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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 21/11/2025, n. 1913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1913 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2871/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2871/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GI OT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] avente ad aggetto la condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo dovuto, in virtù della polizza assicurativa n. 1364402316, denominata
Globale Casa, stipulata a copertura dei rischi per i danni materiali e diretti all'immobile causati da o derivati da fenomeni atmosferici, nella misura di € 42.000,00, oltre interessi dalla mora al soddisfo.
1.1. - Premesso di essere proprietario dell'immobile sito a Siracusa, Strada Benalì n. 43,
l'attore ha dedotto che: a) alla fine del mese di ottobre 2021, si sono verificate, nella zona ove è situato il suddetto immobile, intensissime, sovrabbondanti e violente piogge torrenziali, fulmini - con incidenza sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche - e raffiche straordinarie di vento, che hanno causato la rottura del manto di copertura del tetto di tegole, rovesciate e infrante dalla forza dell'acqua torrenziale;
b) nel punto di rottura del tegolato, specialmente dalla copertura in legno del vano destinato a servizio igienico, le acque meteoriche sono penetrate all'interno dell'abitazione, provocando l'allagamento e l'imbibimento di pavimento e murature, perimetrali e di tramezzature, con conseguente esfoliamento di intonaci e tinteggiature di porte interne e danni al mobilio in legno, soggetto, conseguentemente, a deformazione, per dilatazione, nonché danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, conseguenti all'azione elettrica dei fulmini;
c) in data 04.11.2021, l'attore ha denunciato regolarmente il sinistro;
d) in data
10.12.2021, la convenuta ha negato l'indennizzo dovuto adducendo la mancata copertura della garanzia assicurativa per i danni occorsi all'immobile in oggetto.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda proposta ex adverso poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo prova per testi, è stata posta in decisione all'udienza del
25.09.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, riservandosi la decisione, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281- sexies c.p.c., nel termine di giorni trenta.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 11 4.1. - Va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a
Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Sez Un.
n. 13533/2001).
4.2. - Ciò nondimeno, in materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo
Pag. 3 di 11 onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
Negli stessi termini si è più di recente espressa la S.C., secondo cui “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (cfr. Cass. n.
30656/2017).
5. - Con riguardo al caso in esame, è, anzitutto, documentale la sussistenza della polizza assicurativa n. 1364402316, denominata Globale Casa, con la quale l'attore ha assicurato, in data 06.09.2021 (con scadenza in data 06.09.2022), il proprio immobile.
5.1. - La suddetta polizza prevede, alla sezione “Incendio All Risks”, tra le garanzie facoltative, gli eventi relativi a “fenomeni atmosferici e sovraccarico neve”.
Ai sensi dell'art.
4.5.1. delle condizioni generali di contratto richiamate in polizza, la compagnia assicurativa “indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
bagnamenti all'interno dell'unità abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati”
(cfr. all. 1, fasc. attore).
Vengono, invece, esclusi dalla copertura assicurativa i “danni causati da intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
gelo”.
6. - È, altresì, pacifico il fatto che, alla fine del mese di ottobre 2021, e, in particolare, nella giornata del 29.10.2021, nella zona di Siracusa, si sono verificate violente piogge
Pag. 4 di 11 torrenziali e raffiche straordinarie di vento provocate dall'uragano mediterraneo
”, che hanno provocato “l'ingresso infrenabile di acque meteoriche all'interno Pt_2 della casa” (cfr. pag. 2, relazione c.t.p.).
Tali fenomeni hanno cagionato “l'allagamento ed imbibimento di pavimento e murature, perimetrali e di tramezzature, con conseguente esfoliamento di intonaci e tinteggiature di porte interne e danni al mobilio in legno, soggetto, conseguentemente a deformazione, per dilatazione, nonché danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, conseguenti all'azione elettrica dei fulmini” (cfr. pag. 2, relazione c.t.p.).
I suddetti danni, peraltro, sono stati riconosciuti, altresì, dal perito di parte della
Compagnia convenuta, il quale, nella relazione redatta a seguito del sopralluogo dell'immobile, ha affermato che “in occasione del sopralluogo sono stati accertati tutti
i danni lamentati dall'assicurato al mobilio, alle porte interne ed alle opere murarie”
(cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7. - Ciò che è oggetto di contestazione, invece, è la causa dei suddetti danni.
