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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 12/12/2025, n. 195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 195 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
allg. Reg 633/2024
Controparte_1
[...] Parte_1
Parte_2
Das , erlässt, in Person des Einzelrichters WE MU Controparte_2
folgendes
URTEIL in der im allgemeinen Verfahrensregister unter Aktenzeichen Nr. 633/2024 eingeleitet von
, , vertreten und verteidigt von RA Persona_1 C.F._1
LS CH
als Antragsteller gegen
02792900215, vertreten und verteidigt von RA Controparte_3 Per_2
[...]
als Antragsgegner
Gegenstand des Rechtsstreits:
[...]
[...]
Partei: Controparte_4
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 21 in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor recedeva dal contratto di lavoro per giusta causa, il tutto ai sensi dell'art. Per_1
2119 c.c. e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennità Persona_1
di legge, che viene in prima battuta quantificata in non meno di € 23.013,00 corrispondente alla retribuzione lorda media a partire dal mese di settembre 2023 (€
3.835,50) moltiplicata per sei, ovvero diversa, maggiore o minore quantificazione che dovesse essere ritenuta congrua all'esito della presente vertenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor ha seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa e riassunto nei Per_1
documenti allegati e quindi difforme da quanto risultante dal contratto e dalle buste paga, e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del signor Persona_1
l'importo di € 5.973,77 lordi, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di
Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di CP_3
riconsegnare al signor i suoi beni personali così come risultanti Persona_1
dall'allegato documento n. 27 e per l'effetto, condannarsi in Controparte_3
pagina 2 di 21 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconsegnare al signor
[...]
detti beni, oltre restituzione della somma pari ad € 50,80 per l'acquisto Per_1
delle due lampade LED marca Ansmann, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con rifusione di competenze, onorari e spese di lite, oltre accessori, con maggiorazione al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 in combinato disposto con il D.M. n. 147/2022.”
des Prozessbevollmächtigten der beklagten Partei:
Möge das angerufene sämtliche gegnerischen Anträge und Einwände Per_3
abweisend,
I. in der Hauptsache, aus all den dargelegten Gründen und Umständen, die gegnerischen Anträge und
Begehren vollumfänglich abweisen, da unzulässig und, jedenfalls, rechtlich und in der Sache selbst unbegründet;
II. in jedem Falle, den Antragsteller zur vollständigen Tragung der
Rechtsbeistands- und Verfahrenskosten verurteilen;
Entscheidungsgründe
1. Mit Antrag im Sinne des Art. 414 ZPO vom 13.03.2020 wandte sich Herr RM an das Landesgericht Bozen und führte aus, er sei vom dem (seit dem Per_1
07.07.2014 bestehenden) Arbeitsverhältnis mit der KR Energy GmbH aus pagina 3 di 21 triftigem Grund im Sinne des Art. 2119 ital. ZGB zurückgetreten und habe dementsprechend Anrecht auf die Entschädigung nach Art 2119 ZGB, welche mit dem Betrag von € 23.013,00 zu bemessen sei.
Weiters brachte Herr das Bestehen von Lohn- und Beitragsdifferenzen Per_1
in Höhe von € 5.973,77 (Brutto) vor, sowie eine fehlende Rückgabe diverser ihm gehörender Gegenstände, die sich in den Geschäftsräumlichkeiten der KR
Energy GmbH befunden hätten bzw. noch befinden würden; außerdem verlangte er die von 50,80 euro für LED Lampen, die er vorgestreckt hatte. CP_5
2. Es lässt sich die Beklagte ein und bringt vor, dass der Rekurswerber selbst gekündigt hätte, mit 4.1.2024 und zwar freiwillig, ohne Vorliegen des gerechtfertigten Grundes und unter Einhaltung der Fristen nach Kollektivvertrag;
den triftigen Grund habe nur später und somit verspätet der Anwalt angegeben.
Die Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses sei bereits vorher vereinbart gewesen,
Herr IR habe noch viel Urlaub gehabt und somit wäre er bis fast Mitte
Februar von der Arbeit freigestellt gewesen;
dies seit bereits Oktober. Effektiv sei er ab Oktober nicht mehr zur Arbeit erschienen.
Was die Zeit davor beträfe, habe die KR die geleisteten Stunden korrekt verrechnet und bezahlt.
Was die Aushändigung der Gegenstände durch den Rekurswerber betrifft, so gibt die Beklagte an, alles ausgehändigt zu haben, oder die Aushändigung mehrfach angeboten zu haben. Bei einigen Gegenständen wurde bestritten, dass diese in der
Obhut der Beklagten sei.
3. Beginnend bei der einfachsten Rechtsfrage, jener nach Bezahlung der LED
pagina 4 di 21 Lampen, so hat zu diesem Punkt die Rekursgegnerin mit keiner Silbe Stellung genommen, so dass wegen mangelnder Bestreitung der Umstand als belegt gelten muss.
Der Betrag von € 50,80 ist daher dem Antragsteller geschuldet, samt gesetzlicher
Zinsen seit Klagerhebung.
4. Was die Kündigung betrifft, so geht aus denselben Emails (vrgl Dok 11
Antragsteller, mail vom 27.11.2023, mail vom 11.12.2023) des Antragstellers hervor, dass bereits seit geraumer Zeit der Ausstieg des Herrn aus dem Per_1
Unternehmen in der Luft war. So geht auch aus der Persona_4 [...]
und vom 15 und 16. Dezember 2023 hervor, dass Persona_5 Persona_6
beide Seiten an einen Abschied dachte (vrgl Dok. 10 Rekurswerber).
Am 5.1.2024 (Dok 10 Antragsteller) schreibt dass er die Persona_7
Kündigungsfrist einhalten würde und am 8.1.2024 entsprechend zur Arbeit erscheinen gedenkt.
Im offiziellen Formular vom 4.1.2024 wird seitens des CAF eine freiwillige
Kündigung vermerkt.
Es ist nun klar, dass auch wenn der Abschied länger im Raum stand, es zu
Zwischenfällen kommen kann, die eine sofortige Kündigung mir gerechtfertigter
Ursache begründen.
