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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/11/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 7914/2023
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex art 3 DL
117/2025 , all'esito dell'udienza cartolare fissata ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto : opposizione ex art.617 c.p.c.
promossa da:
( CF ) res. te in Pula loc.Is Iscas -‐ rappresentata Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Luigi Mura
Attrice opponente
Contro
( CF ) res. te in Cagliari via Manna 101 Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 29.11.2023 conveniva in giudizio il sig , Parte_1 CP_2 instaurando la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e dando atto che con precedente ricorso ex art.617 cpc aveva proposto opposizione al decreto di trasferimento emesso il 16.8.2023 nell'esecuzione immobiliare n.326 del 2006, al fine di ottenere la revoca del decreto medesimo e la decadenza dell'aggiudicatario a motivo del ritardato pagamento del prezzo.
In particolare il motivo di ricorso si fondava sull'avvenuto saldo prezzo mediante versamento diretto da parte della banca erogatrice del mutuo, avvenuto in data 29 maggio 2023 anziché il precedente 27 , quale data ultima stabilita nell'ordinanza di vendita.
Con la citazione l'attrice , confermando le richieste avanzate in sede cautelare, dava atto che lo si era costituito in tale fase facendo valere la proroga legale del termine dal sabato( CP_1
27 maggio) al successivo primo giorno non festivo ( dunque il lunedì 29 maggio) : in tal senso era intervenuta anche una mail dell'ufficio unico notai .
Ha altresì precisato che dopo una prima sospensione del decreto di trasferimento ed a seguito della costituzione dello , la sospensiva era stata revocata dal GE sul presupposto della CP_1
natura sostanziale del termine di pagamento fissato nell'ordinanza di vendita e conseguente applicazione degli art. 1187 e 2963 cc
Parte attrice ha dunque motivato l'opposizione sull'erronea interpretazione della normativa invocata e specialmente delle sentenze , richiamate nel provvedimento di revoca della sospensiva, e sottese al provvedimento cautelare del GE.
E' rimasto contumace il sig. e la causa viene ora rimessa in decisione sulle sole CP_1
produzioni in atti rivestendo carattere documentale.
---ooo---
Si premette che la giurisprudenza di legittimità è oggi granitica nel ritenere che per la corretta qualificazione delle opposizioni esecutive debba aversi riguardo alla causa petendi ed al petitum dell'opposizione , che investono l'an dell'esecuzione ed il diritto del creditore a procedervi nell'ipotesi di cui all'art 615 c.p.c., il quomodo , vale a dire le modalità con cui il creditore agisce nell'esecuzione, nel caso di cui all'art 617 c.p.c. ( ex multis Cass.sez.lavoro, n.
13381 del 26.5.2017 , di recente Cass. Sez.III n. 4987 del 15.2.2022 ).
Pag. 2 di 5 Dunque nella specie l'opposizione è correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc , proponibile anche dopo l'autorizzazione alla vendita e contro gli atti inerenti a tale fase del processo ( anche qualora contro gli stessi non sia singolarmente interposto reclamo ex art 591 ter c.p.c. ) sino al decreto di trasferimento.
Nella specie avuto riguardo alla data del decreto di trasferimento ( 16.8.2023) l'opposizione depositata il 4.9.2023 è tempestiva dunque ammissibile.
Ciò premesso si ritiene tuttavia che la stessa sia infondata nel merito sulla base delle considerazioni già espresse in fase cautelare e che qui si reiterano.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che il termine del saldo prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita sia termine perentorio e di carattere sostanziale ( su quest'ultimo punto di recente
Cass.4447/2023)
In particolare in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. ( cass 32136/2019)
In un caso recentemente affrontato dalla Cassazione poi , ribadita la perentorietà, se ne è fatto discendere che il termine in questione non può essere prorogato ex post, a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per una causa che non gli è imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c… ( Cfr
Cass..26076 del 2022)
Venendo al caso di specie è incontestato che il saldo prezzo sia avvenuto il lunedì 29 maggio
2025 da parte della banca terza mutuataria , in luogo della data ultima fissata dall'ordinanza di vendita nei 120 gg successivi all'aggiudicazione e scadente dunque il sabato 27 maggio 2025.
