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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 17/09/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa e della dott.ssa , elettivamente domiciliato come CP_2 Controparte_3 in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente , con riferimento agli Parte_1 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto, come documentato in ricorso, - per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
, in persona del ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico
[...] Controparte_4 della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in ipotesi, ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento;
- Condannare il alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, Controparte_1 onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.”. In particolare, la ricorrente, docente precaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Professionale per i servizi commerciali “Luigi Einaudi” di Pistoia (cfr. doc. 1 ricorso), ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Costituitosi tempestivamente, il (unitamente alle sue Controparte_1 articolazioni territoriali) ha chiesto il rigetto integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato, deducendo:
- l'illegittimità delle pretese vantate dalla ricorrente con riferimento all'a.s. 2020/2021, trattandosi di supplenza breve (con scadenza al 10.6.2021);
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Sul riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve, si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, nella causa C- 268/24. Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla Carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica (“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente “una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile
a quella dei docenti di ruolo” alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”. Ha dunque affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”, aggiungendo, peraltro, che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”. In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 4).
Quanto agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la ricorrente ha fornito prova di aver assunto docenze con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 4, 5 e 7 ricorso).
Inoltre, vi è in atti la prova che, per l'a.s. 2020/2021, ella abbia assunto incarico di docenza alle dipendenze del resistente in forza di contratto di supplenza breve, su posto resosi disponibile CP_1 dopo il 31 dicembre, senza alcuna soluzione di continuità dal 26.1.2021 al 10.6.2023. Con riferimento a quest'ultima annualità, il convenuto non ha offerto prova del ricorrere di ragioni oggettive CP_1 per le quali, nel caso concreto, l'incarico assunto dalla ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata (cui ha fatto altresì cenno parte ricorrente nelle note depositate per l'odierna udienza 'cartolare'), con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto. La sola circostanza della durata breve della supplenza non è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
In conclusione, proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti, per tutte le annualità azionate, in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo. Col che, vale la pena ribadirlo, non si rilevano in nessun caso ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda (in tutto
4), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_1 corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, dal momento che la titolarità del contratto a termine sino al 30 giugno 2025 induce a ritenere che la medesima sia ancora iscritta nelle GPS biennali 2024-2026 (in scadenza al 31 agosto 2026).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2010/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 5 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 321/2025 promossa da:
(C.F.: , con il patrocinio dell'avv. MARINI Parte_1 C.F._1 FRANCESCA, elettivamente domiciliato come in atti presso il difensore Parte ricorrente contro
(C.F.: ), con il patrocinio della Controparte_1 P.IVA_1 dott.ssa e della dott.ssa , elettivamente domiciliato come CP_2 Controparte_3 in atti Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c., ha convenuto in giudizio il Parte_1 [...]
, formulando le seguenti conclusioni: Controparte_1
“- accertarsi e dichiararsi il diritto della parte ricorrente , con riferimento agli Parte_1 anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ad usufruire del beneficio economico della cd. "Carta del docente" e, quindi, del relativo bonus di Euro 500,00 per ciascun anno scolastico svolto, come documentato in ricorso, - per l'effetto, condannarsi il Controparte_1
, in persona del ad accreditare sul costituendo borsellino elettronico
[...] Controparte_4 della predetta ricorrente la somma di euro 2.000,00 per le causali di cui in parte motiva, oltre interessi
o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22 co. 36 L. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
- in ipotesi, ad adottare ogni atto necessario per consentirne il godimento;
- Condannare il alla rifusione delle spese processuali, comprensivi di diritti, Controparte_1 onorari, spese non imponibili, spese generali, come per legge da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara anticipatario.”. In particolare, la ricorrente, docente precaria con ultima sede di servizio presso l'Istituto
Professionale per i servizi commerciali “Luigi Einaudi” di Pistoia (cfr. doc. 1 ricorso), ha dedotto di aver svolto la propria attività lavorativa alle dipendenze del convenuto in virtù di contratti di CP_1 lavoro a tempo determinato, per gli aa.ss. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La ricorrente ha rappresentato di non aver percepito, nei menzionati periodi, la somma annua di € 500,00, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. Carta elettronica del docente) ex art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nonostante abbia prestato attività lavorativa identica e comparabile a quella espletata dai colleghi di ruolo a tempo indeterminato e sebbene fosse gravata dai medesimi oneri formativi.