Im Anlassfall war aber die Stimmung zwischen den Parteien bereits seit langer Zeit schlecht. Trotzdem geht sowohl aus der Kündigung als auch aus der darauffolgenden nicht hervor, dass Herr ohne Einhaltung der Per_8 Per_1
Kündigungsfrist aus gerechtfertigter Ursache sofort zurücktreten wolle.
pagina 5 di 21 Wollte man auch das Formular durch den CAF (PATRONAT), das ja professionellen Beistand garantieren und „unechte“ Kündigungen verhindern soll
(art. 26 D.lgs n.151/2015), als nicht eindeutig interpretieren, so ist durch das nachfolgende Verhalten des Antragstellers (E-Mail vom 5.1.2024) jeder Zweifel ausgeräumt. Insgesamt ist dieses Formular aber gesetzlich vorgesehen und es muss davon ausgegangen werden, dass die darin enthaltenen Willensbekundungen genuin sind. In einem ähnlich gelagerten Fall hat das Kassationsgerichtshof wie folgt geurteilt: „ … In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che con la lettera del 15/5 il ricorrente si era limitato a comunicare le dimissioni;
che dopo tale lettera aveva continuato a lavorare;
che con lettera del 24/5/2000 la società gli aveva ricordato l'obbligo del preavviso di quattro mesi e che solo con la successiva lettera del 1/6 il aveva dichiarato di volersi dimettere per giusta causa. La Corte ha, Pt_3
quindi, ritenuto che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio che non richiedono motivazione e che producono effetto dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro, erano state portate a conoscenza del datore di lavoro con la prima lettera producendo il conseguente effetto e che non essendo in detta lettera richiamata la giusta causa, ma anzi avendo anche il continuato a Pt_3
lavorare in contrasto con l'invocazione di una giusta causa, la successiva lettera non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni.“
Zudem, Tribunale , Verona , 07/09/2004: “Il lavoratore che ha presentato le dimissioni con preavviso non può in un secondo tempo mutare il regime delle stesse, affermando che si devono intendere per giusta causa, poiché nel momento in cui la dichiarazione costituente il contenuto delle dimissioni è giunta a destinazione pagina 6 di 21 si è perfezionata e il lavoratore non può più intervenire. L'immutabilità deriva dal fatto che le dimissioni sono un atto recettizio che si perfeziona con la sua comunicazione, momento in cui si esaurisce la possibilità di modificare la dichiarazione.”
Cassazione civile , sez. lav. , 20/01/1999 , n. 509: “Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo;
pertanto la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. Le dimissioni, in quanto riferibili ad un diritto disponibile, sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c.”.
Es gilt also: hat ohne gerechtfertigte Ursache. Persona_7 Persona_9
Er hat seine Kündigung nicht wegen Irrtums angefochten, so dass sie gültig abgegeben wurde. Entsprechend sind keine Entschädigungen zu bezahlen.
5. Zu den Überstunden. Der Rekurswerber beantragt die Feststellung, er habe
“seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa“ und beantragt die Verurteilung zur
Bezahlung der Lohndifferenzen. Im Antrag heisst es wortlich: „Dunque, e sulla base di un calcolo frattanto elaborato dal commercialista del signor Per_1
risulta come lo stesso ha ancora diritto, a titolo di differenze retributive e contributive, al pagamento della somma di € 5.973,77 (all. 26 – calcolo differenze retributive e contributive).”
Aus dem Datenblatt Dok 26 ist nicht ersichtlich, worauf die Forderung beruht: auf
Mehrstunden, andere Einstufung oder was auch immer.
pagina 7 di 21 Die Lohnstreifen vor den dort angegebenen Monaten, beispielsweise, wie aus Dok
5 der Fa. KR hervorgeht, sind absolut vergleichbar im Bruttolohn und es werden keine Forderungen gestellt.
Das Vorbringen ist somit unzureichend. Hätte der Rekurswerber Mehrstunden geltend machen wollen, hätte er diese genau vorbringen und dann beweisen müssen. Beides ist nicht geschehen.
6. Was die Gegenstände betrifft, die der Antragsteller zurückfordert, so ist ein Teil derselben wohl beim Anwalt des Beklagten verwahrt.
Generell und überhaupt aber gilt auch hier, dass bei den Gegenständen, wo die
Rekursgegnerin bestreitet, dass sie sie habe, der Kläger hätte den Beweis liefern müssen, dass die Gegenstände so wie genau beschrieben, im Eigentum des
Rekurswerbers, von diesem an die übergeben oder sonst wie bei diese in CP_3
irgendeiner Form gelassen worden seien, so dass die die Obhut über die Per_10
Gegenstände habe.
Mit anderen Worten: Der Richter kann nur die Herausgabe der präzise beschriebenen Gegenstände anordnen, wo er als bewiesen erachtet, dass sie die
KR GmbH in Verwahrung hat, bzw. sie dieser zur Verwahrung übergeben wurden. Dies ist nicht geschehen, es wurden keine entsprechenden Per_11
geliefert oder beantragt.
Zur genauen Beschreibung: wenn der Rekurswerber, , die Herausgabe Persona_12
von „Verschiedenen im , Kleine Holzbrettchen“ Persona_13 Per_14 Per_15
beantragt, dann ist weder für den Richter noch zukünftig für den Gerichtsvollzieher ersichtlich, um was es sich genau handelt. Eine dem Antrag entsprechende pagina 8 di 21 Verurteilung wäre somit auch nicht vollstreckbar.
Im Sinne des Art 1182 ZGB muss die Herausgabe einer Sache an dem Ort erfolgen, wo der Vertrag entstanden ist, also die . Der Rekurswerber hatte somit CP_6
kein Recht, dass ihm die Sachen nach Hause geschickt werden.
Die Herausgabe der Gegenstände scheitert somit an mehreren rechtlichen Hürden.
7. Die Verfahrensspesen: der zahlen- und wertmäßige Großteil der Anträge des
Antragstellers wurde abgelehnt. Ein Antrag wurde angenommen. Der Antragsteller hat somit 2/3 der Verfahrenskosten des Beklagten zu tragen, der einzelne Titel überschreitet den Streitwert von 26.000 Euro nicht.
Urteilsspruch
Mit prozessabschließender Entscheidung und unter Abweisung jedes gegensätzlichen Antrages,
Die KR Gmbh wird verurteilt, Herrn RM IR den Betrag von
50,80 Euro samt gesetzlicher Zinsen seit Klagerhebung zu bezahlen.
Alle weiteren Anträge des Herrn sind abgewiesen. Per_1
Herr IR wird verurteilt, an die Krampf Gmbh 2/3 der
Verfahrenskosten zu bezahlen, die insgesamt in € 5.388 zzgl 15% und gesetzliche Nebenkosten betragen.
