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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 228 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
NO TR, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Gela, v. Fabrizio Quattrocchi n. 68, presso lo studio dell'avv. Carmelo LA
(C.F.[...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
EASYJET AIRLINE NY LI (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente, dall'Avv. Matteo Castioni (C.F.
), dall'avv. Giovanni Bisazza (C.F. , dall'avv. C.F._2 C.F._3
Finizia Lo Sapio (C.F. ) e dall'avv. Antonella Serena Di Benedetto (C.F. C.F._4
), come da allegate procure C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso la Sent. n. 372/2021 del Giudice di Pace di Gela
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 372/2021, depositata in data 25/8/2021, il Giudice di Pace di Gela, pronunciando sulla domanda proposta da ET LA di condanna della società Easyjet
Airline MP MI al rimborso del biglietto di viaggio non usufruito e convertito in voucher, per la somma di € 355,92 o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dichiarava cessata la materia del contendere avendo la compagnia aerea provveduto al rimborso del biglietto già dal 13/4/2021, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione trattata.
Sul punto il primo giudice evidenziava che la compagnia aerea, a seguito della cancellazione del volo disposta in ottemperanza alle misure di limitazione della circolazione delle persone fisiche
1 per finalità di prevenzione della diffusione del Covid – 19, alla stregua del D.P.C.M. del
9/3/2020, aveva provveduto ad emettere in favore dell'attore un voucher, in alternativa al rimborso del biglietto acquistato, come consentito dal D.L. 18/20, art. 88 bis, prima della nota dell'Enac che evidenziava il contrasto di tale normativa con il Regolamento CE n. 261/04.
Avverso la sentenza di primo grado ET LA interponeva appello censurando le statuizioni adottate dal primo giudice in merito alle spese processuali, articolando sul punto due motivi di gravame - con richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, il giudice non aveva provveduto sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, ed aveva disposto, con formula di stile, la compensazione delle spese -, e chiedendo quindi la condanna della società appellata alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado oltre che alle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Easyjet Airline MP MI, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data
27/1/2022, contestava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del giudizio di appello.
La causa, a seguito di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Indi, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ET LA censura la sentenza di primo grado per “omessa
e/o errata motivazione sulla pronuncia delle spese processuali in base al principio della c.d. soccombenza virtuale”, deducendo di essere stato obbligato ad instaurare un giudizio per poter ottenere il rimborso delle spese di lite, cui ritiene di aver diritto.
Sul punto l'appellante afferma di essere stato costretto ad instaurare un giudizio per ottenere il rimborso del biglietto già richiesto alla compagnia aerea appellata, poiché solo in tal modo ha potuto ottenere il rimborso del prezzo versato. Lamenta quindi la mancanza di una motivazione congrua che giustifichi l'omessa pronuncia del primo giudice sulle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo di appello, proposto per “errata, illogica nonché carente motivazione sulla compensazione delle spese”, l'appellante si duole della motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento della compensazione delle spese “per novità della questione
pag. 2/7 trattata”. In proposito l'appellante rileva che la questione posta in diritto era incentrata sulla violazione dell'ormai risalente Regolamento CE 261/04; lamenta quindi la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., affermando che, a fronte del contrasto della norma nazionale applicata dalla compagnia aerea con il Regolamento poc'anzi richiamato, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale in favore dell'applicazione della normativa europea.
Chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, il giudice, compensando le spese, non ha applicato correttamente il principio della soccombenza virtuale e, per l'effetto, di condannare l'appellata alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi del D.M.
55/2014, come da allegata nota spese, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di appello.
I proposti motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente poiché connessi, appaiono infondati.
Preliminarmente sul punto si osserva che, perché sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere, è necessario che un fatto successivo alla proposizione della domanda abbia determinato l'integrale eliminazione della materia in lite. La cessazione della materia del contendere postula dunque l'intervento nel corso del giudizio di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr.
Cass. Sez. Lav. sent. n. 6909 del 20.3.2009). In sostanza, tale pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Sez. III 1.4.2004 n. 6395; Cass. Sez. U.
26.7.2004 n. 13969).
Tale condizione si è verificata nel giudizio di primo grado per effetto del rimborso in denaro effettuato dalla compagnia aerea a favore dell'odierno appellante.
Invero, dalle allegazioni delle parti è emerso che l'appellante ha ottenuto il rimborso del prezzo dei biglietti aerei acquistati con la compagnia Easyjet Airline per un totale di € 355,92, dopo pag. 3/7 che, a seguito della cancellazione del volo dovuta alle restrizioni alla circolazione delle persone fisiche disposte a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stato emesso in suo favore un voucher corrispondente al prezzo dell'intera prenotazione, secondo il disposto di cui all'art. 88 bis D.L. 18/2020.
