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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/11/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/830
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2025/830 promossa da:
Avv. Giuseppe SPAGNOLO, c.f. domiciliato in Bari alla Via G. Palmieri n. 8 ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli n. 312/O presso e nello studio dell'avv. Maurizio TULLIO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere i relativi avvisi al n. di fax 0805792027 o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
APPELLANTE Avverso la sentenza del tribunale di Bari n. 1423 /2025 nel proc. R.G. 2479/2024, pubblicata il 14/4/2025 contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_2 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis APPELLATO contumace
All'esito dell'udienza collegiale del 18.11.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/02/24, l'Avv. Giuseppe SPAGNOLO proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 19/02/2024, notificato il 20/02/2024, con il quale erano state liquidate le competenze professionali maturate quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 94/16 R.G. N.R., n. 1394/16 RG GdP, contestandone l'illegittimità e l'erroneità.
Si costituiva il , rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale sulla determinazione delle competenze e chiedendo, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Bari disponeva quanto segue:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. Giuseppe
Spagnolo la somma di € 1.103,34 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP
e IVA se dovuta;
Compensa integralmente le spese di lite “.
A giudizio del Tribunale, infatti, era opportuno compensare le spese di lite del giudizio in considerazione del comportamento del che costituendosi non si era opposto alle conclusioni dell'attore rimettendosi CP_1 solo alla prudenziale valutazione del Giudice adito ed alla circostanza che il non aveva dato causa CP_1 al giudizio o al suo protrarsi.
L'Avv. SPAGNOLO, ha quindi proposto appello innanzi a questa Corte chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per la liquidazione delle spese di lite relativo al contenzioso svoltosi innanzi al Tribunale.
Il appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza cartolare del 18.11.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è, infatti, la questione, rilevabile anche d'ufficio, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del collegio.
L'opposizione proposta dall'Avv. SPAGNOLO avverso il decreto di liquidazione decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 19/02/2024 è regolata, infatti, dall'art. 170 DPR 115/2002 che prevede che
“
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Ebbene l'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis - prevede, a sua volta che
“
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Nella specie il mezzo d'impugnazione, consentito dall'ordinamento, era, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 e non invece l'appello in forza dell'ultimo comma dell'art. 15 DPR n.
150/2011.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del appellato. CP_1
Si applica alla presente impugnazione, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte decidendo sull'appello proposto dall'Avv. Giuseppe SPAGNOLO avverso la sentenza del tribunale di
Bari n. 1423 /2025 nel proc. R.G. 2479/2024, pubblicata il 14/4/2025
✓ Dichiara la contumacia del Controparte_1
✓ Dichiara inammissibile l'appello.
✓ Nulla per le spese
✓ Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, 18.11.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola
CORTE D'APPELLO DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Prima CIVILE
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Emma Manzionna - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 2025/830 promossa da:
Avv. Giuseppe SPAGNOLO, c.f. domiciliato in Bari alla Via G. Palmieri n. 8 ed C.F._1 elettivamente domiciliato in Bari alla via Napoli n. 312/O presso e nello studio dell'avv. Maurizio TULLIO che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in calce al presente atto e che dichiara di voler ricevere i relativi avvisi al n. di fax 0805792027 o all'indirizzo di posta elettronica Email_1
APPELLANTE Avverso la sentenza del tribunale di Bari n. 1423 /2025 nel proc. R.G. 2479/2024, pubblicata il 14/4/2025 contro
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari (C.F.: ), presso i P.IVA_2 cui Uffici in Bari, alla via Melo 97, domicilia ope legis APPELLATO contumace
All'esito dell'udienza collegiale del 18.11.25, svolta in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 27/02/24, l'Avv. Giuseppe SPAGNOLO proponeva opposizione avverso il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 19/02/2024, notificato il 20/02/2024, con il quale erano state liquidate le competenze professionali maturate quale difensore d'ufficio nel procedimento penale n. 94/16 R.G. N.R., n. 1394/16 RG GdP, contestandone l'illegittimità e l'erroneità.
Si costituiva il , rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, rimettendosi alla Controparte_1 valutazione del Tribunale sulla determinazione delle competenze e chiedendo, in caso di accoglimento anche parziale del ricorso, la compensazione delle spese di lite.
Con la sentenza sopra indicata il Tribunale di Bari disponeva quanto segue:
“Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, in riforma del decreto impugnato, liquida in favore dell'Avv. Giuseppe
Spagnolo la somma di € 1.103,34 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, CAP
e IVA se dovuta;
Compensa integralmente le spese di lite “.
A giudizio del Tribunale, infatti, era opportuno compensare le spese di lite del giudizio in considerazione del comportamento del che costituendosi non si era opposto alle conclusioni dell'attore rimettendosi CP_1 solo alla prudenziale valutazione del Giudice adito ed alla circostanza che il non aveva dato causa CP_1 al giudizio o al suo protrarsi.
L'Avv. SPAGNOLO, ha quindi proposto appello innanzi a questa Corte chiedendo la riforma della sentenza e insistendo per la liquidazione delle spese di lite relativo al contenzioso svoltosi innanzi al Tribunale.
Il appellato, pur ritualmente citato, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia. CP_1
All'udienza cartolare del 18.11.2025, l'appellante con le note scritte ha chiesto la decisione della causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va dichiarato inammissibile.
Assorbente è, infatti, la questione, rilevabile anche d'ufficio, dell'inappellabilità della sentenza, oggi all'attenzione del collegio.
L'opposizione proposta dall'Avv. SPAGNOLO avverso il decreto di liquidazione decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Bari in data 19/02/2024 è regolata, infatti, dall'art. 170 DPR 115/2002 che prevede che
“
1. Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione. L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Ebbene l'art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – nella versione applicabile alla fattispecie, ratione temporis - prevede, a sua volta che
“
6. La sentenza che definisce il giudizio non è appellabile”.
Nella specie il mezzo d'impugnazione, consentito dall'ordinamento, era, pertanto, il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost comma 7 e non invece l'appello in forza dell'ultimo comma dell'art. 15 DPR n.
150/2011.
Pertanto, l'appello va dichiarato inammissibile.
Tale motivo si ritiene assorbente di tutti gli altri sostenuti con riferimento al merito della controversia.
Nulla per le spese stante la mancata costituzione del appellato. CP_1
Si applica alla presente impugnazione, il comma 1-quater dell'art. 13 D.P.R. 115/02 (introdotto dalla legge di stabilità 228/12), che obbliga la parte, che proponga un'impugnazione inammissibile, improcedibile o totalmente infondata, a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte decidendo sull'appello proposto dall'Avv. Giuseppe SPAGNOLO avverso la sentenza del tribunale di
Bari n. 1423 /2025 nel proc. R.G. 2479/2024, pubblicata il 14/4/2025
✓ Dichiara la contumacia del Controparte_1
✓ Dichiara inammissibile l'appello.
✓ Nulla per le spese
✓ Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a carico dell'appellante e in osservanza dell'art. 13 co.
1- quater D.P.R. 115/02, nel testo inserito dall'art. 1 co. 17° l. 228/12.
Così deciso in Bari, 18.11.2025.
Il Presidente est. dr. Maria Mitola