Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 15/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 979/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott. Mariano Carella Giudice dott.ssa Emanuela Ruscio Giudice onorario ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(nato a [...] l'[...] – c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(nata a [...] il [...] – c.f. , Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Tripodi
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/12/2024 e Parte_1 Parte_2 hanno chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 14/06/2008 in IA TA
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 14, part II, serie
A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli (7/11/2009), Persona_1 [...]
(11/10/2011), (15/08/2013) e (25/07/2015), hanno Per_2 Per_3 Persona_4 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto.
a. la casa familiare sita in IA TA rimarrà nella disponibilità ed ad uso di entrambi i coniugi avendo due accessi separati (uno ubicato su via Libertà nr.
25 e l'altro che si affaccia su via I° Maggio nr. 2), un numero sufficiente di stanze e dei grandi spazi in comune tali da consentire agevolmente ai coniugi
1
b. la prole verrà affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocazione presso l'attuale residenza familiare;
entrambi i coniugi eserciteranno su di essi la responsabilità genitoriale sia riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione sia quelle di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, entrambi i coniugi continueranno a mantenere il rapporto con i figli così come fino ad oggi svoltosi, anche attraverso il mezzo telefonico e/o in videochiamata, con orari che concorderanno i separandi, compatibilmente con le esigenze dei figli stessi.
c. il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento per i figli per l'importo € 1000,00 mensile (€ 250 per ciascun figlio), entro il giorno 5 di ogni mese sull'IBAN nr. [...], con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nella cura, istruzione ed educazione dei figli minori;
d. il sig. corrisponderà altresì alla moglie un assegno Parte_1 mantenimento per un importo mensile pari ad € 200.00 sempre sull'IBAN nr.
[...], con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
e. i separandi concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà erogato dall'INPS interamente alla madre;
f. i figli passeranno le festività ad anni alterni con il padre e la madre secondo modalità che i separandi stabiliranno volta per volta, nell'esclusivo interesse dei figli;
g. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno in data 14/06/2008 in IA
TA (atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, atto n. 14, part
2 II, serie A anno 2008) e che dall'unione sono nati i figli (7/11/2009), Persona_1
(11/10/2011), (15/08/2013) e (25/07/2015). Persona_2 Per_3 Persona_4
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Palmi visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Parte_2
I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto.
a. la casa familiare sita in IA TA rimane nella disponibilità e ad uso di entrambi i coniugi avendo due accessi separati (uno ubicato su via Libertà nr. 25 e l'altro che si affaccia su via I° Maggio nr. 2), un numero sufficiente di stanze e dei grandi spazi in comune tali da consentire agevolmente ai coniugi separati di vivere la liberamente propria vita minimizzando l'impatto che la separazione avrà sui figli, tutti minorenni;
b. la prole è affidata ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso con collocazione presso l'attuale residenza familiare;
entrambi i coniugi eserciteranno su di essi la responsabilità genitoriale sia riguardo alle questioni di ordinaria amministrazione sia quelle di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, entrambi i coniugi continueranno a mantenere il rapporto con i figli così come fino ad oggi svoltosi, anche attraverso il mezzo telefonico e/o in videochiamata, con orari che concorderanno i separandi, compatibilmente con le esigenze dei figli stessi.
c. il marito corrisponderà alla moglie un assegno di mantenimento per i figli per l'importo € 1.000,00 mensile (€ 250,00 per ciascun figlio), entro il giorno
3 5 di ogni mese sul conto avente iban [...], con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie che si rendessero necessarie nella cura, istruzione ed educazione dei figli minori;
d. il sig. corrisponderà altresì alla moglie un assegno Parte_1 mantenimento per un importo mensile pari ad € 200.00 sempre sull'IBAN nr. [...], con adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT;
e. le parti concordano che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà erogato dall'INPS interamente alla madre;
f. i figli passeranno le festività ad anni alterni con il padre e la madre secondo modalità che i genitori stabiliranno volta per volta, nell'esclusivo interesse dei figli;
g. i coniugi si prestano reciproco consenso per il rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e dei documenti validi per l'espatrio.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Palmi, così deciso nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola
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