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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 17/10/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1652 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Giorgio Cozzarini Presidente relatore Dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice Dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 18/09/2024 da:
nata in [...] il [...] - Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 residente in [...]2 con l'Avv. DEL MEI GIUSEPPE, presso il quale ha eletto domicilio telematico contro nato in [...] il [...] - Cod. Fisc. CP_1 C.F._2 residente in [...] con l'Avv. CASSINI AUGUSTO, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in Kosovo in data 4/8/2021, trascritto in Italia nei Registri degli atti di matrimonio del comune di Chions (PN) (anno 2022 atto n.10 parte 2 serie C )
con i seguenti figli: , n. a Pordenone il 01/08/2022 Parte_2
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale OGGETTO: separazione giudiziale
FATTO Con ricorso depositato in data 18/9/2024, ha agito per ottenere la Parte_1 separazione dal coniuge chiedendo l'affidamento condiviso del figlio con CP_1 collocazione prevalente presso di sé, proponendo un regime di visite paterne e chiedendo l'imposizione a carico del padre dell'obbligo di mantenimento ordinario del figlio nella misura di 350 euro mensili, oltre alla partecipazione alla metà delle spese straordinarie. Rimasta contumace la parte resistente, nell'udienza di comparizione del giorno 17/12/2024 sono stati adottati provvedimenti temporanei e urgenti, con i quali, in sostanza, sono state provvisoriamente accolte le richieste di parte ricorrente. Nella medesima occasione è stata ordinata al resistente l'esibizione della documentazione di cui all'art. 473-bis.12 c.p.c.. Prima della successiva udienza, nella quale la causa è stata rimessa in decisione, si è costituito il convenuto. In vista dell'udienza di rimessione della causa in decisione le parti, rinunciando al deposito degli scritti conclusivi, hanno depositato foglio di conclusioni congiunte, nei seguenti termini:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza disattesa e reietta, 1) dichiarare la separazione personale tra i coniugi , nata in [...] il Parte_1
6/07/1999, e nato in [...] il [...]; CP_1
2) dichiarare che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
3) disporre l'affido condiviso con collocamento prevalente del figlio presso la madre, Parte_2 con la quale risiederà, pernottando dal padre a fine settimana alternati e almeno due volta a settimana da concordarsi tra i genitori, salva la possibilità per il padre di vedere il figlio previo accordo con la madre in ogni momento. Durante le vacanze estive il figlio minore trascorrerà almeno
4 settimane, anche non continuative, con ognuno dei genitori;
i rispettivi periodi di vacanza estiva con figlio minore dovranno essere concordati tra i genitori con congruo anticipo e comunque entro il 30 maggio di ogni anno.
4) disporre, a carico del padre, un assegno di mantenimento di euro 300,00 mensili in favore del figlio che il padre verserà in modo tracciabile alla madre entro il giorno 5 di ogni Parte_2 mese. Assegno soggetto a rivalutazione annua in base agli indici ISTAT, se positivi;
5) disporre le spese straordinarie al 50% tra i genitori, come da protocollo vigente avanti l'intestato Tribunale;
6) disporre che l'Assegno Unico per il figlio venga percepito integralmente dalla madre;
7) Spese di lite interamente compensate.”
Conseguentemente, nell'udienza del giorno 14/10/25, sostituita con il deposito note scritte, la causa è stata rimessa in decisione.
DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come risulta dagli atti, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Non si deve procedere all'ascolto del minorenne (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dell'età e dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 CP_1 che hanno contratto matrimonio in Kosovo in data 4/8/2021.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte. 3) Compensa tra le parti le spese di procedura
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Chions (PN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2022 atto n.10 parte 2 serie C)
Così deciso in Pordenone, il 17 ottobre 2025
Il Presidente relatore dott. Giorgio Cozzarini