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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 760/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA NC, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5880/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ER
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 06/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520219002978211000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520219002978211/000, emessa a seguito del mancato pagamento della cartella 12520020017175220/000.
Lamentava la ricorrente la mancata allegazione degli atti prodromici all' intimazione impugnata, il difetto di motivazione della intimazione stessa, la illegittima richiesta di aggio e sanzioni, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, la omessa notifica della cartella e la decadenza dal diritto di riscuotere
I giudici di primo grado respingono il ricorso in quanto ritengono infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente ed in particolare rilevano che:
- in via preliminare non vi e' difetto di jus postulandi dell'Agenzia delle Entrate NE in quanto la stessa si e' regolarmente costituita con un avvocato del libero foro in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;
- la precedente intimazione di pagamento ( contenente anche la cartella di pagamento inserita nell'odierna intimazione oggetto di ricorso) e' stata precedentemente impugnata presso la CTP di ER che aveva dichiarato il ricorso inammissibile: conseguentemente i giudici di primo grado rilevano che l'impugnazione e' inammissibile per violazione del principio ne bis in dem;
- l'atto risulta adeguatamente motivato e contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente;
- l'aggio applicato e' conforme alla normativa vigente;
- la decadenza non puo' piu' essere eccepita atteso che la precedente intimazione di pagamento e' stata impugnata senza successo.
Avverso detta sentenza, propone appello Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni presentate in primo grado. Eccepisce altresì in via preliminare la violazione del diritto di difesa in quanto la discussione in pubblica udienza non si e' svolta con modalita' audio-video conferenza come era stato richiesto.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa in sede di giudizio di primo grado, nella parte in cui si contesta che la discussione si e' svolta in pubblica udienza e con modalita' in presenza e non, come aveva richiesto la ricorrente, con modalita' audio video a distanza.
Si rileva a tal riguardo che la norma applicabile, ratione temporis, e' l'art. 16, comma 4 del DL 119/2018, che prevedeva come meramente facoltativo lo svolgimento dell'udienza in collegamento audiovisivo.
Pertanto tale circostanza non rileva alcuna violazione del diritto di difesa, tanto piu' che la comunicazione della data di trattazione in pubblica udienza e' stata ritualmente notificata al ricorrente da parte della segreteria dei giudici di primo grado.
Sulla costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate NE tramite un Avvocato del Libero Foro: si tratta di motivo infondato in quanto la costituzione in giudizio di Ader mediante avvocati del libero foro è ammessa dalla giurisprudenza come possibilità ordinaria. In merito il Collegio fa proprio l'orientamento espresso da Cass. Civile Ord. Sez. 5 22/02/2024 Num. 4788, secondo la quale: Come chiarito dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008), ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R. D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Del pari infondate sono pure le eccezioni relative alla decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria avanzate dall'appellante.
Si rileva infatti che l'intimazione di pagamento n. 12520219002978211/000, emessa a seguito del mancato pagamento della cartella 12520020017175220/000, è stata oggetto di una precedente impugnazione (ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 12520159007000264/000, contenente anche la cartella n. 12520020017175220/000) che ha avuto un esito negativo per l'appellante (sentenza n. 463/02/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ER aveva dichiarato inammissibile il ricorso). Sotto tale profilo, peraltro i giudici di primo grado avevano rilevato la inammissibilità dell' impugnazione per violazione del principio del ne bis in idem. Tale tesi e' pienamente condivisa pure da questo Collegio. In ogni caso, va rilevato che la cartella di pagamento n.
12520020017175220/000, sottesa alla intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 07.11.2002, come risulta dalla relata di notifica prodotta dalla Agenzia delle Entrate -
NE.
Successivamente alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2002, al contribuente sono state notificate due ulteriori intimazioni di pagamento riferite a tale cartella, una notificata nel 2016 e l'altra oggetto dell'odierno appello, notificata nel 2022. . In questo caso, trattandosi di prescrizione decennale
( relativo a tributi erariali ), il termine non si e' perfezionato in quanto tra la data il primo avviso di intimazione e quello successivo non sono decorsi piu' di dieci anni. Sotto tale profilo si rileva che la
Corte di Cassazione ha stabilito ( sent. 23397/2016) che con l'impugnazione del secondo avviso di intimazione ( come nel caso in esame) il contribuente puo' eccepire solo la prescrizione maturata tra la notifica dell'atto impugnato e quella del primo avviso di intimazione non impugnato, ma non quella eventualmente maturata tra la cartella di pagamento e la prima intimazione di pagamento.
