Ordinanza collegiale 2 aprile 2025
Sentenza 18 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00336/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da
ND De LÒ, rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Giorgio e Rocco Antonio Pignataro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l’Ammodernamento della P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NA UA, CO OL e HE ON RI OV, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- dell’atto dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022 del Dirigente della Sezione Personale della Regione Puglia di approvazione dei verbali e delle graduatorie e di nomina dei vincitori, come risultanti in ultimo dal verbale n. 11 della seduta della Commissione del 7 dicembre 2022, del concorso pubblico l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 unità di categoria D, per il profilo “Specialista Amministrativo” ruolo “Auditing e Controllo”, Bando n. 1 area “Professionista specialista Amministrativo”, pubblicato sul BURP del 22 dicembre 2022;
- per quanto di ragione, dell''Avviso sul sito istituzionale della Regione Puglia del 21 dicembre 2022, laddove si rende nota l''approvazione della suddetta graduatoria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di Formez P.A. - Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per L'Ammodernamento P.A.Interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2025 la dott.ssa AT IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente partecipava al concorso indetto dalla Regione Puglia con il bando n. 1, di cui in epigrafe, per l’assunzione a tempo indeterminato di sei unità di categoria “D”, per il profilo “Specialista Amministrativo” ruolo “Auditing e Controllo”, Bando n. 1 area “Professionista specialista Amministrativo”.
Tra i requisiti di ammissione al concorso, l’art. 2 del bando prescrive il possesso, alternativamente, di uno dei seguenti titoli di studio: laurea di primo livello secondo la classificazione di cui al D.M. 270/2004; laurea magistrale di cui al D.M. n. 270/2004; ovvero laurea di primo livello (L), diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata alle precedenti;
-L’art. 7 del medesimo bando di concorso, concernente la valutazione dei titoli aggiuntivi, prevede l’attribuzione del punteggio per titoli di studio fino a un massimo di punti 8, come segue:
- 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso; sono escluse le lauree propedeutiche alla Laurea Specialistica o Laurea Magistrale utilizzata per l’ammissione al concorso;
- 0,5 punti per master di I livello
- 1,5 punti per master di II livello
- 2 punti per diploma di specializzazione
- 2,5 punti per dottorato di ricerca ;
L’odierna ricorrente, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, ha dichiarato di essere in possesso del “Diploma di Laurea” (DL) “vecchio ordinamento” in Scienze Politiche, conseguito il giorno 11 luglio 2001 presso l’Università degli Studi di Bari; mentre con riferimento alla sezione “Ulteriori titoli accademici e di studio”, relativamente alla “Laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l’ammissione al concorso”, la stessa non ha segnalato titoli aggiuntivi.
La deducente superava le prove di concorso.
Con determinazione dirigenziale n. 1277 del 20 dicembre 2022, la Regione Puglia ha approvato la graduatoria definitiva della procedura selettiva de qua , nella quale l’interessata si è collocata al posto n. 104 con il punteggio di 22,875.
1.1 Con il presente mezzo di tutela, la ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, gli atti di cui in epigrafe, incluse le previsioni del bando, deducendone l’illegittimità a mezzo di un unico articolato motivo di ricorso rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 241/1990 e dell’art. 1 d.P.R. n. 487/1994. Violazione e falsa applicazione del D.M. (Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica) 11.02.1994 e s.m.i., della circolare del Ministero della Funzione pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, nonché del D.I. 09.07.2009 e relativa tabella. Violazione dell’art. 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per presupposto erroneo. Manifesta ingiustizia e disparità di trattamento. Illogicità e irragionevolezza. Carenza di istruttoria. Travisamento. Sviamento ”.
Ha chiesto, inoltre, l’accertamento del suo diritto al riconoscimento dell’assegnazione del punteggio aggiuntivo (1,5 punti) per il titolo di studio in questione, con l’attribuzione del punteggio complessivo di 24,375.
1.2 Le Amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno eccepito l’infondatezza del gravame, invocandone la reiezione.
1.3 Con ordinanza n. 37, pubblicata e comunicata il 2 aprile 2025, questa Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, prescrivendone le modalità.
1.4 Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive pretese.
1.5 All’udienza pubblica del 22 ottobre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. Preliminarmente, si rileva che è stata ritualmente adempiuta la disposta integrazione del contraddittorio che, pertanto, risulta integro (come si evince dagli atti depositati in giudizio a comprova - cfr. documentazione di parte ricorrente del 13 giugno 2025).
