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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 23/12/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2197/2024 R.G., e vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Briuglia, giusto mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Torregrotta, via Prof.
Sfameni n. 21;
- ricorrente -
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliato in Messina
CP_ presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente –
e tra con sede in Contrada Randi, Tortorici Controparte_2
(Me), in persona del legale rappresentante pro tempore;
-resistente contumace-
OGGETTO: disconoscimento rapporto agricolo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 14.07.2024, conveniva in Parte_1 giudizio l' e la Ditta premettendo di CP_1 Controparte_2
essere bracciante agricola e di aver svolto la relativa attività lavorativa alle dipendenze della ditta nell'anno 2011 per 102 giornate Controparte_2 lavorative, nell'anno 2012 per 102 giornate lavorative e nel 2013 per 51 giornate lavorative.
Lamentava che l' , sede di Messina, con note del 13.03.2024, CP_1
notificate in data 22.03.2024 comunicava alla stessa il disconoscimento di 102 giorni di lavoro agricolo per gli anni 2011 e 2012 e di 51 giorni per l'anno 2013.
La ricorrente evidenziava, inoltre, di aver lavorato per la predetta ditta, con sede in Tortorici Contrada Randi, con contratto a tempo determinato nell'anno
2011 per il periodo 29.08.2011 – 31.12.2011, nell'anno 2012 per il periodo
14.08.2012 – 31.12.2012 e nell'anno 2013 per il periodo 08.10.2013 –
31.12.2013, come si evince dalle dichiarazioni Unilav.
Con nota datata 07.06.2024, l' comunicava alla stessa che “… a CP_1
seguito di verifiche è stato accertato nei suoi confronti un debito sulla prestazione di disoccupazione agricola n. 2014626407193 per: - revoca dis. Agricola ed eventuali prestazioni accessorie a seguito di accertamenti ispettivi di cui al provvedimento prot. N. 4800.13/03/2024.0154036 – interessi legali. CP_1
L'indebito accertato ammonta a euro 1.123,43 per effetto della revoca della prestazione per il periodo 1/1/2013 -31/12/2013” (cfr. ricorso) e ne chiedeva la restituzione.
Il disconoscimento di tali giornate causava enormi ripercussioni sulla stessa sia per quanto riguarda la disoccupazione agricola sia per quanto attiene il futuro aspetto pensionistico, e tutte le altre forme di indennità e prestazioni (come la malattia).
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché al fine di ottenere i benefici previdenziali previsti ex lege, eccependo l'intervenuto termine prescrizionale decennale previsto dall'art. 2946 c.c., nonché la carenza di motivazione del provvedimento di cancellazione impugnato. Chiedeva, inoltre,
2 che venisse annullato l'indebito di euro 1.123,43 richiesto da parte resistente con nota del 07.06.2024 a titolo di somme erogate per disoccupazione agricola per il periodo 01.01.2013 – 31.12.2013, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 07.01.2025, in cui contestava la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi di causa.
La ditta individuale rimaneva contumace, seppur Controparte_2
regolarmente citata.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa. chiede l'accertamento del proprio diritto alla reiscrizione Parte_1
presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per le annualità e le giornate dedotte in ricorso, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato nei modi e tempi sopra indicati, alle dipendenze della ditta
[...]
nonché l'annullamento dell'indebito di euro 1.123,43 CP_2
corrisposto a titolo di disoccupazione agricola 2013.
In via preliminare, va vagliata l'eccezione di prescrizione del termine decennale ex art. 2946 c.c. avanzata da parte ricorrente, in quanto l'ente resistente ha contestato la cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per le annualità del 2011, 2012 e 2013, solo con note del 13.03.2024, notificate in data
22.03.2024. Inoltre, l'ente resistente contestava con nota del 07.06.2024, la restituzione della somma di euro 1.123,43 corrisposta a titolo di disoccupazione agricola 2013 per i periodi 01.01.2013 – 31.12.2013.
L'art. 2946 c.c. espressamente prevede che “Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”.
Ancora, l'art 2941 c.c. n. 8 prescrive che tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto.
3 Sul punto, l' ha potuto far valere la propria azione amministrativa CP_1 solo dal momento in cui vi è stato l'accertamento ispettivo, rispettando i termini di prescrizione conseguenti e quindi la relativa eccezione va rigettata.
Anche sull'indebito, infatti, applicando l'art. 2941 c.c. si ritiene che l' abbia operato nei limiti decennali dell'indebito ex art. 2033 c.c. CP_1
In secondo luogo, in merito alla carenza e/o mancanza di motivazione dell'atto impugnato va detto quanto segue.