So befunden, am 12.12.2025
Der Arbeitsrichter
WE MU
Der Richter verweist das Urteil an das Übersetzungsbüro am Landesgericht zur pagina 9 di 21 Übersetzung nur des Urteils.
Der
[...]
[...]
[...]
am 12.12.2025: Parte_4
pagina 10 di 21 R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice unico pronuncia la seguente Parte_4
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado, iscritto sub RG n. 633/2024, promosso da
, , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 C.F._1
LS CH
in qualità di ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1 Per_2
[...]
in qualità di resistente pagina 11 di 21 Oggetto di controversia: Risarcimento danni
Conclusioni
del procuratore processuale di parte attrice:
Piaccia aIl'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e nel merito:
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor recedeva dal contratto di lavoro per giusta causa, il tutto ai sensi dell'art. Per_1
2119 c.c. e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennità Persona_1
di legge, che viene in prima battuta quantificata in non meno di € 23.013,00 corrispondente alla retribuzione lorda media a partire dal mese di settembre 2023 (€
3.835,50) moltiplicata per sei, ovvero diversa, maggiore o minore quantificazione che dovesse essere ritenuta congrua all'esito della presente vertenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor ha seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa e riassunto nei Per_1
documenti allegati e quindi difforme da quanto risultante dal contratto e dalle buste paga, e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del signor Persona_1
l'importo di € 5.973,77 lordi, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di pagina 12 di 21 giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di
Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di CP_3
riconsegnare al signor i suoi beni personali così come risultanti Persona_1
dall'allegato documento n. 27 e per l'effetto, condannarsi in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a riconsegnare al signor
[...]
detti beni, oltre restituzione della somma pari ad € 50,80 per l'acquisto Per_1
delle due lampade LED marca Ansmann, ovvero diversa maggiore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con rifusione di competenze, onorari e spese di lite, oltre accessori, con maggiorazione al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 in combinato disposto con il D.M. n. 147/2022.”
del procuratore processuale di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito respingere tutte le domande ed eccezioni di controparte,
I. Nel merito: per tutti i motivi e fatti esposti, respingere integralmente le domande e istanze di controparte, in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in diritto e nel merito stesso;
pagina 13 di 21 II. in ogni caso, condannare il ricorrente a sopportare per intero le spese per il patrocinio legale e le spese processuali;
Motivi della decisione
1. Con domanda ai sensi dell'art 414 c.p.c. dd. 13/03/2020, il Signor
[...]
si rivolgeva al Tribunale di Bolzano, esponendo di essere receduto dal Per_1
rapporto di lavoro (in essere dal 07/07/2014) con la per giusto Controparte_3
motivo, ai sensi dell'art 2119 c.c. e di aver pertanto diritto all' indennità di cui all'art. 2119 c.c., da quantificarsi nell'importo di € 23.013,00.
Il Signor adduceva, inoltre, l'esistenza di differenze retributive e Per_1
contributive pari ad € 5.973,77 (lordi), così come il fatto che non gli sarebbero stati restituiti diversi oggetti, a lui appartenenti, che si sarebbero trovati nei locali commerciali della KR Energy GmbH, ovvero che vi si troverebbero ancora;
chiedeva inoltre il pagamento di € 50,80, che aveva anticipato, per lampade a LED.
2. Si costituisce la convenuta e adduce che, il ricorrente stesso avrebbe dato le dimissioni, con data 4/1/2024, ossia volontariamente, senza che sussistesse una giusta causa e nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto collettivo;
il giustificato motivo sarebbe stato indicato soltanto in seguito e quindi tardivamente da parte dell'avvocato.
La cessazione del rapporto di lavoro sarebbe già stata concordata in precedenza, il
Signor avrebbe avuto ancora molte ferie e quindi sarebbe stato esentato Per_1
dal lavoro fino a quasi metà febbraio;
questo già da ottobre. In effetti, a partire da ottobre, non si sarebbe più presentato al lavoro.
Per quanto riguardava il periodo precedente, la avrebbe correttamente CP_3
pagina 14 di 21 conteggiato e pagato le ore lavorate.
Per quanto riguarda la consegna degli oggetti da parte del ricorrente, la convenuta indica di aver consegnato tutto o di aver offerto più volte di consegnarli. Per alcuni oggetti, si è contestato che la convenuta li avesse in custodia.
3. Partendo dalla questione di diritto più semplice, quella relativa al pagamento delle lampade a LED, la resistente, non ha preso in alcun modo posizione sul punto, per cui in assenza di contestazione, la circostanza va ritenuta provata.
L'importo di € 50,80 è quindi dovuto al ricorrente insieme agli interessi legali, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
4. Per quanto riguarda il licenziamento, dalle stesse e-mail (cfr. doc. 11 ricorrente, mail del 27/11/2023, mail del'11/12/2023) del ricorrente risulta chiaramente che,
l'uscita del Signor dall'impresa fosse nell'aria già da diverso tempo. Per_1
Così, risulta anche dalla corrispondenza tra e il Signor del Persona_5 Per_1
15 e 16 dicembre 2023 che, entrambe le parti pensavano ad una cessazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 10 ricorrente).
Il 5/1/2024 (doc. 10 ricorrente) il Signor scriveva che, avrebbe rispettato Per_1
il termine di preavviso e che, conformemente a ciò, intendeva presentarsi al lavoro il giorno 8/1/2024.
Nel modulo ufficiale del 4/1/2024 vengono registrate da parte del CAF le dimissioni volontarie.
È chiaro a questo punto che, anche se la cessazione del rapporto di lavoro aleggiava da tempo nell'aria, potevano verificarsi incidenti che giustificavano il licenziamento immediato per giusta causa.
pagina 15 di 21 Nel caso in esame, tuttavia, vi era già da lungo tempo malumore tra le parti. Ciò nonostante, sia dalla lettera di licenziamento, sia anche dalla successiva e-mail non risulta che, il Sig. volesse recedere immediatamente per giusta causa Per_1
senza rispettare il termine di preavviso.
Se anche si volesse interpretare in maniera non univoca il modulo del CAF
( ), il quale dovrebbe appunto garantire assistenza professionale ed Per_16
impedire licenziamenti "impropri" (art. 26 d.lgs. n.151/2015), attraverso il successivo comportamento del ricorrente (e-mail del 5/1/2024) viene dissipato ogni dubbio. In linea generale, questo modulo è però previsto dalla legge e si deve presumere che, le manifestazioni di volontà ivi contenute siano genuine.
