TRIB
Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2295 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7105/2023
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR BI DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7105/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FANELLI FERDINANDO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.09.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) In merito alla pensione di inabilità la stessa spetta, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
3.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di
2 determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle
3 attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
4 3.2) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito (stesso CTU dell'ATP, ma chiamato a nuova perizia limitata al dedotto aggravamento) ha ritenuto che la parte ricorrente versa in una condizione di invalidità inferiore alla soglia prevista per legge per la prestazione richiesta (cfr. CTU in atti), con conclusioni che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
In particolare il dott. , a seguito di nuova visita ed il Persona_1 relazione al dedotto aggravamento, accertava una percentuale di invalidità del
90% confermando quanto già accertato nella prima fase di ATP.
Tale percentuale viene riconosciuta a partire dalla data della domanda amministrativa.
La parte ricorrente lamenta una illogicità ed incoerenza della nuova perizia in quanto attribuisce alla BPCO una percentuale del 35% e non del 65% come invece aveva indicato in fase di ATP.
A tal proposito si consideri che se pur indicato il valore di 35% nella nuova perizia, il calcolo riduzionistico di tutte le percentuali indicate considerando anche il 65% al posto del 35% determina una percentuale complessiva del
90% .
La parte lamenta poi il mancato raggiungimento della percentuale del 100% nonostante la nuova patologia degli “Esiti di Ca vescicale di basso grado” pari al 20% di invalidità. Ebbene tale patologia, in realtà, veniva già considerata in fase di ATP come “Neoformazione vescicale” pari all'11%. L'aumento dall'11% al 20% non consente di raggiungere la percentuale del 100% soprattutto applicando il calcolo riduzionistico.
A tal proposito occorre chiarire che il risultato del calcolo riduzionistico della perizia resa in ATP portava in realtà all'89% arrotondato al 90% dal CTU.
Infine si consideri che il “piattismo” pari al 7% non può essere considerato ai sensi del già citato art. 5 d.lgs. 509/1988 secondo il quale “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”. La ulteriore
5 percentuale del 7%, comunque, non avrebbe consentito di arrivare al 100% in quanto il relativo calcolo riduzionistico giungerebbe al massimo il 91%.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR BI DI
6
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Trani
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro AR BI DI all'esito del deposito delle note ex art. 127ter c.p.c. ha reso la seguente sentenza nella causa iscritta al n.
7105/2023 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
, avv. FANELLI FERDINANDO, Parte_1 ricorrente
E
, avv. BOVE ANTONIO, CP_1 resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 28.09.2023, la parte ricorrente esponeva:
• di aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c. per il riconoscimento del requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex art. 12 L. 118/71;
• che il CTU nominato non riconosceva il relativo requisito sanitario;
• di aver tempestivamente contestato le conclusioni del CTU nominato depositando apposita dichiarazione di dissenso;
• di essere in possesso dei requisiti sanitari per le prestazioni richieste fin dalla domanda amministrativa.
Tanto premesso chiedeva l'accertamento ai sensi dell'art. 445bis, comma 6
c.p.c. della sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dello requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità civile ex artt. 12 L. 118/71 fin dalla domanda amministrativa.
1 Si costituiva l' eccependo la genericità delle contestazioni mosse agli esiti CP_1 della CTU ed, infine, l'infondatezza nel merito della pretesa contestando la sussistenza del requisito sanitario.
Acquisita la documentazione e disposta CTU medico legale, all'esito della trattazione scritta, lette le relative note, la causa veniva decisa.
2) Il ricorso è infondato.
3) In merito alla pensione di inabilità la stessa spetta, ai sensi dell'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, agli invalidi civili nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro e che si trovino in stato di bisogno economico.
3.1) Occorre, dunque, in primo luogo verificare la normativa rilevante ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa secondo la legge
118/1971.
L'art. 2, comma 2 prevede che “Agli effetti della presente legge, si considerano mutilati ed invalidi civili i cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacita' lavorativa non inferiore a un terzo
o, se minori di anni 18, che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'.
Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennita' di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficolta' persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie della loro eta'”.
Il d.lgs. 509/1988, all'art. 1, comma 1 prevede che per minorazioni congenite o acquisite debbano intendersi gli “esiti permanenti delle infermita' fisiche e/o psichiche e sensoriali che comportano un danno funzionale permanente”. La medesima disposizione prevede che “2. Ai fini della valutazione della riduzione della capacita' lavorativa, le infermita' devono essere accertate da apposite indagini cliniche, strumentali e di laboratorio, allo scopo di
2 determinare la entita' delle conseguenze e delle complicanze anatomo- funzionali permanenti ed invalidanti in atto.
3. La dizione diagnostica deve essere espressa con chiarezza e precisione in modo da consentire l'individuazione delle minorazioni ed infermita' che, per la loro particolare gravita', determinano la totale incapacita' lavorativa, o che, per la loro media o minore entita', determinano invece la riduzione di tale capacita'.
L'accertamento diagnostico deve essere effettuato dalle strutture periferiche del Servizio sanitario nazionale o da quelle della sanita' militare.
4. La determinazione della percentuale di riduzione della capacita' lavorativa deve basarsi:
a) sull'entita' della perdita anatomica o funzionale, totale o parziale, di organi od apparati;
b) sulla possibilita' o meno dell'applicazione di apparecchi protesici che garantiscano in modo totale o parziale il ripristino funzionale degli organi ed apparati lesi;
c) sull'importanza che riveste, in attivita' lavorative, l'organo o
l'apparato sede del danno anatomico o funzionale”.