Dalla comunicazione dell' appare subito chiaro il fulcro della CP_1
questione: la contestazione e le cancellazioni delle giornate agricole di riferimento.
La motivazione, infatti, viene posta quale strumento per la difesa del beneficiario di determinate prestazioni o destinatario dei provvedimenti amministrativi affinché venga tutelato il diritto del privato a difendere nel merito la propria posizione.
Circostanza, comunque, possibile nel caso di specie essendo sufficiente la comunicazione inviata per poter chiedere in via amministrativa o giudiziale il riconoscimento di quanto richiesto.
Ed ancora “la violazione delle regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge n. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass., sez. lav., 28 dicembre 2022, n. 3797). Allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato,
l'interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (Cass., sez. lav.,
28 dicembre 2022, n. 37971; Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n. 2804 richiamata da Cassazione, sentenza 02.02.2023, n. 3129).
Nel caso di specie, parte ricorrente sostiene che la comunicazione sia CP_1
carente e/o priva di motivazione in contrasto con gli artt. 97, comma 2, della
Costituzione e 3 della legge 241/1990.
4 Tale eccezione, alla luce degli insegnamenti della Suprema Corte non può trovare accoglimento per i motivi sopra esposti, in quanto i provvedimenti in materia di obbligazioni pubbliche in materia previdenziale e assistenziale debbono logicamente ritenersi sottratti all'obbligo di motivazione sancito dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990.
Ancora, neanche la comunicazione di indebito risulta priva di motivazione, essendo comunque la parte a conoscenza del disconoscimento operato.
In ultimo, in merito alla citazione in giudizio della ditta individuale
[...]
da parte della ricorrente va dedotto che la ditta, seppur non CP_2
costituitasi in giudizio anche se regolarmente citata, non è legittimata a stare in giudizio in quanto difetta di legittimazione passiva, essendo titolare in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli solo l' . CP_1
Invero, la giurisprudenza di legittimità– nel caso in cui era stato citato l'assessorato al Lavoro in materia di iscrizioni dei lavoratori agricoli - ha affermato pacificamente che “la legittimazione passiva in relazione alle iscrizione dei lavoratori agricoli, dipendenti ed autonomi, era riservata all'ente preposto alla tenuta dei relativi elenchi, ossia allo Scau, come previsto anche dalla legge invocata dalla ricorrente, fino all'entrata in vigore della L. n. 724 del 1994, art.
19 che ne ha stabilito la soppressione, con passaggio delle relative competenze
CP_ all' Quindi l'Assessorato al lavoro, qualunque sia l'epoca del passaggio di funzioni dall'uno all'altro ente, è sempre rimasto estraneo alla materia della iscrizione nei predetti elenchi” (Cassazione, sentenza 28.06.2011 n. 14296).
Va, quindi, esaminata nel merito la questione: la prova delle giornate agricole lavorate contestate dall' . CP_1
Come, infatti, più volte affermato dalla Suprema Corte, “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca CP_1
l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nel D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 9) con la conseguenza che, in tal caso, il
5 lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio” (Cass.
19.5.2003 n. 7845; Cass. 11.1.2011 n. 493; Cass. 28.6.2011 n. 14296; Cass. n.
14642/2012).
Parte ricorrente, tuttavia, non ha fornito né chiesto di provare alcunché sul punto.
L'interrogatorio formale non costituisce un mezzo di prova e le dichiarazioni rese in detto interrogatorio costituiscono solo argomenti di prova, ossia elementi sussidiari al libero convincimento del giudice (fissata l'udienza a tal fine, comunque, la parte non si è presentata).
Ancora, non possono essere vagliati i documenti di provenienza della parte o del datore di lavoro, destinatario dell'accertamento ispettivo.
Parimenti infondata, dunque, è la domanda di riconoscimento delle prestazioni previdenziali richieste.
Le considerazioni di cui sopra impongono il rigetto del ricorso.
Parte ricorrente va esonerata dalle spese di lite ex art.1 52 disp att c.p.c.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata da contro Parte_1
l' con ricorso depositato il 14.07.2024, disattesa ogni contraria istanza, CP_1
eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la carenza di legittimazione passiva della ditta individuale
[...]
; CP_2
- Rigetta il ricorso;
- Esonera parte ricorrente dal pagamento delle spese di lite ex art. 152 disp att c.p.c.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
6 Patti, 23 dicembre 2025
Il Giudice
(Dott. Carmelo Proiti)
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