Decreto cautelare 3 aprile 2026
Sentenza breve 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza breve 06/05/2026, n. 8379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8379 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08379/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03984/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3984 del 2026, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Angelo Supino che lo rappresenta e difende nel presente giudizio
contro
- MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
- MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prov. n. -OMISSIS-del 22/12/25 con cui il SO Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio presentata dalla parte ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. MI AV;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 cpa;
Considerato che:
- il ricorso è fondato e merita accoglimento secondo quanto di seguito precisato;
- parte ricorrente impugna il provvedimento prov. n. -OMISSIS-del 22/12/25 con cui il SO Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la sua richiesta di visto d’ingresso per studio per essere il richiedente stato segnalato dal Sistema d'informazione Schengen (SIS), ai fini del rifiuto di ingresso, da parte della Grecia;
- con una serie di censure, tra loro connesse, parte ricorrente prospetta:
1) i vizi di violazione e falsa applicazione del Regolamento Ue 2018/1861, difetto di istruttoria, violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione in quanto il SO avrebbe violato l’art. 27 del Regolamento UE 2018/1861 laddove è prevista la necessità di avviare, tramite l'Ufficio Sirene istituito presso il Ministero dell'Interno, la procedura di consultazione preventiva con lo Stato membro segnalante affinchè lo Stato membro di rilascio, esaminate le informazioni ricevute, decida sul rilascio del visto di soggiorno di lunga durata al cittadino segnalato. Ciò in quanto sarebbe esclusa ogni forma di automatismo tra la segnalazione SIS ed il diniego di visto;
2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 47 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione Europea e 4 commi 2 e 3 d. lgs. n. 286/98 nonché difetto di motivazione in quanto il provvedimento impugnato, facendo riferimento alla sola segnalazione SIS ai fini del diniego, sarebbe caratterizzato da una motivazione meramente apparente, omettendo di indicare gli elementi obiettivi e le ragioni di fatto che avrebbero dovuto indurre a ritenere il ricorrente una minaccia attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
3) la violazione delle garanzie procedimentali ed il difetto d’istruttoria e motivazione perché il SO non avrebbe effettuato il colloquio con il richiedente prima di emettere il gravato diniego di visto;
- i motivi sono fondati secondo quanto di seguito precisato;
- con la recente sentenza n. 6/2026, emessa in riferimento alla dichiarazione d’incostituzionalità dell’art. 103 comma 10 d. lgs. n. 34/2020 “ nella parte in cui non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno ”, la Corte Costituzionale ha espressamente dichiarato di non condividere il maggioritario orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui la segnalazione SIS vincolerebbe sempre e comunque gli Stati non segnalanti, impedendo loro di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno;
- a fondamento di tale opzione ermeneutica la Corte ha evidenziato che:
“5 .3.− La recente evoluzione della disciplina sovranazionale va ancor più nella direzione di imporre una valutazione in concreto circa il rilievo della segnalazione Schengen in funzione del rilascio o della proroga di un titolo di soggiorno.
Il regolamento n. 2018/1861/UE, che ha significativamente inciso sulla disciplina del SIS, ha infatti previsto, innanzitutto, che «Prima di inserire una segnalazione e al momento di prolungare il periodo di validità di una segnalazione, lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano la segnalazione nel SIS» (art. 21, paragrafo 1).
Dopo avere affermato che un cittadino straniero, «alla luce di una valutazione individuale comprendente anche una valutazione delle circostanze personali [...] e delle conseguenze di un respingimento e di un rifiuto di soggiorno» (art. 24, paragrafo 1, lettera a), può essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica anche quando «ha eluso o tentato di eludere la normativa dell'Unione o nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri» (art. 24, paragrafo 2, lettera c), il regolamento ridisciplina profondamente il meccanismo della consultazione preventiva, contestualmente sopprimendo il richiamato art. 25 Conv. Schengen (art. 64).
