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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 04/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5362/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente relatore dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5362/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS OR e dell'avv. Marta Bezze
attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Rita Di Gennaro e dell'avv. Paolo Enrico Guidobaldi
Convenuto con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Rigettata ogni domanda avversaria, compresa la domanda di addebito della separazione in capo alla signora;
Parte_1 pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi.
Dato atto che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Controparte_2 maggiorenne (sebbene non economicamente autosufficiente), affidare in via condivisa ad entrambi i coniugi la figlia minore , con collazione Controparte_3 degli stessi presso la madre. Il signor potrà vedere e tenere con sé la CP_1 figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato, finita la scuola, alla domenica sera ore 21; un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalla fine della scuola fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
due settimane anche non consecutive durante le vacane estive da comunicare entro il mese di maggio alla signora;
1 settimana durante il periodo di Natale e due giorni durante il Pt_1 periodo di Pasqua. Con facoltà per i coniugi di ampliare i tempi di permanenza, nel rispetto delle esigenze della figlia.
Assegnare la casa coniugale alla signora con tutti arredi e corredi, Parte_1 ove vivrà con i figli.
Disporre l'obbligo in capo al signor di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli , maggiorenne ma economicamente non Controparte_2 ancora autosufficiente, e mediante il versamento alla ricorrente Controparte_3 della somma mensile di euro 500,00, complessivi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'50%, come individuate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova.
Spese di lite rifuse”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dare atto della autosufficienza economica della Sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, ritenere il resistente non tenuto al versamento di qualsivoglia importo in favore della stessa;
3) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della sola figlia minore
, essendo il figlio divenuto ad oggi maggiorenne Controparte_3 Persona_1 ma non economicamente indipendente, con collocazione della stessa presso la madre e, contestualmente, disporre il diritto di frequentazione del padre nei termini stabiliti dal Tribunale di Padova con ordinanza in data 8.4.2021;
4) Disporre a carico del resistente l'obbligo di versare un importo mensile, per il mantenimento del figlio maggiorenne e della figlia minore Controparte_2
, nella misura di € 400,00 o di quella somma che l'Ill.mo Collegio Controparte_3 giudicante vorrà determinare tenuto conto anche delle attuali condizioni economiche del sig. (così come da documentazione versata in Controparte_1 atti), mediante versamento di un assegno periodico entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ISTAT;
5)Disporre l'assegnazione dell'appartamento condotto in locazione, sito in Due
Carrare (PD), Cap. 35020, Via Padre Camillo Peraro n. 24, alla Sig. Parte_1 attribuendo alla medesima l'onere del pagamento del canone locatizio e
l'intestazione di tutte le utenze;
6) Disporre che entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, e ricreative, quest'ultime da concordare tra le parti), relative ai due figli.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Accogliersi il ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2020, nata a [...] il Parte_1
26.3.1976, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con CP_1
, nato a Roma il 9.5.1971, in data [...], a [...], iscritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.5, parte I, anno 2009, che dall'unione erano nati i figli , il 24.5.2005, e il 15.5.2013, che la CP_2 CP_3 convivenza era divenuta intollerabile, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con i provvedimenti conseguenti. La ricorrente precisava che con decreto del Tribunale per i Minorenni dell'AB del
16.6.2010, successivamente confermato con decreto del 20.1.2012, erano stati affidati ad essa ricorrente e al coniuge anche i fratelli ed , Per_2 Persona_3 nati rispettivamente il 10.1.2004 ed il 27.12.2007, fratelli di , figlia Persona_4 degli ex coniugi e e chiedeva che i provvedimenti Parte_2 Parte_1 di separazione riguardassero anche ed . Per_2 Persona_3
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
26.3.2021 chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art.269 c.p.c.,
l'autorizzazione a chiamare in causa l'avv. Bartolin Silvia, tutore legale dei minori ed in via principale chiedeva la separazione con addebito Persona_5 Per_3 alla moglie, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza era correlata alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultima, laddove analoga violazione, attribuita ad esso convenuto, se dimostrata, sarebbe stata l'effetto di tale condotta della moglie e chiedeva che i provvedimenti conseguenti fossero limitati ai figli ed dato che la separazione non avrebbe CP_2 CP_3 comportato un mutamento dello status dei minori affidati dal Tribunale per i
Minorenni dell'AB.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.4.2021, nella quale veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava ordinanza con la quale, ritenute inammissibili le domande relative a e , Persona_3 Per_2 pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti che seguono - “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori ed ad entrambi i CP_2 CP_3 genitori con residenza presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo quando li riaccompagnerà a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno (Natale 2011 sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2012 sarà trascorsa con il padre); quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.ra Pt_1
affinché ci abiti con i figli;
4) Dispone che il sig.
