TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 20/11/2025, n. 679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 679 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 1184/2014 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1184/2014 R.G. e ad oggetto “Contratti bancari”, pendente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1
società (P. IVA , e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2 dall'Avv. Giovanni Peluso ed elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA) alla via Carlo
Pisacane;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(P. IVA Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede in Silla di Sassano (SA) alla via Provinciale del P.IVA_2
Corticato n. 140, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Calabrò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassano (SA) alla via Ponte Silla n. 31.
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 P.IVA_4 procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi ed elettivamente domiciliati in
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 28 E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_4 giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Buono ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via
Trav. Fante A. De Sena n. 4;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_4 P.IVA_5 CP_5
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Forino ed P.IVA_6
elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F.: ). Controparte_6 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
E
P. IVA , in persona del Curatore fallimentare Controparte_7 P.IVA_7
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale legale rappresentante delle Parte_1 società e e evocavano in giudizio la Controparte_8 CP_7 Parte_3
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “per la B. per le motivazioni esposte ai punti Controparte_8
II, III e IV del presente libello difensivo, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo
n. 104531 e 105628 stipulati dalla per mancanza di causa ex art. Controparte_8
1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illiceità della causa, con ogni ulteriore provvedimento conseguente: C. in subordine accertare e dichiarare che le somme del mutuo n.
105628 del 29.11.2012, sono state utilizzate, per ripianare le esposizioni della e
CP_7 della (ossia: che € 25.000 furono utilizzati per rientro Controparte_8 dell'affidamento del conto corrente n. 105185 della che € 44.858 furono utilizzati
CP_7 per sconto fatture con conto corrente n. 105185 della che € 8.742, furono utilizzati
CP_7 per sconfinamento affidamento ordinario conto corrente n. 105185 della che €
CP_7
15.833 furono utilizzati per rientro sconfinamento conto corrente n. 105158 della Pt_1 pagina 2 di 28 e che € 4.4772 furono utilizzati per rate mutuo n. 104531 della Controparte_8 [...]
, con ogni ulteriore provvedimento conseguente;
D. in ragione di quanto Controparte_8
accertato al precedente punto A., accertare e dichiarare la nullità del mutuo n. 105628 del
29.11.2012, per mancanza di causa ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illeceità della causa, con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
E. in via subordinata, per le motivazioni esposte al punto V del presente libello e previo accertamento dei relativi presupposti, dichiarare l'annullamento del contratto di mutuo n. 105628 per minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c., con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
F. per le motivazioni esposte al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese ai contratti di mutuo n. 104531 e 105628 stipulati dalla con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
Controparte_8
G. per le ragioni esposte al punto al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare che la
ha illegittimamente praticato l'anatocismo riguardo alle rate a scadere dei CP_9
contratti di mutuo n. 104531 e n. 105628 stipulati dalla con ogni Controparte_8
altro ulteriore provvedimento conseguente;
H. per le ragioni esposte al punto al punto X del presente libello, accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione al contratto di conto corrente n.
105158 acceso dalla con ogni altro ulteriore provvedimento Controparte_8
conseguente; I. per le ragioni esposte al punto al punto XI del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto sui rapporti di conto corrente n. 105158 acceso dalla con ogni altro ulteriore Controparte_8
provvedimento conseguente;
J. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto sui conti corrente n. 105158 acceso con ogni altro ulteriore provvedimento Controparte_8
Co conseguente: er le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la sussistenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente n. 105158 acceso con ogni altro ulteriore Controparte_8
provvedimento conseguente per violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U. Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n.885; L. in ragione di quanto sopra e delle eccezioni rubricate da I a XV, anche previo espletamento di CTU contabile, con riguardo ai rapporti bancari scaturenti dai contratti di mutuo e di conto corrente sopra citati, accertare i rapporti di credito debito intercorrenti tra la e la per la SI. per le motivazioni CP_9 Controparte_8 CP_11
esposte ai punti II, III e IV del presente libello difensivo, accertare e dichiarare la nullità dei
pagina 3 di 28 contratti del contratto di mutuo n. 104424 stipulato dalla per mancanza di causa ex CP_7
art. 1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illiceità della causa N. per le ragioni esposte al punto al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare che la CP_9
ha illegittimamente praticato l'anatocismo riguardo alle rate a scadere del contratto
[...]
di mutuo n. 104424 stipulato dalla con ogni altro ulteriore provvedimento CP_7
conseguente; O. per le ragioni esposte al punto al punto X del presente libello, accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli
Pa interessi passivi in relazione al contratto di conto corrente n. 105185 acceso dalla CP_11
con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
P. per le ragioni esposte al punto al punto
XI del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione delle commissioni di
Pa massimo scoperto sui rapporti di conto corrente n. 105185 acceso dalla con ogni CP_12
altro ulteriore provvedimento conseguente;
Q. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto sui conti corrente n. 105185 acceso dalla SI. con ogni altro ulteriore CP_11
provvedimento conseguente;
R. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la sussistenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali del
Pa rapporto di conto corrente n. 105186 acceso dalla con ogni altro ulteriore CP_11
provvedimento conseguente per violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U. Bancario (d.lgs. 1 Co settembre 1993 n.385). S. in ragione di quanto sopra e delle eccezioni rubricate da I a , anche previo espletamento di CTU contabile, con riguardo ai rapporti bancari scaturenti dai contratti di mutuo e di conto corrente sopra citati, accertare i rapporti di credito debito intercorrenti tra
e la per la sig.ra T. considerato il disposto CP_9 CP_7 Parte_3
ai sensi di cui all'art. 1945 c.c., accertare e dichiarare che la sig.ra può Parte_3
opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano ai debitori e Controparte_8
U. in ragione di quanto esposto ai punti II, III, IV, V e VI del presente libello CP_7
accertare e dichiarare la conseguente illegittimità della fideiussione della sig. Parte_3
prestata a favore della con il contratto di mutuo n.
[...] Controparte_8
105628 del 29.11.2012. V. in ragione di quanto esposto ai punti X del presente libello accertare
e dichiarare la assoluta estraneità della sig.ra alle obbligazioni scaturenti Parte_3
dal contratto di mutuo n. 104531 stipulato dalla in data 04.01.2010 Controparte_8
e dal rapporto di conto corrente n. 105158 e per conseguenza dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia dell'atto di diffida del 03-07-2014 con cui la in data CP_9
03.07.2014, ha intimato alla sig.ra , il pagamento della somma di € Parte_3
pagina 4 di 28 38.018,63, a seguito della revoca del mutuo chirografario n. 104631, concesso alla
[...]
in data 04.01.2010. W. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi Controparte_8 al procuratore dichiaratosi antistatario.”
A fondamento delle domande spiegate, gli attori premettevano che e Parte_1 Parte_3
unitamente al convenuto , avevano intrattenuto con la
[...] Controparte_6 CP_9
, a vario titolo (nella qualità di legali rappresentanti di aziende e di garanti), diversi
[...]
rapporti bancari di conto corrente e di mutuo chirografario che, pur formalmente distinti, presentavano profili di commistione e collegamento e, nello specifico, la Controparte_8
il conto corrente n. 105158, con affidamento finanziamento fatture di euro 20.000,00 ed i mutui
Pa chirografari n. 104531 del 04.01.2010 e n. 105628 del 29.11.2012 e la il conto CP_11
corrente n. 105185 del 10.09.2009 e il mutuo chirografario n. 104424 del 22.10.2009.
Precisavano che e , nelle rispettive qualità di socio- Parte_1 Controparte_6
amministratore e socio di entrambe le società, erano intervenuti quali garanti di tutti i mutui e gli affidamenti sui conti correnti delle due società, mentre la di loro madre Parte_3
(estranea alla compagine sociale) del solo mutuo n. 105628 della al Controparte_8
manifestarsi di criticità finanziarie e, in particolare, quando nel 2012 la aveva CP_1
“minacciato” la chiusura di tutte le aperture di credito, con richiesta di rientro immediato.
Deducevano di avere un legittimo interesse ad agire in giudizio per far accertare l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate dalla con la comunicazione del 04.07.2014 di CP_9
revoca di tutti i rapporti bancari e contestuale richiesta di restituzione di somme, indicandole analiticamente e sostenendone la illegittimità.
Disconoscevano l'an ed il quantum di tutti i rapporti bancari intrattenuti con la e, CP_9
in particolare, il saldo contabile dei singoli rapporti come comunicati con le note del 03.07.2014 ritenendoli “gonfiati di spese e di costi indeterminati ed illegittimi e comunque non contrattualmente stabiliti”.
Sostenevano che, considerati i tratti di identità soggettiva esistenti tra le due società, la CP_1
avesse gestito i rapporti in maniera del tutto anomala, imponendo una gestione congiunta delle varie posizioni bancarie e, in particolare, permettendo per prassi sforamenti dei fidi accordati per lucrare competenze maggiori e, ponendosi in una “condizione di superiorità schiacciante”, non fornendo documentazione delle operazioni di sconto effettuate.
Rappresentavano che la Banca, venuta a conoscenza della nuova società dei fratelli CP_8
( , li convinceva ad aprire un nuovo conto corrente promettendo una linea di CP_7 credito di € 150.000,00 e quindi concedeva, a favore della un affidamento in CP_7
pagina 5 di 28 conto corrente pari ad € 25.000,00 e un fido conto anticipo di € 50.000,00 in data 10.09.2009 e, un mese più tardi, la somma di € 80.000,00 a titolo di mutuo e, a favore della Controparte_8
la somma € 125.000,00 a titolo di mutuo in data 01.01.2010.