Pag. 3 di 5 L'interpretazione fornita dal GE in proposito è corretta e coerente con la natura sostanziale, come già precisato, del termine in questione.
Il combinato disposto degli art 2963 comma III c.c e 155 comma IV cpc consente di affermare che ai termini sostanziali, come quello per il pagamento ( ma anche processuali al di fuori degli atti da compiersi in udienza) che scadono di sabato si applica la proroga al primo giorno non festivo successivo
Sebbene stabilito dal Codice civile per il computo dei termini in materia di prescrizione, il criterio dell'art. 2963 c.c., secondo cui la scadenza dei termini nei giorni festivi si intende prorogata al primo giorno non festivo, ha assunto carattere di principio generale dell'ordinamento, considerato che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile;
e nel concetto di tempo utile deve essere compreso il giorno effettivamente lavorativo con esclusione di dei giorni nei quali usualmente non viene svolta alcuna attività, sebbene non festivi, come è la giornata del sabato ( Così addirittura anche Cons. di Stato, IV, 11 maggio
2007, n. 2344)
Il principio era stato riconosciuto in passato anche dalla Cassazione
(Sentenza n. 11391 del 02/11/1995 ) per cui l'art. 1187 cod. civ. - il quale, richiamando l'art. 2963 cod. civ., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo - costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie
(nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte
(principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del
1994, conv. nella legge n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che "il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di Sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo").
Una tale interpretazione è conforme ai principi generali dell'ordinamento e si legge anche nella sentenza n.10012 del 2006 richiamata in atti si che il saldo prezzo deve ritenersi tempestivo.
Pag. 4 di 5 Solo ad abundantiam si osserva da un lato che nella specie il pagamento risulta effettuato da un terzo estraneo ai soggetti partecipanti alla gara ed interessati al principio di parità e trasparenza di cui sopra s'è detto quale fondamento della lex specialis contenuta nell'ordinanza di vendita.
Sicchè nella specie il principio di stabilità dell'aggiudicazione ed insensibilità ,ex art 2929 cc, rispetto ad eventuali precedenti nullità deve ritenersi prevalente rispetto al vizio lamentato in atti.
Ma a ciò si aggiunga che i vizi rilevanti del procedimento di vendita si traducono in vizi della vendita , e dell'aggiudicazione, purchè contestualmente l'opponente deduca la lesione specifica che da tali vizi derivi al suo diritto (Cass 3130/87 , 5826/85 e di recente la pronuncia
9255 del 7.5.2015).
Ciò che nella specie risulta del tutto mancante sulla base degli atti prodotti in giudizio
L'opposizione va pertanto rigettata .
Nulla sulle spese della presente fase non essendosi parte resistente costituita
PQM
definitivamente pronunciando,
Rigetta l'opposizione ed ogni altra domanda ed eccezione
Nulla sulle spese
Cagliari 14.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cagliari
SEZIONE SECONDA
N. R.G. 7914/2023
Il Giudice unico in persona della dott.ssa Maria Teresa Latella magistrato applicato ex art 3 DL
117/2025 , all'esito dell'udienza cartolare fissata ex art 281 sexies cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA
avente per oggetto : opposizione ex art.617 c.p.c.
promossa da:
( CF ) res. te in Pula loc.Is Iscas -‐ rappresentata Parte_1 C.F._1
dall' Avv. Luigi Mura
Attrice opponente
Contro
( CF ) res. te in Cagliari via Manna 101 Controparte_1 C.F._2
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione del 29.11.2023 conveniva in giudizio il sig , Parte_1 CP_2 instaurando la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi e dando atto che con precedente ricorso ex art.617 cpc aveva proposto opposizione al decreto di trasferimento emesso il 16.8.2023 nell'esecuzione immobiliare n.326 del 2006, al fine di ottenere la revoca del decreto medesimo e la decadenza dell'aggiudicatario a motivo del ritardato pagamento del prezzo.