[...] Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di € 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova” - e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza in data 5.1.2023 il giudice istruttore respingeva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.315 bis, comma 3 c.c., sollevata dal convenuto con riferimento alle posizioni di ed , rigettava le istanze Per_2 Persona_3 istruttorie delle parti e fissava udienza per la discussione dell'istanza formulata dallo stesso convenuto in data 2.10.2022, di riduzione del contributo di mantenimento, posto in via provvisoria a suo carico per i figli. Il giudice istruttore, con ordinanza del 19.4.2023, modificava parzialmente i provvedimenti temporanei, ponendo a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento per i due figli minori, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (2.10.2022); disponeva che i Servizi Sociali depositassero una relazione sulla condizione del nucleo familiare entro il 26.10.2023 e fissava nuova udienza per la verifica dell'esito di tale accertamento.
All'udienza del 20.3.2024, fissata a seguito di precedenti differimenti della trattazione, conseguenti successive riassegnazioni del procedimento, il giudice istruttore fissava l'udienza del 11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza successivamente differita d'ufficio al 4.6.2025, con trattazione scritta.
A tale udienza il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
***
Osserva il Tribunale che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
*
Per quanto riguarda la domanda di addebito, formulata in via riconvenzionale, va osservato quanto segue.
si è costituito nel presente procedimento, chiedendo che la Controparte_1 separazione venisse addebitata alla moglie, per la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art.143 c.c. poiché la stessa avrebbe intrapreso una relazione extra- coniugale con un suo collega di lavoro, ponendo fine alla relazione coniugale e costringendo il marito a vivere come separato in casa.
Tale domanda non è stata espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, né nell'ambito delle conclusioni richiamate nella comparsa conclusionale e riportate in epigrafe.
ha sostenuto che la domanda sia stata abbandonata ma ne ha chiesto, Parte_1 in ogni caso, per scrupolo difensivo, il rigetto. In ordine alla possibilità di configurare una rinuncia tacita alla domanda da parte del convenuto va premesso che, sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU.
24.1.2018, n.1785) ha chiarito che l'effettivo abbandono di una domanda deve risultare dall'intero contegno processuale della parte, poiché, “anche nel vigore dell'attuale art.189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”.
Nel caso di specie, la domanda di addebito non può ritenersi abbandonata;
il convenuto, infatti, pur non avendo precisato la domanda di addebito negli scritti conclusivi, ha comunque richiamato nelle note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni tutte le domande (“si riporta a tutto quanto già dedotto, richiesto ed eccepito con l'atto introduttivo del presente procedimento e con i propri e successivi atti difensivi, da ritenersi ivi, per brevità ed economicità, integralmente richiamati e trascritti”) e, dunque, implicitamente, anche la domanda di addebito, assumendo un comportamento processuale che milita nel senso della coltivazione di tale domanda. In sede istruttoria egli aveva infatti formulato capitoli di prova orale volti a provare la violazione dei doveri coniugali e l'asserita relazione extra-coniugale intrapresa dalla moglie, con circostanze ribadite anche nella memoria di replica.
Ciò chiarito, nel merito la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
In proposito va osservato che non vi è prova dell'asserita relazione extra-coniugale, atteso che le prove orali articolate sul punto (1.“Ella, in compagnia della Sig.ra
in occasione del Capodanno 2015 al 2016, si recò in vacanza a Parte_1
Dubai per festeggiare il compleanno della ricorrente ed il nuovo anno e per incontrare una persona di sesso maschile”; 2.“A partire dal 15 dicembre 2015, la
Sig.ra riteneva esaurito il matrimonio con il Sig. Parte_1 CP_1
”; 3.“A partire dal 15 dicembre 2015, la Sig.ra confessò
[...] Parte_1 la decisione di vivere separata in casa con il Sig. ”) non Controparte_1 possono essere ammesse per le ragioni già indicate dal giudice istruttore nell'ordinanza in data 5.1.2023, in quanto le circostanze sub 1. e 3. sono del tutto indeterminate e il capitolo 2. richiede l'espressione di un giudizio e non la narrazione di fatti. Va poi considerato che i fatti rilevanti ai fini dell'addebito, allegati in comparsa di risposta, si riferiscono alla fine dell'anno 2019-inizio del
2020, mentre la prova orale inerisce fatti pregressi (anno 2015).