In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha deciso come segue: " … In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che con la lettera del 15/5 il ricorrente si era limitato a comunicare le dimissioni;
che dopo tale lettera aveva continuato a lavorare;
che con lettera del 24/5/2000 la società gli aveva ricordato l'obbligo del preavviso di quattro mesi e che solo con la successiva lettera del 1/6 il aveva Pt_3
dichiarato di volersi dimettere per giusta causa. La Corte ha, quindi, ritenuto che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio che non richiedono motivazione e che producono effetto dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro, erano state portate a conoscenza del datore di lavoro con la prima lettera producendo il conseguente effetto e che non essendo in detta lettera richiamata la giusta causa, ma anzi avendo anche il continuato a lavorare in contrasto con l'invocazione di Pt_3
una giusta causa, la successiva lettera non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni."
pagina 16 di 21 Inoltre, Tribunale, Verona, 09/07/2004: «Il lavoratore che ha presentato le dimissioni con preavviso non può in un secondo tempo mutare il regime delle stesse, affermando che si devono intendere per giusta causa, poiché nel momento in cui la dichiarazione costituente il contenuto delle dimissioni è giunta a destinazione, si è perfezionata e il lavoratore non può più intervenire.
L'immutabilità deriva dal fatto che le dimissioni sono un atto recettizio che si perfeziona con la sua comunicazione, momento in cui si esaurisce la possibilità di modificare la dichiarazione."
Cassazione civile, sez. lav. 20/01/1999, n. 509: «Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendente dalla volontà del medesimo;
pertanto la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. Le dimissioni, in quanto riferibili ad un diritto disponibile, sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c.”.
Vale quindi quanto segue: Il Signor ha dato le dimissioni Per_1
volontariamente, senza giusta causa.
Egli ha impugnato le proprie dimissioni non per errore, tanto che le stesse sono state validamente consegnate. Conformemente a ciò, non deve essere pagato alcun indennizzo.
5. Sulle ore straordinarie. Il ricorrente chiede che, si accerti che lui stesso ha
"seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa" e chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive. Nella domanda si legge testualmente: "Dunque, e sulla pagina 17 di 21 base di un calcolo frattanto elaborato dal commercialista del signor Per_1
risulta come lo stesso ha ancora diritto, a titolo di differenze retributive e contributive, al pagamento della somma di € 5.973,77 (all. 26 – calcolo differenze retributive e contributive).”
Dal foglio dati doc. 26 non risulta su che cosa si basi la richiesta: sul plus orario, su altra classificazione o su altro.
Le buste paga prima dei mesi ivi indicati, ad esempio, come risulta dal doc. 5 della ditta sono assolutamente comparabili in termini di retribuzione lorda e non CP_3
viene avanzata alcuna richiesta.
L'allegazione è quindi insufficiente. Se il ricorrente avesse voluto far valere il plus orario, avrebbe dovuto presentarlo in maniera precisa e poi dimostrarlo. Nessuna delle due cose si è verificata.
6. Per quanto riguarda gli oggetti che il ricorrente reclama, una parte degli stessi è sicuramente conservata presso l'avvocato del convenuto.
Vale in generale e soprattutto qui che, per quanto riguarda gli oggetti che la resistente contesta di avere, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova del fatto che, gli oggetti - come esattamente descritti - erano di proprietà del ricorrente, erano stati consegnati da questi alla o erano stati lasciati in una qualche forma CP_3
presso quest'ultima, in modo che la ditta li avesse in custodia. CP_3
In altre parole: Il Tribunale può ordinare la restituzione degli oggetti, precisamente descritti, soltanto qualora ritenga provato che, la li abbia in custodia o CP_7
che gli stessi siano stati consegnati a quest'ultima in custodia. Ciò non è avvenuto e non è stata fornita o richiesta alcuna relativa prova.
pagina 18 di 21 Sull'esatta descrizione: Se il ricorrente chiede, ad esempio, la restituzione di
"documentazione varia relativa al corso in ufficio, del calendario, di piccole tavolette di legno", in tal caso né il Tribunale, né in futuro l'ufficiale giudiziario capiranno di che cosa esattamente si tratti. Una condanna conforme alla domanda non sarebbe pertanto nemmeno esecutiva.
Ai sensi dell'articolo 1182 c.c., la restituzione di una cosa deve avvenire nel luogo in cui è stato stipulato il contratto, vale a dire il posto di lavoro. Il ricorrente non aveva pertanto alcun diritto di farsi spedire le cose a casa.
La restituzione degli oggetti naufraga, quindi, a causa di più ostacoli giuridici.
7. Le spese processuali: La maggior parte delle domande, in termini di numeri e di valore, del ricorrente è stata respinta. A una domanda è stato dato accoglimento. Il ricorrente deve pertanto sostenere 2/3 delle spese processuali del convenuto, il singolo titolo non supera il valore della causa pari a 26.000 euro.
Dispositivo
Definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria domanda, si condanna la a versare al Signor l'importo di CP_3 Persona_1
Euro 50,80, insieme agli interessi legali, dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
Si respingono tutte le ulteriori domande del Signor Per_1
Si condanna Il Signor a pagare alla 2/3 delle spese Per_1 CP_8
processuali, che ammontano complessivamente a € 5.388, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso, il 17/07/2025
pagina 19 di 21 Il Giudice del lavoro
Parte_4
Il Giudice trasmette la sentenza all'Ufficio Traduzioni presso il Tribunale solo per quanto attiene alla traduzione della stessa.
Il Giudice
Parte_4
Per la traduzione DE>ITA:
Dott.ssa Silvia Tonelli
Funzionario linguistico
Ufficio Traduzioni e Interpretariato
Tribunale di Bolzano
pagina 20 di 21
Bolzano, 12 dicembre 2025
pagina 21 di 21
Controparte_1
[...] Parte_1
Parte_2
Das , erlässt, in Person des Einzelrichters WE MU Controparte_2
folgendes
URTEIL in der im allgemeinen Verfahrensregister unter Aktenzeichen Nr. 633/2024 eingeleitet von
, , vertreten und verteidigt von RA Persona_1 C.F._1
LS CH
als Antragsteller gegen
02792900215, vertreten und verteidigt von RA Controparte_3 Per_2
[...]
als Antragsgegner
Gegenstand des Rechtsstreits:
[...]
[...]