In particolare il motivo di ricorso si fondava sull'avvenuto saldo prezzo mediante versamento diretto da parte della banca erogatrice del mutuo, avvenuto in data 29 maggio 2023 anziché il precedente 27 , quale data ultima stabilita nell'ordinanza di vendita.
Con la citazione l'attrice , confermando le richieste avanzate in sede cautelare, dava atto che lo si era costituito in tale fase facendo valere la proroga legale del termine dal sabato( CP_1
27 maggio) al successivo primo giorno non festivo ( dunque il lunedì 29 maggio) : in tal senso era intervenuta anche una mail dell'ufficio unico notai .
Ha altresì precisato che dopo una prima sospensione del decreto di trasferimento ed a seguito della costituzione dello , la sospensiva era stata revocata dal GE sul presupposto della CP_1
natura sostanziale del termine di pagamento fissato nell'ordinanza di vendita e conseguente applicazione degli art. 1187 e 2963 cc
Parte attrice ha dunque motivato l'opposizione sull'erronea interpretazione della normativa invocata e specialmente delle sentenze , richiamate nel provvedimento di revoca della sospensiva, e sottese al provvedimento cautelare del GE.
E' rimasto contumace il sig. e la causa viene ora rimessa in decisione sulle sole CP_1
produzioni in atti rivestendo carattere documentale.
---ooo---
Si premette che la giurisprudenza di legittimità è oggi granitica nel ritenere che per la corretta qualificazione delle opposizioni esecutive debba aversi riguardo alla causa petendi ed al petitum dell'opposizione , che investono l'an dell'esecuzione ed il diritto del creditore a procedervi nell'ipotesi di cui all'art 615 c.p.c., il quomodo , vale a dire le modalità con cui il creditore agisce nell'esecuzione, nel caso di cui all'art 617 c.p.c. ( ex multis Cass.sez.lavoro, n.
13381 del 26.5.2017 , di recente Cass. Sez.III n. 4987 del 15.2.2022 ).
Pag. 2 di 5 Dunque nella specie l'opposizione è correttamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc , proponibile anche dopo l'autorizzazione alla vendita e contro gli atti inerenti a tale fase del processo ( anche qualora contro gli stessi non sia singolarmente interposto reclamo ex art 591 ter c.p.c. ) sino al decreto di trasferimento.
Nella specie avuto riguardo alla data del decreto di trasferimento ( 16.8.2023) l'opposizione depositata il 4.9.2023 è tempestiva dunque ammissibile.
Ciò premesso si ritiene tuttavia che la stessa sia infondata nel merito sulla base delle considerazioni già espresse in fase cautelare e che qui si reiterano.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che il termine del saldo prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita sia termine perentorio e di carattere sostanziale ( su quest'ultimo punto di recente
Cass.4447/2023)
In particolare in tema di espropriazione immobiliare, il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario del bene staggito va considerato perentorio e non prorogabile, attesa la necessaria immutabilità delle iniziali condizioni del subprocedimento di vendita, da ritenersi di importanza decisiva nelle determinazioni dei potenziali offerenti e, quindi, del pubblico di cui si sollecita la partecipazione, perché finalizzata a mantenere - per l'intero sviluppo della vendita forzata - l'uguaglianza e la parità di quelle condizioni tra tutti i partecipanti alla gara, nonché l'affidamento di ognuno di loro sull'una e sull'altra e, di conseguenza, sulla trasparenza assicurata dalla coerenza ed immutabilità delle condizioni tutte. ( cass 32136/2019)
In un caso recentemente affrontato dalla Cassazione poi , ribadita la perentorietà, se ne è fatto discendere che il termine in questione non può essere prorogato ex post, a richiesta dell'interessato, salvo che questi non dimostri di essere incorso nella decadenza per una causa che non gli è imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 153, secondo comma, c.p.c… ( Cfr
Cass..26076 del 2022)
Venendo al caso di specie è incontestato che il saldo prezzo sia avvenuto il lunedì 29 maggio
2025 da parte della banca terza mutuataria , in luogo della data ultima fissata dall'ordinanza di vendita nei 120 gg successivi all'aggiudicazione e scadente dunque il sabato 27 maggio 2025.