Il fatto in sé è incontestato, residuando un contrasto tra le parti sulle ragioni poste a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, motivata dal primo giudice con la novità della questione trattata.
In proposito giova rammentare che, in caso di cessazione della materia del contendere, ove, come nella specie, manchi un accordo fra le parti sulle spese di lite, deve procedersi per le relative statuizioni all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa.
La Suprema Corte in proposito ha affermato che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (così Cass. sez.
II, 29/11/2016, n.24234).
Erra tuttavia l'appellante nel ritenere la compensazione delle spese disposta dal primo giudice erronea e non adeguatamente motivata. La sentenza impugnata dà conto sia della data in cui ha avuto luogo il rimborso del biglietto richiesto e della conseguente cessazione della materia del contendere, sia della precedente emissione di un voucher da parte della compagnia aerea, in luogo del rimborso in denaro richiesto dall'attore, sì come previsto all'art. 88 bis D.L. 18/20 senza necessità di accettazione del cliente.
E' altresì incontestata l'avvenuta cancellazione del volo per ragioni correlate alle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid – 19, come emerge anche dalla missiva inviata dal legale dell'appellante ai fini del rimborso della somma corrispondente al prezzo dei biglietti acquistati e non utilizzati, recante la data del 6/4/2020.
In proposito è stato richiamato l'art. 88 bis D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24/4/2020 n. 27, che al comma 11, nella formulazione vigente all'epoca della cancellazione del volo, dispone: “11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo (rif. ai contratti di trasporto aereo,
pag. 4/7 ferroviario, marittimo di cui al comma 1) e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione”. Il successivo co. 12 disponeva: “L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
In seguito, per effetto delle modifiche introdotte con D.L. 19/5/2020 n. 34, conv. con modificazioni in L. 17/7/2020 n. 77, art. 182, nella formulazione vigente all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, il medesimo art. 88 bis D.L. 17/3/2020 n. 18 al co. 11 prevedeva che “nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione”. Il successivo comma 12 disponeva inoltre:
“L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Il successivo comma 12 bis disponeva altresì: “In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Orbene, dall'esame del testo normativo applicabile ratione temporis emerge che alla data della cancellazione del volo la compagnia aerea ben poteva provvedere al rimborso mediante emissione di voucher, senza necessità di accettazione dell'interessato.
A tal riguardo si osserva che la norma in questione, nel rimettere il rimborso del prezzo del biglietto in caso di cancellazione del volo ad una scelta unilaterale della compagnia aerea – che pag. 5/7 ben poteva scegliere di emettere un voucher – è stata ritenuta in contrasto con la vigente normativa europea in tema di cancellazione dei voli e di diritto al rimborso del consumatore, ed in particolare con i regolamenti CE n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, che stabiliscono il diritto del passeggero, in caso di cancellazione del volo per circostanze inevitabili o straordinarie, di scegliere tra il rimborso del biglietto ed un trasporto alternativo. Depone in tal senso anche la Direttiva UE del Parlamento Europeo n. 2015/2302, che, in caso di annullamento di pacchetto turistico, prevede il diritto del viaggiatore di ottenere il rimborso del biglietto in denaro, ove annullato a causa di circostanze “inevitabili e straordinarie”. Del pari l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con segnalazione del 28/5/2020 ha evidenziato che l'art. 88 bis cit. si pone in contrasto con la vigente normativa europea (v. in proposito Trib.
Palermo sent. n. 1151 del 9/3/2023).
Nondimeno, all'epoca della cancellazione del volo la compagnia aerea si è attenuta al disposto normativo, che espressamente prevedeva che “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso”.
Pertanto, nel caso di condotta antecedente agli interventi volti ad evidenziare il contrasto tra la normativa interna sul punto e le garanzie previste in favore del consumatore dalla normativa dell'UE, la conformità della scelta del vettore alla normativa interna e la novità della questione
(dovuta alla introduzione, con D.L. 17/3/2020, della norma alla quale la compagnia area si è attenuta nelle modalità di rimborso in principio adottate) integrano i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Concorre con tali elementi il riconoscimento, incontestato, di un rimborso in denaro all'odierno appellante in data 13/4/2021, successiva alla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ma antecedente alla data della iscrizione a ruolo della causa (16/4/2021).
Per questi motivi
, appare corretta e conforme a diritto l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado. Pertanto, l'appello proposto da ET LA deve essere rigettato.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., le ragioni della decisione – ed in particolare la novità della questione ed i successivi interventi giurisprudenziali, che sul punto hanno evidenziato un contrasto della normativa interna con i principi della normativa UE – giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito pag. 6/7 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1270/2021 R.G. promossa in grado di appello da LA ET
contro
Easyjet Airline MP MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto appello avverso la sent. n.