Partei: Controparte_4
Piaccia al Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
pagina 1 di 21 in via principale e nel merito: accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor recedeva dal contratto di lavoro per giusta causa, il tutto ai sensi dell'art. Per_1
2119 c.c. e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennità Persona_1
di legge, che viene in prima battuta quantificata in non meno di € 23.013,00 corrispondente alla retribuzione lorda media a partire dal mese di settembre 2023 (€
3.835,50) moltiplicata per sei, ovvero diversa, maggiore o minore quantificazione che dovesse essere ritenuta congrua all'esito della presente vertenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor ha seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa e riassunto nei Per_1
documenti allegati e quindi difforme da quanto risultante dal contratto e dalle buste paga, e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del signor Persona_1
l'importo di € 5.973,77 lordi, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di
Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di CP_3
riconsegnare al signor i suoi beni personali così come risultanti Persona_1
dall'allegato documento n. 27 e per l'effetto, condannarsi in Controparte_3
pagina 2 di 21 persona del legale rappresentante pro tempore, a riconsegnare al signor
[...]
detti beni, oltre restituzione della somma pari ad € 50,80 per l'acquisto Per_1
delle due lampade LED marca Ansmann, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con rifusione di competenze, onorari e spese di lite, oltre accessori, con maggiorazione al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 in combinato disposto con il D.M. n. 147/2022.”
des Prozessbevollmächtigten der beklagten Partei:
Möge das angerufene sämtliche gegnerischen Anträge und Einwände Per_3
abweisend,
I. in der Hauptsache, aus all den dargelegten Gründen und Umständen, die gegnerischen Anträge und
Begehren vollumfänglich abweisen, da unzulässig und, jedenfalls, rechtlich und in der Sache selbst unbegründet;
II. in jedem Falle, den Antragsteller zur vollständigen Tragung der
Rechtsbeistands- und Verfahrenskosten verurteilen;
Entscheidungsgründe
1. Mit Antrag im Sinne des Art. 414 ZPO vom 13.03.2020 wandte sich Herr RM an das Landesgericht Bozen und führte aus, er sei vom dem (seit dem Per_1
07.07.2014 bestehenden) Arbeitsverhältnis mit der KR Energy GmbH aus pagina 3 di 21 triftigem Grund im Sinne des Art. 2119 ital. ZGB zurückgetreten und habe dementsprechend Anrecht auf die Entschädigung nach Art 2119 ZGB, welche mit dem Betrag von € 23.013,00 zu bemessen sei.
Weiters brachte Herr das Bestehen von Lohn- und Beitragsdifferenzen Per_1
in Höhe von € 5.973,77 (Brutto) vor, sowie eine fehlende Rückgabe diverser ihm gehörender Gegenstände, die sich in den Geschäftsräumlichkeiten der KR
Energy GmbH befunden hätten bzw. noch befinden würden; außerdem verlangte er die von 50,80 euro für LED Lampen, die er vorgestreckt hatte. CP_5
2. Es lässt sich die Beklagte ein und bringt vor, dass der Rekurswerber selbst gekündigt hätte, mit 4.1.2024 und zwar freiwillig, ohne Vorliegen des gerechtfertigten Grundes und unter Einhaltung der Fristen nach Kollektivvertrag;
den triftigen Grund habe nur später und somit verspätet der Anwalt angegeben.
Die Beendigung des Arbeitsverhaeltnisses sei bereits vorher vereinbart gewesen,
Herr IR habe noch viel Urlaub gehabt und somit wäre er bis fast Mitte
Februar von der Arbeit freigestellt gewesen;
dies seit bereits Oktober. Effektiv sei er ab Oktober nicht mehr zur Arbeit erschienen.
Was die Zeit davor beträfe, habe die KR die geleisteten Stunden korrekt verrechnet und bezahlt.
Was die Aushändigung der Gegenstände durch den Rekurswerber betrifft, so gibt die Beklagte an, alles ausgehändigt zu haben, oder die Aushändigung mehrfach angeboten zu haben. Bei einigen Gegenständen wurde bestritten, dass diese in der
Obhut der Beklagten sei.
3. Beginnend bei der einfachsten Rechtsfrage, jener nach Bezahlung der LED
pagina 4 di 21 Lampen, so hat zu diesem Punkt die Rekursgegnerin mit keiner Silbe Stellung genommen, so dass wegen mangelnder Bestreitung der Umstand als belegt gelten muss.
Der Betrag von € 50,80 ist daher dem Antragsteller geschuldet, samt gesetzlicher
Zinsen seit Klagerhebung.
4. Was die Kündigung betrifft, so geht aus denselben Emails (vrgl Dok 11
Antragsteller, mail vom 27.11.2023, mail vom 11.12.2023) des Antragstellers hervor, dass bereits seit geraumer Zeit der Ausstieg des Herrn aus dem Per_1
Unternehmen in der Luft war. So geht auch aus der Persona_4 [...]
und vom 15 und 16. Dezember 2023 hervor, dass Persona_5 Persona_6
beide Seiten an einen Abschied dachte (vrgl Dok. 10 Rekurswerber).
Am 5.1.2024 (Dok 10 Antragsteller) schreibt dass er die Persona_7
Kündigungsfrist einhalten würde und am 8.1.2024 entsprechend zur Arbeit erscheinen gedenkt.
Im offiziellen Formular vom 4.1.2024 wird seitens des CAF eine freiwillige
Kündigung vermerkt.
Es ist nun klar, dass auch wenn der Abschied länger im Raum stand, es zu
Zwischenfällen kommen kann, die eine sofortige Kündigung mir gerechtfertigter
Ursache begründen.
Im Anlassfall war aber die Stimmung zwischen den Parteien bereits seit langer Zeit schlecht. Trotzdem geht sowohl aus der Kündigung als auch aus der darauffolgenden nicht hervor, dass Herr ohne Einhaltung der Per_8 Per_1
Kündigungsfrist aus gerechtfertigter Ursache sofort zurücktreten wolle.