7.1. - Invero, mentre parte attrice sostiene che le intense e sovrabbondanti piogge torrenziali abbiano provocato la rottura del manto di copertura del tetto di tegole e che le acque meteoriche siano penetrate dalla copertura in legno del vano destinato a servizio igienico della casa (cfr. pag. 3, atto di citazione), la compagnia convenuta ritiene, invece, che “i danni [siano] stati provocati dall'accumulo esterno di acqua piovana torrenziale (allagamento del cortile esterno per circa 40 centimetri d'altezza), che è quindi penetrata all'interno dalla soglia degli infissi, allagando i locali dell'abitazione e della dependance. Nessuna breccia, lesione o sfondamento del manto di copertura, infissi o pareti è stata causata dalla forza del vento” (cfr. pag. 1, comparsa di costituzione).
7.1.1. - Ciò renderebbe i danni subiti dall'attore non indennizzabili, in quanto opererebbe l'esclusione di cui all'art.
4.5.1. delle condizioni generali di contratto richiamate in polizza.
7.2. - Ebbene, dalla consulenza tecnica allegata da parte attrice si evince che “gli infissi non avevano subito danni né infiltrazioni dall'esterno essendo rimasta intatta la
Pag. 5 di 11 funzione di tenuta stagna;
all'interno dell'immobile, invece, era evidente - sul muro a
Ovest del locale adibito a bagno - la traccia larga, che - dall'apice del soffitto, rivestito da travi in legno e tavolato - scendeva lungo la parete, sino al pavimento dell'ingresso.
Si evidenziava una rilevante quantità di acqua che ha stazionato lungamente sul pavimento dell'intero immobile fino a raggiungere il livello di circa 0,40 m delle murature, permanendo all'interno, a causa della tenuta stagna degli infissi;
ispezionato il tetto sovrastante l'immobile, la sottoscritta constatava che la violenza dell'acqua piovana, con la spinta anche dall'azione del fortissimo vento, aveva infranto (e così scoperchiato in tale tratto il tetto) tre mq. di tegole consentendo alle acque piovane, di rovesciarsi in gran copia all'interno della casa e penetrare nell'immobile superando il tavolato” (cfr. pag. 3, relazione c.t.p.).
7.2.1. - In merito al valore probatorio della consulenza tecnica di parte, va osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa, costituendo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
(cfr. Cass. n. 5362/2025; Cass. n. 2980/2023; Cass. n. 259/2013).
7.3. - Nel caso in esame, la richiamata consulenza tecnica va esaminata unitamente alle ulteriori allegazioni e risultanze istruttorie.
L'elaborato tecnico, infatti, risulta corredato da documentazione fotografica eseguita in sede di sopralluogo dell'immobile, dal quale emerge lo scoperchiamento del manto di copertura con tegole divelte, nonché la sostituzione con tegole nuove. Le fotografie mostrano, altresì, le evidenti tracce di infiltrazioni sulle murature interne, con segni inequivoci del percorso dell'acqua dall'alto verso il pavimento dell'immobile (cfr. pagg.
16 - 20, relazione c.t.p.).
7.3.1. - Tali elementi, inoltre, devono essere valutati alla luce della prova testimoniale assunta in giudizio. Il teste escusso, , ha, infatti, affermato che “il tetto Testimone_1
del bagno si è scoperchiato per il forte vento, ciò è avvenuto nella mattinata del
29.10.2021; preciso che si è creato un unico squarcio atteso che tutta la copertura del
Pag. 6 di 11 bagno composta da tegole e onduline sono volate via;
preciso che il tetto prima dell'evento si presentava in buono stato. [...] dopo che il tetto spiovente è stato scoperchiato dal vento, l'acqua piovana è entrata nell'immobile. [...] le pareti del bagno si presentavano bagnate per l'acqua piovana che scorreva dall'alto”. [...]
l'acqua all'inizio era nel bagno e poi ha invaso tutte le stanze” (cfr. verbale udienza del
03.05.2024).
Tali dichiarazioni, rese da soggetto disinteressato all'esito della lite e prive di contraddizioni logiche e narrative, appaiono pienamente coerenti con quanto riscontrato e documentato nella consulenza tecnica di parte, che mostra, inequivocabilmente,
l'infiltrazione proveniente dal tetto dell'immobile, escludendo espressamente, peraltro, la penetrazione d'acqua dalla soglia degli infissi a seguito dell'allagamento del cortile esterno, come sostenuto dalla compagnia convenuta.
