Sentenza breve 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 19/12/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02160/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01987/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1987 del 2024, proposto da:
SE LA, MI LA, AO LA, NI LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Celestino Marcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Positano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza dirigenziale n. prot.12015/2024 con la quale veniva contestato ad essi ricorrenti l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi n. 04 del 10.2.2020 per opere edili abusive ed ingiunto il pagamento della somma di €. 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa ET RE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti sono comproprietari, in virtù di denunzia di successione paterna registrata all’Ufficio del registro di Salerno in data 17.3.89 al n. 20 vol. 774 e di denunzia di successione materna, registrata all’Ufficio del registro di Salerno in data 17.3.89 al n. 21 vol. 774, tra l’altro, di un manufatto, individuato in N.C.E.U. al foglio 4, p.lla 440 sub 2 e 3 del Comune di Positano, oggetto di istanza di condono edilizio per le quali non è stato comunicato il diniego definitivo: prat. n. 541 ex lege n.47/85 e n. 224 del 01/03/1995 ex Legge 724/1994.
Con ordinanza demolitoria del 2020, n. 4, il Comune intimava la rimozione di una copertura sulla rampa d'ingresso al locale garage del 1^ livello sottostrada con lamiera grecata coibentata sostenuta da telaio e montanti in scatolari metallici, della dimensione di mt. 2,93 x 4,00 x 2,74 di altezza media; di una parete su lato dx (scendendo) della rampa con blocchi di siporex intonacati e la chiusura parziale con infissi e copertura con pannelli della parte retrostante la rampa d'accesso; della sostituzione del cancello in ferro d'ingresso a tale rampa con una saracinesca metallica avvolgibile.
L’atto era impugnato dinanzi a questo TAR, con ricorso definito mediante sentenza di rigetto, del 2021, n. 2309.
In data 11.4.2022, i ricorrenti presentavano istanza di sanatoria delle opere trattandosi di volume già preesistente e delimitato per tre lati.
Con ordinanza dirigenziale, prot.12015/2024, premesso che sull’istanza di sanatoria si era formato il silenzio-rigetto per decorso del termine prefisso di sessanta giorni non impugnato, era contestato l’accertamento di inottemperanza all’ingiunzione alla demolizione, n. 4 del 10.2.2020 per opere edili abusive ed ingiunto il pagamento della somma di €. 20.000,00 ai sensi dell’art. 31, comma 4, D.P.R. n. 380/2001.
Avverso l’atto di inottemperanza insorgono i ricorrenti epigrafati, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
La parte ricorrente lamenta, in buona sostanza, la sua estraneità agli abusi; la violazione dell’art. 10 bis L. 241/19901990, in sede di rigetto tacito dell’istanza di sanatoria; il difetto istruttorio per non aver il Comune tenuto conto della domanda di condono presentata dai danti causa di essi LA; l’illegittima irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 nei confronti di chi abbia commesso abusi prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014; la natura pertinenziale delle opere.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 18 dicembre 2025, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Il gravame è manifestamente infondato.
La materia del contendere verte sulla legittimità o meno del gravato provvedimento di inottemperanza e di irrogazione della sanzione pecuniaria.
Ed invero, sulla base della disamina della documentazione in atti, il provvedimento impugnato si appalesa legittimo, in ragione della rigorosa osservanza della normativa vigente in materia.
Sono prive di pregio, in quanto infondate, tutte le censure di illegittimità, variamente profilate nei diversi motivi di ricorso, le quali, in ragione della loro affinità contenutistica, sono congiuntamente scrutinate.
La parte ricorrente rimarca, in sintesi, la sua sostanziale estraneità alla realizzazione degli abusi contestati, invocando per ciò solo l’illegittimità dell’atto acquisitivo.
Sul punto, è d’obbligo una premessa ricostruttiva.
Com'è noto, le sanzioni urbanistiche ed edilizie hanno una natura reale in quanto attengono alla cosa, non assumendo, invece, alcun rilievo l’elemento soggettivo-personalistico.
Invero, l’ordinanza di demolizione è rivolta a sanzionare una situazione di fatto oggettivamente antigiuridica e può essere destinata a chiunque si trovi ad essere proprietario dell'immobile al momento dell'emanazione del provvedimento, pur se estraneo all'illecito, per cui, pur restando ferma la possibilità di dimostrare l'estraneità rispetto all'abuso contestato, ovvero di rivalersi nei riguardi del dante causa, le misure repressive per l'attività edilizia abusiva sono legittimamente irrogate nei confronti degli attuali proprietari degli immobili diversi dal soggetto che ha realizzato l'abuso stesso, salva la loro facoltà di agire nei confronti dei rispettivi danti causa (T.A.R. Ancona, sez. I, 04/11/2020, n. 637).
In altri termini, l'individuazione del destinatario dell’ordine ripristinatorio comporta l'accertamento di chi sia obbligato propter rem a demolire e prescinde da qualsiasi valutazione sulla imputabilità e sullo stato soggettivo (dolo, colpa) del titolare del bene.
Diverso discorso vale per l'acquisizione gratuita, quale conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione e della relativa omissione, che ha, di contro, natura afflittiva e carattere personale (così come la correlata sanzione pecuniaria).
La stessa giurisprudenza è chiara sul punto, assumendo che deve ritenersi destinatario della sanzione pecuniaria il solo responsabile dell'abuso e non anche il proprietario che non risulti ad ogni modo responsabile, né sia nella disponibilità e nel possesso del bene.