pagina 5 di 21 Wollte man auch das Formular durch den CAF (PATRONAT), das ja professionellen Beistand garantieren und „unechte“ Kündigungen verhindern soll
(art. 26 D.lgs n.151/2015), als nicht eindeutig interpretieren, so ist durch das nachfolgende Verhalten des Antragstellers (E-Mail vom 5.1.2024) jeder Zweifel ausgeräumt. Insgesamt ist dieses Formular aber gesetzlich vorgesehen und es muss davon ausgegangen werden, dass die darin enthaltenen Willensbekundungen genuin sind. In einem ähnlich gelagerten Fall hat das Kassationsgerichtshof wie folgt geurteilt: „ … In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che con la lettera del 15/5 il ricorrente si era limitato a comunicare le dimissioni;
che dopo tale lettera aveva continuato a lavorare;
che con lettera del 24/5/2000 la società gli aveva ricordato l'obbligo del preavviso di quattro mesi e che solo con la successiva lettera del 1/6 il aveva dichiarato di volersi dimettere per giusta causa. La Corte ha, Pt_3
quindi, ritenuto che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio che non richiedono motivazione e che producono effetto dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro, erano state portate a conoscenza del datore di lavoro con la prima lettera producendo il conseguente effetto e che non essendo in detta lettera richiamata la giusta causa, ma anzi avendo anche il continuato a Pt_3
lavorare in contrasto con l'invocazione di una giusta causa, la successiva lettera non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni.“
Zudem, Tribunale , Verona , 07/09/2004: “Il lavoratore che ha presentato le dimissioni con preavviso non può in un secondo tempo mutare il regime delle stesse, affermando che si devono intendere per giusta causa, poiché nel momento in cui la dichiarazione costituente il contenuto delle dimissioni è giunta a destinazione pagina 6 di 21 si è perfezionata e il lavoratore non può più intervenire. L'immutabilità deriva dal fatto che le dimissioni sono un atto recettizio che si perfeziona con la sua comunicazione, momento in cui si esaurisce la possibilità di modificare la dichiarazione.”
Cassazione civile , sez. lav. , 20/01/1999 , n. 509: “Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendentemente dalla volontà del medesimo;
pertanto la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. Le dimissioni, in quanto riferibili ad un diritto disponibile, sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c.”.
Es gilt also: hat ohne gerechtfertigte Ursache. Persona_7 Persona_9
Er hat seine Kündigung nicht wegen Irrtums angefochten, so dass sie gültig abgegeben wurde. Entsprechend sind keine Entschädigungen zu bezahlen.
5. Zu den Überstunden. Der Rekurswerber beantragt die Feststellung, er habe
“seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa“ und beantragt die Verurteilung zur
Bezahlung der Lohndifferenzen. Im Antrag heisst es wortlich: „Dunque, e sulla base di un calcolo frattanto elaborato dal commercialista del signor Per_1
risulta come lo stesso ha ancora diritto, a titolo di differenze retributive e contributive, al pagamento della somma di € 5.973,77 (all. 26 – calcolo differenze retributive e contributive).”
Aus dem Datenblatt Dok 26 ist nicht ersichtlich, worauf die Forderung beruht: auf
Mehrstunden, andere Einstufung oder was auch immer.
pagina 7 di 21 Die Lohnstreifen vor den dort angegebenen Monaten, beispielsweise, wie aus Dok
5 der Fa. KR hervorgeht, sind absolut vergleichbar im Bruttolohn und es werden keine Forderungen gestellt.
Das Vorbringen ist somit unzureichend. Hätte der Rekurswerber Mehrstunden geltend machen wollen, hätte er diese genau vorbringen und dann beweisen müssen. Beides ist nicht geschehen.
6. Was die Gegenstände betrifft, die der Antragsteller zurückfordert, so ist ein Teil derselben wohl beim Anwalt des Beklagten verwahrt.
Generell und überhaupt aber gilt auch hier, dass bei den Gegenständen, wo die
Rekursgegnerin bestreitet, dass sie sie habe, der Kläger hätte den Beweis liefern müssen, dass die Gegenstände so wie genau beschrieben, im Eigentum des
Rekurswerbers, von diesem an die übergeben oder sonst wie bei diese in CP_3
irgendeiner Form gelassen worden seien, so dass die die Obhut über die Per_10
Gegenstände habe.
Mit anderen Worten: Der Richter kann nur die Herausgabe der präzise beschriebenen Gegenstände anordnen, wo er als bewiesen erachtet, dass sie die
KR GmbH in Verwahrung hat, bzw. sie dieser zur Verwahrung übergeben wurden. Dies ist nicht geschehen, es wurden keine entsprechenden Per_11
geliefert oder beantragt.
Zur genauen Beschreibung: wenn der Rekurswerber, , die Herausgabe Persona_12
von „Verschiedenen im , Kleine Holzbrettchen“ Persona_13 Per_14 Per_15
beantragt, dann ist weder für den Richter noch zukünftig für den Gerichtsvollzieher ersichtlich, um was es sich genau handelt. Eine dem Antrag entsprechende pagina 8 di 21 Verurteilung wäre somit auch nicht vollstreckbar.
Im Sinne des Art 1182 ZGB muss die Herausgabe einer Sache an dem Ort erfolgen, wo der Vertrag entstanden ist, also die . Der Rekurswerber hatte somit CP_6
kein Recht, dass ihm die Sachen nach Hause geschickt werden.
Die Herausgabe der Gegenstände scheitert somit an mehreren rechtlichen Hürden.
7. Die Verfahrensspesen: der zahlen- und wertmäßige Großteil der Anträge des
Antragstellers wurde abgelehnt. Ein Antrag wurde angenommen. Der Antragsteller hat somit 2/3 der Verfahrenskosten des Beklagten zu tragen, der einzelne Titel überschreitet den Streitwert von 26.000 Euro nicht.
Urteilsspruch
Mit prozessabschließender Entscheidung und unter Abweisung jedes gegensätzlichen Antrages,
Die KR Gmbh wird verurteilt, Herrn RM IR den Betrag von
50,80 Euro samt gesetzlicher Zinsen seit Klagerhebung zu bezahlen.
Alle weiteren Anträge des Herrn sind abgewiesen. Per_1
Herr IR wird verurteilt, an die Krampf Gmbh 2/3 der
Verfahrenskosten zu bezahlen, die insgesamt in € 5.388 zzgl 15% und gesetzliche Nebenkosten betragen.
So befunden, am 12.12.2025
Der Arbeitsrichter
WE MU
Der Richter verweist das Urteil an das Übersetzungsbüro am Landesgericht zur pagina 9 di 21 Übersetzung nur des Urteils.
Der
[...]
[...]
