Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 19/03/2026, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Marta Facco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
Comune di Villaverla, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
della nota prot. n. -OMISSIS- del 5.12.2025 di parziale diniego opposto dal Comune di Villaverla all'istanza di accesso della signora -OMISSIS- in relazione agli atti della procedura per la ripartizione e liquidazione degli incentivi IMU e TARI per l'anno 2024; per quanto occorrer possa, della successiva comunicazione p.e.c. del 30.12.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. IM MP;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La sig.ra -OMISSIS- ha prestato servizio presso il Comune di Villaverla fino al proprio pensionamento, avvenuto il 30 aprile 2023, ricoprendo dal novembre 2016 il ruolo di Responsabile del Settore Finanziario e, contestualmente, quello di Responsabile delle imposte IMU e TARI. In tale veste ha svolto, nel corso degli anni, le attività di accertamento e riscossione dei tributi comunali.
Con delibera di Giunta comunale n. -OMISSIS-del 5 giugno 2025 il Comune di Villaverla ha approvato un Regolamento per l'attribuzione di incentivi al personale dipendente che abbia contribuito al recupero dell'evasione tributaria. Il meccanismo prevede la costituzione di gruppi di lavoro per ciascun progetto di recupero, con un coordinatore (il Responsabile dell'imposta) e gli altri componenti, e stabilisce coefficienti di ripartizione dell'incentivo: 20% al funzionario coordinatore, 65% ai dipendenti del Settore Tributi, 15% ai collaboratori tecnici e amministrativi. La liquidazione dell'incentivo deve fondarsi su una relazione dettagliata che illustri le attività svolte da ciascun componente, il livello di responsabilità professionale e il contributo apportato, concludendosi con una proposta di ripartizione.
Con determinazione n. -OMISSIS-del 30 ottobre 2025 il Comune ha provveduto a liquidare gli incentivi relativi all'attività di accertamento per l'anno 2024, richiamando una relazione di liquidazione e ripartizione (prot. n. -OMISSIS-) e le connesse schede dei conteggi, documenti non allegati alla determinazione. Il 27 novembre 2025 la ricorrente ha ricevuto il proprio cedolino, recante un importo di € 36,46 a titolo di incentivo.
Già prima di ricevere il cedolino, in data 11 novembre 2025, la sig.ra -OMISSIS- aveva presentato tramite il proprio difensore istanza di accesso alla relazione di liquidazione e alle schede dei conteggi, nonché a ogni atto connesso. Il Comune ha riscontrato l'istanza con la nota prot. n. -OMISSIS- del 5 dicembre 2025, a firma del Segretario comunale, con cui ha opposto un diniego parziale: ha trasmesso due fogli privi di protocollo contenenti solo un riepilogo onnicomprensivo dell'incentivo asseritamente spettante alla ricorrente per la riscossione coattiva (pari a € 48,24, cifra peraltro non coincidente con quanto già risultante dal cedolino), negando invece integralmente l'accesso alle schede dei conteggi sul presupposto dell'assenza di un nesso funzionale tra la ricorrente e i documenti richiesti, ritenendo la richiesta assimilabile a un controllo generalizzato dell'operato della P.A.
Dopo un tentativo di superamento stragiudiziale del diniego, il Comune ha inviato il 30 dicembre 2025 un prospetto in formato Excel relativo ai procedimenti di riscossione seguiti dalla sig.ra -OMISSIS-, ancora una volta privo delle informazioni sulle modalità di ripartizione dell'incentivo rispetto all'intero gruppo di lavoro e contenente dati (come il numero di giorni di spettanza) estranei ai criteri regolamentari di liquidazione.
Stante la perdurante incompletezza della documentazione esibita e l'impossibilità di ricostruire la correttezza della liquidazione ricevuta, la ricorrente ha proposto il presente ricorso ex art. 116 c.p.a.
