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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 18/11/2025, n. 4660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4660 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Segue verbale udienza del 18.11.2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dott. RI Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al r.g. n. 43/2024
TRA
sito in Contursi Terme (Sa) Parte_1
alla via Serg. Magg. C.F. in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco
Ianniello come da procura in atti;
ATTORE
E
con sede in Milano alla Via Soperga n. 54 P.IVA CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo
Guarino come da procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale udienza del 3.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
sito in Contursi Terme (SA), conveniva la Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire 1) previa declaratoria della legittimità del recesso operato dal in riferimento al Parte_1
contratto del 17/12/2021, condannare la alla restituzione della CP_1 somma di €.23.130,36, quale quota versata dall'attore per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannare questa al risarcimento del danno subito dal , consistente nella Parte_1
differenza tra l'importo pattuito in contratto ed il maggior costo da dover sopportare da parte dell'attore per effetto della sottoscrizione di un altro contratto di appalto per il rifacimento delle facciate del fabbricato, pari ad €.208.173,24, od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) - in via subordinata, previa declaratoria della legittimità del recesso operato dal in riferimento al contratto del 17/12/2021, Parte_1
condannare la alla restituzione della somma di €.23.130,36, quale CP_1
quota versata dall'attore per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (30/12/2021), ovvero dal giorno della messa in mora (07/12/2022), nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannare questa al risarcimento del danno subito dal , consistente nella misura Parte_1
minima del 50% (considerando detraibile l'ulteriore 50% secondo quanto specificato in atti) in riferimento al maggior costo di € 208.173,24, ovvero la somma di € 104.086,62 da dover sopportare da parte dell'attore per effetto della sottoscrizione di un altro contratto di appalto per il rifacimento delle facciate del fabbricato, od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'illecito (17/12/2021) e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese e competenza legali.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che a) con verbale di assemblea del 07/05/2021 conferiva incarico alla con sede in CP_1
Milano alla via Soperga n.54, C.F. e P.Iva: , in persona del P.IVA_2
legale rapp.te p.t., l'incarico, quale General Contractor, di procedere alla manutenzione straordinaria del fabbricato a mezzo c.d. “bonus facciate”
(90%) e “sconto in fattura” con cessione del credito d'imposta, autorizzando l'amministratore a sottoscrivere il relativo contratto, come da proposta di incarico allegata al detto verbale;
b) con contratto del
17/12/2021 concluso tra il Condominio e la quest'ultima si CP_1
impegnava a realizzare interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione delle facciate mediante l'utilizzo del c.d. “bonus facciate”
e “sconto in fattura”, con cessione, quindi, del credito d'imposta pari al
90% dell'importo totale dei lavori, quantificato quest'ultimo nel contratto stesso in €.231.303,60, omnia comprensivo;
c) pertanto, al netto della detrazione di cui sopra, a carico del Condominio attoreo residuava l'importo di €.23.130,36, pari al 10% della spesa per i lavori a farsi, versato in favore della attraverso due bonifici bancari, del 29/12/2021 e CP_1
del 30/12/2021, rispettivamente di €.13.130,36 e di €.10.000,00; d) il tecnico progettista e Direttore dei lavori veniva individuato nella persona dell'arch. , da Contursi Terme (Sa); d) il General Controparte_2
Contractor sebbene il contratto concluso ed il versamento da CP_1
parte del delle somme a suo diretto carico, alla data del Parte_1
14/11/2022 ancora non aveva dato attuazione all'accordo, così da costringere il Condominio a trasmettere messa in mora ex art.1219 c.c., informando la della volontà, in difetto di un fattivo riscontro, di CP_1
risolvere il contratto e sollecitandola anche ad esprimersi sulla sua volontà di proseguire nell'incarico di cui al contratto del 17/12/2021 per l'esecuzione dei lavori di cui al “bonus facciate”; e) a seguito del perdurante silenzio della il Condominio, a mezzo l'avv. Rosa, CP_1
diffidava, con nota via pec del 07/12/2022, il General Contractor alla restituzione della somma già versata di €.23.130,36; f) alla predetta missiva la riscontrava con nota del 21/12/2022, specificando che CP_1
“…a breve invierà cronoprogramma circa la ripresa dei lavori…”; g) invece, alcun cronoprogramma la faceva pervenire al committente CP_1
né la stessa provvedeva alla ripresa dei lavori;
h) in assenza Parte_1
di alcun contatto da parte del General Contractor, con nota via pec del
10/10/2023 il Condominio, in virtù della clausola di cui all'art. 10 del contratto, intimava alla l'adempimento delle obbligazioni a suo CP_1