Sottolineata la natura discriminatoria del deteriore trattamento riservatole a paragone con quello garantito ai colleghi di ruolo, ha chiesto la condanna dell'amministrazione alla corresponsione del dovuto contributo alla formazione per le annualità indicate.
Costituitosi tempestivamente, il (unitamente alle sue Controparte_1 articolazioni territoriali) ha chiesto il rigetto integrale del ricorso per carenza dei requisiti di fatto e di diritto per il riconoscimento in capo al ricorrente del diritto azionato, deducendo:
- l'illegittimità delle pretese vantate dalla ricorrente con riferimento all'a.s. 2020/2021, trattandosi di supplenza breve (con scadenza al 10.6.2021);
- quanto a tutte le annualità, la circostanza che la Carta Docente non rientrerebbe nelle condizioni di impiego da assicurarsi in maniera paritaria a docenti di ruolo e a termine data la diversità di stato giuridico che renderebbe non omogenee i rispettivi status;
- la circostanza che solo in capo ai docenti di ruolo sussisterebbe l'obbligo di formazione permanente per compensare la cui gravosità è stato previsto il bonus Carta Docente;
- l'inderogabilità della normativa che ha limitato la platea di destinatari del beneficio in oggetto ai soli docenti di ruolo, non potendosi invocare la pronuncia del Consiglio di Stato n. 1842/2022 in quanto priva di efficacia erga omnes;
- la derogabilità, in presenza di obiettive ragioni, del principio di non discriminazione;
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
***
Sul merito
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito indicate.
La Carta elettronica del docente è stata istituita dalla legge n. 107 del 2015, che all'art. 1, comma
121 ha previsto che la suddetta carta “dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il ], a corsi di laurea, di laurea magistrale, CP_1 specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124”. È stato, inoltre, precisato che la somma oggetto d'accredito “non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
I soggetti beneficiari della carta sono stati individuati dal d.p.c.m. 28 settembre 2016 (emesso in attuazione dell'art. 1, comma 22, della citata previsione di legge) nei “docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”, con esclusione, dunque, dei docenti assunti a tempo determinato.
Sulla conformità di tali disposizioni rispetto alla disciplina eurounitaria è intervenuta la Corte di
Giustizia dell'Unione Europea con ordinanza 18 maggio 2022 resa nella causa C-450/21. La Corte ha rilevato l'astratta incompatibilità delle normativa nazionale con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE: “la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non CP_1 al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario CP_1 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali”. Ha inoltre affermato che la possibilità di utilizzo della carta rientra nel concetto di condizioni di impiego: “anche se spetta, in linea di principio, al giudice del rinvio determinare la natura e gli obiettivi delle misure in questione, occorre rilevare che dagli elementi del fascicolo sottoposto alla Corte da tale giudice risulta che l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. CP_1
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira
a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza”. CP_1
La Corte ha inoltre còlto l'occasione per ribadire i princìpi giurisprudenziali più volte dalla stessa affermati per cui “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi citata). Per contro, il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come
UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (v., in tal senso, sentenza del 20 giugno
2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41 e giurisprudenza ivi citata)”.
Sul tema, la Suprema Corte è stata chiamata a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale, al cui esito è stata adottata la sentenza Cass. civ., sez. L, 27 ottobre 2023, n. 29961, che, con specifico riferimento proprio alla casistica che ci occupa, ha chiarito che “la Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ” e CP_1 che, per quanto concerne la forma di soddisfazione della fondata pretesa del docente istante, ai docenti titolari dei suddetti requisiti legittimanti che non abbiano ricevuto il bonus in discorso “e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Si può dunque affermare che la natura temporanea del rapporto tra docente e amministrazione datrice di lavoro non incide sulla titolarità del diritto a ricevere la carta del docente, che spetta a tutti i docenti, anche a quelli a termine, purché si trovino in una situazione analoga a quelli di ruolo, accertata dalla Suprema corte con riguardo per i docenti precari con contratti a termine sino al 31 agosto ovvero al temine delle attività didattiche.
