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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1430 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Mauro Piazza, presso il cui studio a Palermo, via PP Alessi n. 25,
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Flavio Runfola e Maria Marretta, presso il cui studio a Palermo, via
Mario Orso Corbino n. 1, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. Quanto alla domanda di addebito proposta dal ricorrente, va preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, il ricorrente ha dedotto di nutrire dubbi sulla paternità dei figli e Per_1
ed ha depositato una certificazione medica con diagnosi di attuale Per_2
astenozoospermia; la resistente ha contestato l'addebito ed ha prodotto n. 2 referti di laboratorio emessi all'esito di test genetici eseguiti anni prima del presente procedimento ed attestanti la sussistenza di una relazione di paternità biologica tra il ricorrente ed i due figli con probabilità superiore al 99%.
La domanda va rigettata.
Infatti, indipendentemente dalla prova della paternità o meno dei due figli (questione che esula, invero, dal presente giudizio), il ricorrente non ha per nulla circostanziato i periodi temporali in cui sarebbero state commesse le violazioni del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, né le circostanze specifiche di tali condotte e la conoscenza di detti fatti da parte del medesimo;
si rammenti, peraltro, che i due figli sono nati rispettivamente nel
1991 e nel 1999, mentre il presente giudizio di separazione è stato instaurato nel 2022; inoltre, il ricorrente non ha spiegato, né provato la sussistenza del nesso di causalità tra le ipotetiche condotte ascritte alla resistente e la determinazione della coppia di separarsi.
Ne segue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito.
3. Dall'unione coniugale sono stati generati tre figli PP (31/05/1985), Per_1
(15/12/1991) e (13/07/1999). Per_2
In sede di comparsa di costituzione, la resistente aveva allegato che gli ultimi due figli non erano indipendenti economicamente e che convivevano con la medesima nella casa coniugale, sicché aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile e la previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli.
2 All'udienza presidenziale del giorno 11/10/2022 la resistente aveva, tuttavia, dichiarato:
ha superato il concorso all'esercito ed oggi ha preso servizio rendendosi Per_2 indipendente;
ogni tanto lavora, non si è mai iscritto all'università”. Per_1
Con ordinanza presidenziale del 15/11/2022, pertanto, non veniva previsto a carico del ricorrente alcun assegno di mantenimento né per il figlio (1999), arruolato nel Per_2
frattempo nell'Esercito, né per il figlio più grande (1991), in quanto “la circostanza Per_1 che questi non abbia raggiunto l'autonomia economica non appare giustificabile, in considerazione dell'età che ha raggiunto (trent'anni), senza peraltro che sia neanche impegnato in corsi universitari o di formazione”; inoltre, non veniva disposta alcuna assegnazione della casa coniugale “poiché tale provvedimento è finalizzato a tutelare
l'esigenza dei figli minorenni (o maggiorenni incolpevolmente non autonomi) di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nello stesso ambiente in cui si sono sviluppate prima della separazione”.
Nel prosieguo del giudizio, la resistente non ha più coltivato le domande di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa coniugale.
4. Quanto alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico di l'onere di Parte_1
corrispondere a un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, “in CP_1
considerazione dello squilibrio economico esistente fra le parti e della durata del matrimonio”.
3 Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente, per il fatto che la stessa continua a godere della casa coniugale, in comproprietà, e non paga, neanche pro quota, la rata del mutuo;
ha, inoltre, dedotto che la moglie gestisce gli emolumenti pensionistici ed assistenziali percepiti da diversi suoi familiari per un importo di circa cinquemila euro al mese.
La resistente ha allegato di non aver mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, se non all'inizio; di non percepire redditi, né sussidi;
di avere un'età che non le consente un inserimento lavorativo;
ha poi precisato che le pensioni dei propri congiunti sono finalizzate alle loro esigenze;
non ha, infine, contestato di vivere nella casa coniugale e di non partecipare al pagamento del mutuo.
Orbene, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione reddituale prodotta dalle parti a seguito di ordine di integrazione, è emerso quanto segue.
