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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/07/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 01 luglio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1978/2021 R.G.
fra
nata a [...] il [...], residente in [...] CF: Parte_1
, rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto C.F._1
dall'avv. Vincenzo Santangelo;
RICORRENTE
e
, (c.f.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
regionale, legale rappresentante p.t., dott. rappresentata e difesa dall'avv. CP_2
Valerio Di Giacomo
- RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26.07.2021 e ritualmente notificato la ricorrente in epigrafe adiva il giudice del lavoro e deduceva di essere dipendente a tempo indeterminato della
[...]
, inquadrata nella categoria C, livello economico 3, di aver partecipato alla CP_1
"Selezione per la progressione economica all'interno delle categorie A, B, C, D per l'annualità
2019, del personale di ruolo a tempo indeterminato della ", indetta con Controparte_1 determinazio0ne dirigenziale (DD) n.11AG.2020/D.00392 dell'1.6.2020; ma di essere stata ingiustamente esclusa, per aver conseguito in ordine alla valutazione individuale punteggio inferiore a 60. Tanto premesso, adiva il Tribunale e domandava, -Dichiarare a dare atto, eventualmente se ritenuto necessario previo annullamento della clausola del contratto decentrato nei limiti in narrativa indicati, che la dott.ssa doveva essere Parte_1
ammessa alla partecipazione della selezione procedura di selezione per la progressione economica all'interno della categoria C 4 per l'annualità 2019, indetta dalla
[...]
, e doveva essere valutata. -Annullarsi/ disapplicarsi la graduatoria già approvata CP_1
dalla , con determinazione dirigenziale dell'Ufficio risorse umane del 19 Controparte_1
P.IVA_ novembre 2020, n. 11AG.2020/D. , statuendo il diritto della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria di merito con punti 77,50, tra il posto n. 5 e n.7; Per l'effetto tenendo conto del punteggio dalla ricorrente riportato in sede di valutazione provvisoria, nonché dei punteggi riportati dagli altri concorrenti come evidenziati nella graduatoria, condannare la in persona del Presidente leg. Rapp. pt all'inquadramento Controparte_1
della ricorrente nella posizione economica C4 con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno
2019 o dalla diversa data ritenuta dal Giudicante, con conseguente pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate da tale data a quella dell'effettivo inquadramento nella nuova posizione economica.
-In via subordinata, in caso di contestazione del punteggio provvisorio dalla ricorrente riportato, dichiarare a dare atto, eventualmente se ritenuto necessario previo annullamento della clausola del contratto decentrato nei limiti in narrativa indicati, che la dott.ssa Pt_1
doveva essere ammessa alla partecipazione della selezione procedura di selezione
[...]
per la progressione economica all'interno della categoria C 4 per l'annualità 2019, indetta dalla , e doveva essere valutata. Annullarsi/ disapplicarsi la graduatoria Controparte_1
approvata dalla con determinazione dirigenziale dell'Ufficio risorse Controparte_1
umane del 19 novembre 2020, n. 11AG.2020/D.00880, statuendo il diritto della ricorrente ad essere collocata nella graduatoria di merito, con il punteggio riconosciutole a seguito della
2 valutazione.
Per l'effetto tenendo conto del punteggio dalla stessa riportato, condannare la
[...]
in persona del Presidente leg. Rapp. pt all'inquadramento CP_1
della ricorrente nella posizione economica C4 con decorrenza dal mese di gennaio dell'anno
2019 o dalla diversa data ritenuta dal Giudicante, con conseguente pagamento in suo favore delle differenze retributive maturate da tale data a quella dell'effettivo inquadramento nella nuova posizione economica. Con vittoria di spese diritti ed onorari da distrarsi in favore del difensore per antistatario.
Si costituiva il , in persona del Controparte_3
in e l' , in persona del legale CP_4 CP_5 Controparte_6
rappresentante pro tempore, ed ritenuta legittima la propria condotta, chiedeva, nel merito il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e all'odierna udienza, previa verifica dell'integrazione del contraddittorio, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La domanda non merita accoglimento.
La ricorrente, dipendente a tempo indeterminato della , inquadrata nella Controparte_1
categoria C, livello economico 3, ha dedotto di aver partecipato alla "Selezione per la progressione economica all'interno delle categorie A, B, C, D per l'annualità 2019, del personale di ruolo a tempo indeterminato della ", indetta con Controparte_1
determinazione dirigenziale (DD) n. 11AG.2020/D.00392 dell'1.6.2020.