Non possono neppure considerarsi ammissibili le registrazioni, delle quali il convenuto ha sostenuto l'esistenza nella II memoria ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il cui contenuto è del tutto indeterminato e che comunque non sono state prodotte nel termine preclusivo di cui all'art.183, VI comma n.2 c.p.c..
Va inoltre considerato che, quand'anche i fatti allegati fossero provati, il convenuto non ha dimostrato che tali fatti rappresentino la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ai fini della domanda di addebito è infatti onere probatorio del richiedente dimostrare che la situazione di intollerabilità della convivenza sia cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. per tutte Cass.
18/4/2024, n.10489 e Cass.8/6/2023, n.16287) e nella specie tale prova, per le ragioni indicate, non è stata acquisita.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di addebito formulata da CP_1
va rigettata.
[...]
**
Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole va premesso che non deve essere assunta alcuna statuizione con riferimento a ed , in Per_2 Persona_3 quanto i medesimi sono stati affidati alle odierne parti a seguito della decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale in forza di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni dell'AB (doc.3 ricorso), che è l'unico organo competente a decidere sul loro affidamento (peraltro è divenuto maggiorenne), non Per_2 trattandosi di figli dei coniugi, odierne parti in causa.
Quanto ai figli ed va rilevato che è divenuto maggiorenne CP_2 CP_3 CP_2 nelle more della decisione e dunque nulla va statuito circa il suo affidamento.
Per la figlia va rilevato che non vi è ostacolo alla conferma, richiesta dalle CP_3 parti nelle conclusioni, sul punto concordi, del regime di affidamento condiviso, disposto in via provvisoria con ordinanza 8.4.2021, con collocazione prevalente presso la madre (del tutto illogica ed immotivata appare la diversa indicazione di una collocazione presso il padre, contenuta nella memoria di replica del convenuto, in un contesto nel quale lo stesso convenuto ha argomentato in ordine al contributo da lui dovuto per i figli, proprio sul presupposto della collocazione di presso CP_3 la madre e della convivenza con quest'ultima anche del figlio ) e presenza CP_2 presso il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica, un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo quando il padre la riaccompagnerà a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo.
Tale regime appare il più tutelante per gli interessi della minore, in quanto mantiene una situazione di fatto consolidata positivamente nel tempo, considerato che la situazione di difficoltà del nucleo familiare, profilatasi all'inizio della controversia, riscontrata dal Servizio Sociale nella relazione depositata il 24.10.2023, era connessa, non già all'inadeguatezza della madre a prendersi cura dei figli, allora entrambi minori ma alla difficile situazione relazionale creatasi per i problemi di salute (disturbo dell'attenzione con iperattività ADHD) dai quali era affetto con ricaduta sull'intero nucleo e cioè da un contesto non più Persona_3 presente, sia per il tempo trascorso dalla fase critica della separazione dei coniugi
(a seguito della quale il ha chiesto e ottenuto il 18.3.2022 la revoca CP_1 dell'affidamento di , essendo già maggiorenne – Persona_3 Persona_5 doc.2 depositato il 2.10.2022 ), che aveva incrementato il disagio di sia Per_3 perché da maggio 2025 si trova in una comunità, mentre Persona_3 Per_2
è volontario dell'esercito e non vive più nella famiglia (cfr. comparsa conclusionale attrice).
Da quanto sopra esposto circa il collocamento prevalente di presso la CP_3 madre, nonché dal fatto che con la madre continua a convivere il figlio , CP_2 maggiorenne ma non autonomo economicamente, consegue che all'attrice va assegnata la casa familiare in locazione.
**
Per quanto riguarda il contributo economico dovuto dal padre per i figli va osservato che l'attrice ha chiesto la conferma della misura in atto di €.500,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. Il convenuto ha chiesto la riduzione dell'assegno all'importo mensile di €.400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie.