Sul riconoscimento del bonus economico di cui si discute anche ai docenti titolari di contratti di supplenza breve, si è di recente pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza pubblicata in data 3 luglio 2025, nella causa C- 268/24. Con tale arresto, la CGUE ha affermato l'astratta incompatibilità con la clausola 4 punto 1 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato inserito nella Direttiva 1999/70/CE di una normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi di supplenza breve dall'accesso alla Carta del docente per il solo fatto che l'attività di docenza a questi assegnata non sia destinata a perdurare sino al termine dell'annualità scolastica (“la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come interpretata dal un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio della carta elettronica dell'importo nominale di EUR 500 annui, che consente
l'acquisto di diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico, ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il sol fatto che
l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Il giudice eurounitario, richiamato l'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato nonché la propria ordinanza emessa in causa C-450/21 (su cui cfr. supra), ritenuto sussistente “una differenza di trattamento a danno dei docenti non di ruolo assunti a tempo determinato, che effettuano supplenze di breve durata rispetto ai docenti di ruolo, assunti a tempo indeterminato”, ha pertanto verificato “se tali docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata si trovino in una situazione comparabile
a quella dei docenti di ruolo” alla luce di una serie di elementi significativi (“come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”), affermando in conclusione tale comparabilità, anche alla luce del rilievo che “nulla indica che il carattere eventualmente breve e saltuario di talune supplenze che i docenti non di ruolo […] possono essere chiamati ad effettuare sia peraltro tale da modificare sostanzialmente le funzioni di tali docenti, o addirittura la natura del loro lavoro di insegnante o le condizioni di esercizio di quest'ultimo”. La Corte ha, così, escluso la rilevanza della “durata totale, effettiva o prevista, delle supplenze di breve durata consecutive, in quanto la durata del lavoro per il quale il lavoratore a tempo determinato è stato assunto non rientra per l'appunto, in quanto tale, tra gli elementi pertinenti ai fini della valutazione, di cui al punto 53 della presente sentenza, della comparabilità delle funzioni esercitate dalle persone interessate”. Ha dunque affermato che “i docenti non di ruolo incaricati di supplenze di breve durata sembrano esercitare un'attività didattica, al pari di quella dei docenti di ruolo che essi sostituiscono, che rientra nell'ambito della programmazione della didattica annua degli istituti scolastici di interesse, e ciò per la durata della loro assunzione. Pertanto, come parimenti rilevato dalla Commissione, appare incoerente, alla luce dell'obiettivo consistente nel migliorare la qualità della didattica annua, escludere dal beneficio della carta elettronica di cui si tratta i docenti incaricati di supplenze di breve durata”, aggiungendo, peraltro, che “i docenti che effettuano supplenze di breve durata potrebbero persino avere bisogni formativi maggiori, quando siano all'inizio della loro attività professionale o siano chiamati ad insegnare diverse materie in diverse scuole” e che “la differenza di trattamento in parola nel procedimento principale sembra eccedere quanto necessario per raggiungere l'obiettivo perseguito, nella misura in cui tutti i docenti di ruolo hanno il diritto di beneficiare dell'attribuzione della carta elettronica di cui si tratta, indipendentemente dal fatto che essi esercitino effettivamente un'attività che può rientrare nella didattica annua”. Ha, infine, dichiarato: “Quanto alla necessità di rispettare i limiti di bilancio, richiamata dal governo italiano, è sufficiente ricordare che, sebbene considerazioni di bilancio possano costituire il fondamento delle scelte di politica sociale di uno Stato membro e possano influenzare la natura o la portata delle misure che esso intende adottare, esse non costituiscono tuttavia, di per sé, un obiettivo perseguito da tale politica e, pertanto, non possono giustificare l'applicazione di una normativa nazionale che conduca ad una differenza di trattamento a danno dei lavoratori a tempo determinato”. In definitiva, la CGUE ha escluso che ricorrano, quantomeno in astratto, ragioni oggettive che giustifichino la disparità di trattamento denunciata, permanendo tuttavia la possibilità per l'Amministrazione scolastica di allegare e provare in concreto la sussistenza di ragioni obiettive – diverse dalla mera brevità dell'incarico di docenza assegnato – che precludano il riconoscimento del bonus economico.