carico scaturenti dal predetto accordo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (ex art.1454 c.c.); i) anche tale diffida rimaneva priva di riscontro, per cui, con ulteriore nota via pec del 16/11/2023 l'attore, stante la risoluzione di diritto del contratto del 17/12/2021, richiedeva la restituzione della somma di €.23.130,36, oltre accessori, nonché il risarcimento dei danni connessi alla impossibilità di fruire dei benefici fiscali ratione temporis vigenti per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando l'avversa CP_1
azione ed esponeva: a) con contratto del 17.12.21 la Idea Servizi si impegnava a realizzare presso il odierno attore, lavori Parte_1
di efficientamento energetico e rifacimento facciate mediante il “bonus facciate”, di cui agli articoli 119 e ss del Decreto Legge 34/2020 e ss.mm., ricorrendo al sistema della “sconto in fattura”; b) in buona sostanza, il committente, beneficiando del bonus di legge anticipava solo il 10% dell'importo della fattura, mentre il restante 90% della fattura emessa, integrante il credito di imposta di cui normalmente gode il beneficiario, nella specie il Condominio, veniva ceduto da quest'ultimo alla CP_1
(general contractor) per un importo di euro 231.303,60 - attraverso n. 2 bonifici del 29.12.21 e 30.12.21 veniva corrisposto dal Parte_1
l'importo di euro 23.130,36 pari al 10% della spesa dei lavori, infatti tale spesa, ai fini della maturazione del credito di imposta decennale, ceduto al General Contractor, andava sostenuta entro il 31.12.2021; c) successivamente, in data 31.12.2021 si provvedeva a presentare la
C.I.L.A. prot. 11646 al Comune di Contursi Terme nonché altra documentazione integrativa;
d) il recesso operato dall'attore era illegittimo in quanto ai sensi dell'art. 10 del contratto il recesso ad nutum, in favore del cliente, non operava in caso di inadempimento, ma in maniera a sé stante se esercitato entro il termine di 14 gg dalla stipula del contratto e, nel caso di specie, tale termine non veniva rispettato, pertanto non poteva produrre alcun effetto;
e) il contratto non prevedeva alcun termine per l'inizio e la fine dei lavori, dunque, alla data della comparsa, la società convenuta non poteva dirsi inadempiente;
f) in relazione al maturare del credito di imposta in favore del beneficiario, la eseguiva tutti gli adempimenti previsti ex lege, tra cui: i) redazione CP_1
computo metrico, ii) asseverazione delle congruità dei costi redatta da tecnico abilitato e munito della relativa assicurazione specifica prevista dal decreto antri frode (Dec.n. 157/2021), iii) apposizione del visto di conformità da parte del commercialista munito di apposita polizza assicurativa rilasciata per tali adempimenti;
iv) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della predetta documentazione;
dunque, alcun pregiudizio pativa l'attore in relazione al maturare del credito di imposta previsto ex lege e anche in merito a tale attività prodromica la società convenuta era da considerarsi adempiente;
g) anche rispetto alle circostanze che al momento della comparsa erano “pendenti”, gli interventi pattuiti, non essendo ancora iniziati, Agenzia delle Entrate, con circolare 28/E/2022, pur precisando che il completamento dei lavori era necessario ai fini della detrazione, non aveva stabilito una data precisa per il loro completamento;
h) in virtù di ciò, non essendoci un termine specifico, i lavori potevano essere completati entro la data in cui l'Agenzia delle
Entrate avrebbe effettuato i controlli di rito e, facendo riferimento all'articolo 46 del DPR 600/1973, la scadenza generale doveva essere il sesto anno dopo la spesa (bonus facciata richiesto nel 2021 e 2022 – completamento lavori entro 2027/2028); i) tanto premesso, la CP_1
chiedeva: 1) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto attesa l'insussistenza del paventato danno e dell'inadempimento della convenuta;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di inadempimento a carico della convenuta, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta stessa per i fatti di causa attesa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e pertanto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art.1256 c.c.; e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al attore in Parte_1
conseguenza della suddetta declaratoria;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di inadempimento a carico della convenuta, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta stessa per i fatti di causa attesa la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al attore in conseguenza di detto accertamento;
4) il tutto con Parte_1
vittoria di spese, diritti e compensi di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 3.6.2025, il giudice ritenuta la causa matura per la decisone rinviava la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
La domanda spiegata dall'odierno attore ha ad oggetto la risoluzione del contratto del 17/12/2021 a mezzo del quale la si è impegnata a CP_1
realizzare, la manutenzione straordinaria delle facciate del fabbricato condominiale mediante l'utilizzo del c.d. “bonus facciate” e “sconto in fattura”, con cessione, quindi, da parte del Condominio, del credito d'imposta pari al 90% (all'epoca vigente) dell'importo totale dei lavori, quantificato tale totale nel contratto stesso in €.231.303,60, omnia comprensivo;
inoltre, l'attore ha chiesto la condanna nei confronti della alla restituzione della somma di €.23.130,36, quale quota versata CP_1
dal medesimo per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dal
. Parte_1
Giova preliminarmente ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 25872/2020).