7.3.2. - La convergenza tra allegazioni tecniche, riscontri fotografici e prova testimoniale consente, pertanto, di ritenere pienamente attendibile e credibile la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata dall'attore.
7.4. - Per altro verso, non può, al contrario, ritenersi provata la diversa dinamica del sinistro prospettata dalla compagnia assicurativa, secondo la quale la propria ricostruzione dell'evento sarebbe suffragata dal sopralluogo congiunto eseguito nell'immobile dell'attore.
7.4.1. - Va, invero, evidenziato che, in primo luogo, il sopralluogo del 10.11.2021 si è svolto ad opera del solo perito incaricato dalla compagnia assicurativa, alla presenza esclusiva dell'assicurato, senza che fosse presente anche il tecnico di parte attrice.
Inoltre, nel verbale del suddetto sopralluogo, il perito ha affermato, in via meramente assertiva, che il danno sarebbe stato causato dall'acqua piovana proveniente dall'esterno che “è penetrata dalla soglia degli infissi allagando tutti i locali dell'abitazione e della depandance”, senza alcuna riproduzione fotografica a supporto di tale tesi. Peraltro, lo stesso documento dà atto della richiesta di osservazioni da parte dell'attore (cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7.4.2. - Successivamente, in data 22.11.2021, il perito incaricato dalla convenuta ha trasmesso all'attore l'atto di accertamento, secondo il quale i danni non sarebbero stati
Pag. 7 di 11 indennizzabili poiché espressamente esclusi dalla polizza assicurativa (cfr. all. 3, fasc. convenuta). Tale atto avrebbe dovuto essere sottoscritto per accettazione da parte dell'attore e restituito alla compagnia;
circostanza che, tuttavia, non si è mai verificata, posto che l'attore non ha mai firmato l'atto di accertamento.
7.4.3. - Alla luce di tali circostanze, non è possibile attribuire valore di prova al suddetto verbale. Esso, infatti, oltre a essere stato redatto con modalità tali da non garantirne l'attendibilità, risulta privo di supporto documentale oggettivo, posto che non solo non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica scattata dal perito in occasione del sopralluogo, ma è lo stesso perito, nella propria relazione tecnica, a riferire che le riproduzioni fotografiche esaminate sono state fornite dall'assicurato (cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7.4.4. - In mancanza di riscontri oggettivi e alla luce della natura peculiare dell'accertamento - considerato che il verbale di sopralluogo e la relativa perizia, essendo mere allegazioni difensive hanno, come già in precedenza chiarito, valore di solo indizio -, dunque, la ricostruzione fornita da parte convenuta non può ritenersi prevalente sugli elementi di segno contrario emersi nel giudizio.
7.5. - Fermo quanto sopra, va, comunque, osservato che, anche a voler ritenere verosimile la ricostruzione prospettata dalla convenuta, tale dinamica non rientrerebbe in ogni caso in alcune delle ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa invocate dalla stessa.
La convenuta, invero, richiama, in particolare, l'art.
4.5.1 della polizza, ossia la clausola contrattuale che esclude dalla copertura i danni causati da “intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua”, nonché l'art.
4.5.3 lett. b), che esclude i danni causati da rigurgiti di fognature causati da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima (cfr. all. 2, fasc. convenuta).
7.5.1. - Ebbene, da un lato, nel caso di specie, non risulta in alcun modo verificatosi uno straripamento di corsi d'acqua o ruscelli, considerato, altresì, che nella zona
Pag. 8 di 11 dell'immobile questi non sono presenti e che il fiume - il più vicino - dista oltre Per_1
7 km dall'immobile dell'attore, né uno straripamento della rete fognaria.
7.5.2. - D'altra parte, la mera presenza di acqua piovana nel cortile esterno dell'immobile non può essere equiparata alla formazione di ruscelli o allo scorrimento esterno di acqua contemplati dalle clausole contrattuali invocate dalla convenuta, trattandosi di semplice accumulo di acqua meteorica nel cortile, priva di caratteristiche assimilabili a flussi, tracimazioni o movimenti idrici propri delle ipotesi escluse dalla garanzia assicurativa.
7.5.3. - Ne deriva che, anche qualora si ritenesse dimostrata la tesi di parte convenuta, i danni causati all'immobile di proprietà dell'attore non integrerebbero comunque alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt.
4.5.1. e 4.5.3 lett. b) della polizza.
7.5.4. - Donde, l'accoglimento della domanda.
8. - Con riguardo al quantum della pretesa, parte attrice ha fornito una stima puntuale dei danni subiti, avendo la perizia tecnica dallo stesso allegata indicato, specificamente, tutti i pregiudizi subiti dall'immobile. In particolare, vengono descritti, in modo dettagliato, i danni alle murature, alla copertura, alle apparecchiature e al mobilio, con l'indicazione dei singoli beni, del loro valore, dei costi necessari per le riparazioni e, per i beni totalmente distrutti e non riparabili, del valore ante-sinistro e viene, altresì, allegato il relativo computo metrico estimativo (cfr. all. 4, fasc. attore).
La suddetta quantificazione è stata oggetto di una contestazione del tutto generica da parte della convenuta, la quale si è limitata ad invocare una presunta vetustà dei beni al fine di ridimensionarne il valore, senza, tuttavia, formulare alcuna critica circostanziata, né indicare quali beni e/o quali voci del computo metrico dovessero ritenersi incongrue.
8.1. - Ne deriva che la generica deduzione di parte convenuta non è idonea a scalfire la credibilità della documentazione prodotta da parte attrice, la quale ha dato ampia ed esaustiva prova della quantificazione dei danni subiti dall'immobile.
9. - Va, infine, osservato che i danni, come quantificati dall'attore, rientrano nel massimale previsto dalla polizza assicurativa, sia con riguardo all'immobile (€
150.000,00), sia per il contenuto (€ 25.000,00).
Pag. 9 di 11 Invero, dalla relazione tecnica di parte emerge che i danni subiti dall'immobile sono pari ad € 30.000,00, mentre i danni a beni mobili ed apparecchiature sono pari ad €
12.000,00 (cfr. all. 4, fasc. attore).
9.1. - Pertanto, la Compagnia convenuta va condannata al pagamento della somma di €
41.750,00, pari all'importo di € 42.000,00 detratta la franchigia di € 250,00 prevista in polizza per i fenomeni atmosferici, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo.
9.1.1. - Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (cfr. Cass. n. 7216/2025; Sez. Un.
n. 395/2007).
10. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice, per le fasi studio, introduttiva e istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2871/2023 r.g.a.c., così dispone:
1) Accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
Pag. 10 di 11 , per le causali di cui in motivazione, della somma di € 41.750,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 a titolo di spese vive (di cui € 518,00 per c.u. e € 27,00 per bolli), ed € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 20 novembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
Pag. 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella persona del Giudice dott. Alfredo Spitaleri, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2871/2023
PROMOSSA DA
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
GI OT, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE
CONTRO
(C.F. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'Avv. Vincenzo Burgio, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 25.09.2025, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281-sexies
c.p.c.
Pag. 1 di 11 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Oggetto di lite è la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...] avente ad aggetto la condanna di quest'ultima al pagamento Controparte_1 dell'indennizzo dovuto, in virtù della polizza assicurativa n. 1364402316, denominata
Globale Casa, stipulata a copertura dei rischi per i danni materiali e diretti all'immobile causati da o derivati da fenomeni atmosferici, nella misura di € 42.000,00, oltre interessi dalla mora al soddisfo.
1.1. - Premesso di essere proprietario dell'immobile sito a Siracusa, Strada Benalì n. 43,
l'attore ha dedotto che: a) alla fine del mese di ottobre 2021, si sono verificate, nella zona ove è situato il suddetto immobile, intensissime, sovrabbondanti e violente piogge torrenziali, fulmini - con incidenza sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche - e raffiche straordinarie di vento, che hanno causato la rottura del manto di copertura del tetto di tegole, rovesciate e infrante dalla forza dell'acqua torrenziale;
b) nel punto di rottura del tegolato, specialmente dalla copertura in legno del vano destinato a servizio igienico, le acque meteoriche sono penetrate all'interno dell'abitazione, provocando l'allagamento e l'imbibimento di pavimento e murature, perimetrali e di tramezzature, con conseguente esfoliamento di intonaci e tinteggiature di porte interne e danni al mobilio in legno, soggetto, conseguentemente, a deformazione, per dilatazione, nonché danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, conseguenti all'azione elettrica dei fulmini;
c) in data 04.11.2021, l'attore ha denunciato regolarmente il sinistro;
d) in data
10.12.2021, la convenuta ha negato l'indennizzo dovuto adducendo la mancata copertura della garanzia assicurativa per i danni occorsi all'immobile in oggetto.
2. - Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto della Controparte_1
domanda proposta ex adverso poiché infondata in fatto e in diritto.
3. - La causa, istruita a mezzo prova per testi, è stata posta in decisione all'udienza del
25.09.2025, sulle conclusioni precisate a verbale dai procuratori presenti delle parti costituite, riservandosi la decisione, all'esito della discussione orale di cui all'art. 281- sexies c.p.c., nel termine di giorni trenta.
4. - La domanda attorea è fondata e va accolta.
Pag. 2 di 11 4.1. - Va premesso che, in tema di responsabilità contrattuale, costituisce ormai principio consolidato quello secondo cui colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, secondo quanto affermato dalla Corte di cassazione a
Sezioni unite, secondo cui: “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (cfr. Sez Un.
n. 13533/2001).
4.2. - Ciò nondimeno, in materia di assicurazione contro i danni, il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, essendo pertanto onere dell'assicurato dimostrare che si è verificato un rischio coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui reclama il ristoro, analogo
Pag. 3 di 11 onere probatorio incombendo sull'assicurato con riferimento agli elementi temporali e spaziali della garanzia (cfr. Cass. n. 17/1987; Cass. n. 1081/1978).
Negli stessi termini si è più di recente espressa la S.C., secondo cui “Nell'assicurazione contro i danni, poiché il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un sinistro verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, è su di lui che incombe, ai sensi dell'art.
2697 c.c., l'onere di dimostrare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha causato il danno di cui si reclama il ristoro” (cfr. Cass. n.
30656/2017).
5. - Con riguardo al caso in esame, è, anzitutto, documentale la sussistenza della polizza assicurativa n. 1364402316, denominata Globale Casa, con la quale l'attore ha assicurato, in data 06.09.2021 (con scadenza in data 06.09.2022), il proprio immobile.
5.1. - La suddetta polizza prevede, alla sezione “Incendio All Risks”, tra le garanzie facoltative, gli eventi relativi a “fenomeni atmosferici e sovraccarico neve”.
Ai sensi dell'art.
4.5.1. delle condizioni generali di contratto richiamate in polizza, la compagnia assicurativa “indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da o derivati da uragani, bufere, tempeste, cicloni, trombe d'aria, vento e Cose da esso trascinate o fatte crollare, grandine, pioggia e neve, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di enti, assicurati o non;
bagnamenti all'interno dell'unità abitativa assicurata, purché causati da pioggia, neve o grandine penetrata attraverso rotture, brecce, lesioni del tetto, delle pareti, dei soffitti e dei serramenti causate dalla violenza degli eventi sopra indicati”
(cfr. all. 1, fasc. attore).
Vengono, invece, esclusi dalla copertura assicurativa i “danni causati da intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua, anche piovana;
gelo”.
6. - È, altresì, pacifico il fatto che, alla fine del mese di ottobre 2021, e, in particolare, nella giornata del 29.10.2021, nella zona di Siracusa, si sono verificate violente piogge
Pag. 4 di 11 torrenziali e raffiche straordinarie di vento provocate dall'uragano mediterraneo
”, che hanno provocato “l'ingresso infrenabile di acque meteoriche all'interno Pt_2 della casa” (cfr. pag. 2, relazione c.t.p.).
Tali fenomeni hanno cagionato “l'allagamento ed imbibimento di pavimento e murature, perimetrali e di tramezzature, con conseguente esfoliamento di intonaci e tinteggiature di porte interne e danni al mobilio in legno, soggetto, conseguentemente a deformazione, per dilatazione, nonché danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, conseguenti all'azione elettrica dei fulmini” (cfr. pag. 2, relazione c.t.p.).
I suddetti danni, peraltro, sono stati riconosciuti, altresì, dal perito di parte della
Compagnia convenuta, il quale, nella relazione redatta a seguito del sopralluogo dell'immobile, ha affermato che “in occasione del sopralluogo sono stati accertati tutti
i danni lamentati dall'assicurato al mobilio, alle porte interne ed alle opere murarie”
(cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7. - Ciò che è oggetto di contestazione, invece, è la causa dei suddetti danni.
7.1. - Invero, mentre parte attrice sostiene che le intense e sovrabbondanti piogge torrenziali abbiano provocato la rottura del manto di copertura del tetto di tegole e che le acque meteoriche siano penetrate dalla copertura in legno del vano destinato a servizio igienico della casa (cfr. pag. 3, atto di citazione), la compagnia convenuta ritiene, invece, che “i danni [siano] stati provocati dall'accumulo esterno di acqua piovana torrenziale (allagamento del cortile esterno per circa 40 centimetri d'altezza), che è quindi penetrata all'interno dalla soglia degli infissi, allagando i locali dell'abitazione e della dependance. Nessuna breccia, lesione o sfondamento del manto di copertura, infissi o pareti è stata causata dalla forza del vento” (cfr. pag. 1, comparsa di costituzione).
7.1.1. - Ciò renderebbe i danni subiti dall'attore non indennizzabili, in quanto opererebbe l'esclusione di cui all'art.
4.5.1. delle condizioni generali di contratto richiamate in polizza.
7.2. - Ebbene, dalla consulenza tecnica allegata da parte attrice si evince che “gli infissi non avevano subito danni né infiltrazioni dall'esterno essendo rimasta intatta la
Pag. 5 di 11 funzione di tenuta stagna;
all'interno dell'immobile, invece, era evidente - sul muro a
Ovest del locale adibito a bagno - la traccia larga, che - dall'apice del soffitto, rivestito da travi in legno e tavolato - scendeva lungo la parete, sino al pavimento dell'ingresso.
Si evidenziava una rilevante quantità di acqua che ha stazionato lungamente sul pavimento dell'intero immobile fino a raggiungere il livello di circa 0,40 m delle murature, permanendo all'interno, a causa della tenuta stagna degli infissi;
ispezionato il tetto sovrastante l'immobile, la sottoscritta constatava che la violenza dell'acqua piovana, con la spinta anche dall'azione del fortissimo vento, aveva infranto (e così scoperchiato in tale tratto il tetto) tre mq. di tegole consentendo alle acque piovane, di rovesciarsi in gran copia all'interno della casa e penetrare nell'immobile superando il tavolato” (cfr. pag. 3, relazione c.t.p.).
7.2.1. - In merito al valore probatorio della consulenza tecnica di parte, va osservato che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, questa, costituendo una mera allegazione difensiva a contenuto tecnico, non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito
(cfr. Cass. n. 5362/2025; Cass. n. 2980/2023; Cass. n. 259/2013).
7.3. - Nel caso in esame, la richiamata consulenza tecnica va esaminata unitamente alle ulteriori allegazioni e risultanze istruttorie.
L'elaborato tecnico, infatti, risulta corredato da documentazione fotografica eseguita in sede di sopralluogo dell'immobile, dal quale emerge lo scoperchiamento del manto di copertura con tegole divelte, nonché la sostituzione con tegole nuove. Le fotografie mostrano, altresì, le evidenti tracce di infiltrazioni sulle murature interne, con segni inequivoci del percorso dell'acqua dall'alto verso il pavimento dell'immobile (cfr. pagg.
16 - 20, relazione c.t.p.).
7.3.1. - Tali elementi, inoltre, devono essere valutati alla luce della prova testimoniale assunta in giudizio. Il teste escusso, , ha, infatti, affermato che “il tetto Testimone_1
del bagno si è scoperchiato per il forte vento, ciò è avvenuto nella mattinata del
29.10.2021; preciso che si è creato un unico squarcio atteso che tutta la copertura del
Pag. 6 di 11 bagno composta da tegole e onduline sono volate via;
preciso che il tetto prima dell'evento si presentava in buono stato. [...] dopo che il tetto spiovente è stato scoperchiato dal vento, l'acqua piovana è entrata nell'immobile. [...] le pareti del bagno si presentavano bagnate per l'acqua piovana che scorreva dall'alto”. [...]
l'acqua all'inizio era nel bagno e poi ha invaso tutte le stanze” (cfr. verbale udienza del
03.05.2024).
Tali dichiarazioni, rese da soggetto disinteressato all'esito della lite e prive di contraddizioni logiche e narrative, appaiono pienamente coerenti con quanto riscontrato e documentato nella consulenza tecnica di parte, che mostra, inequivocabilmente,
l'infiltrazione proveniente dal tetto dell'immobile, escludendo espressamente, peraltro, la penetrazione d'acqua dalla soglia degli infissi a seguito dell'allagamento del cortile esterno, come sostenuto dalla compagnia convenuta.
7.3.2. - La convergenza tra allegazioni tecniche, riscontri fotografici e prova testimoniale consente, pertanto, di ritenere pienamente attendibile e credibile la ricostruzione della dinamica del sinistro come prospettata dall'attore.
7.4. - Per altro verso, non può, al contrario, ritenersi provata la diversa dinamica del sinistro prospettata dalla compagnia assicurativa, secondo la quale la propria ricostruzione dell'evento sarebbe suffragata dal sopralluogo congiunto eseguito nell'immobile dell'attore.
7.4.1. - Va, invero, evidenziato che, in primo luogo, il sopralluogo del 10.11.2021 si è svolto ad opera del solo perito incaricato dalla compagnia assicurativa, alla presenza esclusiva dell'assicurato, senza che fosse presente anche il tecnico di parte attrice.
Inoltre, nel verbale del suddetto sopralluogo, il perito ha affermato, in via meramente assertiva, che il danno sarebbe stato causato dall'acqua piovana proveniente dall'esterno che “è penetrata dalla soglia degli infissi allagando tutti i locali dell'abitazione e della depandance”, senza alcuna riproduzione fotografica a supporto di tale tesi. Peraltro, lo stesso documento dà atto della richiesta di osservazioni da parte dell'attore (cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7.4.2. - Successivamente, in data 22.11.2021, il perito incaricato dalla convenuta ha trasmesso all'attore l'atto di accertamento, secondo il quale i danni non sarebbero stati
Pag. 7 di 11 indennizzabili poiché espressamente esclusi dalla polizza assicurativa (cfr. all. 3, fasc. convenuta). Tale atto avrebbe dovuto essere sottoscritto per accettazione da parte dell'attore e restituito alla compagnia;
circostanza che, tuttavia, non si è mai verificata, posto che l'attore non ha mai firmato l'atto di accertamento.
7.4.3. - Alla luce di tali circostanze, non è possibile attribuire valore di prova al suddetto verbale. Esso, infatti, oltre a essere stato redatto con modalità tali da non garantirne l'attendibilità, risulta privo di supporto documentale oggettivo, posto che non solo non è stata prodotta alcuna documentazione fotografica scattata dal perito in occasione del sopralluogo, ma è lo stesso perito, nella propria relazione tecnica, a riferire che le riproduzioni fotografiche esaminate sono state fornite dall'assicurato (cfr. all. 3, fasc. convenuta).
7.4.4. - In mancanza di riscontri oggettivi e alla luce della natura peculiare dell'accertamento - considerato che il verbale di sopralluogo e la relativa perizia, essendo mere allegazioni difensive hanno, come già in precedenza chiarito, valore di solo indizio -, dunque, la ricostruzione fornita da parte convenuta non può ritenersi prevalente sugli elementi di segno contrario emersi nel giudizio.
7.5. - Fermo quanto sopra, va, comunque, osservato che, anche a voler ritenere verosimile la ricostruzione prospettata dalla convenuta, tale dinamica non rientrerebbe in ogni caso in alcune delle ipotesi di esclusione della garanzia assicurativa invocate dalla stessa.
La convenuta, invero, richiama, in particolare, l'art.
4.5.1 della polizza, ossia la clausola contrattuale che esclude dalla copertura i danni causati da “intasamento, trabocco, rottura o rigurgito di gronde, pluviali o sistemi di scarico;
formazione di ruscelli, accumulo e scorrimento esterno di acqua”, nonché l'art.
4.5.3 lett. b), che esclude i danni causati da rigurgiti di fognature causati da incapacità delle fognature di smaltire l'acqua piovana caduta in eccesso rispetto alla portata massima (cfr. all. 2, fasc. convenuta).
7.5.1. - Ebbene, da un lato, nel caso di specie, non risulta in alcun modo verificatosi uno straripamento di corsi d'acqua o ruscelli, considerato, altresì, che nella zona
Pag. 8 di 11 dell'immobile questi non sono presenti e che il fiume - il più vicino - dista oltre Per_1
7 km dall'immobile dell'attore, né uno straripamento della rete fognaria.
7.5.2. - D'altra parte, la mera presenza di acqua piovana nel cortile esterno dell'immobile non può essere equiparata alla formazione di ruscelli o allo scorrimento esterno di acqua contemplati dalle clausole contrattuali invocate dalla convenuta, trattandosi di semplice accumulo di acqua meteorica nel cortile, priva di caratteristiche assimilabili a flussi, tracimazioni o movimenti idrici propri delle ipotesi escluse dalla garanzia assicurativa.
7.5.3. - Ne deriva che, anche qualora si ritenesse dimostrata la tesi di parte convenuta, i danni causati all'immobile di proprietà dell'attore non integrerebbero comunque alcuna delle cause di esclusione previste dagli artt.
4.5.1. e 4.5.3 lett. b) della polizza.
7.5.4. - Donde, l'accoglimento della domanda.
8. - Con riguardo al quantum della pretesa, parte attrice ha fornito una stima puntuale dei danni subiti, avendo la perizia tecnica dallo stesso allegata indicato, specificamente, tutti i pregiudizi subiti dall'immobile. In particolare, vengono descritti, in modo dettagliato, i danni alle murature, alla copertura, alle apparecchiature e al mobilio, con l'indicazione dei singoli beni, del loro valore, dei costi necessari per le riparazioni e, per i beni totalmente distrutti e non riparabili, del valore ante-sinistro e viene, altresì, allegato il relativo computo metrico estimativo (cfr. all. 4, fasc. attore).
La suddetta quantificazione è stata oggetto di una contestazione del tutto generica da parte della convenuta, la quale si è limitata ad invocare una presunta vetustà dei beni al fine di ridimensionarne il valore, senza, tuttavia, formulare alcuna critica circostanziata, né indicare quali beni e/o quali voci del computo metrico dovessero ritenersi incongrue.
8.1. - Ne deriva che la generica deduzione di parte convenuta non è idonea a scalfire la credibilità della documentazione prodotta da parte attrice, la quale ha dato ampia ed esaustiva prova della quantificazione dei danni subiti dall'immobile.
9. - Va, infine, osservato che i danni, come quantificati dall'attore, rientrano nel massimale previsto dalla polizza assicurativa, sia con riguardo all'immobile (€
150.000,00), sia per il contenuto (€ 25.000,00).
Pag. 9 di 11 Invero, dalla relazione tecnica di parte emerge che i danni subiti dall'immobile sono pari ad € 30.000,00, mentre i danni a beni mobili ed apparecchiature sono pari ad €
12.000,00 (cfr. all. 4, fasc. attore).
9.1. - Pertanto, la Compagnia convenuta va condannata al pagamento della somma di €
41.750,00, pari all'importo di € 42.000,00 detratta la franchigia di € 250,00 prevista in polizza per i fenomeni atmosferici, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla domanda al soddisfo.
9.1.1. - Secondo il recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, il debito di indennizzo dell'assicuratore, ancorché venga convenzionalmente contenuto, nella sua espressione monetaria, nei limiti di un massimale, configura debito di valore, non di valuta, in quanto assolve una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, e, pertanto, è suscettibile di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta (cfr. Cass. n. 7216/2025; Sez. Un.
n. 395/2007).
10. - Le spese di lite del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, secondo il valore della causa dichiarato in domanda (scaglione sino ad € 52.000,00), nonché alla luce della natura della controversia e delle difese spiegate dalle parti anche in relazione al concreto esito della lite, seguono la soccombenza e vanno, pertanto, poste a carico di parte convenuta e in favore di parte attrice, per le fasi studio, introduttiva e istruttoria ai valori medi, e per la fase decisionale ai valori minimi, stante la ripetitività delle questioni trattate in sede di discussione.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Seconda Civile, in persona del G.U., Dott. Alfredo
Spitaleri, disattesa o assorbita ogni diversa domanda ed eccezione, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2871/2023 r.g.a.c., così dispone:
1) Accoglie la domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condanna la in Controparte_1 Controparte_1
persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di
Pag. 10 di 11 , per le causali di cui in motivazione, della somma di € 41.750,00, Parte_1
oltre rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo.
2) Condanna la in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, alla rifusione, in favore di , delle spese di lite che si Parte_1 liquidano in € 545,00 a titolo di spese vive (di cui € 518,00 per c.u. e € 27,00 per bolli), ed € 6.164,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese al 15%, c.p.a. al 4% e i.v.a. al 22%, se dovuta, come per legge.
Così deciso a Siracusa, in data 20 novembre 2025.
IL GIUDICE dott. Alfredo Spitaleri
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011.
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