Sul punto va precisato che, in base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via prevalente i compiti di cura e di accudimento dei figli, svolge attività lavorativa quale impiegata, percependo un reddito pari a circa €.1700,00 mensili (cfr. doc. depositati il 6.3.2023), comprensivi di tredicesima e quattordicesima, ed è onerata del pagamento del canone di locazione per la casa coniugale, pari ad € 700,00 mensili (cfr. doc. 8 ricorrente), mentre il padre, il quale contribuisce in maniera minore al mantenimento diretto dei figli, svolge attività lavorativa dipendente, percependo uno stipendio di circa
€.1.900,00 mensili (docc.2-10-11 depositati il 5.3.2023), comprensivi di tredicesima e quattordicesima ed è gravato da un canone di locazione indicato in
€.500,00 mensili. In particolare non risulta per il 2022 il significativo decremento di reddito rispetto agli anni precedenti, lamentato nell'istanza 2.10.2022, essendovi al più il passaggio da una retribuzione media, mensile, netta di €.2.000,00 a quella indicata di circa €.1.900,00, né tale importo risulta ridotto negli anni seguenti.
Ne consegue che il Collegio ritiene congruo in tale situazione confermare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli pari ad €.500,00 complessivi a carico del padre, come disposto dal giudice istruttore, con la rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata (per cui l'assegno attuale, a decorrere da aprile 2025 è pari ad
€.512,00), atteso che tale importo appare proporzionato alle richiamate disponibilità reddituali dei coniugi e alle presumibili esigenze di mantenimento dei figli, rapportate alle disponibilità del nucleo, essendo entrambi i figli ancora studenti.
Va pertanto disposto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli ed mediante un assegno mensile di € 512,00 CP_2 CP_3 complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a decorrere da aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
***
In considerazione della necessità della pronuncia giudiziale e della prevalente soccombenza del convenuto, la cui domanda di addebito è stata rigettata, vi sono i presupposti per la condanna di quest'ultimo alla rifusione all'attrice della metà delle spese di lite, che vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, mentre la restante frazione di spese va compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente CP_3 presso la madre e presenza presso il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica, un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo;
assegna la casa coniugale a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di CP_2 CP_3
€.512,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a decorrere da aprile 2026, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna a rifondere a ½ delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida per l'intero in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.806,00 per la fase istruttoria ed €.2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.98,00 per spese vive ed oltre IVA
e CPA e compensa la restante frazione di spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente estensore
Dott. Federica Sacchetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott. FEDERICA SACCHETTO Presidente relatore dott. CHIARA ILARIA BITOZZI Giudice dott. LUISA BETTIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 5362/2020 promossa da:
(c.f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
IS OR e dell'avv. Marta Bezze
attrice contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. Rita Di Gennaro e dell'avv. Paolo Enrico Guidobaldi
Convenuto con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:
Rigettata ogni domanda avversaria, compresa la domanda di addebito della separazione in capo alla signora;
Parte_1 pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi.
Dato atto che nelle more del procedimento il figlio è divenuto Controparte_2 maggiorenne (sebbene non economicamente autosufficiente), affidare in via condivisa ad entrambi i coniugi la figlia minore , con collazione Controparte_3 degli stessi presso la madre. Il signor potrà vedere e tenere con sé la CP_1 figlia un fine settimana ogni 15 giorni dal sabato, finita la scuola, alla domenica sera ore 21; un giorno infrasettimanale, il mercoledì, dalla fine della scuola fino al giorno successivo quando la riaccompagnerà a scuola;
due settimane anche non consecutive durante le vacane estive da comunicare entro il mese di maggio alla signora;
1 settimana durante il periodo di Natale e due giorni durante il Pt_1 periodo di Pasqua. Con facoltà per i coniugi di ampliare i tempi di permanenza, nel rispetto delle esigenze della figlia.
Assegnare la casa coniugale alla signora con tutti arredi e corredi, Parte_1 ove vivrà con i figli.
Disporre l'obbligo in capo al signor di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli , maggiorenne ma economicamente non Controparte_2 ancora autosufficiente, e mediante il versamento alla ricorrente Controparte_3 della somma mensile di euro 500,00, complessivi, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre al pagamento delle spese straordinarie nella misura dell'50%, come individuate nel Protocollo vigente presso il Tribunale di Padova.