L'onere di provare l'adempimento opera, non solo nel caso in cui l'attore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui si agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno.
In merito al caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in data 17.12.2021 veniva stipulato un contratto d'appalto tra il la avente ad oggetto interventi di rifacimento Parte_1 CP_1
facciata e balconi, risanamento cemento ammalorato, oneri tecnici e qualunque altro magistero 1150 mq € 231.303,60”; nella sezione “Sconto con cessione del credito d'imposta bonus D.L. 34 del 18/05/2020”, dell'accordo veniva indicato 90% € 208.173,24”, ed infine, nella sezione
“Prezzo al netto della detrazione”, era specificato “€ 23.130,36”. Rispetto
a tali interventi, come si legge all'art. 5 di tale contratto: “L'inizio dei lavori
è subordinato all'accertamento di alcuni presupposti tecnico- amministrativi: a) ottenimento del nullaosta all'esecuzione dei lavori e/o alle autorizzazioni paesaggistiche, ove previsto;
b) pagamento del corrispettivo;
c) verifica della installabilità del prodotto in relazione alle condizioni strutturali e tecniche del fabbricato ove dovrà essere installato, dei luoghi, delle prescrizioni edilizie e quant'altro possa ostacolare alla corretta realizzazione;
d) consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità amministrativa e tecnica per l'accesso del Cliente alle detrazioni fiscali o incentivi statali disciplinati dal
D.L. nr. 34 del 19 maggio del 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni (…)”.
Sulla base del contenuto del contratto, dunque, a carico dell'attore residuava l'importo di € 23.130,36, pari al 10% della spesa e versato in favore della convenuta mediante due bonifici bancari, del 29.12.2021 e del 30.12.2021, rispettivamente di € 13.130,36 e di 10.000,00, entrambi prodotti dalla parte attrice in giudizio. Inoltre, come dall'esame della documentazione in atti emerge come il Condominio, in data 31.12.2021, provvedeva a presentare prot. n. 11646 C.I.L.A. al Comune di Contursi Terme, oltre all'ulteriore documentazione integrativa richiesta dal medesimo ente, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dal contratto per dare inizio ai lavori.
Come si evince dai documenti allegati dalle parti, in data 14.11.2022 la non aveva ancora provveduto a dare attuazione all'accordo, di CP_1
talché il Condominio procedeva a trasmettere messa in mora per l'inizio lavori, sollecitando la prima ad esprimersi sulla propria volontà di proseguire nell'incarico. In seguito all'inerzia della convenuta, dunque,
l'attore diffidava la stessa, con nota via pec del 07.12.2022, alla restituzione della somma di € 23.130,36. La convenuta riscontrava alla predetta diffida in data 21.12.2022 specificando: “La scrivente società a breve invierà un cronoprogramma circa la ripresa dei lavori, i quali non stati interrotti e/o ritardati a causa del ritardato smobilizzo dei crediti di imposta, vicenda ormai di dominio pubblico.”. In seguito a ciò, però, non perveniva alcuna comunicazione da parte della convenuta relativa all'inizio dei lavori, tale per cui il Condominio, in data 10.10.2023, in virtù dell'art. 10 del contratto, intimava alla l'adempimento delle CP_1
obbligazioni a suo carico entro il termine di giorni trenta dalla ricezione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (ex art.1454 c.c.). Anche quest'ultima diffida rimaneva priva di riscontro, per cui, con altra nota del 16.11.2023 l'attore richiedeva la restituzione della somma di € 23.130,36. Rispetto a quanto affermato, si richiama l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti in causa, all'interno del quale si legge:
“La fornitrice, salvo casi di forza maggiore e/o caso fortuito, o salvo casi di accordo con il Cliente, si impegna a installare il prodotto entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.”.