372/2021 del Giudice di Pace di Gela, emessa il 25/8/2021, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Maria Rosaria Carlà, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1270/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
NO TR, nato a [...] il [...] (C.F. , elettivamente C.F._1 domiciliato in Gela, v. Fabrizio Quattrocchi n. 68, presso lo studio dell'avv. Carmelo LA
(C.F.[...]), che lo rappresenta e difende per procura in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
Appellante
CONTRO
EASYJET AIRLINE NY LI (C.F. , in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in appello depositata telematicamente, dall'Avv. Matteo Castioni (C.F.
), dall'avv. Giovanni Bisazza (C.F. , dall'avv. C.F._2 C.F._3
Finizia Lo Sapio (C.F. ) e dall'avv. Antonella Serena Di Benedetto (C.F. C.F._4
), come da allegate procure C.F._5
Appellata
Oggetto: appello avverso la Sent. n. 372/2021 del Giudice di Pace di Gela
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 372/2021, depositata in data 25/8/2021, il Giudice di Pace di Gela, pronunciando sulla domanda proposta da ET LA di condanna della società Easyjet
Airline MP MI al rimborso del biglietto di viaggio non usufruito e convertito in voucher, per la somma di € 355,92 o per la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, dichiarava cessata la materia del contendere avendo la compagnia aerea provveduto al rimborso del biglietto già dal 13/4/2021, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità della questione trattata.
Sul punto il primo giudice evidenziava che la compagnia aerea, a seguito della cancellazione del volo disposta in ottemperanza alle misure di limitazione della circolazione delle persone fisiche
1 per finalità di prevenzione della diffusione del Covid – 19, alla stregua del D.P.C.M. del
9/3/2020, aveva provveduto ad emettere in favore dell'attore un voucher, in alternativa al rimborso del biglietto acquistato, come consentito dal D.L. 18/20, art. 88 bis, prima della nota dell'Enac che evidenziava il contrasto di tale normativa con il Regolamento CE n. 261/04.
Avverso la sentenza di primo grado ET LA interponeva appello censurando le statuizioni adottate dal primo giudice in merito alle spese processuali, articolando sul punto due motivi di gravame - con richiesta di riforma della sentenza impugnata nella parte in cui, a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, il giudice non aveva provveduto sulle spese di lite in base al principio della soccombenza virtuale, ed aveva disposto, con formula di stile, la compensazione delle spese -, e chiedendo quindi la condanna della società appellata alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado oltre che alle spese del giudizio di appello, con distrazione in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Easyjet Airline MP MI, costituitasi in giudizio con comparsa depositata in data
27/1/2022, contestava l'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese del giudizio di appello.
La causa, a seguito di acquisizione del fascicolo d'ufficio del giudizio di primo grado, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione.
Indi, all'udienza fissata per tale incombente, sostituita dal deposito di note scritte delle parti ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni da queste precisate, la causa era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello ET LA censura la sentenza di primo grado per “omessa
e/o errata motivazione sulla pronuncia delle spese processuali in base al principio della c.d. soccombenza virtuale”, deducendo di essere stato obbligato ad instaurare un giudizio per poter ottenere il rimborso delle spese di lite, cui ritiene di aver diritto.
Sul punto l'appellante afferma di essere stato costretto ad instaurare un giudizio per ottenere il rimborso del biglietto già richiesto alla compagnia aerea appellata, poiché solo in tal modo ha potuto ottenere il rimborso del prezzo versato. Lamenta quindi la mancanza di una motivazione congrua che giustifichi l'omessa pronuncia del primo giudice sulle spese di lite in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e del principio della c.d. soccombenza virtuale.
Con il secondo motivo di appello, proposto per “errata, illogica nonché carente motivazione sulla compensazione delle spese”, l'appellante si duole della motivazione posta dal giudice di primo grado a fondamento della compensazione delle spese “per novità della questione
pag. 2/7 trattata”. In proposito l'appellante rileva che la questione posta in diritto era incentrata sulla violazione dell'ormai risalente Regolamento CE 261/04; lamenta quindi la violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c., affermando che, a fronte del contrasto della norma nazionale applicata dalla compagnia aerea con il Regolamento poc'anzi richiamato, il giudice di primo grado avrebbe dovuto disapplicare la normativa nazionale in favore dell'applicazione della normativa europea.