Spese di lite rifuse”.
CONCLUSIONI DEL CONVENUTO:
Voglia l'On. Tribunale adito, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa:
1) Pronunciare la separazione tra i coniugi e , Controparte_1 Parte_1 autorizzandoli a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Dare atto della autosufficienza economica della Sig.ra e, per Parte_1
l'effetto, ritenere il resistente non tenuto al versamento di qualsivoglia importo in favore della stessa;
3) Disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della sola figlia minore
, essendo il figlio divenuto ad oggi maggiorenne Controparte_3 Persona_1 ma non economicamente indipendente, con collocazione della stessa presso la madre e, contestualmente, disporre il diritto di frequentazione del padre nei termini stabiliti dal Tribunale di Padova con ordinanza in data 8.4.2021;
4) Disporre a carico del resistente l'obbligo di versare un importo mensile, per il mantenimento del figlio maggiorenne e della figlia minore Controparte_2
, nella misura di € 400,00 o di quella somma che l'Ill.mo Collegio Controparte_3 giudicante vorrà determinare tenuto conto anche delle attuali condizioni economiche del sig. (così come da documentazione versata in Controparte_1 atti), mediante versamento di un assegno periodico entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile ISTAT;
5)Disporre l'assegnazione dell'appartamento condotto in locazione, sito in Due
Carrare (PD), Cap. 35020, Via Padre Camillo Peraro n. 24, alla Sig. Parte_1 attribuendo alla medesima l'onere del pagamento del canone locatizio e
l'intestazione di tutte le utenze;
6) Disporre che entrambi i genitori contribuiranno, nella misura del 50%, alle spese straordinarie (mediche, scolastiche, e ricreative, quest'ultime da concordare tra le parti), relative ai due figli.
CONCLUSIONI DEL P.M.: Accogliersi il ricorso alle condizioni ritenute di giustizia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.9.2020, nata a [...] il Parte_1
26.3.1976, premesso di aver contratto matrimonio con rito civile con CP_1
, nato a Roma il 9.5.1971, in data [...], a [...], iscritto nel registro
[...] degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n.5, parte I, anno 2009, che dall'unione erano nati i figli , il 24.5.2005, e il 15.5.2013, che la CP_2 CP_3 convivenza era divenuta intollerabile, chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi, con i provvedimenti conseguenti. La ricorrente precisava che con decreto del Tribunale per i Minorenni dell'AB del
16.6.2010, successivamente confermato con decreto del 20.1.2012, erano stati affidati ad essa ricorrente e al coniuge anche i fratelli ed , Per_2 Persona_3 nati rispettivamente il 10.1.2004 ed il 27.12.2007, fratelli di , figlia Persona_4 degli ex coniugi e e chiedeva che i provvedimenti Parte_2 Parte_1 di separazione riguardassero anche ed . Per_2 Persona_3
si costituiva in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
26.3.2021 chiedendo, in via preliminare, ai sensi dell'art.269 c.p.c.,
l'autorizzazione a chiamare in causa l'avv. Bartolin Silvia, tutore legale dei minori ed in via principale chiedeva la separazione con addebito Persona_5 Per_3 alla moglie, allegando che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza era correlata alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte di quest'ultima, laddove analoga violazione, attribuita ad esso convenuto, se dimostrata, sarebbe stata l'effetto di tale condotta della moglie e chiedeva che i provvedimenti conseguenti fossero limitati ai figli ed dato che la separazione non avrebbe CP_2 CP_3 comportato un mutamento dello status dei minori affidati dal Tribunale per i
Minorenni dell'AB.
All'esito dell'udienza presidenziale del 7.4.2021, nella quale veniva esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente pronunciava ordinanza con la quale, ritenute inammissibili le domande relative a e , Persona_3 Per_2 pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti che seguono - “1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori ed ad entrambi i CP_2 CP_3 genitori con residenza presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica;
un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo quando li riaccompagnerà a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno (Natale 2011 sarà trascorso con la madre); due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo (Pasqua 2012 sarà trascorsa con il padre); quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
3) Assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.ra Pt_1
affinché ci abiti con i figli;
4) Dispone che il sig.