La parte convenuta non solo si è dimostrata inadempiente rispetto a quanto previsto all'interno dell'accordo, ma non ha provveduto a fornire alcuna prova in merito a quanto sostenuto all'interno dei propri scritti difensivi;
inoltre, la si è dimostrata inerte nel dare avvio ai lavori, CP_1
nonostante fosse stata predisposta tutta la documentazione propedeutica relativamente a ciò e fosse stata versato l'importo del 10% dell'importo totale degli interventi dalla parte attrice;
dunque, sebbene vi fossero tutti i presupposti per dare inizio ai lavori, la convenuta, non solo non ha proceduto in tal senso ma non ha neanche provveduto a dare notizia dell'evoluzione degli stessi, fornendo esclusivamente notizie fuorvianti con la nota inviata dal in data 21.12.2022. Parte_1
Sulla base di quanto affermato, dunque, la non ha fornito alcun CP_1
elemento probatorio dal quale sia possibile desumere il proprio adempimento o il verificarsi di un evento impeditivo, indipendente dalla propria condotta, dal quale sia derivata la condotta inadempiente;
in conclusione, visto anche l'atteggiamento della società convenuta, si può ritenere che il recesso operato dal , in riferimento al Parte_1
contratto del 17.11.2021, sia legittimo e la domanda di restituzione delle somme versate, pari ad € 23.130,36, sia meritevole di accoglimento. Gli interessi, al tasso legale, su detta somma decorrono dall'effettivo esborso ovvero dalla data di esecuzione dei bonifici bancari in favore della convenuta.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni spiegata dal
, occorre rilevare che, a causa dell'atteggiamento della Parte_1
convenuta e per le ragioni richiamate in precedenza, il medesimo ha effettivamente subito un danno, in quanto non ha potuto usufruire dell'agevolazione prevista nel 2021, che prevedeva la possibilità di un risparmio pari al 90% del costo degli interventi da realizzare. Come rilevato dall'attore nelle proprie memorie difensive, prendendo in considerazione le agevolazioni vigenti nel 2025, è possibile evidenziare che, attualmente, gli interventi che mirano al recupero o al miglioramento delle facciate degli edifici esistenti possono rientrare nel cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni” con le seguenti percentuali e limiti di spesa: per l'abitazione principale, è possibile detrarre il 50% delle spese, mentre per le altre unità immobiliari la detrazione è del 36% delle spese, con un limite massimo agevolabile di € 96.000,00. Dal 1° gennaio
2026 al 31 dicembre 2027, invece, le aliquote si ridurranno ulteriormente e saranno 36% per l'abitazione principale e 30% per le altre unità immobiliari.
Se si prende in considerazione il bonus vigente nell'anno corrente, non è stata provata l'esistenza di preclusioni a tale agevolazione nella misura del 50%, ipotesi ancora astrattamente percorribili dall'attore presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali.
Si ritiene, pertanto, che tale agevolazione sia ancora concretamente fruibile, così come prospettata da parte attrice, con le seguenti modalità: per poter eseguire l'intervento di cui al contratto oggetto del presente giudizio, in applicazione del bonus 50%, l'importo che l'attore risparmierebbe sarebbe pari ad € 115.651,80; il risparmio d'imposta, pertanto, sarebbe pari ad € 115.651,80;
Da detta somma vanno in ogni caso detratti € 23.130,36 di cui alla distinta domanda di restituzione per cui la somma da liquidare a titolo di risarcimento danni è pari ad € 92.521,44 (€ 115.651,80 – € 23.130,36).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene di dover liquidare il risarcimento del danno per l'importo di € 92.521,44.
Gli interessi, al tasso legale, su detta somma decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p.
RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante
R.G. n. 43/2024, così decide:
1) Dichiara risolto il contratto di appalto oggetto di causa per inadempimento della e, per l'effetto, condanna la stessa alla CP_1
restituzione della somma di € 23.130,36 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna la a titolo di risarcimento danni, al pagamento in CP_1
favore dell'attore della somma di € 92.521,44 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1
dell'attore, che liquida in € 550,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre C.P.A e IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica ed in persona del g.o.p. dott. RI Pelosi, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I grado iscritta al r.g. n. 43/2024
TRA
sito in Contursi Terme (Sa) Parte_1
alla via Serg. Magg. C.F. in persona Parte_2 P.IVA_1
dell'amministratore p.t., rappresentato e difeso, dall'avv. Francesco
Ianniello come da procura in atti;
ATTORE
E
con sede in Milano alla Via Soperga n. 54 P.IVA CP_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante rapp.ta e difesa dall'avv. Riccardo
Guarino come da procura in atti
CONVENUTA
Conclusioni: come da verbale udienza del 3.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, il
[...]
sito in Contursi Terme (SA), conveniva la Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno al fine di ivi sentire 1) previa declaratoria della legittimità del recesso operato dal in riferimento al Parte_1
contratto del 17/12/2021, condannare la alla restituzione della CP_1 somma di €.23.130,36, quale quota versata dall'attore per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannare questa al risarcimento del danno subito dal , consistente nella Parte_1
differenza tra l'importo pattuito in contratto ed il maggior costo da dover sopportare da parte dell'attore per effetto della sottoscrizione di un altro contratto di appalto per il rifacimento delle facciate del fabbricato, pari ad €.208.173,24, od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
2) - in via subordinata, previa declaratoria della legittimità del recesso operato dal in riferimento al contratto del 17/12/2021, Parte_1
condannare la alla restituzione della somma di €.23.130,36, quale CP_1
quota versata dall'attore per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, oltre interessi legali dal giorno del pagamento (30/12/2021), ovvero dal giorno della messa in mora (07/12/2022), nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, condannare questa al risarcimento del danno subito dal , consistente nella misura Parte_1
minima del 50% (considerando detraibile l'ulteriore 50% secondo quanto specificato in atti) in riferimento al maggior costo di € 208.173,24, ovvero la somma di € 104.086,62 da dover sopportare da parte dell'attore per effetto della sottoscrizione di un altro contratto di appalto per il rifacimento delle facciate del fabbricato, od in quella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di Giustizia, oltre interessi legali dal giorno dell'illecito (17/12/2021) e rivalutazione monetaria;
3) con vittoria di spese e competenza legali.
A sostegno della domanda l'attore deduceva che a) con verbale di assemblea del 07/05/2021 conferiva incarico alla con sede in CP_1
Milano alla via Soperga n.54, C.F. e P.Iva: , in persona del P.IVA_2
legale rapp.te p.t., l'incarico, quale General Contractor, di procedere alla manutenzione straordinaria del fabbricato a mezzo c.d. “bonus facciate”
(90%) e “sconto in fattura” con cessione del credito d'imposta, autorizzando l'amministratore a sottoscrivere il relativo contratto, come da proposta di incarico allegata al detto verbale;
b) con contratto del
17/12/2021 concluso tra il Condominio e la quest'ultima si CP_1
impegnava a realizzare interventi di efficientamento energetico e di riqualificazione delle facciate mediante l'utilizzo del c.d. “bonus facciate”
e “sconto in fattura”, con cessione, quindi, del credito d'imposta pari al
90% dell'importo totale dei lavori, quantificato quest'ultimo nel contratto stesso in €.231.303,60, omnia comprensivo;
c) pertanto, al netto della detrazione di cui sopra, a carico del Condominio attoreo residuava l'importo di €.23.130,36, pari al 10% della spesa per i lavori a farsi, versato in favore della attraverso due bonifici bancari, del 29/12/2021 e CP_1
del 30/12/2021, rispettivamente di €.13.130,36 e di €.10.000,00; d) il tecnico progettista e Direttore dei lavori veniva individuato nella persona dell'arch. , da Contursi Terme (Sa); d) il General Controparte_2
Contractor sebbene il contratto concluso ed il versamento da CP_1
parte del delle somme a suo diretto carico, alla data del Parte_1
14/11/2022 ancora non aveva dato attuazione all'accordo, così da costringere il Condominio a trasmettere messa in mora ex art.1219 c.c., informando la della volontà, in difetto di un fattivo riscontro, di CP_1
risolvere il contratto e sollecitandola anche ad esprimersi sulla sua volontà di proseguire nell'incarico di cui al contratto del 17/12/2021 per l'esecuzione dei lavori di cui al “bonus facciate”; e) a seguito del perdurante silenzio della il Condominio, a mezzo l'avv. Rosa, CP_1
diffidava, con nota via pec del 07/12/2022, il General Contractor alla restituzione della somma già versata di €.23.130,36; f) alla predetta missiva la riscontrava con nota del 21/12/2022, specificando che CP_1
“…a breve invierà cronoprogramma circa la ripresa dei lavori…”; g) invece, alcun cronoprogramma la faceva pervenire al committente CP_1
né la stessa provvedeva alla ripresa dei lavori;
h) in assenza Parte_1
di alcun contatto da parte del General Contractor, con nota via pec del
10/10/2023 il Condominio, in virtù della clausola di cui all'art. 10 del contratto, intimava alla l'adempimento delle obbligazioni a suo CP_1
carico scaturenti dal predetto accordo entro il termine di giorni trenta dalla ricezione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (ex art.1454 c.c.); i) anche tale diffida rimaneva priva di riscontro, per cui, con ulteriore nota via pec del 16/11/2023 l'attore, stante la risoluzione di diritto del contratto del 17/12/2021, richiedeva la restituzione della somma di €.23.130,36, oltre accessori, nonché il risarcimento dei danni connessi alla impossibilità di fruire dei benefici fiscali ratione temporis vigenti per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto.