3. Il ricorso è fondato.
4. La ricorrente lamenta, essenzialmente, la mancata attribuzione dell’ulteriore punteggio di 1,5 in relazione alla laurea “vecchio ordinamento” a ciclo unico in Giurisprudenza (titolo superiore rispetto alla laurea triennale), che le consentirebbe di totalizzare il punteggio complessivo di 24,375 punti (22,875+1,5), con conseguente modificazione della posizione in graduatoria.
Impugna la lex specialis del concorso, in parte qua , in quanto introduce un’illegittima e inammissibile disparità di trattamento tra candidati, penalizzando chi è in possesso di un titolo di accesso superiore rispetto alla laurea triennale (titolo minimo per accedere al concorso).
4.1 - La doglianza è fondata.
Questa Sezione ha già scrutinato la fondatezza di analoghe censure ( ex multis, le sentenze n. 211 e 212 del 22 febbraio 2024; n. 309 in data 11 marzo 2024; n. 524 del 26 aprile 2024; n. 656 del 23 maggio 2024; n. 828 in data 8 luglio 2024; 22 ottobre 2024, n. 1114; n. 2 del 2 gennaio 2025, n. 21 in data 8 gennaio 2025;). A tale orientamento si intende dare continuità.
Invero, occorre evidenziare che il bando di concorso de quo , all’art. 2 - Requisiti di ammissione al concorso , ha richiesto, tra i requisiti di partecipazione, il possesso, quale titolo di studio, alternativamente della laurea di primo livello (L), del diploma di laurea (DL), ovvero di laurea specialistica (LS) o di laurea magistrale (LM) in una delle classi di lauree di possibile equiparazione.
La valutazione dei titoli di studio (art. 7) avrebbe riguardato quelli ulteriori rispetto agli altri dichiarati nella domanda di partecipazione come requisiti di partecipazione, fino all’assegnazione di massimo otto (8) punti - tra i quali è stata prevista l’attribuzione di 1,5 punti per laurea, diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriore rispetto al titolo di studio utilizzato per l’ammissione al concorso.
Quindi, il bando prevede, alternativamente, ai fini dell’accesso alla procedura in esame, il possesso della laurea triennale (o di primo livello), della laurea magistrale, della laurea specialistica ovvero del diploma di laurea “vecchio ordinamento”, in applicazione della circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6350 del 27 dicembre 2000, la quale ha stabilito che Per le qualifiche non dirigenziali i titoli previsti dai Contratti collettivi di lavoro quali requisiti per l’accesso alle posizioni CI, C2, C3 del comparto Ministeri, nonché per l’accesso alle equivalenti qualifiche degli altri comparti, devono ritenersi equivalenti, sulla base del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari, al prescritto titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) previsto dall’art. 3 del citato regolamento ministeriale.
Ciò premesso, deve convenirsi con il ricorrente che, essenzialmente, contesta il medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, il diploma di laurea (DL) “vecchio ordinamento” a ciclo unico, qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale (art. 7 del bando).
Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, “nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale. Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, si genererebbe un’illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate” (cfr. Sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Sez. IV, nn. 1739 e 3739 del 2022) (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 26 ottobre 2022, n. 13846; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III- ter , 7 dicembre 2021, n. 12613, citata anche dall’interessato). Infatti, sarebbe “illogica e discriminatoria l’attribuzione del punteggio per i titoli aggiuntivi solo a chi possiede le lauree di primo e secondo livello e non anche ai possessori del diploma di laurea c.d. vecchio ordinamento: in sintesi, se per accedere al concorso è sufficiente la laurea triennale, chi è in possesso della (unitaria) laurea quadriennale vecchio ordinamento ha oggettivamente un titolo in più” (Cons. Stato, sez. IV, 17 maggio 2022, n. 3890, di conferma di Tar Lazio, sez. III-ter, n. 12613 del 2021; Id., sez. IV, 23 settembre 2022, n. 12130, non appellata). Tale interpretazione è stata del resto già condivisa dalla Sezione in recenti pronunce (cfr. sentenza 29 marzo 2023, n. 3243) (Cons. Stato, Sez. III, 21 giugno 2023, n. 6108; in termini, Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1539/2022).
Pertanto, qualora tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un’illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.
Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea “breve” triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall’Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), deve, comunque, tenersi conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea “vecchio ordinamento” e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli “aggiuntivi o ulteriori” rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la consequenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5.