[...] Controparte_1 contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese,
l'importo complessivo di € 600, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT
e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Padova” - e rimetteva le parti dinanzi al giudice istruttore.
Con ordinanza in data 5.1.2023 il giudice istruttore respingeva l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art.315 bis, comma 3 c.c., sollevata dal convenuto con riferimento alle posizioni di ed , rigettava le istanze Per_2 Persona_3 istruttorie delle parti e fissava udienza per la discussione dell'istanza formulata dallo stesso convenuto in data 2.10.2022, di riduzione del contributo di mantenimento, posto in via provvisoria a suo carico per i figli. Il giudice istruttore, con ordinanza del 19.4.2023, modificava parzialmente i provvedimenti temporanei, ponendo a carico del a titolo di contributo al CP_1 mantenimento per i due figli minori, la somma di € 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data della domanda (2.10.2022); disponeva che i Servizi Sociali depositassero una relazione sulla condizione del nucleo familiare entro il 26.10.2023 e fissava nuova udienza per la verifica dell'esito di tale accertamento.
All'udienza del 20.3.2024, fissata a seguito di precedenti differimenti della trattazione, conseguenti successive riassegnazioni del procedimento, il giudice istruttore fissava l'udienza del 11.12.2024 per la precisazione delle conclusioni, udienza successivamente differita d'ufficio al 4.6.2025, con trattazione scritta.
A tale udienza il giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
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Osserva il Tribunale che la domanda di separazione merita accoglimento, in quanto, alla luce delle dichiarazioni rese dalle parti, nonché degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art.151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
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Per quanto riguarda la domanda di addebito, formulata in via riconvenzionale, va osservato quanto segue.
si è costituito nel presente procedimento, chiedendo che la Controparte_1 separazione venisse addebitata alla moglie, per la violazione dell'obbligo di fedeltà di cui all'art.143 c.c. poiché la stessa avrebbe intrapreso una relazione extra- coniugale con un suo collega di lavoro, ponendo fine alla relazione coniugale e costringendo il marito a vivere come separato in casa.
Tale domanda non è stata espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni, né nell'ambito delle conclusioni richiamate nella comparsa conclusionale e riportate in epigrafe.
ha sostenuto che la domanda sia stata abbandonata ma ne ha chiesto, Parte_1 in ogni caso, per scrupolo difensivo, il rigetto. In ordine alla possibilità di configurare una rinuncia tacita alla domanda da parte del convenuto va premesso che, sul punto, la Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU.
24.1.2018, n.1785) ha chiarito che l'effettivo abbandono di una domanda deve risultare dall'intero contegno processuale della parte, poiché, “anche nel vigore dell'attuale art.189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”.
Nel caso di specie, la domanda di addebito non può ritenersi abbandonata;
il convenuto, infatti, pur non avendo precisato la domanda di addebito negli scritti conclusivi, ha comunque richiamato nelle note depositate per l'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni tutte le domande (“si riporta a tutto quanto già dedotto, richiesto ed eccepito con l'atto introduttivo del presente procedimento e con i propri e successivi atti difensivi, da ritenersi ivi, per brevità ed economicità, integralmente richiamati e trascritti”) e, dunque, implicitamente, anche la domanda di addebito, assumendo un comportamento processuale che milita nel senso della coltivazione di tale domanda. In sede istruttoria egli aveva infatti formulato capitoli di prova orale volti a provare la violazione dei doveri coniugali e l'asserita relazione extra-coniugale intrapresa dalla moglie, con circostanze ribadite anche nella memoria di replica.
Ciò chiarito, nel merito la domanda di addebito non può trovare accoglimento.
In proposito va osservato che non vi è prova dell'asserita relazione extra-coniugale, atteso che le prove orali articolate sul punto (1.“Ella, in compagnia della Sig.ra
in occasione del Capodanno 2015 al 2016, si recò in vacanza a Parte_1
Dubai per festeggiare il compleanno della ricorrente ed il nuovo anno e per incontrare una persona di sesso maschile”; 2.“A partire dal 15 dicembre 2015, la
Sig.ra riteneva esaurito il matrimonio con il Sig. Parte_1 CP_1
”; 3.“A partire dal 15 dicembre 2015, la Sig.ra confessò
[...] Parte_1 la decisione di vivere separata in casa con il Sig. ”) non Controparte_1 possono essere ammesse per le ragioni già indicate dal giudice istruttore nell'ordinanza in data 5.1.2023, in quanto le circostanze sub 1. e 3. sono del tutto indeterminate e il capitolo 2. richiede l'espressione di un giudizio e non la narrazione di fatti. Va poi considerato che i fatti rilevanti ai fini dell'addebito, allegati in comparsa di risposta, si riferiscono alla fine dell'anno 2019-inizio del
2020, mentre la prova orale inerisce fatti pregressi (anno 2015).