Si costituiva in giudizio la impugnando e contestando l'avversa CP_1
azione ed esponeva: a) con contratto del 17.12.21 la Idea Servizi si impegnava a realizzare presso il odierno attore, lavori Parte_1
di efficientamento energetico e rifacimento facciate mediante il “bonus facciate”, di cui agli articoli 119 e ss del Decreto Legge 34/2020 e ss.mm., ricorrendo al sistema della “sconto in fattura”; b) in buona sostanza, il committente, beneficiando del bonus di legge anticipava solo il 10% dell'importo della fattura, mentre il restante 90% della fattura emessa, integrante il credito di imposta di cui normalmente gode il beneficiario, nella specie il Condominio, veniva ceduto da quest'ultimo alla CP_1
(general contractor) per un importo di euro 231.303,60 - attraverso n. 2 bonifici del 29.12.21 e 30.12.21 veniva corrisposto dal Parte_1
l'importo di euro 23.130,36 pari al 10% della spesa dei lavori, infatti tale spesa, ai fini della maturazione del credito di imposta decennale, ceduto al General Contractor, andava sostenuta entro il 31.12.2021; c) successivamente, in data 31.12.2021 si provvedeva a presentare la
C.I.L.A. prot. 11646 al Comune di Contursi Terme nonché altra documentazione integrativa;
d) il recesso operato dall'attore era illegittimo in quanto ai sensi dell'art. 10 del contratto il recesso ad nutum, in favore del cliente, non operava in caso di inadempimento, ma in maniera a sé stante se esercitato entro il termine di 14 gg dalla stipula del contratto e, nel caso di specie, tale termine non veniva rispettato, pertanto non poteva produrre alcun effetto;
e) il contratto non prevedeva alcun termine per l'inizio e la fine dei lavori, dunque, alla data della comparsa, la società convenuta non poteva dirsi inadempiente;
f) in relazione al maturare del credito di imposta in favore del beneficiario, la eseguiva tutti gli adempimenti previsti ex lege, tra cui: i) redazione CP_1
computo metrico, ii) asseverazione delle congruità dei costi redatta da tecnico abilitato e munito della relativa assicurazione specifica prevista dal decreto antri frode (Dec.n. 157/2021), iii) apposizione del visto di conformità da parte del commercialista munito di apposita polizza assicurativa rilasciata per tali adempimenti;
iv) trasmissione all'Agenzia delle Entrate della predetta documentazione;
dunque, alcun pregiudizio pativa l'attore in relazione al maturare del credito di imposta previsto ex lege e anche in merito a tale attività prodromica la società convenuta era da considerarsi adempiente;
g) anche rispetto alle circostanze che al momento della comparsa erano “pendenti”, gli interventi pattuiti, non essendo ancora iniziati, Agenzia delle Entrate, con circolare 28/E/2022, pur precisando che il completamento dei lavori era necessario ai fini della detrazione, non aveva stabilito una data precisa per il loro completamento;
h) in virtù di ciò, non essendoci un termine specifico, i lavori potevano essere completati entro la data in cui l'Agenzia delle
Entrate avrebbe effettuato i controlli di rito e, facendo riferimento all'articolo 46 del DPR 600/1973, la scadenza generale doveva essere il sesto anno dopo la spesa (bonus facciata richiesto nel 2021 e 2022 – completamento lavori entro 2027/2028); i) tanto premesso, la CP_1
chiedeva: 1) rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e diritto attesa l'insussistenza del paventato danno e dell'inadempimento della convenuta;
2) in subordine, nella denegata ipotesi di inadempimento a carico della convenuta, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta stessa per i fatti di causa attesa l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e pertanto dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto ex art.1256 c.c.; e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al attore in Parte_1
conseguenza della suddetta declaratoria;
3) in subordine, nella denegata ipotesi di inadempimento a carico della convenuta, accertare e dichiarare l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità della convenuta stessa per i fatti di causa attesa la non imputabilità dell'inadempimento ai sensi dell'art. 1218 c.c., e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto al attore in conseguenza di detto accertamento;
4) il tutto con Parte_1
vittoria di spese, diritti e compensi di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
All'udienza del 3.6.2025, il giudice ritenuta la causa matura per la decisone rinviava la stessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 18.11.2025.
La domanda spiegata dall'odierno attore ha ad oggetto la risoluzione del contratto del 17/12/2021 a mezzo del quale la si è impegnata a CP_1
realizzare, la manutenzione straordinaria delle facciate del fabbricato condominiale mediante l'utilizzo del c.d. “bonus facciate” e “sconto in fattura”, con cessione, quindi, da parte del Condominio, del credito d'imposta pari al 90% (all'epoca vigente) dell'importo totale dei lavori, quantificato tale totale nel contratto stesso in €.231.303,60, omnia comprensivo;
inoltre, l'attore ha chiesto la condanna nei confronti della alla restituzione della somma di €.23.130,36, quale quota versata CP_1
dal medesimo per l'esecuzione dei lavori di cui al predetto contratto, nonché, in virtù dell'inadempimento contrattuale della convenuta, la condanna di quest'ultima al risarcimento del danno subito dal
. Parte_1
Giova preliminarmente ricordare che il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte negoziale o legale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr. Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 25872/2020).