La diversità tra i due percorsi di studi emerge anche dai distinti obiettivi individuati dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ( Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica ), in cui si afferma che il corso di laurea di I livello (triennale) ha l’obiettivo di assicurare allo studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali (art. 3, comma 4, d.M. n. 270/2004), mentre il corso di laurea magistrale ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l’esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici (art. 3, comma 6, d.M. n. 270/2004).
Alla luce delle predette considerazioni, quindi, deve ritenersi illegittimo, in parte qua , l’art. 7 del bando (e l’interpretazione svolta dalla Commissione di concorso), che ha condotto all’omessa considerazione del titolo di laurea posseduto dal ricorrente (nel caso di specie, il diploma di laurea - DL “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza), superiore rispetto al titolo minimo di accesso richiesto dal bando ai fini della partecipazione, ovvero la laurea triennale.
In senso contrario non vale la giurisprudenza invocata dalla difesa dell’Amministrazione regionale in omologhi giudizi, che ha respinto i ricorsi dei candidati sulla base del principio di autoresponsabilità dichiarativa, escludendo il punteggio aggiuntivo.
Nella vicenda valutata da questo Collegio, infatti, si evince dall’esame delle modalità di partecipazione al concorso, comunque, che l’istante non avrebbe potuto far valere il titolo aggiuntivo: la lex specialis , infatti, consentiva di far valere ai fini della partecipazione sia la laurea triennale sia quella frutto di un percorso di studi più articolato (LM o DL “vecchio ordinamento” a ciclo unico o LS), ma non consentiva di far valere altresì la laurea magistrale a ciclo unico o “vecchio ordinamento” quale titolo ulteriore rispetto a quello minimo necessario per partecipare.
Tale illegittimo impedimento, pertanto, non consente di far valere il principio di autoresponsabilità dichiarativa.
Peraltro, la giurisprudenza amministrativa pure richiamata dalla Regione in omologhi giudizi (T.A.R. Lazio, n. 4188 del 2023) conferma la correttezza dell’orientamento interpretativo esposto in precedenza, in quanto dalla stessa si evince che i candidati avrebbero potuto “indicare la laurea magistrale ottenuta con il più elevato voto quale titolo di accesso; ed in tal caso, in effetti, avrebbe avuto diritto al raddoppio particolarmente favorevole del punteggio relativo ai titoli”; in altri termini, secondo detta giurisprudenza, la laurea magistrale avrebbe potuto essere considerata tra i titoli aggiuntivi, essendo oggettivamente diversa da quella triennale, ma il candidato non l’aveva correttamente indicata nella domanda di partecipazione (in cui aveva fatto riferimento alla laurea triennale). Tutto ciò nell’ambito di una procedura concorsuale (quella all’esame del T.A.R. Lazio), la cui disciplina - diversa rispetto a quella all’attenzione di questo Collegio - consentiva di far valere il titolo di laurea superiore, per cui, in base al principio di autoresponsabilità, il Tribunale capitolino ha ritenuto di respingere il ricorso.
Da quanto sopra, consegue l’annullamento degli atti impugnati in parte qua e il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo in questione (laurea “vecchio ordinamento” - a ciclo unico - in Scienze Politiche).
5. In conclusione, per tutto quanto esposto, il ricorso, integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa, deve essere accolto, nei limiti dell’interesse residuo di parte ricorrente, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando di concorso, in parte qua , nei termini sopra indicati, della graduatoria finale formatasi sulla base dell’illegittima valutazione dei titoli aggiuntivi svolta alla luce della medesima norma del bando di concorso, delle determinazioni regionali gravate nonché dei verbali della Commissione esaminatrice nei quali sono stati valutati i titoli di studio aggiuntivi dei candidati, nella parte in cui è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 22,875, senza tener conto della laurea “vecchio ordinamento” in Scienze Politiche (punti 1,5).
Da quanto sopra, consegue il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo ulteriore/aggiuntivo, costituito nel caso di specie dalla laurea “vecchio ordinamento” in Scienze Politiche.
Rimane ferma ogni decisione conseguente alla presente sentenza, che la Regione Puglia riterrà di adottare, alla luce dei superiori principi affermati in termini di valutazione dei titoli aggiuntivi posseduti dalla ricorrente.
6. Le spese del giudizio possono essere compensate, attesa la peculiarità delle questioni trattate, che involgono questioni interpretative di non agevole soluzione e sulle quali, all’epoca di indizione della procedura e della formulazione del bando, non si era consolidato l’odierno orientamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EO OL, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
AT IN, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AT IN | EO OL |
IL SEGRETARIO