Chiede pertanto di riformare la sentenza impugnata nella parte in cui, a seguito della declaratoria di cessata materia del contendere, il giudice, compensando le spese, non ha applicato correttamente il principio della soccombenza virtuale e, per l'effetto, di condannare l'appellata alla refusione delle spese di lite del giudizio di primo grado ai sensi del D.M.
55/2014, come da allegata nota spese, oltre che al pagamento delle spese del giudizio di appello.
I proposti motivi di appello, che vanno esaminati congiuntamente poiché connessi, appaiono infondati.
Preliminarmente sul punto si osserva che, perché sussistano i presupposti della cessazione della materia del contendere, è necessario che un fatto successivo alla proposizione della domanda abbia determinato l'integrale eliminazione della materia in lite. La cessazione della materia del contendere postula dunque l'intervento nel corso del giudizio di fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire e a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, non residuando alcuna utilità alla pronuncia di merito (cfr.
Cass. Sez. Lav. sent. n. 6909 del 20.3.2009). In sostanza, tale pronuncia va emessa ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia, tale da eliminare totalmente la posizione di contrasto tra le parti e da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. in tal senso: Cass. Sez. III 1.4.2004 n. 6395; Cass. Sez. U.
26.7.2004 n. 13969).
Tale condizione si è verificata nel giudizio di primo grado per effetto del rimborso in denaro effettuato dalla compagnia aerea a favore dell'odierno appellante.
Invero, dalle allegazioni delle parti è emerso che l'appellante ha ottenuto il rimborso del prezzo dei biglietti aerei acquistati con la compagnia Easyjet Airline per un totale di € 355,92, dopo pag. 3/7 che, a seguito della cancellazione del volo dovuta alle restrizioni alla circolazione delle persone fisiche disposte a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, era stato emesso in suo favore un voucher corrispondente al prezzo dell'intera prenotazione, secondo il disposto di cui all'art. 88 bis D.L. 18/2020.
Il fatto in sé è incontestato, residuando un contrasto tra le parti sulle ragioni poste a fondamento della disposta compensazione delle spese di lite nel giudizio di primo grado, motivata dal primo giudice con la novità della questione trattata.
In proposito giova rammentare che, in caso di cessazione della materia del contendere, ove, come nella specie, manchi un accordo fra le parti sulle spese di lite, deve procedersi per le relative statuizioni all'accertamento virtuale sulla fondatezza dell'originaria pretesa.
La Suprema Corte in proposito ha affermato che “il Giudice che dichiari cessata la materia del contendere dovrà, comunque, pronunciarsi sulle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, laddove detta soccombenza andrà individuata in base ad una ricognizione della 'normale' probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito. Con l'ulteriore precisazione che la delibazione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge, in presenza di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni” (così Cass. sez.
II, 29/11/2016, n.24234).
Erra tuttavia l'appellante nel ritenere la compensazione delle spese disposta dal primo giudice erronea e non adeguatamente motivata. La sentenza impugnata dà conto sia della data in cui ha avuto luogo il rimborso del biglietto richiesto e della conseguente cessazione della materia del contendere, sia della precedente emissione di un voucher da parte della compagnia aerea, in luogo del rimborso in denaro richiesto dall'attore, sì come previsto all'art. 88 bis D.L. 18/20 senza necessità di accettazione del cliente.
E' altresì incontestata l'avvenuta cancellazione del volo per ragioni correlate alle misure di contenimento della diffusione del contagio da Covid – 19, come emerge anche dalla missiva inviata dal legale dell'appellante ai fini del rimborso della somma corrispondente al prezzo dei biglietti acquistati e non utilizzati, recante la data del 6/4/2020.
In proposito è stato richiamato l'art. 88 bis D.L. 17/3/2020 n. 18, convertito con modificazioni in L. 24/4/2020 n. 27, che al comma 11, nella formulazione vigente all'epoca della cancellazione del volo, dispone: “11. Fuori dei casi previsti dai commi da 1 a 7, per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo (rif. ai contratti di trasporto aereo,
pag. 4/7 ferroviario, marittimo di cui al comma 1) e instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020 nell'intero territorio nazionale, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non siano rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-
19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo valido per un anno dall'emissione”. Il successivo co. 12 disponeva: “L'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.