L'onere di provare l'adempimento opera, non solo nel caso in cui l'attore agisca per l'adempimento, ma anche nel caso in cui si agisca per la risoluzione o il risarcimento del danno.
In merito al caso di specie, come si evince dalla documentazione prodotta in atti, in data 17.12.2021 veniva stipulato un contratto d'appalto tra il la avente ad oggetto interventi di rifacimento Parte_1 CP_1
facciata e balconi, risanamento cemento ammalorato, oneri tecnici e qualunque altro magistero 1150 mq € 231.303,60”; nella sezione “Sconto con cessione del credito d'imposta bonus D.L. 34 del 18/05/2020”, dell'accordo veniva indicato 90% € 208.173,24”, ed infine, nella sezione
“Prezzo al netto della detrazione”, era specificato “€ 23.130,36”. Rispetto
a tali interventi, come si legge all'art. 5 di tale contratto: “L'inizio dei lavori
è subordinato all'accertamento di alcuni presupposti tecnico- amministrativi: a) ottenimento del nullaosta all'esecuzione dei lavori e/o alle autorizzazioni paesaggistiche, ove previsto;
b) pagamento del corrispettivo;
c) verifica della installabilità del prodotto in relazione alle condizioni strutturali e tecniche del fabbricato ove dovrà essere installato, dei luoghi, delle prescrizioni edilizie e quant'altro possa ostacolare alla corretta realizzazione;
d) consegna di tutta la documentazione attestante la regolarità amministrativa e tecnica per l'accesso del Cliente alle detrazioni fiscali o incentivi statali disciplinati dal
D.L. nr. 34 del 19 maggio del 2020 e sue successive modifiche e/o integrazioni (…)”.
Sulla base del contenuto del contratto, dunque, a carico dell'attore residuava l'importo di € 23.130,36, pari al 10% della spesa e versato in favore della convenuta mediante due bonifici bancari, del 29.12.2021 e del 30.12.2021, rispettivamente di € 13.130,36 e di 10.000,00, entrambi prodotti dalla parte attrice in giudizio. Inoltre, come dall'esame della documentazione in atti emerge come il Condominio, in data 31.12.2021, provvedeva a presentare prot. n. 11646 C.I.L.A. al Comune di Contursi Terme, oltre all'ulteriore documentazione integrativa richiesta dal medesimo ente, adempiendo a tutti gli obblighi previsti dal contratto per dare inizio ai lavori.
Come si evince dai documenti allegati dalle parti, in data 14.11.2022 la non aveva ancora provveduto a dare attuazione all'accordo, di CP_1
talché il Condominio procedeva a trasmettere messa in mora per l'inizio lavori, sollecitando la prima ad esprimersi sulla propria volontà di proseguire nell'incarico. In seguito all'inerzia della convenuta, dunque,
l'attore diffidava la stessa, con nota via pec del 07.12.2022, alla restituzione della somma di € 23.130,36. La convenuta riscontrava alla predetta diffida in data 21.12.2022 specificando: “La scrivente società a breve invierà un cronoprogramma circa la ripresa dei lavori, i quali non stati interrotti e/o ritardati a causa del ritardato smobilizzo dei crediti di imposta, vicenda ormai di dominio pubblico.”. In seguito a ciò, però, non perveniva alcuna comunicazione da parte della convenuta relativa all'inizio dei lavori, tale per cui il Condominio, in data 10.10.2023, in virtù dell'art. 10 del contratto, intimava alla l'adempimento delle CP_1
obbligazioni a suo carico entro il termine di giorni trenta dalla ricezione, specificando che, in difetto, il contratto si sarebbe risolto di diritto (ex art.1454 c.c.). Anche quest'ultima diffida rimaneva priva di riscontro, per cui, con altra nota del 16.11.2023 l'attore richiedeva la restituzione della somma di € 23.130,36. Rispetto a quanto affermato, si richiama l'art. 4 del contratto stipulato tra le parti in causa, all'interno del quale si legge:
“La fornitrice, salvo casi di forza maggiore e/o caso fortuito, o salvo casi di accordo con il Cliente, si impegna a installare il prodotto entro 90 giorni dalla sottoscrizione del contratto.”.