Tuttavia, la sig.ra è stata esclusa dalla selezione con DD n. 11AG.2020/D.00880 del Pt_1
19.11.2020 di "Approvazione graduatoria di merito per l'attribuzione della progressione economica - anno 2019", per aver conseguito in ordine alla valutazione individuale punteggio inferiore a 60.
L'amministrazione, ai sensi dell'art. 3, punto 1), dell'Avviso avrebbe dovuto considerare la valutazione mediamente ottenuta nell'ultimo triennio precedente all'anno 2019 (anni 2016-
2018), o, qualora alcuna delle annualità del periodo di riferimento non avesse ricevuto
3 valutazione per ragioni “non attribuibili ai dipendenti”, prendendo a riferimento per il valore medio annualità del triennio antecedente a quello di riferimento.
L'amministrazione, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, ha ritenuto di non poter considerare la valutazione ottenuta dalla sig.ra negli anni 2014 e 2015 poiché Pt_1 ha ritenuto non potessero comprendersi tra le ragioni “non attribuibili ai dipendenti”,
l'aspettativa chiesta ed ottenuta per la frequenza di un corso di dottorato di ricerca.
Orbene, sul punto l'art. 16, comma 3, del CCNL relativo al comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018 del 21.5.2018 stabilisce: “Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi”.
Il successivo art. 40, comma 2, del CCNL stabilisce: “I dipendenti con rapporto a tempo indeterminato ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, ai sensi della legge 13 agosto 1984, n.
476 oppure che usufruiscano delle borse di studio di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 398 possono essere collocati, a domanda, in aspettativa per motivi di studio senza assegni per tutto il periodo di durata del corso o della borsa nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, fatto salvo quanto previsto dall' art. 2 della citata legge n. 476/1984 e successive modificazioni”.
Il comma 3 dell'art. 2, L. n. 476/1984 stabilisce che “Il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza”.
La ricorrente afferma che in ragione di quest'ultima disposizione avrebbero dovuto essere valutati gli anni precedenti al triennio di riferimento.
La difesa regionale evidenzia che il CCNL fa esclusivo riferimento alla “valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto”, non consentendo un riferimento alla valutazione relativa agli anni precedenti.
L in ordine all'istituto contrattuale in questione ha affermato: “Si ritiene opportuno CP_7
sottolineare che il triennio indicato nella richiamata norma non rappresenta un requisito di partecipazione, ma l'inderogabile arco temporale di riferimento relativo agli esiti della valutazione della performance individuale da considerare, in base al nuovo sistema, ai fini dell'attribuzione della progressione economica orizzontale.
4 Al riguardo, in forza della locuzione “performance individuale del personale”, si ritiene che, ai fini in parola, la valutazione della performance individuale del triennio non possa che avere riguardo, rispetto a ciascun candidato, alle risultanze dell'attività lavorativa dallo stesso effettivamente svolta nelle tre annualità di riferimento sulla base del proprio inquadramento giuridico ed economico” (parere CFL125 del 7.1.2021), finanche ribadendolo in altro parere (CFL122 del 4.11.2020), ove precisa pure: “Si ritiene opportuno infine rammentare che, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, 5° periodo, del dlgs. 165/2001 e smi.” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”.”.
L'art. 3 dell'avviso di selezione, con norma di favore, ma riferita a situazioni del lavoratore oggettivamente impedienti l'espletamento della prestazione lavorativa per un lungo periodo, consente la valutazione delle performance individuali negli anni precedenti al triennio di riferimento, ma solo “Qualora, nel triennio di riferimento una o più valutazioni manchino per nvia di assenza dal servizio di lunga durata, a causa di malattia, infortunio o maternità/paternità o per (altri analoghi n.d.r.) motivi non attribuibili ai dipendenti”, come, appunto, potrebbe esserlo, una astensione obbligatoria per maternità (Corte appello Torino,
14/5/2008 ritiene in tal caso perfino doverosa la valutazione ai fini della progressione orizzontale in carriera).
La disposizione derogatoria dell'avviso pubblico merita interpretazione restrittiva.
Nel caso di specie non può dirsi non attribuibile alla dipendente un'aspettativa “a domanda”, certamente non assimilabile alle altre cause non attribuibili ai dipendenti, come quelle indicate.
Per le argomentazioni esposte il ricorso non merita accoglimento.
Le spese di lite vanno interamente compensate anche in considerazione delle condizioni economiche della ricorrente e dei contrasti giurisprudenziali in materia.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26.07.2021, ogni altra Parte_2
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. compensa interamente le spese di giudizio.
5 Potenza lì 01 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
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