Con riferimento all'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si rileve che l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante;
la giurisprudenza sul punto e' consolidata nel ritenere adeguatamente motivato l'atto di intimazione, atto a natura vincolata, che indichi con precisione e in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto delle cartelle di pagamento previamente notificate, o delle ingiunzioni presupposte, la cui allegazione non è necessaria, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi e il contenuto.
In merito all'eccezione sollevata sul calcolo dell'aggio, occorre rilevare che l'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 statuisce che, in caso di ruolo affidato dai vari Enti Impositori all'Agente della NE, allo stesso spetta un aggio per la attività svolta secondo i criteri e le misure indicate nel predetto articolo.
Quanto, infine, agli importi per sanzioni ed interessi, gli stessi appaiono legittimamente e correttamente indicati negli atti impugnati;
peraltro, tali somme sono iscritte a ruolo dall'Ente impositore ed avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione in sede di impugnazione della cartella di pagamento che, tuttavia, non risulta impugnata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ufficio delle spese del grado, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge se dovuti.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 12, riunita in udienza il 18/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CIAMPELLI VALERIA, Presidente
CA NC, LA
TOCCI STEFANO, Giudice
in data 18/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5880/2023 depositato il 04/12/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - NE - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - ER
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 164/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 1
e pubblicata il 06/04/2023
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520219002978211000 IRPEF-ALTRO 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Appellante: si riporta agli atti
Appellato: si riporta agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 12520219002978211/000, emessa a seguito del mancato pagamento della cartella 12520020017175220/000.
Lamentava la ricorrente la mancata allegazione degli atti prodromici all' intimazione impugnata, il difetto di motivazione della intimazione stessa, la illegittima richiesta di aggio e sanzioni, la mancata indicazione della data di consegna del ruolo, la omessa notifica della cartella e la decadenza dal diritto di riscuotere
I giudici di primo grado respingono il ricorso in quanto ritengono infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente ed in particolare rilevano che:
- in via preliminare non vi e' difetto di jus postulandi dell'Agenzia delle Entrate NE in quanto la stessa si e' regolarmente costituita con un avvocato del libero foro in linea con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione;
- la precedente intimazione di pagamento ( contenente anche la cartella di pagamento inserita nell'odierna intimazione oggetto di ricorso) e' stata precedentemente impugnata presso la CTP di ER che aveva dichiarato il ricorso inammissibile: conseguentemente i giudici di primo grado rilevano che l'impugnazione e' inammissibile per violazione del principio ne bis in dem;
- l'atto risulta adeguatamente motivato e contiene tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente;
- l'aggio applicato e' conforme alla normativa vigente;
- la decadenza non puo' piu' essere eccepita atteso che la precedente intimazione di pagamento e' stata impugnata senza successo.
Avverso detta sentenza, propone appello Ricorrente_1 riproponendo le medesime eccezioni presentate in primo grado. Eccepisce altresì in via preliminare la violazione del diritto di difesa in quanto la discussione in pubblica udienza non si e' svolta con modalita' audio-video conferenza come era stato richiesto.
L'Agenzia delle Entrate si e' costituita regolarmente in giudizio per chiedere la conferma della sentenza di primo grado e la condanna alle spese dell'appellante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello e' infondato.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione relativa alla violazione del diritto di difesa in sede di giudizio di primo grado, nella parte in cui si contesta che la discussione si e' svolta in pubblica udienza e con modalita' in presenza e non, come aveva richiesto la ricorrente, con modalita' audio video a distanza.
Si rileva a tal riguardo che la norma applicabile, ratione temporis, e' l'art. 16, comma 4 del DL 119/2018, che prevedeva come meramente facoltativo lo svolgimento dell'udienza in collegamento audiovisivo.
Pertanto tale circostanza non rileva alcuna violazione del diritto di difesa, tanto piu' che la comunicazione della data di trattazione in pubblica udienza e' stata ritualmente notificata al ricorrente da parte della segreteria dei giudici di primo grado.