Non possono neppure considerarsi ammissibili le registrazioni, delle quali il convenuto ha sostenuto l'esistenza nella II memoria ai sensi dell'art.183, VI comma c.p.c., il cui contenuto è del tutto indeterminato e che comunque non sono state prodotte nel termine preclusivo di cui all'art.183, VI comma n.2 c.p.c..
Va inoltre considerato che, quand'anche i fatti allegati fossero provati, il convenuto non ha dimostrato che tali fatti rappresentino la causa dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Ai fini della domanda di addebito è infatti onere probatorio del richiedente dimostrare che la situazione di intollerabilità della convivenza sia cagionata da violazioni di obblighi matrimoniali da parte di uno dei coniugi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che “grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge, l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza” (cfr. per tutte Cass.
18/4/2024, n.10489 e Cass.8/6/2023, n.16287) e nella specie tale prova, per le ragioni indicate, non è stata acquisita.
Alla luce di quanto sopra esposto, la domanda di addebito formulata da CP_1
va rigettata.
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Per quanto concerne i provvedimenti relativi alla prole va premesso che non deve essere assunta alcuna statuizione con riferimento a ed , in Per_2 Persona_3 quanto i medesimi sono stati affidati alle odierne parti a seguito della decadenza dei genitori dalla responsabilità genitoriale in forza di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni dell'AB (doc.3 ricorso), che è l'unico organo competente a decidere sul loro affidamento (peraltro è divenuto maggiorenne), non Per_2 trattandosi di figli dei coniugi, odierne parti in causa.
Quanto ai figli ed va rilevato che è divenuto maggiorenne CP_2 CP_3 CP_2 nelle more della decisione e dunque nulla va statuito circa il suo affidamento.
Per la figlia va rilevato che non vi è ostacolo alla conferma, richiesta dalle CP_3 parti nelle conclusioni, sul punto concordi, del regime di affidamento condiviso, disposto in via provvisoria con ordinanza 8.4.2021, con collocazione prevalente presso la madre (del tutto illogica ed immotivata appare la diversa indicazione di una collocazione presso il padre, contenuta nella memoria di replica del convenuto, in un contesto nel quale lo stesso convenuto ha argomentato in ordine al contributo da lui dovuto per i figli, proprio sul presupposto della collocazione di presso CP_3 la madre e della convivenza con quest'ultima anche del figlio ) e presenza CP_2 presso il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica, un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo quando il padre la riaccompagnerà a scuola, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo.
Tale regime appare il più tutelante per gli interessi della minore, in quanto mantiene una situazione di fatto consolidata positivamente nel tempo, considerato che la situazione di difficoltà del nucleo familiare, profilatasi all'inizio della controversia, riscontrata dal Servizio Sociale nella relazione depositata il 24.10.2023, era connessa, non già all'inadeguatezza della madre a prendersi cura dei figli, allora entrambi minori ma alla difficile situazione relazionale creatasi per i problemi di salute (disturbo dell'attenzione con iperattività ADHD) dai quali era affetto con ricaduta sull'intero nucleo e cioè da un contesto non più Persona_3 presente, sia per il tempo trascorso dalla fase critica della separazione dei coniugi
(a seguito della quale il ha chiesto e ottenuto il 18.3.2022 la revoca CP_1 dell'affidamento di , essendo già maggiorenne – Persona_3 Persona_5 doc.2 depositato il 2.10.2022 ), che aveva incrementato il disagio di sia Per_3 perché da maggio 2025 si trova in una comunità, mentre Persona_3 Per_2
è volontario dell'esercito e non vive più nella famiglia (cfr. comparsa conclusionale attrice).
