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Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 09/03/2026, n. 4339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4339 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04339/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03528/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3528 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Eros Cornaggia e Nicola Ambrosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di rigetto/rifiuto della domanda di rilascio del visto d'ingresso in Italia per motivi di lavoro (prot. nr. 125) emesso dall’Ambasciata d’Italia a Pristina.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il dott. NI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che la questione controversa riguarda il provvedimento di diniego di un visto di ingresso per lavoro subordinato (da svolgere nel campo dell’edilizia) emesso dall’Ambasciata d’Italia a Pristina (Kosovo) in data 11 novembre 2024;
Rilevato che tale provvedimento, non preceduto da preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l. 241/1990, è fondato sulla seguente motivazione: «il richiedente non ha fornito alcuna documentazione che attesti le sue qualifiche professionali o le esperienze lavorative nel settore in cui prevede di lavorare in Italia. Ciò solleva dubbi sul reale impiego previsto nel Paese. Pertanto, questa sede ritiene che il lavoratore possa rappresentare un rischio migratorio»;
Ritenuti sussistenti i vizi lamentati nel ricorso introduttivo in quanto:
(i) non risulta che l’Amministrazione abbia preventivamente comunicato il preavviso di rigetto, sebbene, in considerazione della normativa ratione temporis applicabile, tale adempimento procedimentale era effettivamente dovuto (le innovazioni contenute nel d.l. 145/2024, convertito con modificazioni dalla l. 187/2024 sono infatti divenute operative, ai sensi dell’art. 1 del citato d.l., solo a partire dal 5 febbraio 2025; cfr. tra le altre, sentenza TAR Lazio, Sezione Quinta Quater n. 19603/2025);
(ii) la circostanza ostativa indicata nel provvedimento – relativa all’asserita incompetenza del richiedente nel settore dell’edilizia ed alla conseguente sussistenza di rischio migratorio – risulta irragionevole se si considera che i cittadini kosovari, a partire dal 1° gennaio 2024, possono fare ingresso nel territorio dell’Unione europea per soggiorni di breve durata senza necessità di visto di ingresso (cfr. Regolamento UE 2023/850 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023); ciò consente di poter ragionevolmente escludere un rischio di abuso del titolo, in quanto, qualora l’interesse del ricorrente fosse quello di entrare nel territorio dello Stato e poi permanervi illegalmente, non avrebbe avuto alcuna necessità di munirsi previamente di un titolo d’ingresso;
Ritenuto conseguentemente di dover accogliere la domanda, annullando il provvedimento impugnato, e che le spese di lite, in ragione della soccombenza, debbano essere liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato se versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ES LL, Presidente
NI ET, Referendario, Estensore
Danilo Carrozzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI ET | ES LL |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.