TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1177/24 R.G. tra
, elett.te dom.to in Rapolla presso lo studio Parte_1 degli avv.ti Tiziana Gitto e Felice Cordisco che lo rappresentano e difendono per mandato in calce al ricorso introduttivo
Ricorrente
e
, elett.te dom.ta in Potenza presso lo studio degli Controparte_1 avv.ti Domenico Sannella e Mariangela D'Andrea che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla comparsa di costituzione
Resistente nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
Parte necessaria Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: le parti private come da note di trattazione scritta per l'udienza del 18.12.2024 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 28.03.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario il 06.07.1985 in Potenza con
[...]
e che con decreto n 27/2021 cron. 2883/2021 del CP_1
24.02.2021 il Tribunale di Potenza ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio sono nati i figli (n. 06.05.1986), Per_1
(n. 15.05.1998) e (n. 20.01.1990), maggiorenni ed Per_2 Per_3 economicamente indipendenti;
che sia esso ricorrente che la resistente lavorano come idraulici forestali presso il Consorzio di Bonifica di Matera con stipendio mensile di 1.600,00 ciascuno;
che lui gode, inoltre, di una pensione di invalidità; che secondo le condizioni della separazione la casa coniugale è stata assegnata alla resistente con l'annessa soffitta e il box auto condotto in locazione;
che entrambi hanno rinunciato alle richieste di mantenimento e hanno definito i rapporti economici pendenti.
Ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio con l'esclusione dell'assegno divorzile in favore della coniuge e la conferma delle condizioni della separazione.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la resistente, la quale ha aderito alla domanda, come proposta dal ricorrente.
All'udienza del 18.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni congiunte in conformità del seguente accordo, sottoscritto dai coniugi e dai difensori e allegato alle note stesse:
a) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
b) la casa coniugale, sita in Potenza alla via Ondina Valla n.15 verrà assegnata alla ricorrente e il sig. presta sin da ora il Pt_1 consenso alla voltura a favore della sig.ra Controparte_1 dell'immobile di proprietà comunale sito in Potenza alla via Ondina valla n.15 int4 di mq 85 con annesso soffitta e box auto assegnato in locazione con contratto di locazione delr11/02/2003 repertorio n.
13913;
c) i ricorrenti riconoscono che l'arredamento della casa coniugale e quant' altro in essa contenuto rimarranno di piena proprietà della
con esclusione degli effetti personali del sig. CP_1 Pt_1
d) I ricorrenti rinunciano al mantenimento;
e) il sig. ha già lasciato la casa coniugale e pertanto trasferirà Pt_1 altrove la propria residenza;
f) i ricorrenti si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti patrimoniali tra loro intercorsi sino alla data odierna si intendono definiti e transatti, senza che l'uno possa pretendere alcunché dall'altro e tanto per qualsiasi titolo, ragione o causa;
g) i coniugi prestano sin da ora il consenso al rilascio del passaporto;
h) tutte le condizioni e pattuizioni sopra descritte decorrono dal momento della sottoscrizione del presente atto”.
Sulla base delle riportate conclusioni la causa è stata assegnata a sentenza.
Il P.M. ha apposto il proprio “visto”.
Fin dai rispettivi atti introduttivi le parti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 27/21 cron. 2883/21 in produzione ricorrente.
Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le convergenti prospettazioni delle parti evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita. Va pertanto dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Potenza per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt.
14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Quanto alle condizioni del divorzio, l'accordo sottoscritto dai coniugi non presenta profili di illiceità o di contrarietà alle norme imperative o all'ordine pubblico e dunque ne va dato atto.
Le spese processuali vanno interamente compensate, considerata la definizione con accordo.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da nei Parte_1 confronti di con ricorso del 28.03.2024 così provvede: Controparte_1
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Potenza il Parte_1 Controparte_1
06.07.1985, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di Potenza dell'anno 1985, parte II, serie A, n. 123;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato -
a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n.
396, con esonero da responsabilità;
c) dà atto che le parti hanno concordato le condizioni del divorzio come integralmente trascritte nella parte motiva della presente sentenza;
d) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Potenza, camera di consiglio del 16.01.2025
La Presidente est.