La responsabilità di quest'ultimo può quindi sorgere unicamente nel caso in cui egli sia effettivo responsabile dell'abuso ovvero quando, avendo la disponibilità ed il possesso del bene o avendoli successivamente acquisiti, non abbia provveduto alla comminata demolizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 3391/2017; T.A.R. Campania, Napoli, sez. II; n. 5014/2022).
In altre parole, l'estraneità all'illecito edilizio accertato, di per sé sola, non sottrae, il proprietario alla successiva misura sanzionatoria acquisitiva e pecuniaria susseguente all'inottemperanza a quella ripristinatoria: incombe, infatti, su tale soggetto, siccome interessato ad evitare la perdita del diritto dominicale, anche il dovere di attivarsi tempestivamente al fine di adottare i comportamenti necessari ad assicurare il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'abuso.
Conseguentemente, al fine di riparare il proprietario incolpevole dell'altrui illecito edilizio da conseguenze eccessivamente penalizzanti, ossia dagli effetti sanzionatori ex art. 31, commi 3, 4 e 4 bis, del d.p.r. n. 380/2001, occorre che egli dimostri, da un lato, la sua estraneità all'abuso e, dall'altro, l'assunzione di iniziative consentite dall'ordinamento, che siano idonee a costringere il responsabile dell'attività illecita a ripristinare lo stato dei luoghi nei sensi e nei modi richiesti dall'autorità amministrativa (Cons. Stato, Ad. Plen., 11.10.2023, n. 16; T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. II, n. 1835/2009; T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 3103/2012; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 3480/2015).
Orbene, traslando le suesposte coordinate ermeneutiche nella fattispecie in esame, va rilevato come la parte ricorrente non abbia assolto l’onus probandi su di lei incombente al fine di liberarsi dalle dannose conseguenze dell’altrui illecito edilizio, non avendo puntualmente dimostrato, mediante precipue allegazioni documentali, la sua estraneità alla realizzazione dell’opus abusiva o l’eventuale assunzione di iniziative idonee a costringere il responsabile al ripristino dello stato dei luoghi.
Va disattesa la doglianza, inerente l’illegittimità del diniego implicito dell’istanza di permesso in sanatoria, in quanto non preceduto dall’invio della comunicazione di cui all’art. 10-bis della Legge n. 241 del 1990, non avendo la parte ricorrente ritualmente impugnato l’atto de quo, come emerge dalla stessa cornice argomentativa del provvedimento, oggetto del presente scrutinio.
E’ del pari infondata la censura secondo cui il provvedimento impugnato non avrebbe tenuto conto della domanda di condono presentata dai danti causa di essi LA e si fonderebbe sul presupposto erroneo, implicitamente affermato, che la costruzione non vi fosse alla data del 30.9.1983 e che i lavori al suo interno non fossero realizzabili.
La doglianza è già coperta da giudicato, essendo stata affrontata nella sentenza di rigetto, del 2021, n. 2309, dove si statuisce in questi termini: “dalla lettura dello stesso provvedimento, si ricava che l’Amministrazione ordinava la demolizione delle opere abusive, specificate in epigrafe, sul presupposto che le stesse avessero creato una volumetria supplementare di 32 mq., in prosecuzione di quella esistente, in assenza di p. d. c. e d’autorizzazione paesaggistica; e, richiamata la pendenza delle domande di condono, descritte in narrativa, l’ente s’appellava, sostanzialmente, alla nota tendenza giurisprudenziale, per cui è inibito qualsiasi intervento, in prosecuzione di lavori abusivi, non condonati né sanati, pur se riconducibile astrattamente alle categorie della manutenzione straordinaria, del restauro e/o del risanamento conservativo, della ristrutturazione e delle pertinenze urbanistiche, poiché lo stesso ripete le caratteristiche d’illegittimità dall’opera principale, alla quale inerisce strutturalmente”.
Priva di pregio è la censura, secondo cui l’ordinanza irrogativa della sanzione pecuniaria sarebbe illegittima in quanto in contrasto con l'art. 1 della L. 689/1981, secondo cui “nessuno può essere sottoposto al pagamento di una sanzione amministrativa se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso”.
La parte ricorrente lamenta che gli abusi contestati sarebbero stati commessi dai danti causa dei ricorrenti-eredi ben prima del 2014, anno di introduzione dell’art 31, comma 4 bis, come risulta dall’istanza di condono edilizio in atti.
L’Adunanza plenaria, nella sentenza n.16 del 2023, stabilisce che “la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4-bis, del d.P.R. n. 380 del 2001 non può essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore”.
Tale principio non è invocabile nella fattispecie in esame, non essendo, alla data del 2014, già decorso il termine legalmente stabilito, atteso che l’ingiunzione demolitoria era intimata con provvedimento successivo, n. 4 del 10.2.2020.
Infondata è poi la censura sulla natura pertinenziale delle opere in contestazione, che è stata già incisa dalla statuizione giurisdizionale summenzionata di questo TAR, n. 4 del 2021.
Stante tutte queste premesse argomentative nonché la stessa natura dovuta e vincolata del provvedimento adottato sulla base dell’ineludibile presupposto dell’avvenuta inottemperanza ad un’ordinanza demolitoria, peraltro, ritenuta legittima da questo TAR, il gravame è rigettato.
Nulla è dovuto per le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ET RE, Primo Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ET RE | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO