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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/09/2025, n. 4001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4001 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10686/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10686/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 16 N. R.G. 10686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10686/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GERLANDO MANGIONE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. SIMONA GIACCARDI, _1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cofienza n. 10, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi giudicare:
In via preliminare, accertata e dichiarata l'improcedibilità la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e/o per nullità del procedimento di mediazione attivato da parte opposta, per errata notifica della domanda e della convocazione in mediazione via pec al solo difensore, nonché per violazione del pagina 2 di 16 comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, per quanto dedotto nelle presenti note di trattazione scritta, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2499/2024 (R.G. 2707/2024), emesso dal
Tribunale di Torino in data 2.5.2024 e notificato in data 10.5.2024 e, conseguentemente, condannare alla restituzione, in favore di _1 Parte_1 della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto notificato da _1
in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a seguito della concessione della
[...] provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suesposta domanda di improcedibilità, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei successivi scritti difensivi e per quanto dedotto, eccepito, prodotto e dimostrato in corso di causa, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza in fatto e in diritto e la mancata prova della pretesa creditoria avversaria di cui alle fatture n. 9, 10 e 11, tutte emesse in data 8.1.2023 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 2499/2024 (R.G.
2707/2024), emesso dal Tribunale di Torino in data 2.5.2024 e notificato in data 10.5.2024, dichiarare non dovuta, da parte dell'opponente, la somma di € 28.500,00, oltre interessi, spese liquidate ed oltre alle successive occorrende, richiesta da , _1 respingere la domanda di parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di alla restituzione, in favore di _1 [...]
della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a seguito della _1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande e dei motivi di opposizione formulati con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei successivi scritti difensivi e in corso di causa, accertato e dichiarato che l'opponente ha integralmente soddisfatto ogni pretesa creditoria vantata Parte_1 dalla impresa opposta e che, pertanto, a quest'ultima null'altro è dovuto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di _1
pagina 3 di 16 allarestituzione, in favore di della somma di euro 37.224,93, oggetto Parte_1 dell'atto di precetto notificato da in data 10.1.2025, già corrisposta _1 in data 16.1.2025 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ulteriore subordine, laddove codesto ill.mo Tribunale dovesse accertare come dovuta dall'esponente una somma inferiore a quella pretesa e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di _1
alla restituzione, in favore di della quota-parte non dovuta
[...] Parte_1
a della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto _1 notificato da in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a _1 seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via riconvenzionale, (a) accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte di _1
, degli obblighi dalla stessa assunti relativamente all'attività di programmazione e
[...] mappatura dei “loop” dell'impianto antincendio presso l'aeroporto Caselle di Torino, per quanto dedotto e documentato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con i successivi scritti difensivi e in corso di causa, accertato e dichiarato che in conseguenza di tale inadempimento l'opponente, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, nella tempistica prevista dall'appalto con ha dovuto rivolgersi alla società la quale, CP_2 CP_3 eseguita l'attività di mappatura e programmazione dei “loop” dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un importo complessivo di euro 19.070,00, Pt_1 importo saldato dall'opponente, condannare di al pagamento, in CP_1 CP_1 favore di della somma di euro 19.070,00 o in quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
(b) accertato e dichiarato che a causa della mancata esecuzione a regola d'arte, da parte di , dei lavori relativi _1 ai bagni del Gate 14, con riferimento alle numerose perdite d'acqua dai WC – uomini e donne –, lamentate dalla committente quest'ultima ha comunicato a di CP_2 Parte_1 avere conferito apposito incarico ad altra ditta per la sistemazione dei WC interessati dalle perdite, precisando che “..I maggiori costi sostenuti da saranno a Voi addebitati in fase di CP_2
pagina 4 di 16 redazione del Certificato di Regolare Esecuzione...”, così come poi avvenuto per un addebito complessivo di euro 7.035,54 per i lavori eseguiti dall'impresa incaricata SECAP S.p.a., condannare al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 della somma di euro 7.035,54, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via istruttoria, l'odierna esponente, anche in revoca dell'ordinanza in data 9.1.2025, chiede ammettersi prova per testi (diretta e contraria) sulle circostanze dedotte nei capitoli articolati nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. del 20.11.2024 e nella memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c.
(capitoli A) e B) a prova contraria), e non ammessi, qui di seguito integralmente trascritti:
1) Vero che collabora da anni con e prima ancora con CP_1 _1 Pt_1 la società successivamente fusa per incorporazione nella stessa società Controparte_4
con lo svolgimento e l'esecuzione in subappalto di lavori impiantistici, a Parte_1 seguito di specifici incarichi in tal senso commissionati dalla stessa nel contesto di Pt_1 diversi rapporti di appalto da quest'ultima conclusi e intrattenuti con i rispettivi committenti;
2) Vero che la (oggi , nel 2019, ebbe ad Controparte_4 Pt_1 Parte_1 aggiudicarsi la gara per l'affidamento e l'esecuzione di “interventi impiantistici ed edili su edifici e infrastrutture aeroportuali” n. 1/2019 presso l'aeroporto di Torino, indetta dalla società come da docc. 4) e 5) che si rammostrano;
CP_5
3) Vero che per una parte e per una specifica categoria di lavorazioni, quelle concernenti la
“riqualifica e ampliamento dei servizi igienici adiacenti al Gate 14” dell'aeroporto Caselle di
Torino, come da “affidamento n. 70” (doc. 6) e relativo computo metrico estimativo disposto dalla committente con particolare riferimento ai lavori di realizzazione dei nuovi CP_5 impianti idrico-sanitario, scarico, meccanico e ventilazione meccanica, con mail in Pt_1 date 30.9.2022 e 12.10.2022, cui veniva allegato il progetto di riqualificazione dei bagni del Con Gate 14, affidava a i lavori di realizzazione e ristrutturazione dei bagni del Gate 14 e, segnatamente, quelli relativi alla “parte idraulica ed elettrica”, come da docc. 7), 8) e 9) che si rammostrano;
Con 4) Vero che con mail del 27.10.2022 inviava a che accettava, il computo metrico Pt_1 estimativo dei lavori impiantistici riferiti al Gate 14, come da doc. 10) che si rammostra, per un importo complessivo a corpo di euro 19.497,70, comprensivo della fornitura e posa dei Con materiali, a carico di in linea con la descrizione delle lavorazioni indicate nella mail del
30.9.2022 (cfr. ns. doc. 7);
pagina 5 di 16 5) Vero che con l'inizio delle lavorazioni pianificate ad inizio del mese di novembre 2022, GF comunicava al responsabile di cantiere il Sig. , la propria volontà di Pt_1 Testimone_1 non fornire i materiali;
6) Vero che, per quanto indicato al capitolo precedente, si è trovata Parte_1 costretta ad adoperarsi per reperire ed acquistare il materiale necessario al fine di garantire la realizzazione dei lavori commissionati da nei tempi previsti, atteso lo slittamento CP_5 dei tempi di completamento dei bagni del Gate 14, causato dalla comunicazione di GF di non voler fornire i materiali;
7) Vero che, in relazione al capitolo che precede, la committente per il tramite del CP_2 direttore dei lavori Ing. della , comunicava il proprio CP_6 Controparte_7 disappunto, contestando a ritardi sul completamento dei lavori previsti e Parte_1 programmati (termine fine lavori previsto per fine gennaio 2023) e sollecitando l'immediata risoluzione delle criticità sollevate, come da docc. 11) e 12) che si rammostrano;
Con
8) Vero che, in relazione ai capitoli che precedono, e concordavano di defalcare Pt_1 dal corrispettivo originario a corpo dei lavori, pari ad euro 19.497,70 di cui al computo metrico Con estimativo, l'importo corrispondente ai materiali non forniti da fissando così concordemente e definitivamente l'importo complessivo del corrispettivo dei lavori relativi agli impianti del Gate
14 nella misura di euro 11.500,00;
9) Vero che detta somma di euro 11.500,00 è stata autorizzata da fatturata da GF e Pt_1 interamente saldata da come da docc. 13), 14), 15), 16) e 17) che si rammostrano;
Pt_1
Con 10) Vero che a causa del mancato completamento, da parte di dei lavori impiantistici del
Gate 14 nei tempi previsti (fine gennaio 2023), è dovuta intervenire, a Parte_1 propria cura e spese, per completare le seguenti attività: montaggio canalina elettrica come da progetto;
cambio dei cavi delle lampade in quanto non installati come da progetto;
smontaggio e rimontaggio di due vasi che presentavano delle perdite importanti (come da doc. 18); installazione dei sistemi di scarico dei bagni non in conformità ai manuali Geberit;
assistenza ai collaudi;
emissione As Built e documentazione di chiusura progetto;
installazione collettore evacuazione;
montaggio placche bagni mancanti bagno uomini (2 pezzi); collegamento modulo antincendio ventilatore;
verifica tirante disabili;
installazione bocchette di ventilazione e verifica portate;
rimozione e smaltimento del materiale di risulta dalle lavorazioni;
11) Vero che la committente ha più volte contestato a la CP_2 Parte_1
pagina 6 di 16 mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori presso i bagni del Gate 14, lamentando numerose perdite d'acqua dai WC – uomini e donne – e comunicando, da ultimo, in data 23.1.2024, come da doc. 19) che si rammostra, di aver deciso di conferire apposito incarico ad altra ditta per la sistemazione dei WC interessati e precisando che i maggiori costi sostenuti da sarebbero CP_2 stati addebitati a in fase di redazione del Certificato di Regolare Parte_1
Esecuzione;
12) Vero che con mail in data 2.3.2022, come da docc. 20), 20.a) e 20.b) che si rammostrano, Con conferiva e assegnava a l'esecuzione dei lavori relativi Parte_1 all'installazione e al collaudo dell'impianto antincendio presso l'aeroporto Caselle di Torino
(“Comm 19.024.00 – Intervento G – Rilevazione incendio”), inviando il computo metrico CP_2 estimativo, come da doc. 21) che si rammostra e gli schemi progettuali, come da docc. 22), 22.a)
e 22.b) che si rammostrano;
13) Vero che, con riferimento al capitolo che precede, le parti precisavano gli ambiti di intervento assegnati ad entrambe, come da doc. 23) che si rammostra, in virtù dei quali si è assunto l'impegno a fornire i materiali di progetto, per un importo di Parte_1 euro 35.000,00, e gli arrampicatori per l'intervento di una settimana, per un importo di euro
6.400,00;
14) Vero che dal canto suo, si è impegnata a fornire i materiali di consumo, la CP_1 manodopera per l'installazione dei “loop” (circuiti sui quali vengono collegati in parallelo tutti i dispositivi facenti parte del sistema antincendio), e l'attività di programmazione, di mappatura, collaudo dei “loop” e redazione degli “as built”; Con
15) Vero che e convenivano, per i lavori di installazione e collaudo dell'impianto Pt_1 antincendio, il corrispettivo a corpo in favore dell'impresa opposta nella misura di euro
26.700,00, come da doc. 24) che si rammostra.
16) Vero che tale somma di euro 26.700,00 è stata autorizzata da fatturata da GF Pt_1
(fatture nn. 64, 49, 31, 36, 79 e 60, alcune emesse per un importo maggiore (come da doc. 25) comprensivo della quota del corrispettivo di euro 26.700,00 convenuto – come da docc. 26), 27),
28), 29), 30) e 31) che si rammostrano) e interamente saldata dall'opponente, come da docc. 32),
33), 34), 35), 36), 37) che si rammostrano;
Con 17) Vero che contrariamente agli obblighi assunti da la stessa ha omesso di eseguire l'attività di programmazione e mappatura dei “loop” e al fine di adempiere alle Pt_1
pagina 7 di 16 proprie obbligazioni, nellatempistica prevista dall'appalto con si è trovata costretta a CP_2 rivolgersi alla società la quale, eseguita l'attività di mappatura e programmazione CP_3 dei “loop” dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un Pt_1 importo complessivo di euro 19.070,00, come da docc. 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46) e
47) che si rammostrano;
18) Vero che detto importo di euro 19.070,00 è stato saldato da in favore della società Pt_1
come da docc. 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) che si rammostrano;
CP_3
19) Vero che, con riferimento alle voci oggetto della fattura GF n. 11 dell'8.1.2023 e per quanto concerne la “Caldaia Aviazione generale”, ha emesso, nei confronti di GF, ed inviato Pt_1 un ordine lavori (n. 1343), in data 12.10.2022, come da docc. 55), 56) che si rammostrano, con allegato schema elettrico (cfr. doc. 57), 58) per lo svolgimento e l'esecuzione dell'attività di
“installazione, emissione as built, assistenza all'attivazione del sistema e collaudo finale per il
Sistema presso , per un importo complessivo pattuito di euro 800,00 e CP_8 CP_9 con riferimento all'affidamento n. 63 (cfr. doc. 59) disposto dalla committente CP_5
20) Vero che l'attività commissionata, di cui al capitolo che precede, è stata eseguita, l'importo Con di euro 800,00 è stato autorizzato da è stato fatturato da (come da doc. 60) che si Pt_1 rammostra) e interamente saldato da come da doc. 61) che si rammostra. Pt_1
21) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al precedente capitolo 4) e al Computo
Metrico Estimativo, come da doc. 10) che si rammostra, inviato ed accettato da CP_1
l'attività di smontaggio dei lavelli, dei miscelatori, delle specchiere, di tutti i WC è stata svolta dall'impresa edile che svolgeva contestualmente i propri lavori di competenza all'interno del cantiere;
22) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 11) ha Parte_1 portato a conoscenza delle contestazioni formulate alla stessa CP_1 Parte_1 da parte della committente in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte dei
[...] CP_2 lavori relativi ai bagni del Gate 14 dell'aeroporto Caselle di Torino;
23) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 11), per la sistemazione e il ripristino dei WC uomini e donne - interessati dalle numerose perdite d'acqua e vizi ai bagni del
14, la committente per i maggiori costi all'uopo sostenuti dalla stessa per quanto Pt_2 CP_2 corrisposto alla ditta incaricata SECAP S.p.a., ha addebitato a in sede Parte_1 di collaudo finale e di certificazione di regolare esecuzione, l'importo di euro 7.035,54, come da pagina 8 di 16 docc. 64), 65) e 66) che si rammostrano.
Si indicano quali testimoni:
- il Sig. , residente in [...], da escutersi su tutti i Testimone_1 capitoli di prova;
- l'Ing. , residente in [...], da escutersi su Testimone_2 tutti i capitoli di prova, salvo il n. 5);
- Sig. , Via Campo Felice n. 8 – Casamare di Sessa Aurunca (Caserta). Testimone_3
A prova contraria, sul capitolo 8) avversario, si chiede ammettersi, con i medesimi testi indicati a prova diretta, il seguente capitolo di prova per testi: A) Vero che comunicava, CP_1 all'inizio del mese di novembre 2022, a la propria volontà di non fornire Parte_1
i materiali e ciò successivamente alla ricezione dell'affidamento in data 30.9.2022 e all'inizio dei lavori di realizzazione e ristrutturazione dei bagni del Gate 14, all'accettazione e al perfezionamento degli accordi intercorsi tra le parti in ordine al contenuto delle prestazioni a Con carico di tra le quali la fornitura dei materiali;
A prova contraria, sul capitolo di prova 17) avversario, si chiede ammettersi, con i medesimi testi indicati a prova diretta, il seguente ulteriore capitolo di prova per testi:
B) Vero che i lavori e le prestazioni rese dalla società sono stati interamente Parte_3 pagate da Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2
D.M. 55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal così come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, oltre IVA e
CPA.”
Parte convenuta opposta _1
“In via istruttoria [Omissis]
Nel merito
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto,
- ingiungere alla società (C.F. e P. Iva ) corrente in Parte_1 P.IVA_1
Milano (MI), Via San Gregorio n. 55, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore della società _1
(C.F. ; P.IVA ), corrente in Torino (TO), Via CodiceFiscale_1 P.IVA_2 dell'Arcivescovado, 2 : - la somma di € 28.500,00, . gli interessi come da domanda;
- le spese pagina 9 di 16 della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 1.656,00 , di cui € 286,00 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende;
le spese del presente procedimento , gli esborsi per la registrazione del decreto, IVA, CPA e successive occorrende. Si chiede pertanto che a norma dell'art. 642 c.p.c. sia concessa l'esecuzione provvisoria
- mandare la Società G.F. IMPIANTI assolta da ogni pretesa;
con vittoria di spese di lite, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2499/2024 per l'importo di € 28.500,00 oltre interessi e spese riferendo: che la (“GF”) otteneva il _1 decreto ingiuntivo opposto in relazione alle fatture nn. 9, 10 e 11 emesse il 08.01.2023 rispettivamente dell'importo di € 9.500,00, € 12.000,00 e € 7.000,00 per lavori eseguiti presso Con l'aeroporto Caselle di Torino;
che la pretesa creditoria di era infondata;
che, in ogni caso, i lavori ai bagni del gate 14 non erano stati eseguiti a regola d'arte e che vi era stato Con l'inadempimento di degli obblighi assunti dalla stessa in relazione all'attività di programmazione e mappatura dei loop dell'impianto antincendio e che in conseguenza di ciò aveva dovuto rivolgersi ad un'altra società per poter rispettare le tempistiche previste Pt_1 nel contratto di appalto con sua committente. CP_5
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della Con pretesa creditoria avanzata da la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del convenuto opposto alla somma di € 19.070,00 e alla somma che verrà addebitata dalla committente all'atto di emissione e redazione CP_5 del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in _1 diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare, che le contestazioni ai lavori effettuati non erano provate;
che la documentazione prodotta da Pt_1 era inconferente;
che i danni oggetto della domanda riconvenzionale formulata da non Pt_1
Con erano stati provati così come la riconducibilità degli stessi all'operato della che ha Pt_1
pagina 10 di 16 Con volutamente omesso i lavori richiesti e eseguiti da in via straordinaria, i quali risultano non pagati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 09.01.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova sufficiente e su prova scritta tanto con riferimento alle contestazioni relative alla avvenuta o meno esecuzione delle attività oggetto di fatturazione, sia con riferimento ai danni denunciati da parte attrice opponente.
Espletata l'attività istruttoria mediante escussione testi, il Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.1. Parte attrice opponente, in sede di udienza di escussione testi, eccepisce l'improcedibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria essendo il rapporto dedotto in giudizio un contratto di opera.
Tale eccezione è da ritenersi infondata e pertanto rigettata.
Si rileva che ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010 l'improcedibilità è eccepita dal convenuto (in questo caso l'attore opponente quale convenuto sostanziale), a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
Considerato che l'eccezione in parola è stata formulata da solo in sede di udienza di Pt_1 escussione testi (oltre la prima udienza predetta) la stessa è da ritenersi tardiva e pertanto rigettata.
2.2. Venendo al merito, secondo consolidato orientamento, “in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte ( negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.
Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533). Pertanto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (attore sostanziale) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, laddove il debitore opponente (convenuto sostanziale) deve provare gli eventuali fatti estintivi del diritto, ossia l'avvenuto adempimento o fatti modificativi o impeditivi del proprio adempimento.
pagina 11 di 16 Nel caso che ci occupa, il rapporto di subappalto tra le parti è pacifico e non oggetto di contestazione da cui discende l'obbligazione di in relazione alle fatture oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto. Con Nello specifico, i lavori eseguiti da oggetto delle fatture emesse sono differenti tra loro per cui si svolgerà di seguito una trattazione separata.
1. Fattura n. 9 per saldo lavori bagni del Gate 14 presso Aeroporto di Torino della somma di
€ 9.500,00 (all. 15 parte convenuta opposta):
Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie emerge: che risulta pacifico Con l'affidamento da parte di a per l'esecuzione di lavori ai bagni del gate 14 presso Pt_1
l'Aeroporto di Torino;
che il computo metrico prodotto da entrambe le parti (doc. 10 parte attrice opponente e all. 12 parte convenuta opposta) non contiene le ulteriori opere realizzate la cui Con esecuzione da parte di viene confermata relativamente al - montaggio di tutti i lavelli ceramici bagno uomini e bagno donne, - rimontaggio di tutti i miscelatori per lavelli bagno uomini e bagno donne, - montaggio di tutti i sistemi di asciugatura ad aria nei lavelli bagno uomini e bagno donne, - rimontaggio di tutte le nuove specchiere retroilluminate con sistema a trasformatore, - montaggio di tutti i WC bagno uomini e bagno donne, - montaggio di tutti gli orinatoi, - montaggio dei sistemi ottici per acqua orinatoi, - montaggio di tutte le vaschette di scarico dei wc bagno uomini e bagno donne, così come dichiarato dal teste e dal teste NE
; che viene precisato dal teste che lo smontaggio dei lavelli Testimone_2 Testimone_2 ceramici e dei miscelatori era stato fatto da un'altra ditta;
che risulta pagata una sola fattura la n.
111 del 2022 (docc. 14 e 17) da parte di relativa ai lavori ai bagni del gate 14 della Pt_1 somma di 6.000,00; che, come dichiarato dal teste (dirigente il Testimone_2 Pt_1 relativo contratto per i suddetti lavori e come da computo metrico (che, peraltro, non comprendeva le ulteriori lavorazioni sopradescritte) aveva un valore di circa 20.000,00.
Alla luce di quanto rilevato e considerato che parte attrice opponente non ha fornito la prova di ulteriori pagamenti (oltre la fattura n. 111 del 2022) relativi ai lavori eseguiti presso i bagni del gate 14, si ritiene che in relazione alla fattura n. 9 del 08.01.2023 emessa da GF l'opposizione sia infondata e, pertanto, respinta.
2. Fattura n. 10 per saldo lavori impianto antincendio presso Aeroporto di Torino della somma di € 12.000,00 (all. 20 parte convenuta opposta).
pagina 12 di 16 Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie emerge: che risulta pacifico Con l'affidamento da parte di a per l'esecuzione di lavori all'impianto di rilevazione Pt_1 fumi presso l'Aeroporto di Torino;
che vi sono solo due ordini nn. 291 e 292 di marzo 2022 prodotti da parte attrice opponente relativi a tali lavori (doc. 24 parte attrice opponente); che dalle fatture prodotte si evince e, pertanto, si suppone l'esistenza anche di un ulteriore ordine non prodotto n. 314 come da causale della fattura n. 36, pagata dall'opponente, (doc. 30) di cui non si conosce l'ammontare, a dimostrazione di ulteriori lavori eseguiti;
che il doc. 17, prodotto da parte convenuta opposta, dimostra parimenti l'esecuzione di ulteriori lavori, il quale era stato compilato dall'allora responsabile dei lavori appaltati della il teste Pt_1 Tes_3
il quale peraltro dichiara che “Quando io ho lasciato la fine luglio 2022, la
[...] Pt_1 rilevazione fumi non era ancora finita…”, presupponendo così la continuazione dei lavori successivamente al luglio 2022.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che parte attrice opponente non ha fornito sufficienti elementi di prova circa la non avvenuta esecuzione di ulteriori lavori, o comunque la prova di aver saldato quanto dovuto, emergendo invece molteplici extra (anche per terminare lavorazioni effettuate da altra ditta) e non provando l'esatto ammontare pattuito per tutte le lavorazioni Con compiute da e che di conseguenza in relazione alla fattura n. 10 del 08.01.2023 emessa da Con l'opposizione sia infondata e, pertanto, respinta.
3. Fattura n. 11 per saldo lavori presso Aeroporto di Torino Passerella Finger, Caldaia aviazione generale, Montaggio Multimetri e Cavi UTP Satiscan della somma di €
7.000,00 (all. 22 parte convenuta opposta):
Da ultimo, in relazione a tali lavori parte attrice opponente ne contesta l'avvenuta esecuzione precisando che “…per quanto concerne la “Caldaia Aviazione generale”, ha emesso, Pt_1 nei confronti di GF, ed inviato un ordine lavori (n. 1343), in data 12.10.2022…per lo svolgimento e l'esecuzione dell'attività di “installazione, emissione as built, assistenza all'attivazione del sistema e collaudo finale per il Sistema presso K184.”, per un CP_8 CP_2
Con importo complessivo pattuito di euro 800,00…Null'altro pertanto è dovuto a e l'importo di euro 7.000,00 oggetto della fattura n. 11 dell'8.1.2023… è assolutamente illegittimo e arbitrario, in quanto mai autorizzato e in ogni relativo a pretese insussistenti, in quanto afferenti a lavori non provati e comunque mai assegnati dall'esponente all'impresa opposta, o in quanto già pienamente soddisfatto.” (pag. 7 comp. cost.).
pagina 13 di 16 A fronte di tale contestazione, parte convenuta opposta non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare e provare la fonte della propria pretesa creditoria in relazione alla tipologia di lavorazioni oggetto della suddetta fattura. Con Si ritiene, pertanto, che in relazione alla fattura n. 11 del 08.01.2023 emessa da l'opposizione sia fondata e, pertanto, accolta.
Inoltre, si conferma quanto già affermato con ordinanza del 09.01.2025 in relazione ai capi di prova dedotti da parte attrice opponente nuovamente in sede di precisazione conclusioni, i quali sono ritenuti irrilevanti alla luce della documentazione in atti.
2.3. Ancora, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente, la Con stessa afferma che “a causa del mancato completamento, da parte di dei lavori impiantistici del nei tempi previsti (fine gennaio 2023), è dovuta intervenire, a propria cura e spese… Pt_4
Con Ma v'è di più. non ha infatti eseguito a regola d'arte i lavori relativi ai bagni del Pt_4 presso l'aeroporto di Torino.” (pagg. 4 e 5 comp. cost.) e che “Contrariamente, tuttavia, agli Con obblighi assunti da la stessa non ha provveduto ad eseguire l'attività di programmazione e mappatura dei “loop” e l'odierna opponente, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, nella tempistica prevista dall'appalto con si è trovata costretta a rivolgersi alla società CP_2 la quale, eseguita l'attività di mappatura e programmazione dei “loop” CP_3 dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un importo Pt_1 complessivo di euro 19.070,00…importo che è stato saldato dall'esponente…che CP_1 atteso il suo evidente inadempimento, è tenuta, in via riconvenzionale, a corrispondere a
” (pag. 6 comp. cost.). Pt_1
In primis, in riferimento ai costi sostenuti da e ai danni denunciati da parte attrice Pt_1 opponente in relazione ai lavori impiantistici al gate 14, parte attrice opponente non fornisce alcuna prova idonea a dimostrazione di quanto affermato e di quanto dovuto. Con Ancora, in riferimento alla mancata esecuzione da parte di dell'attività di programmazione e mappatura dei loop nello svolgimento dell'impianto di rilevazione fumi, si rileva che in sede di escussione testimoniale è emerso che tale attività non era stata affidata alla GF ma bensì ad un'altra ditta, così come dichiarato dal teste il quale ha affermato “…Ricordo Testimone_3
CP_ che il lavoro della rilevazione fumi è stato affidato alla ditta del sig. e a un'altra ditta per la programmazione…”.
pagina 14 di 16 Preso atto di quanto rilevato, si ritiene che la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente sia infondata e, pertanto, rigettata.
In conclusione, tenuto conto delle argomentazioni svolte, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte attrice opponente al pagamento in favore di GF dell'importo di € 21.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della somma di € 7.000,00 dovuta a attese le Pt_1 somme già corrisposte dalla stessa successivamente alla concessione della provvisoria esecutività.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta dalle parti trattandosi di debito di valuta e secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n. 5965/2022).
Per di più, nel caso di specie né GF né hanno provato il maggior danno ex art. 1224 Pt_1
c.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2499/2024.
Condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di Parte_1 parte convenuta opposta della somma pari a € 21.500,00, _1 oltre interessi legali dalla mora fino all'effettivo saldo.
Condanna parte convenuta opposta alla restituzione in _1 favore di parte attrice opponente ella somma pari a € 7.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo saldo.
pagina 15 di 16 Condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare a parte Parte_1 convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € _1
5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10686/2024
Il Giudice dr. Alberto La Manna,
Viste le note scritte depositate;
Pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies cpc:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 16 N. R.G. 10686/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10686/2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GERLANDO MANGIONE, Parte_1 elettivamente domiciliata in Milano, Via Enrico Besana n. 8, presso il difensore
ATTRICE OPPONENTE
contro
, con il patrocinio dell'avv. SIMONA GIACCARDI, _1 elettivamente domiciliata in Torino, Via Cofienza n. 10, presso il difensore
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Parte attrice opponente Parte_1
“Voglia l'ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, cosi giudicare:
In via preliminare, accertata e dichiarata l'improcedibilità la domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo opposto per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria e/o per nullità del procedimento di mediazione attivato da parte opposta, per errata notifica della domanda e della convocazione in mediazione via pec al solo difensore, nonché per violazione del pagina 2 di 16 comma 1 dell'art. 8 del D. Lgs. 28/2010, per quanto dedotto nelle presenti note di trattazione scritta, revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2499/2024 (R.G. 2707/2024), emesso dal
Tribunale di Torino in data 2.5.2024 e notificato in data 10.5.2024 e, conseguentemente, condannare alla restituzione, in favore di _1 Parte_1 della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto notificato da _1
in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a seguito della concessione della
[...] provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via principale, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della suesposta domanda di improcedibilità, accertata e dichiarata, per le ragioni esposte nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei successivi scritti difensivi e per quanto dedotto, eccepito, prodotto e dimostrato in corso di causa, l'insussistenza e/o comunque l'infondatezza in fatto e in diritto e la mancata prova della pretesa creditoria avversaria di cui alle fatture n. 9, 10 e 11, tutte emesse in data 8.1.2023 ed oggetto del decreto ingiuntivo opposto n. 2499/2024 (R.G.
2707/2024), emesso dal Tribunale di Torino in data 2.5.2024 e notificato in data 10.5.2024, dichiarare non dovuta, da parte dell'opponente, la somma di € 28.500,00, oltre interessi, spese liquidate ed oltre alle successive occorrende, richiesta da , _1 respingere la domanda di parte opposta e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di alla restituzione, in favore di _1 [...]
della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto notificato da Parte_1 [...]
in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a seguito della _1 concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande e dei motivi di opposizione formulati con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, nei successivi scritti difensivi e in corso di causa, accertato e dichiarato che l'opponente ha integralmente soddisfatto ogni pretesa creditoria vantata Parte_1 dalla impresa opposta e che, pertanto, a quest'ultima null'altro è dovuto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di _1
pagina 3 di 16 allarestituzione, in favore di della somma di euro 37.224,93, oggetto Parte_1 dell'atto di precetto notificato da in data 10.1.2025, già corrisposta _1 in data 16.1.2025 a seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In ulteriore subordine, laddove codesto ill.mo Tribunale dovesse accertare come dovuta dall'esponente una somma inferiore a quella pretesa e oggetto del decreto ingiuntivo opposto, revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto e/o annullarlo e/o dichiararlo nullo o inefficace, con tutte le conseguenti statuizioni di legge e conseguente condanna di _1
alla restituzione, in favore di della quota-parte non dovuta
[...] Parte_1
a della somma di euro 37.224,93, oggetto dell'atto di precetto _1 notificato da in data 10.1.2025, già corrisposta in data 16.1.2025 a _1 seguito della concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via riconvenzionale, (a) accertato e dichiarato l'inadempimento, da parte di _1
, degli obblighi dalla stessa assunti relativamente all'attività di programmazione e
[...] mappatura dei “loop” dell'impianto antincendio presso l'aeroporto Caselle di Torino, per quanto dedotto e documentato con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con i successivi scritti difensivi e in corso di causa, accertato e dichiarato che in conseguenza di tale inadempimento l'opponente, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, nella tempistica prevista dall'appalto con ha dovuto rivolgersi alla società la quale, CP_2 CP_3 eseguita l'attività di mappatura e programmazione dei “loop” dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un importo complessivo di euro 19.070,00, Pt_1 importo saldato dall'opponente, condannare di al pagamento, in CP_1 CP_1 favore di della somma di euro 19.070,00 o in quell'altra somma Parte_1 maggiore o minore accertata in corso di causa come dovuta a tale titolo e/o ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
(b) accertato e dichiarato che a causa della mancata esecuzione a regola d'arte, da parte di , dei lavori relativi _1 ai bagni del Gate 14, con riferimento alle numerose perdite d'acqua dai WC – uomini e donne –, lamentate dalla committente quest'ultima ha comunicato a di CP_2 Parte_1 avere conferito apposito incarico ad altra ditta per la sistemazione dei WC interessati dalle perdite, precisando che “..I maggiori costi sostenuti da saranno a Voi addebitati in fase di CP_2
pagina 4 di 16 redazione del Certificato di Regolare Esecuzione...”, così come poi avvenuto per un addebito complessivo di euro 7.035,54 per i lavori eseguiti dall'impresa incaricata SECAP S.p.a., condannare al pagamento, in favore di CP_1 CP_1 Parte_1 della somma di euro 7.035,54, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
In via istruttoria, l'odierna esponente, anche in revoca dell'ordinanza in data 9.1.2025, chiede ammettersi prova per testi (diretta e contraria) sulle circostanze dedotte nei capitoli articolati nella memoria n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. del 20.11.2024 e nella memoria n. 3 ex art. 171 ter c.p.c.
(capitoli A) e B) a prova contraria), e non ammessi, qui di seguito integralmente trascritti:
1) Vero che collabora da anni con e prima ancora con CP_1 _1 Pt_1 la società successivamente fusa per incorporazione nella stessa società Controparte_4
con lo svolgimento e l'esecuzione in subappalto di lavori impiantistici, a Parte_1 seguito di specifici incarichi in tal senso commissionati dalla stessa nel contesto di Pt_1 diversi rapporti di appalto da quest'ultima conclusi e intrattenuti con i rispettivi committenti;
2) Vero che la (oggi , nel 2019, ebbe ad Controparte_4 Pt_1 Parte_1 aggiudicarsi la gara per l'affidamento e l'esecuzione di “interventi impiantistici ed edili su edifici e infrastrutture aeroportuali” n. 1/2019 presso l'aeroporto di Torino, indetta dalla società come da docc. 4) e 5) che si rammostrano;
CP_5
3) Vero che per una parte e per una specifica categoria di lavorazioni, quelle concernenti la
“riqualifica e ampliamento dei servizi igienici adiacenti al Gate 14” dell'aeroporto Caselle di
Torino, come da “affidamento n. 70” (doc. 6) e relativo computo metrico estimativo disposto dalla committente con particolare riferimento ai lavori di realizzazione dei nuovi CP_5 impianti idrico-sanitario, scarico, meccanico e ventilazione meccanica, con mail in Pt_1 date 30.9.2022 e 12.10.2022, cui veniva allegato il progetto di riqualificazione dei bagni del Con Gate 14, affidava a i lavori di realizzazione e ristrutturazione dei bagni del Gate 14 e, segnatamente, quelli relativi alla “parte idraulica ed elettrica”, come da docc. 7), 8) e 9) che si rammostrano;
Con 4) Vero che con mail del 27.10.2022 inviava a che accettava, il computo metrico Pt_1 estimativo dei lavori impiantistici riferiti al Gate 14, come da doc. 10) che si rammostra, per un importo complessivo a corpo di euro 19.497,70, comprensivo della fornitura e posa dei Con materiali, a carico di in linea con la descrizione delle lavorazioni indicate nella mail del
30.9.2022 (cfr. ns. doc. 7);
pagina 5 di 16 5) Vero che con l'inizio delle lavorazioni pianificate ad inizio del mese di novembre 2022, GF comunicava al responsabile di cantiere il Sig. , la propria volontà di Pt_1 Testimone_1 non fornire i materiali;
6) Vero che, per quanto indicato al capitolo precedente, si è trovata Parte_1 costretta ad adoperarsi per reperire ed acquistare il materiale necessario al fine di garantire la realizzazione dei lavori commissionati da nei tempi previsti, atteso lo slittamento CP_5 dei tempi di completamento dei bagni del Gate 14, causato dalla comunicazione di GF di non voler fornire i materiali;
7) Vero che, in relazione al capitolo che precede, la committente per il tramite del CP_2 direttore dei lavori Ing. della , comunicava il proprio CP_6 Controparte_7 disappunto, contestando a ritardi sul completamento dei lavori previsti e Parte_1 programmati (termine fine lavori previsto per fine gennaio 2023) e sollecitando l'immediata risoluzione delle criticità sollevate, come da docc. 11) e 12) che si rammostrano;
Con
8) Vero che, in relazione ai capitoli che precedono, e concordavano di defalcare Pt_1 dal corrispettivo originario a corpo dei lavori, pari ad euro 19.497,70 di cui al computo metrico Con estimativo, l'importo corrispondente ai materiali non forniti da fissando così concordemente e definitivamente l'importo complessivo del corrispettivo dei lavori relativi agli impianti del Gate
14 nella misura di euro 11.500,00;
9) Vero che detta somma di euro 11.500,00 è stata autorizzata da fatturata da GF e Pt_1 interamente saldata da come da docc. 13), 14), 15), 16) e 17) che si rammostrano;
Pt_1
Con 10) Vero che a causa del mancato completamento, da parte di dei lavori impiantistici del
Gate 14 nei tempi previsti (fine gennaio 2023), è dovuta intervenire, a Parte_1 propria cura e spese, per completare le seguenti attività: montaggio canalina elettrica come da progetto;
cambio dei cavi delle lampade in quanto non installati come da progetto;
smontaggio e rimontaggio di due vasi che presentavano delle perdite importanti (come da doc. 18); installazione dei sistemi di scarico dei bagni non in conformità ai manuali Geberit;
assistenza ai collaudi;
emissione As Built e documentazione di chiusura progetto;
installazione collettore evacuazione;
montaggio placche bagni mancanti bagno uomini (2 pezzi); collegamento modulo antincendio ventilatore;
verifica tirante disabili;
installazione bocchette di ventilazione e verifica portate;
rimozione e smaltimento del materiale di risulta dalle lavorazioni;
11) Vero che la committente ha più volte contestato a la CP_2 Parte_1
pagina 6 di 16 mancata esecuzione a regola d'arte dei lavori presso i bagni del Gate 14, lamentando numerose perdite d'acqua dai WC – uomini e donne – e comunicando, da ultimo, in data 23.1.2024, come da doc. 19) che si rammostra, di aver deciso di conferire apposito incarico ad altra ditta per la sistemazione dei WC interessati e precisando che i maggiori costi sostenuti da sarebbero CP_2 stati addebitati a in fase di redazione del Certificato di Regolare Parte_1
Esecuzione;
12) Vero che con mail in data 2.3.2022, come da docc. 20), 20.a) e 20.b) che si rammostrano, Con conferiva e assegnava a l'esecuzione dei lavori relativi Parte_1 all'installazione e al collaudo dell'impianto antincendio presso l'aeroporto Caselle di Torino
(“Comm 19.024.00 – Intervento G – Rilevazione incendio”), inviando il computo metrico CP_2 estimativo, come da doc. 21) che si rammostra e gli schemi progettuali, come da docc. 22), 22.a)
e 22.b) che si rammostrano;
13) Vero che, con riferimento al capitolo che precede, le parti precisavano gli ambiti di intervento assegnati ad entrambe, come da doc. 23) che si rammostra, in virtù dei quali si è assunto l'impegno a fornire i materiali di progetto, per un importo di Parte_1 euro 35.000,00, e gli arrampicatori per l'intervento di una settimana, per un importo di euro
6.400,00;
14) Vero che dal canto suo, si è impegnata a fornire i materiali di consumo, la CP_1 manodopera per l'installazione dei “loop” (circuiti sui quali vengono collegati in parallelo tutti i dispositivi facenti parte del sistema antincendio), e l'attività di programmazione, di mappatura, collaudo dei “loop” e redazione degli “as built”; Con
15) Vero che e convenivano, per i lavori di installazione e collaudo dell'impianto Pt_1 antincendio, il corrispettivo a corpo in favore dell'impresa opposta nella misura di euro
26.700,00, come da doc. 24) che si rammostra.
16) Vero che tale somma di euro 26.700,00 è stata autorizzata da fatturata da GF Pt_1
(fatture nn. 64, 49, 31, 36, 79 e 60, alcune emesse per un importo maggiore (come da doc. 25) comprensivo della quota del corrispettivo di euro 26.700,00 convenuto – come da docc. 26), 27),
28), 29), 30) e 31) che si rammostrano) e interamente saldata dall'opponente, come da docc. 32),
33), 34), 35), 36), 37) che si rammostrano;
Con 17) Vero che contrariamente agli obblighi assunti da la stessa ha omesso di eseguire l'attività di programmazione e mappatura dei “loop” e al fine di adempiere alle Pt_1
pagina 7 di 16 proprie obbligazioni, nellatempistica prevista dall'appalto con si è trovata costretta a CP_2 rivolgersi alla società la quale, eseguita l'attività di mappatura e programmazione CP_3 dei “loop” dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un Pt_1 importo complessivo di euro 19.070,00, come da docc. 38), 39), 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46) e
47) che si rammostrano;
18) Vero che detto importo di euro 19.070,00 è stato saldato da in favore della società Pt_1
come da docc. 48), 49), 50), 51), 52), 53) e 54) che si rammostrano;
CP_3
19) Vero che, con riferimento alle voci oggetto della fattura GF n. 11 dell'8.1.2023 e per quanto concerne la “Caldaia Aviazione generale”, ha emesso, nei confronti di GF, ed inviato Pt_1 un ordine lavori (n. 1343), in data 12.10.2022, come da docc. 55), 56) che si rammostrano, con allegato schema elettrico (cfr. doc. 57), 58) per lo svolgimento e l'esecuzione dell'attività di
“installazione, emissione as built, assistenza all'attivazione del sistema e collaudo finale per il
Sistema presso , per un importo complessivo pattuito di euro 800,00 e CP_8 CP_9 con riferimento all'affidamento n. 63 (cfr. doc. 59) disposto dalla committente CP_5
20) Vero che l'attività commissionata, di cui al capitolo che precede, è stata eseguita, l'importo Con di euro 800,00 è stato autorizzato da è stato fatturato da (come da doc. 60) che si Pt_1 rammostra) e interamente saldato da come da doc. 61) che si rammostra. Pt_1
21) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al precedente capitolo 4) e al Computo
Metrico Estimativo, come da doc. 10) che si rammostra, inviato ed accettato da CP_1
l'attività di smontaggio dei lavelli, dei miscelatori, delle specchiere, di tutti i WC è stata svolta dall'impresa edile che svolgeva contestualmente i propri lavori di competenza all'interno del cantiere;
22) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 11) ha Parte_1 portato a conoscenza delle contestazioni formulate alla stessa CP_1 Parte_1 da parte della committente in ordine alla mancata esecuzione a regola d'arte dei
[...] CP_2 lavori relativi ai bagni del Gate 14 dell'aeroporto Caselle di Torino;
23) Vero che con riferimento alla circostanza di cui al capitolo 11), per la sistemazione e il ripristino dei WC uomini e donne - interessati dalle numerose perdite d'acqua e vizi ai bagni del
14, la committente per i maggiori costi all'uopo sostenuti dalla stessa per quanto Pt_2 CP_2 corrisposto alla ditta incaricata SECAP S.p.a., ha addebitato a in sede Parte_1 di collaudo finale e di certificazione di regolare esecuzione, l'importo di euro 7.035,54, come da pagina 8 di 16 docc. 64), 65) e 66) che si rammostrano.
Si indicano quali testimoni:
- il Sig. , residente in [...], da escutersi su tutti i Testimone_1 capitoli di prova;
- l'Ing. , residente in [...], da escutersi su Testimone_2 tutti i capitoli di prova, salvo il n. 5);
- Sig. , Via Campo Felice n. 8 – Casamare di Sessa Aurunca (Caserta). Testimone_3
A prova contraria, sul capitolo 8) avversario, si chiede ammettersi, con i medesimi testi indicati a prova diretta, il seguente capitolo di prova per testi: A) Vero che comunicava, CP_1 all'inizio del mese di novembre 2022, a la propria volontà di non fornire Parte_1
i materiali e ciò successivamente alla ricezione dell'affidamento in data 30.9.2022 e all'inizio dei lavori di realizzazione e ristrutturazione dei bagni del Gate 14, all'accettazione e al perfezionamento degli accordi intercorsi tra le parti in ordine al contenuto delle prestazioni a Con carico di tra le quali la fornitura dei materiali;
A prova contraria, sul capitolo di prova 17) avversario, si chiede ammettersi, con i medesimi testi indicati a prova diretta, il seguente ulteriore capitolo di prova per testi:
B) Vero che i lavori e le prestazioni rese dalla società sono stati interamente Parte_3 pagate da Parte_1
In ogni caso, con vittoria di spese e onorari di giudizio, oltre il rimborso forfettario, ex art. 2
D.M. 55/2014, delle spese generali in ragione del 15% sull'importo degli onorari, così come modificato e integrato dal così come modificato e integrato dal D.M. 147/2022, oltre IVA e
CPA.”
Parte convenuta opposta _1
“In via istruttoria [Omissis]
Nel merito
- respingere tutte le domande attoree e, per l'effetto,
- ingiungere alla società (C.F. e P. Iva ) corrente in Parte_1 P.IVA_1
Milano (MI), Via San Gregorio n. 55, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare immediatamente e senza dilazione, in favore della società _1
(C.F. ; P.IVA ), corrente in Torino (TO), Via CodiceFiscale_1 P.IVA_2 dell'Arcivescovado, 2 : - la somma di € 28.500,00, . gli interessi come da domanda;
- le spese pagina 9 di 16 della procedura di ingiunzione, liquidate in complessivi € 1.656,00 , di cui € 286,00 per esborsi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge ed oltre alle successive occorrende;
le spese del presente procedimento , gli esborsi per la registrazione del decreto, IVA, CPA e successive occorrende. Si chiede pertanto che a norma dell'art. 642 c.p.c. sia concessa l'esecuzione provvisoria
- mandare la Società G.F. IMPIANTI assolta da ogni pretesa;
con vittoria di spese di lite, Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura di legge.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato la Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2499/2024 per l'importo di € 28.500,00 oltre interessi e spese riferendo: che la (“GF”) otteneva il _1 decreto ingiuntivo opposto in relazione alle fatture nn. 9, 10 e 11 emesse il 08.01.2023 rispettivamente dell'importo di € 9.500,00, € 12.000,00 e € 7.000,00 per lavori eseguiti presso Con l'aeroporto Caselle di Torino;
che la pretesa creditoria di era infondata;
che, in ogni caso, i lavori ai bagni del gate 14 non erano stati eseguiti a regola d'arte e che vi era stato Con l'inadempimento di degli obblighi assunti dalla stessa in relazione all'attività di programmazione e mappatura dei loop dell'impianto antincendio e che in conseguenza di ciò aveva dovuto rivolgersi ad un'altra società per poter rispettare le tempistiche previste Pt_1 nel contratto di appalto con sua committente. CP_5
Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'insussistenza e/o l'infondatezza in fatto e in diritto della Con pretesa creditoria avanzata da la revoca del decreto ingiuntivo opposto e formulava domanda riconvenzionale chiedendo la condanna del convenuto opposto alla somma di € 19.070,00 e alla somma che verrà addebitata dalla committente all'atto di emissione e redazione CP_5 del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
1.2. Si costituiva in giudizio la contestando in fatto e in _1 diritto, le allegazioni e le domande di controparte. Evidenziava, in particolare, che le contestazioni ai lavori effettuati non erano provate;
che la documentazione prodotta da Pt_1 era inconferente;
che i danni oggetto della domanda riconvenzionale formulata da non Pt_1
Con erano stati provati così come la riconducibilità degli stessi all'operato della che ha Pt_1
pagina 10 di 16 Con volutamente omesso i lavori richiesti e eseguiti da in via straordinaria, i quali risultano non pagati.
Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
1.3. Con ordinanza del 09.01.2025, il Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ritenuto che l'opposizione non era fondata su prova sufficiente e su prova scritta tanto con riferimento alle contestazioni relative alla avvenuta o meno esecuzione delle attività oggetto di fatturazione, sia con riferimento ai danni denunciati da parte attrice opponente.
Espletata l'attività istruttoria mediante escussione testi, il Giudice fissava udienza di precisazione conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c.
2.1. Parte attrice opponente, in sede di udienza di escussione testi, eccepisce l'improcedibilità della domanda di cui al ricorso per decreto ingiuntivo per il mancato svolgimento della mediazione obbligatoria essendo il rapporto dedotto in giudizio un contratto di opera.
Tale eccezione è da ritenersi infondata e pertanto rigettata.
Si rileva che ai sensi dell'art. 5 co. 2 del D.Lgs. n. 28/2010 l'improcedibilità è eccepita dal convenuto (in questo caso l'attore opponente quale convenuto sostanziale), a pena di decadenza, non oltre la prima udienza.
Considerato che l'eccezione in parola è stata formulata da solo in sede di udienza di Pt_1 escussione testi (oltre la prima udienza predetta) la stessa è da ritenersi tardiva e pertanto rigettata.
2.2. Venendo al merito, secondo consolidato orientamento, “in tema di prova dell'adempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte ( negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ.
Sez. Unite, 30.10.2001, n. 13533). Pertanto, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto (attore sostanziale) ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato, laddove il debitore opponente (convenuto sostanziale) deve provare gli eventuali fatti estintivi del diritto, ossia l'avvenuto adempimento o fatti modificativi o impeditivi del proprio adempimento.
pagina 11 di 16 Nel caso che ci occupa, il rapporto di subappalto tra le parti è pacifico e non oggetto di contestazione da cui discende l'obbligazione di in relazione alle fatture oggetto del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto. Con Nello specifico, i lavori eseguiti da oggetto delle fatture emesse sono differenti tra loro per cui si svolgerà di seguito una trattazione separata.
1. Fattura n. 9 per saldo lavori bagni del Gate 14 presso Aeroporto di Torino della somma di
€ 9.500,00 (all. 15 parte convenuta opposta):
Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie emerge: che risulta pacifico Con l'affidamento da parte di a per l'esecuzione di lavori ai bagni del gate 14 presso Pt_1
l'Aeroporto di Torino;
che il computo metrico prodotto da entrambe le parti (doc. 10 parte attrice opponente e all. 12 parte convenuta opposta) non contiene le ulteriori opere realizzate la cui Con esecuzione da parte di viene confermata relativamente al - montaggio di tutti i lavelli ceramici bagno uomini e bagno donne, - rimontaggio di tutti i miscelatori per lavelli bagno uomini e bagno donne, - montaggio di tutti i sistemi di asciugatura ad aria nei lavelli bagno uomini e bagno donne, - rimontaggio di tutte le nuove specchiere retroilluminate con sistema a trasformatore, - montaggio di tutti i WC bagno uomini e bagno donne, - montaggio di tutti gli orinatoi, - montaggio dei sistemi ottici per acqua orinatoi, - montaggio di tutte le vaschette di scarico dei wc bagno uomini e bagno donne, così come dichiarato dal teste e dal teste NE
; che viene precisato dal teste che lo smontaggio dei lavelli Testimone_2 Testimone_2 ceramici e dei miscelatori era stato fatto da un'altra ditta;
che risulta pagata una sola fattura la n.
111 del 2022 (docc. 14 e 17) da parte di relativa ai lavori ai bagni del gate 14 della Pt_1 somma di 6.000,00; che, come dichiarato dal teste (dirigente il Testimone_2 Pt_1 relativo contratto per i suddetti lavori e come da computo metrico (che, peraltro, non comprendeva le ulteriori lavorazioni sopradescritte) aveva un valore di circa 20.000,00.