(classe 1962) svolge attività lavorativa compe impiegato alle dipendenze Parte_1 dell'Università degli Studi di Palermo e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo
Giaccone.
Dalla certificazione unica 2024 relativa al primo rapporto di lavoro risulta un reddito complessivo annuo di € 34.485,50, da cui detrarre l'imposta netta di € 7.558,00.
Dalla certificazione unica 2024 relativa al secondo rapporto di lavoro risulta un reddito complessivo annuo di € 11.938,78, da cui detrarre l'imposta netta di € 2.745,92.
Dagli estratti conto e dalle buste paga depositate risultano, in realtà, introiti mensili inferiori.
Lo stesso ha dichiarato di vivere in un immobile concessogli in comodato gratuito da un amico.
(classe 1963) ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di non CP_1
percepire redditi, né sussidi;
la stessa, tuttavia, si è sottratta all'obbligo di deposito delle dichiarazioni dei redditi ovvero dell'attestazione dell'Agenzia delle entrate circa la mancata presentazione;
ha depositato, soltanto, documentazione generica attestante di essere cointestataria di conti correnti unitamente ad altri congiunti, percettori di emolumenti/indennità; la stessa, peraltro, non risulta esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Giova, infine, evidenziare che i coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale, sito a Palermo, via Olindo Guerrini n. 18; in tale immobile continua a risiedere la resistente;
inoltre, le parti hanno contratto nel 2008 un mutuo bancario per la somma di €
4 110.000,00 con durata trentennale, la cui rata mensile ammonta ad € 670,15 (cf. piano di ammortamento).
Tale rata viene interamente pagata dal ricorrente (circostanza non contestata).
Orbene, alla luce delle superiori emergenze, ricorrono i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno di mantenimento, in considerazione della notevole sperequazione economica tra le parti, della lunga durata del matrimonio e dell'età oramai raggiunta dalla resistente.
Tale assegno va, tuttavia, quantificato nella misura di € 200,00 al mese, per il fatto che il ricorrente paga mensilmente l'intera rata del mutuo cointestato, di importo rilevante (quasi settecento euro al mese), che la resistente continua a godere della casa coniugale, di proprietà anche del resistente, senza dunque sostenere alcun onere locativo, e che, invece, il resistente dimora provvisoriamente in altro immobile in comodato, pur continuando ad onorare il mutuo contratto per l'acquisto del bene comune.
Tali statuizioni avranno decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, ferma restando per il passato la validità delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
5. Avuto riguardo alla natura ed al complessivo esito del giudizio, sussistono i presupposti per condannare il ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito, al pagamento del
50% delle spese di lite sostenute dalla resistente, compensando la restante porzione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/01/1962 ( e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , i quali hanno contratto matrimonio a Milano il 06/11/1987. C.F._2
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 CP_1
dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di mantenimento di € 200,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, ferma restando per il passato la validità ed efficacia delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
5 4) Condanna il ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute dalla resistente, che liquida nella misura di € 1.350,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante porzione.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Milano al n. 597, p. I, dell'anno 1987).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 1430 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
nato a [...] il [...] , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Mauro Piazza, presso il cui studio a Palermo, via PP Alessi n. 25,
è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] , rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dagli Avv.ti Flavio Runfola e Maria Marretta, presso il cui studio a Palermo, via
Mario Orso Corbino n. 1, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Merita senz'altro accoglimento la domanda di separazione avanzata da entrambe le parti.
L'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
1 2. Quanto alla domanda di addebito proposta dal ricorrente, va preliminarmente rilevato che “la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale” (Cass. Sez. 1, n. 18074/14); occorre, dunque, verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
Nella specie, il ricorrente ha dedotto di nutrire dubbi sulla paternità dei figli e Per_1
ed ha depositato una certificazione medica con diagnosi di attuale Per_2
astenozoospermia; la resistente ha contestato l'addebito ed ha prodotto n. 2 referti di laboratorio emessi all'esito di test genetici eseguiti anni prima del presente procedimento ed attestanti la sussistenza di una relazione di paternità biologica tra il ricorrente ed i due figli con probabilità superiore al 99%.
