Art. 28. Disposizioni finali e norme di abrogazione 1. Sono fatte salve le leggi regionali vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142 .
2. La disciplina di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816 , come autenticamente interpretata dall' articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 , si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148 , fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383 , e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
2. La disciplina di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1985, n.816 , come autenticamente interpretata dall' articolo 8-ter del decreto-legge 18 gennaio 1993, n.8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.68 , si applica a tutti i lavoratori dipendenti eletti negli organi esecutivi degli enti locali a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1985, n.816 .
3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .
4. Sono abrogati il testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148 , fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo, l'articolo 279 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383 , e sono contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
6. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267)) .
7. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) .