Il Comune non si è costituito in giudizio.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 12 marzo 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
L'art. 22 della L. n. 241/1990 riconosce il diritto di accesso a chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. La giurisprudenza amministrativa ha da tempo chiarito che tale interesse non deve necessariamente coincidere con la titolarità di un diritto soggettivo perfetto: è sufficiente che il documento richiesto presenti un nesso di strumentalità con la situazione finale che l'istante intende tutelare o far valere.
L'art. 24 della medesima legge rafforza tale impostazione prevedendo che l'accesso debba essere comunque garantito quando la conoscenza del documento sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Nel caso di specie, la sig.ra -OMISSIS- è destinataria diretta di un provvedimento di liquidazione di un incentivo economico adottato in applicazione di un Regolamento che prevede una ripartizione interdipendente tra tutti i componenti del gruppo di lavoro. L'importo attribuito a ciascun partecipante non può essere valutato isolatamente, poiché scaturisce dall'applicazione di coefficienti percentuali sull'ammontare complessivo del fondo e dipende dalla valutazione comparativa del contributo di ciascuno. Ne discende che la ricorrente ha un interesse qualificato e diretto non solo ai documenti che la riguardano singolarmente, ma all'intera documentazione sulla quale si fonda la ripartizione del fondo, posto che soltanto la visione d'insieme consente di verificare se i coefficienti siano stati correttamente applicati e se il proprio importo sia stato determinato in conformità al Regolamento.
Alla luce di quanto evidenziato non può, quindi, condividersi l’assunto del Comune posto alla base del diniego per cui l’istanza di accesso sarebbe finalizzata ad esercitare un "controllo generalizzato" dell'operato dell'Amministrazione. Invero, il divieto di accesso generalizzato ha la funzione di impedire istanze esplorative prive di collegamento con una situazione giuridica concreta; nel caso di specie, invece, la ricorrente è parte di un procedimento di liquidazione conclusosi con l'attribuzione di un importo determinato e vuole verificare la correttezza di tale attribuzione. Si tratta di un interesse specifico, direttamente inciso dal provvedimento, non di una curiosità generalizzata sull'operato dell'Ente.
La parzialità dei documenti trasmessi si rivela peraltro autonomamente lesiva. I due fogli inviati con la nota del 5 dicembre 2025 riportano un importo (€ 48,24) che non coincide nemmeno con quello risultante dal cedolino (€ 36,46): la stessa incongruenza numerica dimostra che la documentazione esibita è incompleta e non consente alla ricorrente di ricostruire il percorso che ha condotto alla liquidazione. Il prospetto Excel trasmesso il 30 dicembre 2025 non colma la lacuna, limitandosi a elencare i procedimenti di riscossione seguiti dalla ricorrente e indicando un numero di "giorni di spettanza" che non ha alcuna corrispondenza nei criteri di ripartizione fissati dal Regolamento (attività svolta, livello di responsabilità professionale, coefficienti percentuali).
Va infine aggiunto che il ricorso è stato notificato anche alla sig.ra -OMISSIS-, indicata come componente del gruppo di lavoro in procedimenti che potrebbero interessare la ricorrente. Il Comune non ha individuato nella nota di diniego controinteressati specifici né ha motivato il rifiuto in relazione a posizioni di terzi determinati; in ogni caso, l'eventuale interesse della -OMISSIS- alla riservatezza potrebbe essere tutelato mediante il solo oscuramento del nominativo nei documenti ostesi, senza che ciò giustifichi il diniego all'accesso.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso risulta fondato: il diniego opposto dal Comune di Villaverla va annullato ed il Comune va condannato a esibire e rilasciare copia integrale della relazione di liquidazione e ripartizione prot. n. -OMISSIS- e delle connesse schede dei conteggi, entro il termine indicato in dispositivo, con oscuramento dei nominativi, o comunque dei dati identificativi, dei singoli componenti i gruppi di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Comune di Villaverla al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in complessivi euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente e della controinteressata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida LA, Presidente
IM MP, Primo Referendario, Estensore
Andrea LA, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IM MP | Ida LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.