Alla luce di quanto rilevato e considerato che parte attrice opponente non ha fornito la prova di ulteriori pagamenti (oltre la fattura n. 111 del 2022) relativi ai lavori eseguiti presso i bagni del gate 14, si ritiene che in relazione alla fattura n. 9 del 08.01.2023 emessa da GF l'opposizione sia infondata e, pertanto, respinta.
2. Fattura n. 10 per saldo lavori impianto antincendio presso Aeroporto di Torino della somma di € 12.000,00 (all. 20 parte convenuta opposta).
pagina 12 di 16 Dalla documentazione versata in atti e dalle risultanze istruttorie emerge: che risulta pacifico Con l'affidamento da parte di a per l'esecuzione di lavori all'impianto di rilevazione Pt_1 fumi presso l'Aeroporto di Torino;
che vi sono solo due ordini nn. 291 e 292 di marzo 2022 prodotti da parte attrice opponente relativi a tali lavori (doc. 24 parte attrice opponente); che dalle fatture prodotte si evince e, pertanto, si suppone l'esistenza anche di un ulteriore ordine non prodotto n. 314 come da causale della fattura n. 36, pagata dall'opponente, (doc. 30) di cui non si conosce l'ammontare, a dimostrazione di ulteriori lavori eseguiti;
che il doc. 17, prodotto da parte convenuta opposta, dimostra parimenti l'esecuzione di ulteriori lavori, il quale era stato compilato dall'allora responsabile dei lavori appaltati della il teste Pt_1 Tes_3
il quale peraltro dichiara che “Quando io ho lasciato la fine luglio 2022, la
[...] Pt_1 rilevazione fumi non era ancora finita…”, presupponendo così la continuazione dei lavori successivamente al luglio 2022.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che parte attrice opponente non ha fornito sufficienti elementi di prova circa la non avvenuta esecuzione di ulteriori lavori, o comunque la prova di aver saldato quanto dovuto, emergendo invece molteplici extra (anche per terminare lavorazioni effettuate da altra ditta) e non provando l'esatto ammontare pattuito per tutte le lavorazioni Con compiute da e che di conseguenza in relazione alla fattura n. 10 del 08.01.2023 emessa da Con l'opposizione sia infondata e, pertanto, respinta.
3. Fattura n. 11 per saldo lavori presso Aeroporto di Torino Passerella Finger, Caldaia aviazione generale, Montaggio Multimetri e Cavi UTP Satiscan della somma di €
7.000,00 (all. 22 parte convenuta opposta):
Da ultimo, in relazione a tali lavori parte attrice opponente ne contesta l'avvenuta esecuzione precisando che “…per quanto concerne la “Caldaia Aviazione generale”, ha emesso, Pt_1 nei confronti di GF, ed inviato un ordine lavori (n. 1343), in data 12.10.2022…per lo svolgimento e l'esecuzione dell'attività di “installazione, emissione as built, assistenza all'attivazione del sistema e collaudo finale per il Sistema presso K184.”, per un CP_8 CP_2
Con importo complessivo pattuito di euro 800,00…Null'altro pertanto è dovuto a e l'importo di euro 7.000,00 oggetto della fattura n. 11 dell'8.1.2023… è assolutamente illegittimo e arbitrario, in quanto mai autorizzato e in ogni relativo a pretese insussistenti, in quanto afferenti a lavori non provati e comunque mai assegnati dall'esponente all'impresa opposta, o in quanto già pienamente soddisfatto.” (pag. 7 comp. cost.).
pagina 13 di 16 A fronte di tale contestazione, parte convenuta opposta non fornisce alcun elemento di prova idoneo a dimostrare e provare la fonte della propria pretesa creditoria in relazione alla tipologia di lavorazioni oggetto della suddetta fattura. Con Si ritiene, pertanto, che in relazione alla fattura n. 11 del 08.01.2023 emessa da l'opposizione sia fondata e, pertanto, accolta.
Inoltre, si conferma quanto già affermato con ordinanza del 09.01.2025 in relazione ai capi di prova dedotti da parte attrice opponente nuovamente in sede di precisazione conclusioni, i quali sono ritenuti irrilevanti alla luce della documentazione in atti.
2.3. Ancora, in relazione alla domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente, la Con stessa afferma che “a causa del mancato completamento, da parte di dei lavori impiantistici del nei tempi previsti (fine gennaio 2023), è dovuta intervenire, a propria cura e spese… Pt_4
Con Ma v'è di più. non ha infatti eseguito a regola d'arte i lavori relativi ai bagni del Pt_4 presso l'aeroporto di Torino.” (pagg. 4 e 5 comp. cost.) e che “Contrariamente, tuttavia, agli Con obblighi assunti da la stessa non ha provveduto ad eseguire l'attività di programmazione e mappatura dei “loop” e l'odierna opponente, al fine di adempiere alle proprie obbligazioni, nella tempistica prevista dall'appalto con si è trovata costretta a rivolgersi alla società CP_2 la quale, eseguita l'attività di mappatura e programmazione dei “loop” CP_3 dell'impianto antincendio, ha fatturato a le proprie prestazioni per un importo Pt_1 complessivo di euro 19.070,00…importo che è stato saldato dall'esponente…che CP_1 atteso il suo evidente inadempimento, è tenuta, in via riconvenzionale, a corrispondere a
” (pag. 6 comp. cost.). Pt_1
In primis, in riferimento ai costi sostenuti da e ai danni denunciati da parte attrice Pt_1 opponente in relazione ai lavori impiantistici al gate 14, parte attrice opponente non fornisce alcuna prova idonea a dimostrazione di quanto affermato e di quanto dovuto. Con Ancora, in riferimento alla mancata esecuzione da parte di dell'attività di programmazione e mappatura dei loop nello svolgimento dell'impianto di rilevazione fumi, si rileva che in sede di escussione testimoniale è emerso che tale attività non era stata affidata alla GF ma bensì ad un'altra ditta, così come dichiarato dal teste il quale ha affermato “…Ricordo Testimone_3
CP_ che il lavoro della rilevazione fumi è stato affidato alla ditta del sig. e a un'altra ditta per la programmazione…”.
pagina 14 di 16 Preso atto di quanto rilevato, si ritiene che la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice opponente sia infondata e, pertanto, rigettata.
In conclusione, tenuto conto delle argomentazioni svolte, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto con condanna di parte attrice opponente al pagamento in favore di GF dell'importo di € 21.500,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo e con condanna di parte convenuta opposta alla restituzione della somma di € 7.000,00 dovuta a attese le Pt_1 somme già corrisposte dalla stessa successivamente alla concessione della provvisoria esecutività.
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta dalle parti trattandosi di debito di valuta e secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n. 5965/2022).
Per di più, nel caso di specie né GF né hanno provato il maggior danno ex art. 1224 Pt_1
c.c.
3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo sulla base del decisum.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Revoca il Decreto Ingiuntivo opposto n. 2499/2024.
Condanna parte attrice opponente al pagamento in favore di Parte_1 parte convenuta opposta della somma pari a € 21.500,00, _1 oltre interessi legali dalla mora fino all'effettivo saldo.
Condanna parte convenuta opposta alla restituzione in _1 favore di parte attrice opponente ella somma pari a € 7.000,00, Parte_1 oltre interessi legali dalla sentenza fino all'effettivo saldo.
pagina 15 di 16 Condanna, altresì, parte attrice opponente a rimborsare a parte Parte_1 convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in € _1
5.077,00 (di cui € 919,00 per fase studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase istruttoria, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Torino, 15 settembre 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
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