Da quanto sopra esposto circa il collocamento prevalente di presso la CP_3 madre, nonché dal fatto che con la madre continua a convivere il figlio , CP_2 maggiorenne ma non autonomo economicamente, consegue che all'attrice va assegnata la casa familiare in locazione.
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Per quanto riguarda il contributo economico dovuto dal padre per i figli va osservato che l'attrice ha chiesto la conferma della misura in atto di €.500,00 mensili, oltre al
50% delle spese straordinarie. Il convenuto ha chiesto la riduzione dell'assegno all'importo mensile di €.400,00, ferma la ripartizione delle spese straordinarie.
Sul punto va precisato che, in base ai criteri di cui all'art. 337 ter c.c., occorre tenere conto che la madre, cui sono attribuiti in via prevalente i compiti di cura e di accudimento dei figli, svolge attività lavorativa quale impiegata, percependo un reddito pari a circa €.1700,00 mensili (cfr. doc. depositati il 6.3.2023), comprensivi di tredicesima e quattordicesima, ed è onerata del pagamento del canone di locazione per la casa coniugale, pari ad € 700,00 mensili (cfr. doc. 8 ricorrente), mentre il padre, il quale contribuisce in maniera minore al mantenimento diretto dei figli, svolge attività lavorativa dipendente, percependo uno stipendio di circa
€.1.900,00 mensili (docc.2-10-11 depositati il 5.3.2023), comprensivi di tredicesima e quattordicesima ed è gravato da un canone di locazione indicato in
€.500,00 mensili. In particolare non risulta per il 2022 il significativo decremento di reddito rispetto agli anni precedenti, lamentato nell'istanza 2.10.2022, essendovi al più il passaggio da una retribuzione media, mensile, netta di €.2.000,00 a quella indicata di circa €.1.900,00, né tale importo risulta ridotto negli anni seguenti.
Ne consegue che il Collegio ritiene congruo in tale situazione confermare l'importo dell'assegno di mantenimento dei figli pari ad €.500,00 complessivi a carico del padre, come disposto dal giudice istruttore, con la rivalutazione ISTAT nel frattempo maturata (per cui l'assegno attuale, a decorrere da aprile 2025 è pari ad
€.512,00), atteso che tale importo appare proporzionato alle richiamate disponibilità reddituali dei coniugi e alle presumibili esigenze di mantenimento dei figli, rapportate alle disponibilità del nucleo, essendo entrambi i figli ancora studenti.
Va pertanto disposto a carico di l'obbligo di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli ed mediante un assegno mensile di € 512,00 CP_2 CP_3 complessivi, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT a decorrere da aprile 2026, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo del Tribunale di Padova del 17.1.2017.
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In considerazione della necessità della pronuncia giudiziale e della prevalente soccombenza del convenuto, la cui domanda di addebito è stata rigettata, vi sono i presupposti per la condanna di quest'ultimo alla rifusione all'attrice della metà delle spese di lite, che vanno liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato dal D.M. 147/2022, applicati i parametri ivi previsti per le cause di valore indeterminabile-complessità bassa, mentre la restante frazione di spese va compensata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Vasto di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza prevalente CP_3 presso la madre e presenza presso il padre un fine settimana ogni quindici giorni, dal sabato dalla fine delle lezioni scolastiche fino alle ore 21.00 della domenica, un pomeriggio alla settimana, da stabilire tra le parti, dalla fine delle lezioni scolastiche fino al mattino dopo, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno, due giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, quindici giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, salvo diverso accordo;
assegna la casa coniugale a;
Parte_1 pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , a Controparte_1 Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento dei figli e la somma di CP_2 CP_3
€.512,00, da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita a decorrere da aprile 2026, oltre al
50% delle spese straordinarie come disciplinate nel Protocollo per le spese straordinarie del Tribunale di Padova;
rigetta ogni altra domanda delle parti;
condanna a rifondere a ½ delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio, che liquida per l'intero in €.1.701,00 per la fase di studio, €.1.204,00 per la fase introduttiva, €.1.806,00 per la fase istruttoria ed €.2.905,00 per la fase decisionale, oltre al 15% per spese generali e ad €.98,00 per spese vive ed oltre IVA
e CPA e compensa la restante frazione di spese.
Padova, così deciso in camera di consiglio il 14.10.2025
Il Presidente estensore
Dott. Federica Sacchetto