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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 12/02/2026, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1267/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5110/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
E1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500030087000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente E1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità in quanto fondata su una pretesa tributaria priva di valido titolo, essendo intervenuto l'annullamento giurisdizionale degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, la violazione del contraddittorio e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, sostenendo di essere tenuta a procedere alla riscossione sino alla comunicazione dello sgravio da parte dell'ente impositore.
Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Nel merito, l'atto impugnato risulta fondato sulla cartella di pagamento n. 29320220060410569000, emessa per imposta di registro relativa all'anno 2019, a sua volta derivante dall'avviso di liquidazione n. 2019 IT
003670 000.
Dalla documentazione in atti risulta che:
– l'avviso di liquidazione n. 2019 IT 003670 000 è stato annullato da questa Corte con sentenza n. 6792/2024, depositata in data 26 settembre 2024;
– successivamente, anche la cartella di pagamento n. 29320220060410569000, espressamente richiamata nella comunicazione preventiva di fermo oggi impugnata, è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 10236/2025, depositata in data 18 dicembre 2025.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, quale atto della riscossione di natura cautelare, risulta priva del necessario presupposto giuridico, essendo venuta meno, per effetto di pronunce giurisdizionali, la pretesa tributaria posta a suo fondamento.
Il venir meno dell'atto presupposto diretto comporta la caducazione degli atti consequenziali, tra i quali rientra la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, non essendo configurabile un potere dell'Agente della riscossione di procedere in assenza di un credito giuridicamente esistente.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente non incidono sull'esito del giudizio, risultando assorbite dalla dirimente carenza di titolo dell'azione cautelare intrapresa.
La controversia, per la chiarezza del quadro fattuale e giuridico, può essere definita in forma semplificata
P.Q.M.
ll Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez. X, accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500030087000, notificata il 16 giugno 2025, nonché ogni atto ad essa presupposto e consequenziale.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
PICCIONE DOMENICO, Giudice monocratico in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 5110/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
E1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29380202500030087000 REGISTRO 2019
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Come da narrativa)
Resistente/Appellato: (Come da narrativa) Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso ritualmente proposto, il contribuente E1 , ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo indicata in epigrafe, deducendone l'illegittimità in quanto fondata su una pretesa tributaria priva di valido titolo, essendo intervenuto l'annullamento giurisdizionale degli atti presupposti.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la quale ha eccepito, in via preliminare, la violazione del contraddittorio e la propria carenza di legittimazione passiva, chiedendo, nel merito, il rigetto del ricorso, sostenendo di essere tenuta a procedere alla riscossione sino alla comunicazione dello sgravio da parte dell'ente impositore.
Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni.
Nel merito, l'atto impugnato risulta fondato sulla cartella di pagamento n. 29320220060410569000, emessa per imposta di registro relativa all'anno 2019, a sua volta derivante dall'avviso di liquidazione n. 2019 IT
003670 000.
Dalla documentazione in atti risulta che:
– l'avviso di liquidazione n. 2019 IT 003670 000 è stato annullato da questa Corte con sentenza n. 6792/2024, depositata in data 26 settembre 2024;
– successivamente, anche la cartella di pagamento n. 29320220060410569000, espressamente richiamata nella comunicazione preventiva di fermo oggi impugnata, è stata annullata da questa Corte con sentenza n. 10236/2025, depositata in data 18 dicembre 2025.
Ne consegue che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata, quale atto della riscossione di natura cautelare, risulta priva del necessario presupposto giuridico, essendo venuta meno, per effetto di pronunce giurisdizionali, la pretesa tributaria posta a suo fondamento.
Il venir meno dell'atto presupposto diretto comporta la caducazione degli atti consequenziali, tra i quali rientra la comunicazione preventiva di fermo amministrativo, non essendo configurabile un potere dell'Agente della riscossione di procedere in assenza di un credito giuridicamente esistente.
Le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente non incidono sull'esito del giudizio, risultando assorbite dalla dirimente carenza di titolo dell'azione cautelare intrapresa.
La controversia, per la chiarezza del quadro fattuale e giuridico, può essere definita in forma semplificata
P.Q.M.
ll Giudice monocratico della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, Sez. X, accoglie il ricorso e, per l'effetto,
annulla la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500030087000, notificata il 16 giugno 2025, nonché ogni atto ad essa presupposto e consequenziale.
Condanna l'Agenzia delle Entrate – Riscossione alla rifusione delle spese di giudizio, che liquida in € 220,00, oltre accessori di legge, se dovuti.