conformi al dichiarato fiscale, dalle quali risulti che sono stati eseguiti CP_1 versamenti diretti inferiori al dovuto, si applica una sanzione pari al 50% della parte dei contributi non pagata tempestivamente, in relazione al maggior reddito o volume d'affari accertati”; per le inadempienze sono inoltre dovuti, sui contributi non pagati tempestivamente, gli interessi di mora nella misura annua del 2,75% ovvero quelli legali, se superiori (art. 10 del Regolamento delle sanzioni, ora art. 72 del Regolamento unico di previdenza). Presupposto per l'applicazione dell'art. 8 cit. è, dunque, l'effettuazione di una comunicazione reddituale non conforme al vero, dalla quale sia disceso il versamento di contributi inferiori al dovuto. Nel caso in esame è pacifico che, per l'anno 2013, l'avv. abbia versato alla gli importi Pt_1 CP_1 dei contributi soggettivo e integrativo autoliquidati nel mod. 5/2014, commisurati a un reddito
2 professionale di € 87.242,00 e a un volume d'affari di € 142.352,00, per complessivi € 12.214,00 a titolo di contributo soggettivo ed € 5.694,00 a titolo di contributo integrativo. È però documentato (mod. PF 2014, modello IVA 2014) che il reddito imponibile ai fini IRPEF dichiarato dal professionista sia stato pari a € 133.902,00 e il volume d'affari a € 91.488,00.
Conseguentemente, se è pacifico che, in virtù dell'errata comunicazione reddituale, l'avv. Pt_1 abbia versato un contributo soggettivo inferiore al dovuto, rimanendo debitore nei confronti della di € 2.143,00, risulta altresì un versamento a titolo di contributo integrativo superiore al dovuto, CP_1 quantificabile – sulla scorta del conteggio allegato al ricorso introduttivo, non specificamente contestato da parte resistente – in € 2.186,24. Ne discende che per l'anno 2013 il ricorrente non ha versato contributi obbligatori inferiori al dovuto, ma complessivamente superiori, sicché l'accertamento avviato con la nota prot. n. 283442 del 20/12/2023 deve reputarsi infondato, non sussistendo né il debito contributivo, né i presupposti per l'applicazione della sanzione per omesso/ritardato versamento dei contributi obbligatori in correlazione con l'invio di una dichiarazione reddituale non conforme al vero. In secondo luogo, l'avv. chiede la restituzione non soltanto della differenza versata in più Pt_1 per l'anno 2013 (pari a € 43,24), ma anche di ulteriori contributi versati in misura superiore al dovuto, sulla base dei modelli 5, negli anni 2016, 2018, 2020, 2021 e 2022, e tanto sulla scorta di una perizia di parte.
Occorre premettere che l'azione esercitata dal ricorrente va qualificata come azione di ripetizione dell'indebito oggettivo e non è preclusa dall'art. 23, co. 1, del Regolamento unico della previdenza, a mente del quale “tutti i contributi versati legittimamente a non sono restituibili CP_1 all'iscritto o ai suoi aventi causa, ad eccezione, a domanda, di quelli relativi agli anni di iscrizione dichiarati inefficaci in base alla normativa previgente e in particolare agli articoli 2 e 3 della Legge
n. 319/1975”, trattandosi di contributi versati in relazione a redditi non prodotti e, dunque, non
“legittimamente” ma senza causa. Ebbene, in relazione alle somme asseritamente versate in più con riferimento agli anni 2016, 2018,
2020, 2021 e 2022 è dirimente il rilievo che non si ravvisano discrepanze fra i redditi ai fini IRPEF e i volumi d'affari dichiarati al fisco, come da modelli PF e IVA versati in atti dal ricorrente, e quelli indicati nei modelli 5 trasmessi alla sulla base dei quali è stata determinata la CP_1 contribuzione da versare. La domanda di restituzione è quindi evidentemente infondata, avendo il professionista versato esattamente quanto da lui calcolato sulla base dei redditi prodotti negli anni in questione. Residua dunque solo il credito di € 43,24 per l'anno 2013, cui si aggiungono gli interessi legali dalla messa in mora (pec del 23/01/2024) al saldo, al cui pagamento va condannata la . CP_1
L'accoglimento parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese in ragione del 50%; il restante 50% segue la soccombenza della e si liquida in dispositivo, avendo riguardo ai valori CP_1 minimi per lo scaglione di valore della controversia, stanti l'assenza di questioni complesse, di fatto e/o di diritto, e l'attività difensiva concretamente svolta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: 1) accerta e dichiara che nulla è dovuto dall'avv. in relazione all'accertamento avviato con Pt_1 nota del 20/12/2023-prot. 283442;
2) condanna la alla restituzione dell'importo di € 43,24, oltre interessi legali dalla CP_1 messa in mora (23/01/2024) al saldo;
3) compensa le spese di lite in ragione del 50% e condanna la al pagamento del residuo CP_1
50%, che liquida in € 656,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 14 maggio 2025.
Il giudice dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari
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