La domanda va rigettata.
Infatti, indipendentemente dalla prova della paternità o meno dei due figli (questione che esula, invero, dal presente giudizio), il ricorrente non ha per nulla circostanziato i periodi temporali in cui sarebbero state commesse le violazioni del dovere di fedeltà coniugale da parte della moglie, né le circostanze specifiche di tali condotte e la conoscenza di detti fatti da parte del medesimo;
si rammenti, peraltro, che i due figli sono nati rispettivamente nel
1991 e nel 1999, mentre il presente giudizio di separazione è stato instaurato nel 2022; inoltre, il ricorrente non ha spiegato, né provato la sussistenza del nesso di causalità tra le ipotetiche condotte ascritte alla resistente e la determinazione della coppia di separarsi.
Ne segue, pertanto, il rigetto della domanda di addebito.
3. Dall'unione coniugale sono stati generati tre figli PP (31/05/1985), Per_1
(15/12/1991) e (13/07/1999). Per_2
In sede di comparsa di costituzione, la resistente aveva allegato che gli ultimi due figli non erano indipendenti economicamente e che convivevano con la medesima nella casa coniugale, sicché aveva chiesto l'assegnazione dell'immobile e la previsione di un contributo economico paterno per il mantenimento dei due figli.
2 All'udienza presidenziale del giorno 11/10/2022 la resistente aveva, tuttavia, dichiarato:
ha superato il concorso all'esercito ed oggi ha preso servizio rendendosi Per_2 indipendente;
ogni tanto lavora, non si è mai iscritto all'università”. Per_1
Con ordinanza presidenziale del 15/11/2022, pertanto, non veniva previsto a carico del ricorrente alcun assegno di mantenimento né per il figlio (1999), arruolato nel Per_2
frattempo nell'Esercito, né per il figlio più grande (1991), in quanto “la circostanza Per_1 che questi non abbia raggiunto l'autonomia economica non appare giustificabile, in considerazione dell'età che ha raggiunto (trent'anni), senza peraltro che sia neanche impegnato in corsi universitari o di formazione”; inoltre, non veniva disposta alcuna assegnazione della casa coniugale “poiché tale provvedimento è finalizzato a tutelare
l'esigenza dei figli minorenni (o maggiorenni incolpevolmente non autonomi) di preservare la continuità delle abitudini e delle relazioni domestiche nello stesso ambiente in cui si sono sviluppate prima della separazione”.
Nel prosieguo del giudizio, la resistente non ha più coltivato le domande di mantenimento dei figli e di assegnazione della casa coniugale.
4. Quanto alla domanda formulata dalla resistente di riconoscimento dell'assegno di mantenimento, va premesso che ai sensi dell'art. 156 c.c. “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato”; dunque, le condizioni alle quali sono sottoposti il diritto al mantenimento ed il suo concreto ammontare consistono soltanto nella non addebitabilità della separazione, nella mancanza, per il beneficiario, di adeguati redditi propri e nella sussistenza di una disparità economica fra i due coniugi;
l'assegno, inoltre, deve essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che lo stesso non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi.
Con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico di l'onere di Parte_1
corrispondere a un assegno di mantenimento di € 300,00 al mese, “in CP_1
considerazione dello squilibrio economico esistente fra le parti e della durata del matrimonio”.
3 Il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla resistente, per il fatto che la stessa continua a godere della casa coniugale, in comproprietà, e non paga, neanche pro quota, la rata del mutuo;
ha, inoltre, dedotto che la moglie gestisce gli emolumenti pensionistici ed assistenziali percepiti da diversi suoi familiari per un importo di circa cinquemila euro al mese.
La resistente ha allegato di non aver mai svolto attività lavorativa in costanza di matrimonio, se non all'inizio; di non percepire redditi, né sussidi;
di avere un'età che non le consente un inserimento lavorativo;
ha poi precisato che le pensioni dei propri congiunti sono finalizzate alle loro esigenze;
non ha, infine, contestato di vivere nella casa coniugale e di non partecipare al pagamento del mutuo.