La parte convenuta non solo si è dimostrata inadempiente rispetto a quanto previsto all'interno dell'accordo, ma non ha provveduto a fornire alcuna prova in merito a quanto sostenuto all'interno dei propri scritti difensivi;
inoltre, la si è dimostrata inerte nel dare avvio ai lavori, CP_1
nonostante fosse stata predisposta tutta la documentazione propedeutica relativamente a ciò e fosse stata versato l'importo del 10% dell'importo totale degli interventi dalla parte attrice;
dunque, sebbene vi fossero tutti i presupposti per dare inizio ai lavori, la convenuta, non solo non ha proceduto in tal senso ma non ha neanche provveduto a dare notizia dell'evoluzione degli stessi, fornendo esclusivamente notizie fuorvianti con la nota inviata dal in data 21.12.2022. Parte_1
Sulla base di quanto affermato, dunque, la non ha fornito alcun CP_1
elemento probatorio dal quale sia possibile desumere il proprio adempimento o il verificarsi di un evento impeditivo, indipendente dalla propria condotta, dal quale sia derivata la condotta inadempiente;
in conclusione, visto anche l'atteggiamento della società convenuta, si può ritenere che il recesso operato dal , in riferimento al Parte_1
contratto del 17.11.2021, sia legittimo e la domanda di restituzione delle somme versate, pari ad € 23.130,36, sia meritevole di accoglimento. Gli interessi, al tasso legale, su detta somma decorrono dall'effettivo esborso ovvero dalla data di esecuzione dei bonifici bancari in favore della convenuta.
Per quanto concerne la domanda di risarcimento danni spiegata dal
, occorre rilevare che, a causa dell'atteggiamento della Parte_1
convenuta e per le ragioni richiamate in precedenza, il medesimo ha effettivamente subito un danno, in quanto non ha potuto usufruire dell'agevolazione prevista nel 2021, che prevedeva la possibilità di un risparmio pari al 90% del costo degli interventi da realizzare. Come rilevato dall'attore nelle proprie memorie difensive, prendendo in considerazione le agevolazioni vigenti nel 2025, è possibile evidenziare che, attualmente, gli interventi che mirano al recupero o al miglioramento delle facciate degli edifici esistenti possono rientrare nel cosiddetto “Bonus Ristrutturazioni” con le seguenti percentuali e limiti di spesa: per l'abitazione principale, è possibile detrarre il 50% delle spese, mentre per le altre unità immobiliari la detrazione è del 36% delle spese, con un limite massimo agevolabile di € 96.000,00. Dal 1° gennaio
2026 al 31 dicembre 2027, invece, le aliquote si ridurranno ulteriormente e saranno 36% per l'abitazione principale e 30% per le altre unità immobiliari.
Se si prende in considerazione il bonus vigente nell'anno corrente, non è stata provata l'esistenza di preclusioni a tale agevolazione nella misura del 50%, ipotesi ancora astrattamente percorribili dall'attore presentando una nuova pratica edilizia ed usufruendo dei correlati benefici fiscali.
Si ritiene, pertanto, che tale agevolazione sia ancora concretamente fruibile, così come prospettata da parte attrice, con le seguenti modalità: per poter eseguire l'intervento di cui al contratto oggetto del presente giudizio, in applicazione del bonus 50%, l'importo che l'attore risparmierebbe sarebbe pari ad € 115.651,80; il risparmio d'imposta, pertanto, sarebbe pari ad € 115.651,80;
Da detta somma vanno in ogni caso detratti € 23.130,36 di cui alla distinta domanda di restituzione per cui la somma da liquidare a titolo di risarcimento danni è pari ad € 92.521,44 (€ 115.651,80 – € 23.130,36).
Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, si ritiene di dover liquidare il risarcimento del danno per l'importo di € 92.521,44.
Gli interessi, al tasso legale, su detta somma decorrono dalla domanda all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del DM 55/2014 e ss.mm. (d.m. 147/22), tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del g.o.p.
RI Pelosi, definitivamente pronunciando sulla controversia recante
R.G. n. 43/2024, così decide:
1) Dichiara risolto il contratto di appalto oggetto di causa per inadempimento della e, per l'effetto, condanna la stessa alla CP_1
restituzione della somma di € 23.130,36 oltre interessi come in parte motiva indicato;
2) Condanna la a titolo di risarcimento danni, al pagamento in CP_1
favore dell'attore della somma di € 92.521,44 oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo;
3) Condanna la al pagamento delle spese di lite, in favore CP_1
dell'attore, che liquida in € 550,00 per esborsi ed € 8.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, oltre C.P.A e IVA sugli importi imponibili come per legge.
Così deciso in Salerno il 18.11.2025
Il g.o.p.
Dr. RI Pelosi