Tenuto conto di tali chiare e autorevoli indicazioni si osserva che, nel caso di specie, deve riconoscersi il diritto della ricorrente all'attribuzione del bonus economico per tutti gli anni scolastici oggetto di domanda (in totale, 4).
Quanto agli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la ricorrente ha fornito prova di aver assunto docenze con scadenza al termine dell'anno scolastico ovvero al termine delle attività didattiche (cfr. docc. 4, 5 e 7 ricorso).
Inoltre, vi è in atti la prova che, per l'a.s. 2020/2021, ella abbia assunto incarico di docenza alle dipendenze del resistente in forza di contratto di supplenza breve, su posto resosi disponibile CP_1 dopo il 31 dicembre, senza alcuna soluzione di continuità dal 26.1.2021 al 10.6.2023. Con riferimento a quest'ultima annualità, il convenuto non ha offerto prova del ricorrere di ragioni oggettive CP_1 per le quali, nel caso concreto, l'incarico assunto dalla ricorrente per la supplenza c.d. 'breve e saltuaria' de qua non sarebbe comparabile, nei termini indicati dalla Corte di Giustizia nella pronuncia da ultimo menzionata (cui ha fatto altresì cenno parte ricorrente nelle note depositate per l'odierna udienza 'cartolare'), con l'attività espletata dai docenti di ruolo cui tale beneficio economico viene riconosciuto. La sola circostanza della durata breve della supplenza non è ragione sufficiente, come visto supra, per escludere l'equiparazione.
In conclusione, proprio in virtù degli arresti della giurisprudenza eurounitaria ed interna di cui si è previamente dato conto, si ritiene che, alla luce del principio di non discriminazione, il tipo di incarico attribuito alla docente risulti, per tutte le annualità azionate, in tutto sovrapponibile, comparabile e coincidente con quello svolto dai colleghi di ruolo. Col che, vale la pena ribadirlo, non si rilevano in nessun caso ragioni concrete che giustifichino la disparità di trattamento, in considerazione del dato di esperienza per cui la formazione e l'aggiornamento sono elementi imprescindibili per il corretto svolgimento delle (identiche) mansioni assegnate.
In definitiva, in applicazione del principio di non discriminazione e considerate le indicazioni giuridico-operative fornite dal giudice di legittimità in ordine alle modalità di concreta soddisfazione della pretesa, la ricorrente ha diritto ad ottenere una carta (con le stesse caratteristiche previste per il personale di ruolo) del valore nominale di € 500,00 per ciascuna annualità oggetto di domanda (in tutto
4), oltre la maggior somma tra interessi o rivalutazione (ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994) dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione (cfr. Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit.).
Proprio in forza dei princìpi di diritto enucleati da Cass. civ., sez. L, 29961/2023 cit., deve escludersi che il possa essere condannato al versamento in moneta corrente dell'importo CP_1 corrispondente, essendo la ricorrente ancora interna al sistema delle docenze scolastiche, dal momento che la titolarità del contratto a termine sino al 30 giugno 2025 induce a ritenere che la medesima sia ancora iscritta nelle GPS biennali 2024-2026 (in scadenza al 31 agosto 2026).
Sulle spese di lite
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c, le spese – da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario – seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con riguardo alle sole fasi di studio, introduttiva, e decisionale, secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento in ragione del carattere seriale e documentale della controversia.
P.Q.M.
1) Accerta e dichiara il diritto di al beneficio di cui all'art. 1, comma 121, legge n. Parte_1
107 del 2015, per gli anni scolastici 2010/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 5 e, per l'effetto, condanna il all'attribuzione alla stessa della Carta Elettronica Controparte_1 dell'importo nominale di € 500 per ciascun anno scolastico, oltre interessi o rivalutazione, ex art. 22, comma 36, legge n. 724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
2) Condanna il al pagamento delle spese di lite, che si Controparte_1 liquidano in complessivi € 1.030,00 per compensi, € 49,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali,
i.v.a. e c.p.a. come per legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente.
Sentenza pronunciata all'esito dello scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, comma 5, ult. per., c.p.c.
Pistoia, 17 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Giulia Pecchioli
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle persone.