Orbene, dall'istruttoria svolta e dalla documentazione reddituale prodotta dalle parti a seguito di ordine di integrazione, è emerso quanto segue.
(classe 1962) svolge attività lavorativa compe impiegato alle dipendenze Parte_1 dell'Università degli Studi di Palermo e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Paolo
Giaccone.
Dalla certificazione unica 2024 relativa al primo rapporto di lavoro risulta un reddito complessivo annuo di € 34.485,50, da cui detrarre l'imposta netta di € 7.558,00.
Dalla certificazione unica 2024 relativa al secondo rapporto di lavoro risulta un reddito complessivo annuo di € 11.938,78, da cui detrarre l'imposta netta di € 2.745,92.
Dagli estratti conto e dalle buste paga depositate risultano, in realtà, introiti mensili inferiori.
Lo stesso ha dichiarato di vivere in un immobile concessogli in comodato gratuito da un amico.
(classe 1963) ha dichiarato di non svolgere attività lavorativa e di non CP_1
percepire redditi, né sussidi;
la stessa, tuttavia, si è sottratta all'obbligo di deposito delle dichiarazioni dei redditi ovvero dell'attestazione dell'Agenzia delle entrate circa la mancata presentazione;
ha depositato, soltanto, documentazione generica attestante di essere cointestataria di conti correnti unitamente ad altri congiunti, percettori di emolumenti/indennità; la stessa, peraltro, non risulta esser stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
Giova, infine, evidenziare che i coniugi sono comproprietari al 50% della casa coniugale, sito a Palermo, via Olindo Guerrini n. 18; in tale immobile continua a risiedere la resistente;
inoltre, le parti hanno contratto nel 2008 un mutuo bancario per la somma di €
4 110.000,00 con durata trentennale, la cui rata mensile ammonta ad € 670,15 (cf. piano di ammortamento).
Tale rata viene interamente pagata dal ricorrente (circostanza non contestata).
Orbene, alla luce delle superiori emergenze, ricorrono i presupposti per riconoscere alla resistente un assegno di mantenimento, in considerazione della notevole sperequazione economica tra le parti, della lunga durata del matrimonio e dell'età oramai raggiunta dalla resistente.
Tale assegno va, tuttavia, quantificato nella misura di € 200,00 al mese, per il fatto che il ricorrente paga mensilmente l'intera rata del mutuo cointestato, di importo rilevante (quasi settecento euro al mese), che la resistente continua a godere della casa coniugale, di proprietà anche del resistente, senza dunque sostenere alcun onere locativo, e che, invece, il resistente dimora provvisoriamente in altro immobile in comodato, pur continuando ad onorare il mutuo contratto per l'acquisto del bene comune.
Tali statuizioni avranno decorrenza dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, ferma restando per il passato la validità delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
5. Avuto riguardo alla natura ed al complessivo esito del giudizio, sussistono i presupposti per condannare il ricorrente, soccombente sulla domanda di addebito, al pagamento del
50% delle spese di lite sostenute dalla resistente, compensando la restante porzione della metà.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi nato a [...] il Parte_1
13/01/1962 ( e , nata a [...] il [...] C.F._1 CP_1
( , i quali hanno contratto matrimonio a Milano il 06/11/1987. C.F._2
2) Rigetta la domanda di addebito della separazione formulata dal ricorrente.
3) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a decorrere Parte_1 CP_1
dal mese successivo a quello di pubblicazione della presente sentenza, un assegno di mantenimento di € 200,00 al mese, da versare entro il giorno cinque di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat, ferma restando per il passato la validità ed efficacia delle statuizioni dell'ordinanza presidenziale.
5 4) Condanna il ricorrente al pagamento del 50% delle spese di lite sostenute dalla resistente, che liquida nella misura di € 1.350,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, compensando la restante porzione.
5) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Milano al n. 597, p. I, dell'anno 1987).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 23/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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