In seguito, per effetto delle modifiche introdotte con D.L. 19/5/2020 n. 34, conv. con modificazioni in L. 17/7/2020 n. 77, art. 182, nella formulazione vigente all'epoca di introduzione del giudizio di primo grado, il medesimo art. 88 bis D.L. 17/3/2020 n. 18 al co. 11 prevedeva che “nei casi previsti dai commi da 1 a 7 e comunque per tutti i rapporti inerenti ai contratti di cui al presente articolo instaurati con effetto dall'11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, in caso di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020, anche per le prestazioni da rendere all'estero e per le prestazioni in favore di contraenti provenienti dall'estero, quando le prestazioni non sono rese a causa degli effetti derivanti dallo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la controprestazione già ricevuta può essere restituita mediante un voucher di pari importo emesso entro quattordici giorni dalla data di esercizio del recesso e valido per diciotto mesi dall'emissione”. Il successivo comma 12 disponeva inoltre:
“L'emissione dei voucher a seguito di recesso esercitato entro il 31 luglio 2020 non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”. Il successivo comma 12 bis disponeva altresì: “In ogni caso, decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi di cui al presente articolo è corrisposto, entro quattordici giorni dalla scadenza, il rimborso dell'importo versato. Limitatamente ai voucher emessi, in attuazione del presente articolo, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso di cui al secondo periodo può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione ed è corrisposto entro quattordici giorni dalla richiesta”.
Orbene, dall'esame del testo normativo applicabile ratione temporis emerge che alla data della cancellazione del volo la compagnia aerea ben poteva provvedere al rimborso mediante emissione di voucher, senza necessità di accettazione dell'interessato.
A tal riguardo si osserva che la norma in questione, nel rimettere il rimborso del prezzo del biglietto in caso di cancellazione del volo ad una scelta unilaterale della compagnia aerea – che pag. 5/7 ben poteva scegliere di emettere un voucher – è stata ritenuta in contrasto con la vigente normativa europea in tema di cancellazione dei voli e di diritto al rimborso del consumatore, ed in particolare con i regolamenti CE n. 261/2004, n. 1371/2007, n. 1177/2010 e n. 181/2011, che stabiliscono il diritto del passeggero, in caso di cancellazione del volo per circostanze inevitabili o straordinarie, di scegliere tra il rimborso del biglietto ed un trasporto alternativo. Depone in tal senso anche la Direttiva UE del Parlamento Europeo n. 2015/2302, che, in caso di annullamento di pacchetto turistico, prevede il diritto del viaggiatore di ottenere il rimborso del biglietto in denaro, ove annullato a causa di circostanze “inevitabili e straordinarie”. Del pari l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato con segnalazione del 28/5/2020 ha evidenziato che l'art. 88 bis cit. si pone in contrasto con la vigente normativa europea (v. in proposito Trib.
Palermo sent. n. 1151 del 9/3/2023).
Nondimeno, all'epoca della cancellazione del volo la compagnia aerea si è attenuta al disposto normativo, che espressamente prevedeva che “l'emissione dei voucher previsti dal presente articolo assolve i correlativi obblighi di rimborso”.
Pertanto, nel caso di condotta antecedente agli interventi volti ad evidenziare il contrasto tra la normativa interna sul punto e le garanzie previste in favore del consumatore dalla normativa dell'UE, la conformità della scelta del vettore alla normativa interna e la novità della questione
(dovuta alla introduzione, con D.L. 17/3/2020, della norma alla quale la compagnia area si è attenuta nelle modalità di rimborso in principio adottate) integrano i presupposti di cui all'art. 92 co. 2 c.p.c. per l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Concorre con tali elementi il riconoscimento, incontestato, di un rimborso in denaro all'odierno appellante in data 13/4/2021, successiva alla notifica dell'atto di citazione in primo grado, ma antecedente alla data della iscrizione a ruolo della causa (16/4/2021).
Per questi motivi
, appare corretta e conforme a diritto l'integrale compensazione delle spese di lite disposta dal giudice di primo grado. Pertanto, l'appello proposto da ET LA deve essere rigettato.
Ex art. 92 co. 2 c.p.c., le ragioni della decisione – ed in particolare la novità della questione ed i successivi interventi giurisprudenziali, che sul punto hanno evidenziato un contrasto della normativa interna con i principi della normativa UE – giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite del giudizio di appello.
In applicazione dell'art. 13, D.P.R. n. 115/2002, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del comma 1 quater del citato articolo, comma inserito pag. 6/7 dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, cui consegue l'obbligo in capo all'appellante del pagamento di un ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1270/2021 R.G. promossa in grado di appello da LA ET
contro
Easyjet Airline MP MI, in persona del legale rappresentante pro tempore, avente ad oggetto appello avverso la sent. n.
372/2021 del Giudice di Pace di Gela, emessa il 25/8/2021, così provvede: rigetta l'appello; compensa integralmente tra le parti le spese di lite del giudizio di appello.
Dà atto della sussistenza per l'appellante dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002, comma inserito dall'articolo 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Così deciso in Gela, il 10/4/2025.
Il giudice
Maria Rosaria Carlà
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