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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IX, sentenza 12/02/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1032/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3214/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 ZA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014028547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate
Riscossione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava La cartella di pagamento n.
09420240014028547000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, e notificata in data 10/022025, su ruolo emesso da Regione Calabria Settore Tributi U.O Tasse Automobilistiche ed avente ad oggetto il mancato pagamento dei bolli auto per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di €uro 656,68 LIMITATAMENTE all'anno 2019 per l'importo di € 346,07.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico il previo avviso di accertamento notificato in data 09/05/2022.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sosteneva la tempestività e correttezza del proprio operato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Regione, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica dell'avviso prodromico che doveva necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica dell'avviso esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario di AdER ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte ciascuna resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti e IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario di AdER.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 9, riunita in udienza il
10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3214/2025 depositato il 09/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria - Viale Europa Indirizzo_1 ZA CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Demetrio Tripepi 89100 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420240014028547000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e il concessionario del servizio (Agenzia delle Entrate
Riscossione).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava La cartella di pagamento n.
09420240014028547000, emessa da Agenzia delle Entrate-Riscossione, e notificata in data 10/022025, su ruolo emesso da Regione Calabria Settore Tributi U.O Tasse Automobilistiche ed avente ad oggetto il mancato pagamento dei bolli auto per l'anno 2019-2021, per l'importo complessivo di €uro 656,68 LIMITATAMENTE all'anno 2019 per l'importo di € 346,07.
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza. Nello specifico il previo avviso di accertamento notificato in data 09/05/2022.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che sosteneva la tempestività e correttezza del proprio operato.
Deve innanzitutto rammentarsi che in base all'art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l.
2/86 convertito nella legge 60/86, dal 1° gennaio 1983, l'azione per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
Per quanto attiene al termine iniziale di decorrenza della prescrizione la Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza
n. 9120 del 17/04/2009 (Rv. 607555) ha chiarito che “La prescrizione del credito erariale riguardante il versamento della tassa di circolazione dei veicoli è triennale ed inizia a decorrere non dalla scadenza del termine previsto per il pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo a quello in cui tale adempimento doveva essere effettuato, in virtù dell'art. 3, primo comma, del d.l. 6 gennaio 1986, n. 2, convertito nella legge 7 marzo 1986, n. 60” (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 4137 del 26/04/1999, n. 3658 del 1997)..
In relazione al termine prescrizionale deve evidenziarsi come un evidente contrasto interpretativo anche all'interno della Suprema Corte di Cassazione è stato superato dalla decisione n. 23397 del 25.10.2016 depositata in data 17.11.2016 il Supremo Collegio, a sezioni Unite ha – forse definitivamente - stabilito che le pretese della Pubblica Amministrazione (Agenzia delle Entrate, Inps, Inail, Comuni, Regioni etc.) che si prescrivono in un termine “breve” (di cinque anni), non si possono convertire ad un termine decennale a meno che la sussistenza del credito non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo.
***
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente Regione, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica dell'avviso prodromico che doveva necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che la notifica dell'avviso esclude che la stessa si sia maturata.
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 143,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 1.100,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre spese, IVA e CPA da distrarsi a favore del difensore antistatario di AdER ex art. 93 c.p.c..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte ciascuna resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 143,00 oltre oneri dovuti e IVA, spese e CPA da distrarsi in favore del procuratore antistatario di AdER.