CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 77/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SC NICOLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 557/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210007370112000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmentec notificato, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo l'illegittimità, nel merito, della pretesa azionata e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In data 18.9.2025 l'amministrazione ha dato atto dell'intervenuto accordo conciliativo e le parti concordemente hanno chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della reciproca richiesta di estinzione e compensazione, la Corte, preso atto che l'importo portato nella cartella impugnata è stato versato dai contribuenti con rinuncia alla pretesa di annullamento, deve dichiarare cessata la materia del contendere e compensate le spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Il giudice
CH
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 1, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
SC NICOLA, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 557/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cagliari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Cagliari
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02520210007370112000 IRPEF-ALTRO 2016
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmentec notificato, il ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento eccependo l'illegittimità, nel merito, della pretesa azionata e l'intervenuta prescrizione del credito azionato.
In data 18.9.2025 l'amministrazione ha dato atto dell'intervenuto accordo conciliativo e le parti concordemente hanno chiesto una pronuncia di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A fronte della reciproca richiesta di estinzione e compensazione, la Corte, preso atto che l'importo portato nella cartella impugnata è stato versato dai contribuenti con rinuncia alla pretesa di annullamento, deve dichiarare cessata la materia del contendere e compensate le spese tra le parti
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il procedimento per intervenuta conciliazione e compensa le spese. Il giudice
CH