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Sentenza 30 agosto 2025
Sentenza 30 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 30/08/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 30 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 277/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Elvezio Caporale e dell'avv. Marco Fanghella, elettivamente domiciliati in Lanciano, al viale della Rimembranza n. 15, presso lo studio dell'avv. Elvezio Caporale,
- Attori opponenti
e
(C.F. ), per il tramite della propria procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.I. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. e P.I. , in persona della dott.ssa con il patrocinio dell'avv. Gian P.IVA_3 CP_4
Michele Uggè, elettivamente domiciliata in Lodi, alla via Colle Eghezzone n. 1 presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 22 maggio 2025, parte attrice opponente e parte convenuta opposta si riportavano alle conclusioni rispettivamente depositate in data 21 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
pagina 1 di 6 La come sopra rappresentata, otteneva il decreto ingiuntivo n. 27 del 30 gennaio Controparte_1
2024 nei confronti di , e - quali garanti della Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4 in forza di fideiussione limitata ad € 325.000,00 prestata in data 9 novembre 2016 - avente ad
[...]
oggetto il pagamento della somma di 66.257,71 euro (oltre interessi e spese della procedura), quale esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale in relazione a due contratti di prestito aziendale concessi, rispettivamente, dalla e dalla Controparte_5 [...]
(già stante gli atti di fusione per CP_6 Controparte_5 incorporazione e trasformazione dell'istituto di credito erogante succedutisi nel tempo); la società ingiungente - divenuta titolare del credito in discorso in forza del “contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6.6.2020, Parte
Seconda”, stipulato in data 1 giugno 2020 con la – rappresentava che, nonostante i Controparte_6
solleciti e la lettera di costituzione in mora, i debitori non avevano provveduto al pagamento delle somme dovute, sicché si rendeva necessario agire in via monitoria;
avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti sulla scorta di un unico motivo di opposizione, integrato dalla ritenuta qualificazione della garanzia prestata alla stregua di contratto autonomo di garanzia, in quanto tale non trasmissibile alla cessionaria mancando il requisito dell'accessorietà al credito;
si è costituita in giudizio la come sopra rappresentata, la quale ha avversato le Controparte_1
deduzioni attoree, rappresentando, che la garanzia prestata dagli opponenti, anche a volerla intendere alla stregua di contratto autonomo di garanzia, al pari di qualsiasi altra garanzia si trasferisce automaticamente, vale a dire ex lege, in caso di cessione del credito principale, in forza del disposto dell'art. 1263 c.c. nonché dell'art. 58, comma 3, TUB;
all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 9 gennaio 2025, stante la
“pronta soluzione” della controversia, in ragione della rilevata natura documentale della stessa, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., e, al contempo, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c.; all'udienza del 22 maggio 2025, parte attrice opponente e parte convenuta opposta si riportavano alle conclusioni rispettivamente depositate in data 21 marzo 2025.
Considerato che:
pagina 2 di 6 sebbene in sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti si siano riportati alle conclusioni
“già rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a D.I.”, in ogni caso è da ritenere infondata la doglianza relativa al profilo della legittimazione attiva della conventa opposta, come formulata soltanto negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo, posto che:
- in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n.
24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre
2018, n. 22525);
- nel caso di specie occorre tuttavia rilevare che gli opponenti hanno proceduto alla contestazione della sussistenza della titolarità soggettiva del credito in discorso in capo alla convenuta opposta soltanto in sede di memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., senza che, poi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, abbiano articolato specifica eccezione sul punto, salvo di seguito svolgere, con la comparsa conclusionale, difese evidentemente incompatibili con la previa mancata contestazione sul punto;
- in ogni caso, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
pagina 3 di 6 allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali);
- nel caso di specie, l'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6 giugno
2020, contempla l'individuazione dei crediti ceduti per il titolo ed l'indicazione del dato temporale (“finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019” nonché “i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, con espressa esclusione dei diritti derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti”), nonché la qualificazione del credito ceduto “in sofferenza”, come documentata dalla società ingiungente già in sede monitoria e non contestata dagli opponenti, i quali non hanno peraltro allegato alcun elemento da cui poter desumere l'estraneità del credito in discorso rispetto alle categorie individuate dall'avviso di cessione sopra richiamato;
quanto all'ulteriore motivo di opposizione, sopra riportato, è opportuno rammentare che:
- come chiarito dalla Sezioni Unite di Cassazione (sentenza n. 3947/2010), l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, stante l'incompatibilità con il principio di accessorietà proprio del contratto di fideiussione;
- la giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui, Cass., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105, di seguito citata) ha poi precisato che l'inserimento, all'interno del contratto di fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o altra equivalente non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di
pagina 4 di 6 accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, sicché, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.