L'art. 2 rinvia ad un decreto ministeriale contenente la tabella per l'individuazione delle “percentuali di invalidita' per le minorazioni e malattie invalidanti” prevedendo, al comma 2, che “La tabella di cui al comma 1 elenca le infermita' specificamente individuate alle quali e' attribuito un valore percentuale fisso. Nella medesima tabella sono altresi' espresse, in fasce percentuali di dieci punti, con riferimento alla riduzione permanente della capacita' lavorativa, le infermita' alle quali non sia possibile attribuire un valore percentuale fisso”.
L'art. 3 prevede la possibilità di discostarsi dalle percentuali indicate nella tabella per la c.d. incapacità semi-specifica o specifica disponendo che “Le percentuali di invalidita', indicate nella tabella di cui al comma 1 dell'articolo 2 in misura fissa ovvero con individuazione di fascia, possono essere ridotte
o aumentate dalle competenti commissioni fino a cinque punti percentuali, rispetto ai valori fissi indicati, con riferimento alle occupazioni confacenti alle
3 attitudini del soggetto, alla eventuale specifica attivita' lavorativa svolta ed alla formazione tecnico-professionale del medesimo”.
L'art. 4 dispone la necessaria considerazione complessiva delle patologie distinte tra patologie concorrenti o coesistenti e prevedendo che “In caso di concorso o di coesistenza in uno stesso soggetto di piu' minorazioni, il danno globale non e' valutato addizionando i singoli valori percentuali ma considerato nella sua incidenza reale sulla validita' complessiva del soggetto.
Per i danni coesistenti si tiene conto della tecnica valutativa a scalare individuata con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1”.
Infine l'art. 5 dispone di non tenere conto nella valutazione complessiva delle patologie coesistenti, qualora di grado minore. La disposizione prevede, infatti, che “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”.
In attuazione di quanto previsto il DM 5 febbraio 1992 prevede espressamente l'incidenza delle infermità invalidanti sulla capacita' lavorativa rinviando alle tabelle allegate nelle quali risultano indicate le relative percentuali in misura fissa o per fasce.
Prevede espressamente un criterio di valutazione analogica in quanto “Molte altre infermita' non sono tabellate ma, in ragione della loro natura e gravita', e' possibile valutarne il danno con criterio analogico rispetto a quelle tabellate”.
Viene prevista l'applicazione in aumento o in riduzione della capacità semispecifica o specifica, da apportarsi al termine della valutazione complessiva.
Vengono indicati, poi, i criteri di calcolo della valutazione complessiva dell'invalidità: in caso di patologie concorrenti l'indicazione già tariffata o il metodo proporzionale (c.d. formula salomonica); per le patologie coesistenti il metodo riduzionistico a scalare (c.d. formula di Balthazard).
Infine si prevede un'eventuale riduzione della percentuale d'invalidita' in caso di possibile applicazione di protesi.
4 3.2) Nel caso di specie, il CTU nominato in questa fase di merito (stesso CTU dell'ATP, ma chiamato a nuova perizia limitata al dedotto aggravamento) ha ritenuto che la parte ricorrente versa in una condizione di invalidità inferiore alla soglia prevista per legge per la prestazione richiesta (cfr. CTU in atti), con conclusioni che appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento.
In particolare il dott. , a seguito di nuova visita ed il Persona_1 relazione al dedotto aggravamento, accertava una percentuale di invalidità del
90% confermando quanto già accertato nella prima fase di ATP.
Tale percentuale viene riconosciuta a partire dalla data della domanda amministrativa.
La parte ricorrente lamenta una illogicità ed incoerenza della nuova perizia in quanto attribuisce alla BPCO una percentuale del 35% e non del 65% come invece aveva indicato in fase di ATP.
A tal proposito si consideri che se pur indicato il valore di 35% nella nuova perizia, il calcolo riduzionistico di tutte le percentuali indicate considerando anche il 65% al posto del 35% determina una percentuale complessiva del
90% .
La parte lamenta poi il mancato raggiungimento della percentuale del 100% nonostante la nuova patologia degli “Esiti di Ca vescicale di basso grado” pari al 20% di invalidità. Ebbene tale patologia, in realtà, veniva già considerata in fase di ATP come “Neoformazione vescicale” pari all'11%. L'aumento dall'11% al 20% non consente di raggiungere la percentuale del 100% soprattutto applicando il calcolo riduzionistico.
A tal proposito occorre chiarire che il risultato del calcolo riduzionistico della perizia resa in ATP portava in realtà all'89% arrotondato al 90% dal CTU.
Infine si consideri che il “piattismo” pari al 7% non può essere considerato ai sensi del già citato art. 5 d.lgs. 509/1988 secondo il quale “Nella valutazione complessiva della invalidita' non sono considerate le minorazioni comprese tra lo 0 per cento ed il 10 per cento e le altre specificatamente elencate in calce alla tabella di cui all'articolo 2, comma 1, purche' non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori”. La ulteriore
5 percentuale del 7%, comunque, non avrebbe consentito di arrivare al 100% in quanto il relativo calcolo riduzionistico giungerebbe al massimo il 91%.
Non sussiste, dunque, il requisito sanitario relativo alla pensione di inabilità ex art. 12 l. 118/1971.
4) Nulla va disposto per le spese processuali, avendo la parte ricorrente depositato dichiarazione sottoscritta resa ai sensi dell'art. 152 disp. att.c.p.c.
Le spese delle c.t.u. sono poste definitivamente a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla ricorrente in epigrafe indicato, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese;
3. pone le spese delle CTU definitivamente a carico dell' . CP_1
Trani, 12/11/2025 Il Giudice del Lavoro
AR BI DI
6