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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 04/12/2025, n. 1320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1320 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2748/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2748/2024 r.g. vertente tra:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Caramanico Parte_1 C.F._1
Terme al v.le della Libertà al n.1 presso lo studio dell'avv. SANELLI PIERA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE contro
(CF: Controparte_1 C.F._2
(CF: ) CP_2 C.F._3
(CF: ) CP_3 C.F._4
(CF: ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, per sentire Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, dell'immobile sito in Roccacaramanico - Comune di pagina 1 di 3 SANT'EUFEMIA A EL (PE), in via della Chiesa, snc, immobile catastalmente identificato al
Foglio 22 Particella 1269 (ex 836), di ca 77, Categoria F/6a), consistente in rudere di fabbricato.
2. L'attrice precisava che il 19.03.2024 le era stato trasferito, a titolo particolare, dal signor
[...]
, nato a Sant'Eufemia a [...] il [...], il possesso dell'immobile sito in Per_1
Roccacaramanico - Comune di SANT'EUFEMIA A EL (PE), che lo stesso, alla data di detto trasferimento, si dichiarava nel legittimo possesso del su indicato immobile, da oltre vent'anni; possesso che, come dichiarato dallo stesso signor , era stato continuo, non interrotto, Persona_1 pacifico, pubblico, non equivoco, senza che lo stesso e, prima di lui, i suoi danti causa, avessero subito mai alcuna rivendicazione da parte di terzi e dallo stesso esercitato animo domini;
che l'odierna attrice, dunque, ha, attualmente il possesso esclusivo, e per l'intera quota/consistenza, del fabbricato su indicato, derivato dal cumulo con il possesso esercitato dapprima dal signor . Persona_1
3. I convenuti, ritualmente notificati, non si costituivano in giudizio.
4. All'udienza del 12.03.2025, veniva dichiarata la contumacia di , , Controparte_1 CP_2
, e veniva ammessa la prova orale come articolata;
la causa veniva rimessa per CP_3 CP_4 la decisione all'udienza del 18.12.2025 dando termine per il deposito delle note conclusionali sino a trenta giorni prima.
5. All'udienza del 25 giugno 2025, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, l'attrice chiedeva un breve differimento;
per parte convenuta nessuno compariva. Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 2 luglio 2025 onerando parte attrice del deposito delle citazioni testimoniali.
6. Con decreto del 26.06.2025 il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dalla prova, rilevata l'omessa citazione dei testi. L'attrice, con istanza del 30.06.2025, proponeva istanza di revoca del suddetto decreto, deducendo impedimenti di salute nei giorni destinati alle notifiche, come da certificazione medica allegata.
7. All'udienza del 2 luglio 2025 l'attrice ribadiva la richiesta di revoca e di fissazione di nuova udienza per l'escussione dei testi. Il Giudice delegato rimetteva gli atti al Giudice titolare. All'udienza del 10 luglio 2025 parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini per l'istruzione della causa;
pertanto, il
Giudice fissava per la decisione l'udienza del 14 maggio 2026.
8. Con istanza del 20.10.2025 l'attrice rappresentava di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, dichiarando di rinunciare agli atti ex art. 360 c.p.c.
9. All'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice confermava la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 3 10. In tal senso, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dalla ricorrente, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
11. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza dei resistenti che sono contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia gli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SEZIONE CIVILE
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2748/2024 r.g. vertente tra:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Caramanico Parte_1 C.F._1
Terme al v.le della Libertà al n.1 presso lo studio dell'avv. SANELLI PIERA che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTRICE contro
(CF: Controparte_1 C.F._2
(CF: ) CP_2 C.F._3
(CF: ) CP_3 C.F._4
(CF: ) CP_4 C.F._5
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: ON
CONCLUSIONI: Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, davanti a questo Parte_1
Tribunale, per sentire Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 dichiarare l'intervenuto acquisto per usucapione, dell'immobile sito in Roccacaramanico - Comune di pagina 1 di 3 SANT'EUFEMIA A EL (PE), in via della Chiesa, snc, immobile catastalmente identificato al
Foglio 22 Particella 1269 (ex 836), di ca 77, Categoria F/6a), consistente in rudere di fabbricato.
2. L'attrice precisava che il 19.03.2024 le era stato trasferito, a titolo particolare, dal signor
[...]
, nato a Sant'Eufemia a [...] il [...], il possesso dell'immobile sito in Per_1
Roccacaramanico - Comune di SANT'EUFEMIA A EL (PE), che lo stesso, alla data di detto trasferimento, si dichiarava nel legittimo possesso del su indicato immobile, da oltre vent'anni; possesso che, come dichiarato dallo stesso signor , era stato continuo, non interrotto, Persona_1 pacifico, pubblico, non equivoco, senza che lo stesso e, prima di lui, i suoi danti causa, avessero subito mai alcuna rivendicazione da parte di terzi e dallo stesso esercitato animo domini;
che l'odierna attrice, dunque, ha, attualmente il possesso esclusivo, e per l'intera quota/consistenza, del fabbricato su indicato, derivato dal cumulo con il possesso esercitato dapprima dal signor . Persona_1
3. I convenuti, ritualmente notificati, non si costituivano in giudizio.
4. All'udienza del 12.03.2025, veniva dichiarata la contumacia di , , Controparte_1 CP_2
, e veniva ammessa la prova orale come articolata;
la causa veniva rimessa per CP_3 CP_4 la decisione all'udienza del 18.12.2025 dando termine per il deposito delle note conclusionali sino a trenta giorni prima.
5. All'udienza del 25 giugno 2025, fissata per l'assunzione della prova testimoniale, l'attrice chiedeva un breve differimento;
per parte convenuta nessuno compariva. Il Giudice, pertanto, rinviava all'udienza del 2 luglio 2025 onerando parte attrice del deposito delle citazioni testimoniali.
6. Con decreto del 26.06.2025 il Giudice dichiarava parte attrice decaduta dalla prova, rilevata l'omessa citazione dei testi. L'attrice, con istanza del 30.06.2025, proponeva istanza di revoca del suddetto decreto, deducendo impedimenti di salute nei giorni destinati alle notifiche, come da certificazione medica allegata.
7. All'udienza del 2 luglio 2025 l'attrice ribadiva la richiesta di revoca e di fissazione di nuova udienza per l'escussione dei testi. Il Giudice delegato rimetteva gli atti al Giudice titolare. All'udienza del 10 luglio 2025 parte attrice chiedeva di essere rimessa in termini per l'istruzione della causa;
pertanto, il
Giudice fissava per la decisione l'udienza del 14 maggio 2026.
8. Con istanza del 20.10.2025 l'attrice rappresentava di non avere più interesse alla prosecuzione del presente giudizio, dichiarando di rinunciare agli atti ex art. 360 c.p.c.
9. All'udienza del 27 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte, parte attrice confermava la rinuncia agli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.; la causa veniva trattenuta in decisione. pagina 2 di 3 10. In tal senso, vista la regolarità della dichiarazione di rinuncia agli atti proposta dalla ricorrente, occorre dichiarare l'estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
11. Le spese vanno dichiarate compensate non essendo peraltro configurabile soccombenza dei resistenti che sono contumaci.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara l'estinzione del processo per rinuncia gli atti ai sensi dell'art. 306 c.p.c.;
b) Spese di giudizio integralmente compensate.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa L. Tiziana Marganella
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