1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022);
- nel caso di specie, l'art. 7 della fideiussione in discorso prevede che “Il/i fideiussore/fideiussori è/sono tenuto/tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, contemplando quindi la “prima richiesta” di pagamento, non anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni;
- invero, condividendosi le valutazioni formulate dai giudici di legittimità in relazione ad una clausola fideiussoria del medesimo tenore di quella in discorso (cfr., tra le altre: Cass., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105; Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25842), si osserva che il sopracitato art. 7, inserito nella fideiussione rilasciata dai garanti in data 9 novembre 2016, si riferisce al pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del creditore, ma non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno di pagare “senza eccezioni”, con la precisazione che l'inciso “anche in caso di opposizione del debitore” non costituisce chiara manifestazione della volontà delle parti di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio – trattandosi di formula del tutto compatibile tanto con un contratto autonomo di garanzia, quanto con un contratto di fideiussione cui acceda un patto di solve et repete ex art. 1462 c.c. (così, Cass., n. 25842 del 2014, cit.) - e, dunque, non vale a rendere autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni;
sul punto si è ulteriormente osservato che una totale deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente - poiché la norma richiamata è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che può essere considerata meritevole di tutela anche quando un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale manchi, sì che, in difetto di una compiuta ricognizione del tessuto volitivo sotteso alla pattuizione, tale clausola
pagina 5 di 6 non ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione" (così, Cass., n. 31105 del 2024, cit.); conclusivamente, in ragione delle considerazioni che precedono, posta la qualificazione della garanzia in discorso alla stregua di fideiussione, ancorché recante la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta”, l'opposizione proposta deve essere rigettata, l'odierna società convenuta avendo agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori sulla scorta di quanto previsto nell'avviso di cessione, come sopra richiamato (nella parte in cui reca riferimento a “tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti”) e del disposto dell'art. 58, comma 3, TUB, in forza del quale “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente ... compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione” (norma a cui, peraltro, parte della giurisprudenza di merito riconduce anche il contratto autonomo di garanzia, cfr. tra le altre: Trib. Spoleto, 11 luglio 2023, n. 532; Trib. Milano, 9 novembre 2023; Trib. Lecce, 28 ottobre
2021, n. 2916); le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta, particolarmente contenuta nella fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dagli attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 27/2024;
[...]
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli attori opponenti a rifondere, in solido, alla parte convenuta opposta Controparte_1
come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 30 agosto 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LANCIANO nella persona del giudice Maria Rosaria Boncompagni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
(C.F. , (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Parte_3 C.F._3 dell'avv. Elvezio Caporale e dell'avv. Marco Fanghella, elettivamente domiciliati in Lanciano, al viale della Rimembranza n. 15, presso lo studio dell'avv. Elvezio Caporale,
- Attori opponenti
e
(C.F. ), per il tramite della propria procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. e P.I. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2 Controparte_3
(C.F. e P.I. , in persona della dott.ssa con il patrocinio dell'avv. Gian P.IVA_3 CP_4
Michele Uggè, elettivamente domiciliata in Lodi, alla via Colle Eghezzone n. 1 presso lo studio del difensore,
- Convenuta opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: all'udienza del 22 maggio 2025, parte attrice opponente e parte convenuta opposta si riportavano alle conclusioni rispettivamente depositate in data 21 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso che:
pagina 1 di 6 La come sopra rappresentata, otteneva il decreto ingiuntivo n. 27 del 30 gennaio Controparte_1
2024 nei confronti di , e - quali garanti della Parte_2 Parte_3 Parte_1 Pt_4 in forza di fideiussione limitata ad € 325.000,00 prestata in data 9 novembre 2016 - avente ad
[...]
oggetto il pagamento della somma di 66.257,71 euro (oltre interessi e spese della procedura), quale esposizione debitoria maturata dalla debitrice principale in relazione a due contratti di prestito aziendale concessi, rispettivamente, dalla e dalla Controparte_5 [...]
