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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 21/10/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 670/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MASSALIN ANDREA e dell'Avv. MICHELA CRESSONI
RICORRENTE
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso introdotto da per la modifica delle condizioni della regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con il quale chiedeva la revoca dell'onere di contribuire al mantenimento del figlio (25.12.2005), divenuto maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente – risultando occupato con un contratto a tempo indeterminato dal 2024, come emerge dalla documentazione allegata in atti.
1 - rilevato che nonostante la ritualità della notifica la resistente non si costituiva né compariva all'udienza del 10.07.2025 quando il Giudice dichiarava la sua contumacia e tratteneva la causa in decisione.
- preso atto dell'evidente disinteresse a contraddire la richiesta formulata dal ricorrente, nonché della prova del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di (cfr. doc. 5 allegato in Per_1 atti, da cui emerge che il ragazzo è assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato), il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto revoca in capo al ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone la revoca del contributo per il mantenimento del figlio a far data dalla presente Per_1 pronuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Relatore dott.ssa Chiara Zito Giudice dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 670/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili, promosso da: nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. MASSALIN ANDREA e dell'Avv. MICHELA CRESSONI
RICORRENTE
Nei confronti di nata in [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) C.F._2
RESISTENTE - CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso introdotto da per la modifica delle condizioni della regolamentazione Parte_1 dell'esercizio della responsabilità genitoriale con il quale chiedeva la revoca dell'onere di contribuire al mantenimento del figlio (25.12.2005), divenuto maggiorenne ed economicamente Per_1 indipendente – risultando occupato con un contratto a tempo indeterminato dal 2024, come emerge dalla documentazione allegata in atti.
1 - rilevato che nonostante la ritualità della notifica la resistente non si costituiva né compariva all'udienza del 10.07.2025 quando il Giudice dichiarava la sua contumacia e tratteneva la causa in decisione.
- preso atto dell'evidente disinteresse a contraddire la richiesta formulata dal ricorrente, nonché della prova del raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di (cfr. doc. 5 allegato in Per_1 atti, da cui emerge che il ragazzo è assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato), il Collegio accoglie il ricorso e per l'effetto revoca in capo al ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento del figlio Per_1
La peculiare natura della causa giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
Dispone la revoca del contributo per il mantenimento del figlio a far data dalla presente Per_1 pronuncia.
Spese compensate.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 18.09.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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