Sulla costituzione in giudizio dell'Agenzia Entrate NE tramite un Avvocato del Libero Foro: si tratta di motivo infondato in quanto la costituzione in giudizio di Ader mediante avvocati del libero foro è ammessa dalla giurisprudenza come possibilità ordinaria. In merito il Collegio fa proprio l'orientamento espresso da Cass. Civile Ord. Sez. 5 22/02/2024 Num. 4788, secondo la quale: Come chiarito dalle
Sezioni Unite (Cass., Sez. U., 19 novembre 2019, n. 30008), ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate NE, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell'Avvocatura dello
Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, R. D. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;
b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, R.D. n. 1611 del 1933 cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del D.L. n. 193 del 2016, conv. in L. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.
Le Sezioni Unite hanno precisato che, quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla
Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità.
Del pari infondate sono pure le eccezioni relative alla decadenza e/o prescrizione della pretesa tributaria avanzate dall'appellante.
Si rileva infatti che l'intimazione di pagamento n. 12520219002978211/000, emessa a seguito del mancato pagamento della cartella 12520020017175220/000, è stata oggetto di una precedente impugnazione (ricorso avverso la intimazione di pagamento n. 12520159007000264/000, contenente anche la cartella n. 12520020017175220/000) che ha avuto un esito negativo per l'appellante (sentenza n. 463/02/2018 con la quale la Commissione Tributaria Provinciale di ER aveva dichiarato inammissibile il ricorso). Sotto tale profilo, peraltro i giudici di primo grado avevano rilevato la inammissibilità dell' impugnazione per violazione del principio del ne bis in idem. Tale tesi e' pienamente condivisa pure da questo Collegio. In ogni caso, va rilevato che la cartella di pagamento n.
12520020017175220/000, sottesa alla intimazione impugnata, è stata regolarmente notificata alla contribuente in data 07.11.2002, come risulta dalla relata di notifica prodotta dalla Agenzia delle Entrate -
NE.
Successivamente alla notifica della cartella di pagamento, avvenuta nel 2002, al contribuente sono state notificate due ulteriori intimazioni di pagamento riferite a tale cartella, una notificata nel 2016 e l'altra oggetto dell'odierno appello, notificata nel 2022. . In questo caso, trattandosi di prescrizione decennale
( relativo a tributi erariali ), il termine non si e' perfezionato in quanto tra la data il primo avviso di intimazione e quello successivo non sono decorsi piu' di dieci anni. Sotto tale profilo si rileva che la
Corte di Cassazione ha stabilito ( sent. 23397/2016) che con l'impugnazione del secondo avviso di intimazione ( come nel caso in esame) il contribuente puo' eccepire solo la prescrizione maturata tra la notifica dell'atto impugnato e quella del primo avviso di intimazione non impugnato, ma non quella eventualmente maturata tra la cartella di pagamento e la prima intimazione di pagamento.
Con riferimento all'eccezione relativa al difetto di motivazione dell'atto impugnato, si rileve che l'obbligo di motivazione può ritenersi assolto con il richiamo al titolo esecutivo sottostante;
la giurisprudenza sul punto e' consolidata nel ritenere adeguatamente motivato l'atto di intimazione, atto a natura vincolata, che indichi con precisione e in dettaglio i singoli tributi che costituivano oggetto delle cartelle di pagamento previamente notificate, o delle ingiunzioni presupposte, la cui allegazione non è necessaria, essendo sufficiente che ne siano riportati gli estremi e il contenuto.
In merito all'eccezione sollevata sul calcolo dell'aggio, occorre rilevare che l'art. 17 del d.lgs. n. 112/1999 statuisce che, in caso di ruolo affidato dai vari Enti Impositori all'Agente della NE, allo stesso spetta un aggio per la attività svolta secondo i criteri e le misure indicate nel predetto articolo.
Quanto, infine, agli importi per sanzioni ed interessi, gli stessi appaiono legittimamente e correttamente indicati negli atti impugnati;
peraltro, tali somme sono iscritte a ruolo dall'Ente impositore ed avrebbero dovuto essere oggetto di contestazione in sede di impugnazione della cartella di pagamento che, tuttavia, non risulta impugnata dall'odierna ricorrente.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento in favore dell'Ufficio delle spese del grado, liquidate in euro 800,00, oltre accessori come per legge se dovuti.