(già stante gli atti di fusione per CP_6 Controparte_5 incorporazione e trasformazione dell'istituto di credito erogante succedutisi nel tempo); la società ingiungente - divenuta titolare del credito in discorso in forza del “contratto di cessione di crediti pecuniari in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del
Testo Unico Bancario, di cui alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6.6.2020, Parte
Seconda”, stipulato in data 1 giugno 2020 con la – rappresentava che, nonostante i Controparte_6
solleciti e la lettera di costituzione in mora, i debitori non avevano provveduto al pagamento delle somme dovute, sicché si rendeva necessario agire in via monitoria;
avverso il predetto provvedimento monitorio hanno proposto opposizione gli ingiunti sulla scorta di un unico motivo di opposizione, integrato dalla ritenuta qualificazione della garanzia prestata alla stregua di contratto autonomo di garanzia, in quanto tale non trasmissibile alla cessionaria mancando il requisito dell'accessorietà al credito;
si è costituita in giudizio la come sopra rappresentata, la quale ha avversato le Controparte_1
deduzioni attoree, rappresentando, che la garanzia prestata dagli opponenti, anche a volerla intendere alla stregua di contratto autonomo di garanzia, al pari di qualsiasi altra garanzia si trasferisce automaticamente, vale a dire ex lege, in caso di cessione del credito principale, in forza del disposto dell'art. 1263 c.c. nonché dell'art. 58, comma 3, TUB;
all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, con ordinanza del 9 gennaio 2025, stante la
“pronta soluzione” della controversia, in ragione della rilevata natura documentale della stessa, veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, non sussistendo i presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., e, al contempo, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva fissata udienza per la rimessione della causa in decisione, con assegnazione alle parti dei termini perentori di cui all'art. 189, comma 1, c.p.c.; all'udienza del 22 maggio 2025, parte attrice opponente e parte convenuta opposta si riportavano alle conclusioni rispettivamente depositate in data 21 marzo 2025.
Considerato che:
pagina 2 di 6 sebbene in sede di precisazione delle conclusioni gli opponenti si siano riportati alle conclusioni
“già rassegnate nell'atto di citazione in opposizione a D.I.”, in ogni caso è da ritenere infondata la doglianza relativa al profilo della legittimazione attiva della conventa opposta, come formulata soltanto negli atti difensivi successivi all'atto introduttivo, posto che:
- in caso di cessione di crediti in blocco, l'art. 58 del d.lgs. 10 settembre 1993, n. 385, non implica la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, ma ha unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione dei debiti trasferiti in blocco. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte giustappunto compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco (così, Cass., sez. I, 2 marzo 2016, n. 4116), tuttavia con l'ulteriore precisazione che la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco
D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (v. Cass. n. 4116-16) (cfr. Cass., sez. VI, 5 novembre 2020, n.
24798), ciò rispondendo al più generale canone interpretativo secondo cui la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto (così, Cass., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951; in senso conforme, tra le altre, Cass., sez. VI, 24 settembre
2018, n. 22525);
- nel caso di specie occorre tuttavia rilevare che gli opponenti hanno proceduto alla contestazione della sussistenza della titolarità soggettiva del credito in discorso in capo alla convenuta opposta soltanto in sede di memoria ex art. 171ter, n. 1, c.p.c., senza che, poi, in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, abbiano articolato specifica eccezione sul punto, salvo di seguito svolgere, con la comparsa conclusionale, difese evidentemente incompatibili con la previa mancata contestazione sul punto;
- in ogni caso, in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art.
58 TUB, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi,
pagina 3 di 6 allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, sicché, ove i crediti ceduti sono individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data ed alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, il giudice di merito ha il dovere di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di origine dello stesso e alle altre caratteristiche del rapporto, quali emergono delle prove raccolte in giudizio, la pretesa azionata rientri tra quelle trasferite alla cessionaria o sia al contrario annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione (così, tra le altre, Cass., sez. I, 20 luglio 2023, n. 21821; in senso conforme, Cass., sez. III, 10 febbraio 2023, n. 4277, ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali);
- nel caso di specie, l'avviso di cessione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 6 giugno
2020, contempla l'individuazione dei crediti ceduti per il titolo ed l'indicazione del dato temporale (“finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o crediti di firma, sorti nel periodo tra il 01/01/1988 ed il 29/09/2019” nonché “i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, con espressa esclusione dei diritti derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti”), nonché la qualificazione del credito ceduto “in sofferenza”, come documentata dalla società ingiungente già in sede monitoria e non contestata dagli opponenti, i quali non hanno peraltro allegato alcun elemento da cui poter desumere l'estraneità del credito in discorso rispetto alle categorie individuate dall'avviso di cessione sopra richiamato;
quanto all'ulteriore motivo di opposizione, sopra riportato, è opportuno rammentare che:
- come chiarito dalla Sezioni Unite di Cassazione (sentenza n. 3947/2010), l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, stante l'incompatibilità con il principio di accessorietà proprio del contratto di fideiussione;
- la giurisprudenza di legittimità successiva (tra cui, Cass., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105, di seguito citata) ha poi precisato che l'inserimento, all'interno del contratto di fideiussione, di una clausola di “pagamento a prima richiesta” o altra equivalente non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzie svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di
pagina 4 di 6 accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria, sicché, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art.