L'art. 27, che è quello che maggiormente viene in rilievo in questa sede, prevede infatti che:
«Qualora uno Stato membro esamini la possibilità di rilasciare o di prorogare un permesso di soggiorno o un visto per soggiorno di lunga durata ad un cittadino di paese terzo oggetto di una segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno inserita da un altro Stato membro, gli Stati membri interessati si consultano, tramite lo scambio di informazioni supplementari, in conformità delle disposizioni seguenti:
a) lo Stato membro di rilascio consulta lo Stato membro segnalante prima di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata;
b) lo Stato membro segnalante risponde alla richiesta di consultazione entro dieci giorni di calendario;
c) l'assenza di risposta entro il termine di cui alla lettera b) implica che lo Stato membro segnalante non si oppone al rilascio o alla proroga del permesso di soggiorno o del visto per soggiorno di lunga durata;
d) al momento di adottare la decisione pertinente, lo Stato membro di rilascio tiene conto dei motivi alla base della decisione dello Stato membro segnalante e prende in considerazione, in conformità della legislazione nazionale, ogni eventuale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica che la presenza del cittadino di paese terzo in questione può porre nel territorio degli Stati membri;
e) lo Stato membro di rilascio comunica la sua decisione allo Stato membro segnalante; e
f) se lo Stato membro di rilascio comunica allo Stato membro segnalante la sua intenzione o la sua decisione di rilasciare o prorogare il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata, lo Stato membro segnalante cancella la segnalazione ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno.
La decisione finale di rilasciare a un cittadino di paese terzo il permesso di soggiorno o il visto per soggiorno di lunga durata spetta allo Stato membro di rilascio».
Ne risulta che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt'al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica ”;
- tale impostazione, benché formulata in relazione alla regolarizzazione ex art. 103 d.l. n. 34/2020, è sicuramente estensibile alla presente fattispecie stante l’omogeneità della normativa sovranazionale di riferimento (si veda, in proposito il sedicesimo Considerando del Regolamento 2018/1861/UE secondo cui “ è opportuno introdurre nuove categorie di dati nel SIS per consentire agli utenti finali di adottare decisioni informate sulla base di una segnalazione senza perdere tempo. Pertanto, le segnalazioni ai fini del respingimento e del rifiuto di soggiorno dovrebbero comprendere informazioni sulla decisione su cui si basa la segnalazione ”) e l’insussistenza di ragionevoli differenze tra le due fattispecie come anche evidenziato da questo Tribunale, di recente, proprio con riferimento ad un diniego di visto (TAR Lazio – Roma n. 6886/2026);
- da quanto fin qui evidenziato emerge che il gravato diniego è illegittimo in quanto nega il visto per effetto della mera segnalazione nel SIS senza accertare, in concreto, se, sulla base delle ragioni che hanno portato alla segnalazione, lo straniero sia “ una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica ”, come sostiene la Corte Costituzionale e come prevede l’art. 4 comma 3 d. lgs. n. 286/98;
- per questi motivi il ricorso è fondato e deve essere accolto con l’annullamento dell’atto impugnato e salvezza degli ulteriori provvedimenti che l’amministrazione, in sede di riesame della domanda di visto, dovrà effettuare tenendo conto dell’effetto conformativo derivante dalla presente sentenza;
- la novità dell’evoluzione giurisprudenziale citata giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fermo restando il diritto della parte ricorrente di ottenere dal Ministero degli esteri il rimborso del contributo unificato, se corrisposto.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:
1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione secondo quanto specificato in motivazione;
2) compensa le spese di lite, fermo restando il diritto della parte ricorrente di ottenere dal Ministero degli esteri il rimborso del contributo unificato, se corrisposto.
Ritenuti sussistenti i presupposti di cui al Regolamento UE n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196/03, in caso di diffusione del provvedimento devono essere oscurate tutte le circostanze idonee ad identificare le generalità della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
MI AV, Presidente, Estensore
Vincenza Caldarola, Referendario
Christian Corbi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| MI AV |
IL SEGRETARIO