Art. 3.
Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprieta'. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessita' sia dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della sovrintendenza ai monumenti di Siena.
Per tutti i lavori di cui al precedente comma sara' concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' ed il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potra' essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.
I contributi verranno concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.
La concessione del contributo e' subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:
a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo articolo 4;
b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;
c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;
d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo articolo 4.
Il versamento dei contributi stessi sara' effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avra' accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformita' al piano di cui al successivo articolo 6.
Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.
Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo e' nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo articolo 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verra' restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo articolo 4.
Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo articolo 4.
Le storiche contrade e i privati proprietari di edifici compresi nel centro storico delimitato dal piano regolatore ed aventi interesse storico, artistico e monumentale provvedono al consolidamento, restauro e sistemazione degli edifici di loro proprieta'. Dovranno essere eseguiti in ogni caso i lavori la cui necessita' sia dichiarata dal sindaco, sentita la commissione edilizia comunale e su parere conforme della sovrintendenza ai monumenti di Siena.
Per tutti i lavori di cui al precedente comma sara' concesso dallo Stato un contributo del 50 per cento sull'ammontare della spesa, che potra' essere elevato al 70 per cento qualora i lavori siano riconosciuti di particolare delicatezza e onerosita' ed il costo dei lavori stessi sia riconosciuto gravoso in rapporto al reddito dell'edificio; per le storiche contrade il contributo potra' essere elevato in tal caso fino all'80 per cento.
I contributi verranno concessi, su domanda degli interessati, dopo l'approvazione da parte del sindaco dei progetti, che dovranno ricomprendere in ogni caso i lavori dichiarati necessari ai sensi del precedente primo comma.
La concessione del contributo e' subordinata alla stipulazione di una convenzione, da trascrivere nei registri immobiliari, con la quale il proprietario si impegna:
a) ad abitare od utilizzare direttamente l'edificio per un periodo di almeno 10 anni ovvero a locarlo, per lo stesso periodo, alle condizioni di cui al quattordicesimo comma del successivo articolo 4;
b) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto nel caso in cui trasferisca a qualsiasi titolo, per atto tra vivi, l'immobile entro 15 anni dalla ultimazione dei lavori;
c) a restituire in unica soluzione il contributo ricevuto, maggiorato degli interessi legali, nel caso in cui non rispetti gli impegni assunti;
d) ad assicurare la prelazione di cui ai commi sedicesimo e diciassettesimo del successivo articolo 4.
Il versamento dei contributi stessi sara' effettuato per stati di avanzamento e dopo che il provveditore alle opere pubbliche avra' accertato che i lavori siano stati eseguiti in conformita' al piano di cui al successivo articolo 6.
Qualora il proprietario trasferisca a qualsiasi titolo l'immobile entro 15 anni dall'avvenuto risanamento, gli obblighi sono trasferiti all'acquirente.
Ogni patto contrario alle prescrizioni del presente articolo e' nullo, quale ne sia il contenuto apparente.
Qualora il proprietario non provveda, entro il termine fissato, all'esecuzione delle opere dichiarate necessarie, il comune vi provvede d'ufficio mediante occupazione temporanea dell'immobile ai sensi del nono comma del successivo articolo 4. In tal caso il contributo dello Stato viene corrisposto al comune. L'immobile verra' restituito al rispettivo proprietario previa stipulazione della convenzione di cui al decimo comma del successivo articolo 4.
Qualora il proprietario non intenda stipulare la predetta convenzione o rimborsare le spese sostenute il comune provvede ad espropriare gli immobili ai sensi del tredicesimo comma del successivo articolo 4.