[...]
am 12.12.2025: Parte_4
pagina 10 di 21 R.G. 633/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice unico pronuncia la seguente Parte_4
SENTENZA
nel procedimento civile di primo grado, iscritto sub RG n. 633/2024, promosso da
, , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1 C.F._1
LS CH
in qualità di ricorrente contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 P.IVA_1 Per_2
[...]
in qualità di resistente pagina 11 di 21 Oggetto di controversia: Risarcimento danni
Conclusioni
del procuratore processuale di parte attrice:
Piaccia aIl'lll.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
in via principale e nel merito:
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor recedeva dal contratto di lavoro per giusta causa, il tutto ai sensi dell'art. Per_1
2119 c.c. e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere al signor l'indennità Persona_1
di legge, che viene in prima battuta quantificata in non meno di € 23.013,00 corrispondente alla retribuzione lorda media a partire dal mese di settembre 2023 (€
3.835,50) moltiplicata per sei, ovvero diversa, maggiore o minore quantificazione che dovesse essere ritenuta congrua all'esito della presente vertenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che il signor ha seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa e riassunto nei Per_1
documenti allegati e quindi difforme da quanto risultante dal contratto e dalle buste paga, e per l'effetto, condannarsi in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, a corrispondere in favore del signor Persona_1
l'importo di € 5.973,77 lordi, ovvero diversa maggiore minore somma ritenuta di pagina 12 di 21 giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di
Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
accertarsi e dichiararsi, per tutti i motivi esposti in fatto ed in diritto, che
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, ometteva di CP_3
riconsegnare al signor i suoi beni personali così come risultanti Persona_1
dall'allegato documento n. 27 e per l'effetto, condannarsi in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro tempore, a riconsegnare al signor
[...]
detti beni, oltre restituzione della somma pari ad € 50,80 per l'acquisto Per_1
delle due lampade LED marca Ansmann, ovvero diversa maggiore somma ritenuta di giustizia in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria e interessi nella misura di Legge dal dì del dovuto e sino all'effettivo saldo;
in ogni caso: con rifusione di competenze, onorari e spese di lite, oltre accessori, con maggiorazione al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1bis, D.M. n. 55/2014 in combinato disposto con il D.M. n. 147/2022.”
del procuratore processuale di parte convenuta:
Voglia il Tribunale adito respingere tutte le domande ed eccezioni di controparte,
I. Nel merito: per tutti i motivi e fatti esposti, respingere integralmente le domande e istanze di controparte, in quanto inammissibili e in ogni caso infondate in diritto e nel merito stesso;
pagina 13 di 21 II. in ogni caso, condannare il ricorrente a sopportare per intero le spese per il patrocinio legale e le spese processuali;
Motivi della decisione
1. Con domanda ai sensi dell'art 414 c.p.c. dd. 13/03/2020, il Signor
[...]
si rivolgeva al Tribunale di Bolzano, esponendo di essere receduto dal Per_1
rapporto di lavoro (in essere dal 07/07/2014) con la per giusto Controparte_3
motivo, ai sensi dell'art 2119 c.c. e di aver pertanto diritto all' indennità di cui all'art. 2119 c.c., da quantificarsi nell'importo di € 23.013,00.
Il Signor adduceva, inoltre, l'esistenza di differenze retributive e Per_1
contributive pari ad € 5.973,77 (lordi), così come il fatto che non gli sarebbero stati restituiti diversi oggetti, a lui appartenenti, che si sarebbero trovati nei locali commerciali della KR Energy GmbH, ovvero che vi si troverebbero ancora;
chiedeva inoltre il pagamento di € 50,80, che aveva anticipato, per lampade a LED.
2. Si costituisce la convenuta e adduce che, il ricorrente stesso avrebbe dato le dimissioni, con data 4/1/2024, ossia volontariamente, senza che sussistesse una giusta causa e nel rispetto dei termini stabiliti dal contratto collettivo;
il giustificato motivo sarebbe stato indicato soltanto in seguito e quindi tardivamente da parte dell'avvocato.
La cessazione del rapporto di lavoro sarebbe già stata concordata in precedenza, il
Signor avrebbe avuto ancora molte ferie e quindi sarebbe stato esentato Per_1
dal lavoro fino a quasi metà febbraio;
questo già da ottobre. In effetti, a partire da ottobre, non si sarebbe più presentato al lavoro.
Per quanto riguardava il periodo precedente, la avrebbe correttamente CP_3
pagina 14 di 21 conteggiato e pagato le ore lavorate.
Per quanto riguarda la consegna degli oggetti da parte del ricorrente, la convenuta indica di aver consegnato tutto o di aver offerto più volte di consegnarli. Per alcuni oggetti, si è contestato che la convenuta li avesse in custodia.
3. Partendo dalla questione di diritto più semplice, quella relativa al pagamento delle lampade a LED, la resistente, non ha preso in alcun modo posizione sul punto, per cui in assenza di contestazione, la circostanza va ritenuta provata.
L'importo di € 50,80 è quindi dovuto al ricorrente insieme agli interessi legali, a far data dalla proposizione della domanda giudiziale.
4. Per quanto riguarda il licenziamento, dalle stesse e-mail (cfr. doc. 11 ricorrente, mail del 27/11/2023, mail del'11/12/2023) del ricorrente risulta chiaramente che,
l'uscita del Signor dall'impresa fosse nell'aria già da diverso tempo. Per_1
Così, risulta anche dalla corrispondenza tra e il Signor del Persona_5 Per_1
15 e 16 dicembre 2023 che, entrambe le parti pensavano ad una cessazione del rapporto di lavoro (cfr. doc. 10 ricorrente).
Il 5/1/2024 (doc. 10 ricorrente) il Signor scriveva che, avrebbe rispettato Per_1
il termine di preavviso e che, conformemente a ciò, intendeva presentarsi al lavoro il giorno 8/1/2024.
Nel modulo ufficiale del 4/1/2024 vengono registrate da parte del CAF le dimissioni volontarie.
È chiaro a questo punto che, anche se la cessazione del rapporto di lavoro aleggiava da tempo nell'aria, potevano verificarsi incidenti che giustificavano il licenziamento immediato per giusta causa.
pagina 15 di 21 Nel caso in esame, tuttavia, vi era già da lungo tempo malumore tra le parti. Ciò nonostante, sia dalla lettera di licenziamento, sia anche dalla successiva e-mail non risulta che, il Sig. volesse recedere immediatamente per giusta causa Per_1
senza rispettare il termine di preavviso.
Se anche si volesse interpretare in maniera non univoca il modulo del CAF
( ), il quale dovrebbe appunto garantire assistenza professionale ed Per_16
impedire licenziamenti "impropri" (art. 26 d.lgs. n.151/2015), attraverso il successivo comportamento del ricorrente (e-mail del 5/1/2024) viene dissipato ogni dubbio. In linea generale, questo modulo è però previsto dalla legge e si deve presumere che, le manifestazioni di volontà ivi contenute siano genuine.