Pag. 3 di 5 L'interpretazione fornita dal GE in proposito è corretta e coerente con la natura sostanziale, come già precisato, del termine in questione.
Il combinato disposto degli art 2963 comma III c.c e 155 comma IV cpc consente di affermare che ai termini sostanziali, come quello per il pagamento ( ma anche processuali al di fuori degli atti da compiersi in udienza) che scadono di sabato si applica la proroga al primo giorno non festivo successivo
Sebbene stabilito dal Codice civile per il computo dei termini in materia di prescrizione, il criterio dell'art. 2963 c.c., secondo cui la scadenza dei termini nei giorni festivi si intende prorogata al primo giorno non festivo, ha assunto carattere di principio generale dell'ordinamento, considerato che le norme disponenti decadenze devono essere interpretate in senso favorevole al soggetto onerato e, quindi, secondo il criterio del tempo utile;
e nel concetto di tempo utile deve essere compreso il giorno effettivamente lavorativo con esclusione di dei giorni nei quali usualmente non viene svolta alcuna attività, sebbene non festivi, come è la giornata del sabato ( Così addirittura anche Cons. di Stato, IV, 11 maggio
2007, n. 2344)
Il principio era stato riconosciuto in passato anche dalla Cassazione
(Sentenza n. 11391 del 02/11/1995 ) per cui l'art. 1187 cod. civ. - il quale, richiamando l'art. 2963 cod. civ., prevede la proroga dei termini di adempimento delle obbligazioni scadenti in giorno festivo al giorno seguente non festivo - costituisce una norma generale in materia di adempimento delle obbligazioni, applicabile, come tale, anche alle obbligazioni tributarie
(nella specie, agli adempimenti previsti dall'art. 7 d.P.R. n. 602 del 1973 per i versamenti delle ritenute fiscali sull'apposito conto corrente postale intestato all'esattoria), pur in mancanza di un esplicito richiamo o di un'espressa disposizione analoga nelle singole leggi d'imposte
(principio affermato in relazione ad ipotesi antecedente all'entrata in vigore del D.L. n. 330 del
1994, conv. nella legge n. 473 del 1994, il quale ha stabilito che "il pagamento di ritenute alla fonte, d'imposte, tasse contributi erariali, regionali e locali, il cui termine scade di Sabato o di giorno festivo, è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo").
Una tale interpretazione è conforme ai principi generali dell'ordinamento e si legge anche nella sentenza n.10012 del 2006 richiamata in atti si che il saldo prezzo deve ritenersi tempestivo.
Pag. 4 di 5 Solo ad abundantiam si osserva da un lato che nella specie il pagamento risulta effettuato da un terzo estraneo ai soggetti partecipanti alla gara ed interessati al principio di parità e trasparenza di cui sopra s'è detto quale fondamento della lex specialis contenuta nell'ordinanza di vendita.
Sicchè nella specie il principio di stabilità dell'aggiudicazione ed insensibilità ,ex art 2929 cc, rispetto ad eventuali precedenti nullità deve ritenersi prevalente rispetto al vizio lamentato in atti.
Ma a ciò si aggiunga che i vizi rilevanti del procedimento di vendita si traducono in vizi della vendita , e dell'aggiudicazione, purchè contestualmente l'opponente deduca la lesione specifica che da tali vizi derivi al suo diritto (Cass 3130/87 , 5826/85 e di recente la pronuncia
9255 del 7.5.2015).
Ciò che nella specie risulta del tutto mancante sulla base degli atti prodotti in giudizio
L'opposizione va pertanto rigettata .
Nulla sulle spese della presente fase non essendosi parte resistente costituita
PQM
definitivamente pronunciando,
Rigetta l'opposizione ed ogni altra domanda ed eccezione
Nulla sulle spese
Cagliari 14.11.2025
IL GIUDICE
Dr. Maria Teresa Latella
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