1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass., n. 16825/16; n. 84/2010; n. 19693/2022);
- nel caso di specie, l'art. 7 della fideiussione in discorso prevede che “Il/i fideiussore/fideiussori è/sono tenuto/tenuti a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione del creditore, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio”, contemplando quindi la “prima richiesta” di pagamento, non anche l'espresso riferimento alla preclusione delle eccezioni;
- invero, condividendosi le valutazioni formulate dai giudici di legittimità in relazione ad una clausola fideiussoria del medesimo tenore di quella in discorso (cfr., tra le altre: Cass., sez. I, 4 dicembre 2024, n. 31105; Cass., sez. III, 9 dicembre 2014, n. 25842), si osserva che il sopracitato art. 7, inserito nella fideiussione rilasciata dai garanti in data 9 novembre 2016, si riferisce al pagamento immediato a semplice richiesta scritta anche in caso di opposizione del creditore, ma non contiene un'espressa indicazione circa l'impegno di pagare “senza eccezioni”, con la precisazione che l'inciso “anche in caso di opposizione del debitore” non costituisce chiara manifestazione della volontà delle parti di elidere il connotato di accessorietà che caratterizza il negozio fideiussorio – trattandosi di formula del tutto compatibile tanto con un contratto autonomo di garanzia, quanto con un contratto di fideiussione cui acceda un patto di solve et repete ex art. 1462 c.c. (così, Cass., n. 25842 del 2014, cit.) - e, dunque, non vale a rendere autonomo l'impegno del garante, obbligandolo a pagare immediatamente senza poter sollevare nemmeno in un secondo momento eccezioni;
sul punto si è ulteriormente osservato che una totale deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente - poiché la norma richiamata è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore, che può essere considerata meritevole di tutela anche quando un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale manchi, sì che, in difetto di una compiuta ricognizione del tessuto volitivo sotteso alla pattuizione, tale clausola
pagina 5 di 6 non ha rilievo decisivo ai fini della qualificazione di un negozio come "contratto di garanzia" o come "fideiussione" (così, Cass., n. 31105 del 2024, cit.); conclusivamente, in ragione delle considerazioni che precedono, posta la qualificazione della garanzia in discorso alla stregua di fideiussione, ancorché recante la clausola del pagamento “a semplice richiesta scritta”, l'opposizione proposta deve essere rigettata, l'odierna società convenuta avendo agito in via monitoria nei confronti dei fideiussori sulla scorta di quanto previsto nell'avviso di cessione, come sopra richiamato (nella parte in cui reca riferimento a “tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti”) e del disposto dell'art. 58, comma 3, TUB, in forza del quale “I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente ... compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione” (norma a cui, peraltro, parte della giurisprudenza di merito riconduce anche il contratto autonomo di garanzia, cfr. tra le altre: Trib. Spoleto, 11 luglio 2023, n. 532; Trib. Milano, 9 novembre 2023; Trib. Lecce, 28 ottobre
2021, n. 2916); le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del
D.M. n. 55 del 2014 e successive modificazioni, secondo i parametri minimi, in considerazione del valore della controversia e dell'effettiva attività processuale svolta, particolarmente contenuta nella fase istruttoria;
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dagli attori opponenti , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 27/2024;
[...]
- dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 27/2024, ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna gli attori opponenti a rifondere, in solido, alla parte convenuta opposta Controparte_1
come sopra rappresentata, le spese di giudizio che si liquidano in 7.052,00 euro per compensi, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Lanciano, 30 agosto 2025
Il giudice
Maria Rosaria Boncompagni
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