In un caso analogo, la Corte di Cassazione ha deciso come segue: " … In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che con la lettera del 15/5 il ricorrente si era limitato a comunicare le dimissioni;
che dopo tale lettera aveva continuato a lavorare;
che con lettera del 24/5/2000 la società gli aveva ricordato l'obbligo del preavviso di quattro mesi e che solo con la successiva lettera del 1/6 il aveva Pt_3
dichiarato di volersi dimettere per giusta causa. La Corte ha, quindi, ritenuto che le dimissioni, quale atto unilaterale recettizio che non richiedono motivazione e che producono effetto dal momento in cui sono comunicate al datore di lavoro, erano state portate a conoscenza del datore di lavoro con la prima lettera producendo il conseguente effetto e che non essendo in detta lettera richiamata la giusta causa, ma anzi avendo anche il continuato a lavorare in contrasto con l'invocazione di Pt_3
una giusta causa, la successiva lettera non avrebbe potuto modificare la natura delle dimissioni."
pagina 16 di 21 Inoltre, Tribunale, Verona, 09/07/2004: «Il lavoratore che ha presentato le dimissioni con preavviso non può in un secondo tempo mutare il regime delle stesse, affermando che si devono intendere per giusta causa, poiché nel momento in cui la dichiarazione costituente il contenuto delle dimissioni è giunta a destinazione, si è perfezionata e il lavoratore non può più intervenire.
L'immutabilità deriva dal fatto che le dimissioni sono un atto recettizio che si perfeziona con la sua comunicazione, momento in cui si esaurisce la possibilità di modificare la dichiarazione."
Cassazione civile, sez. lav. 20/01/1999, n. 509: «Le dimissioni del lavoratore costituiscono un atto unilaterale recettizio idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro nel momento in cui pervengono a conoscenza del datore di lavoro e indipendente dalla volontà del medesimo;
pertanto la loro successiva revoca è inidonea, senza il consenso della controparte, ad eliminare l'effetto risolutivo già prodotto dalle dimissioni stesse. Le dimissioni, in quanto riferibili ad un diritto disponibile, sono sottratte alla disciplina dell'art. 2113 c.c.”.
Vale quindi quanto segue: Il Signor ha dato le dimissioni Per_1
volontariamente, senza giusta causa.
Egli ha impugnato le proprie dimissioni non per errore, tanto che le stesse sono state validamente consegnate. Conformemente a ciò, non deve essere pagato alcun indennizzo.
5. Sulle ore straordinarie. Il ricorrente chiede che, si accerti che lui stesso ha
"seguito l'orario di lavoro riportato in narrativa" e chiede la condanna al pagamento delle differenze retributive. Nella domanda si legge testualmente: "Dunque, e sulla pagina 17 di 21 base di un calcolo frattanto elaborato dal commercialista del signor Per_1
risulta come lo stesso ha ancora diritto, a titolo di differenze retributive e contributive, al pagamento della somma di € 5.973,77 (all. 26 – calcolo differenze retributive e contributive).”
Dal foglio dati doc. 26 non risulta su che cosa si basi la richiesta: sul plus orario, su altra classificazione o su altro.
Le buste paga prima dei mesi ivi indicati, ad esempio, come risulta dal doc. 5 della ditta sono assolutamente comparabili in termini di retribuzione lorda e non CP_3
viene avanzata alcuna richiesta.
L'allegazione è quindi insufficiente. Se il ricorrente avesse voluto far valere il plus orario, avrebbe dovuto presentarlo in maniera precisa e poi dimostrarlo. Nessuna delle due cose si è verificata.
6. Per quanto riguarda gli oggetti che il ricorrente reclama, una parte degli stessi è sicuramente conservata presso l'avvocato del convenuto.
Vale in generale e soprattutto qui che, per quanto riguarda gli oggetti che la resistente contesta di avere, l'attore avrebbe dovuto fornire la prova del fatto che, gli oggetti - come esattamente descritti - erano di proprietà del ricorrente, erano stati consegnati da questi alla o erano stati lasciati in una qualche forma CP_3
presso quest'ultima, in modo che la ditta li avesse in custodia. CP_3
In altre parole: Il Tribunale può ordinare la restituzione degli oggetti, precisamente descritti, soltanto qualora ritenga provato che, la li abbia in custodia o CP_7
che gli stessi siano stati consegnati a quest'ultima in custodia. Ciò non è avvenuto e non è stata fornita o richiesta alcuna relativa prova.
pagina 18 di 21 Sull'esatta descrizione: Se il ricorrente chiede, ad esempio, la restituzione di
"documentazione varia relativa al corso in ufficio, del calendario, di piccole tavolette di legno", in tal caso né il Tribunale, né in futuro l'ufficiale giudiziario capiranno di che cosa esattamente si tratti. Una condanna conforme alla domanda non sarebbe pertanto nemmeno esecutiva.
Ai sensi dell'articolo 1182 c.c., la restituzione di una cosa deve avvenire nel luogo in cui è stato stipulato il contratto, vale a dire il posto di lavoro. Il ricorrente non aveva pertanto alcun diritto di farsi spedire le cose a casa.
La restituzione degli oggetti naufraga, quindi, a causa di più ostacoli giuridici.
7. Le spese processuali: La maggior parte delle domande, in termini di numeri e di valore, del ricorrente è stata respinta. A una domanda è stato dato accoglimento. Il ricorrente deve pertanto sostenere 2/3 delle spese processuali del convenuto, il singolo titolo non supera il valore della causa pari a 26.000 euro.
Dispositivo
Definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria domanda, si condanna la a versare al Signor l'importo di CP_3 Persona_1
Euro 50,80, insieme agli interessi legali, dalla data della proposizione della domanda giudiziale.
Si respingono tutte le ulteriori domande del Signor Per_1
Si condanna Il Signor a pagare alla 2/3 delle spese Per_1 CP_8
processuali, che ammontano complessivamente a € 5.388, oltre al 15% per spese generali e accessori di legge.
Così deciso, il 17/07/2025
pagina 19 di 21 Il Giudice del lavoro
Parte_4
Il Giudice trasmette la sentenza all'Ufficio Traduzioni presso il Tribunale solo per quanto attiene alla traduzione della stessa.
Il Giudice
Parte_4
Per la traduzione DE>ITA:
Dott.ssa Silvia Tonelli
Funzionario linguistico
Ufficio Traduzioni e Interpretariato
Tribunale di Bolzano
pagina 20 di 21
Bolzano, 12 dicembre 2025
pagina 21 di 21