Ordinanza cautelare 24 luglio 2025
Sentenza 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VI, sentenza 10/03/2026, n. 1646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1646 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01646/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03102/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3102 del 2025, proposto da
AB EN AM, rappresentato e difeso dall'avvocato Natalia Cicchelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto Prot. n. P-NA/L/Q/115584, identificativo domanda N. NA5608308079 notificato al ricorrente in data 22 aprile 2025, con cui la predetta autorità amministrativa revocava il MOD.209 rilasciato in data 20 novembre 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di U.T.G. - Prefettura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 gennaio 2026 la dott.ssa GE TA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rappresenta che il ricorrente in data 11/11/2023, otteneva il visto per entrare in Italia e giungeva a Napoli in data 27/11/2023; lo Sportello Unico Per L’immigrazione della Prefettura di Napoli in data 20 novembre 2024, consegnava al lavoratore straniero il modello 209; in data 22 aprile 2025, veniva notificato al signor EN AM AB, il decreto di revoca del modello 209 rilasciato in data 20 novembre 2024, emesso il 19 marzo 2025; - tale revoca è avvenuta ad esito di un controllo a campione svolto dalla prefettura di Napoli dal quale è emerso che l’impresa avrebbe cessato la propria attività in data 31/12/2022, e dunque in un momento antecedente all’inoltro telematico delle istanze per motivi di lavoro, tra cui quella per il ricorrente.
Con il ricorso in esame, deduce la illegittimità dell’atto impugnato, per violazione degli articoli 21 - nonies della legge n. 241 del 1990 e 5 TUI rilevando che, nel caso di specie, non sarebbero venute meno le condizioni che legittimano la permanenza del cittadino straniero nel territorio dello Stato.
Egli, allo stato, è titolare di un regolare contratto con un nuovo datore di lavoro.
Con l’ordinanza n. 1681 del 2025 è stata accolta l’istanza cautelare.
In vista dell’udienza di merito il ricorrente ha depositato memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso.
All’udienza pubblica del 7 gennaio 2026 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso, come già anticipato in sede cautelare, è fondato e va accolto secondo quanto ritenuto dalla giurisprudenza anche di questo Tar che, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato in casi analoghi, ha ritenuto che nel caso di buona fede del cittadino straniero - il cui nulla osta sia stato oggetto di revoca- e della dimostrazione da parte dello stesso di aver medio tempore conseguito una effettiva nuova occasione lavorativa, si determini una particolare condizione soggettiva che merita di essere tutelata, nel rispetto del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, e ciò considerato anche il lungo lasso di tempo trascorso dopo l’ingresso del lavoratore in Italia sulla base del nulla osta rilasciato e il comprovato inserimento del cittadino straniero nella vita economica e sociale - di cui è prova l’esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze di altro datore, come da documentazione in atti (cfr. sul punto Tar Campania, sent. n. 1572 del 2025; cfr. anche Cons. di Stato, sent. n. 1977 del 2025).
Le peculiari connotazioni della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SA LE, Presidente
GE TA, Consigliere, Estensore
RA Spatuzzi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TA | SA LE |
IL SEGRETARIO