[...]
Evidenziavano che le somme erogate venivano utilizzate per ripianare le esposizioni debitorie delle due società nei confronti della mediante finanziamenti reciproci, su indicazione della CP_1
stessa e, talvolta, anche senza il consenso di che si rendeva conto delle operazioni Parte_1
effettuate sui conti correnti solo quando si recava in banca.
Lamentavano che dette “concessioni” avevano contribuito ad aggravare la situazione economica delle società e che, ad ogni ritardo, la proponeva la stipula di un nuovo contratto di mutuo, CP_1 come quello di € 100.000,00 del 29.11.2012 - utilizzato per rientro del conto corrente n. 105185
(€ 25.000,00), per sconto fatture sul c.c. n. 105185 (€ 44.458,00), per sconfinamento affidamento ordinario c.c. n. 105158 (€ 8.742,00), per rientro sconfinamento c.c. n. 105158 (€ 15.833,00) e per rate mutuo n. 104531 (€ 4.4772,00) - in occasione del quale veniva altresì richiesto l'intervento di altri due garanti: madre dei fratelli . Per_1 Parte_3 CP_8
In punto di diritto, deducevano la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa ex artt. 1325 e
1418 c.c., in quanto concessi all'unico scopo di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da saldi di conto corrente viziati e la costituzione di garanzie e, dunque, privi della funzione tipica di finanziamento;
per difetto di traditio, perché le somme mutuate, accreditate ed immediatamente utilizzate dalla banca per compensare debiti pregressi, non erano mai entrate nella disponibilità giuridica e sostanziale del mutuatario;
per illiceità della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. in ragione del collegamento negoziale sussistente con i rapporti di conto corrente.
Inoltre, deducevano l'annullabilità ex art. 1438 c.c. del contratto di mutuo n. 105628, stipulato a seguito di minaccia della Banca di effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi e di intraprendere le azioni giudiziarie per la escussione delle fideiussioni personali di Parte_1
e ; la illegittimità/nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione prestata da CP_6 Parte_3 in relazione al contratto di mutuo n. 105628 per nullità dell'obbligazione principale;
[...]
l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese, evidenziando l'applicazione di un interesse effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nel contratto e, in particolare, la capitalizzazione degli interessi;
nonché la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in relazione alle rate a scadere dei contratti di mutuo e, dunque, la nullità delle relative clausole contrattuali.
pagina 6 di 28 Deducevano altresì la “assoluta estraneità” di in relazione al contratto di Parte_3
mutuo n. 104531 ed al rapporto di c.c. n. 105158 e, quanto ai rapporti di conto corrente, la nullità della previsione contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ex art. 1283
c.c. e la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto ex artt. 1418 e 1346 c.c., di spese non pattuite per iscritto con violazione dell'art. 118 T.U.B., di valute differenti per le diverse operazioni e di condizioni contrattuali unilateralmente modificate.
Sulla base di tali premesse, concludevano rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2014, si costituiva in giudizio la
Banca convenuta chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
in proprio;
nel merito, di rigettare ogni domanda attorea e, in via riconvenzionale, nei Pt_1 confronti dei presunti garanti autonomi di: “a) condannare i sig.ri e Pt_1 CP_6
nonché , quali garanti autonomi della a
[...] Parte_3 Controparte_8 corrispondere alla Banca la somma di € 106.468,01, quale saldo impagato del mutuo n°
105628/92, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa;
b) condannare i sig.ri
e , nonché , quali garanti autonomi della Pt_1 Controparte_6 Parte_3 [...]
a corrispondere alla Banca la somma di € 38.181,22, quale saldo impagato del Controparte_8
mutuo n° 104531/62, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa;
c) condannare i sig.ri e , quali garanti autonomi della a corrispondere Pt_1 Controparte_6 CP_7 alla Banca la somma di € 19.302,91, quale saldo impagato del mutuo n° 104424/52, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa” e nei confronti delle società debitrici di: “d) condannare la società al pagamento della somma di € 106.468,01, come Controparte_8
portata dalla certificazione ex art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo n° 105628/92 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al
pagina 7 di 28 soddisfo; il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società al pagamento di quella diversa somma accertata in corso di causa;
e) condannare la società
[...] al pagamento della somma di € 38.181,22, come portata dalla certificazione ex Controparte_8
art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo
n° 104531/62 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società a quella diversa somma accertata in corso di causa;
f) condannare la società al pagamento della somma di € 19.302,91, come portata CP_7
dalla certificazione ex art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo n° 104424/52 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte
d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società a quella diversa somma accertata in corso di causa. Vittoria, in ogni caso, di spese, compenso professionale ed accessori di legge”.
In particolare, la convenuta evidenziava la piena legittimità dei contratti di mutuo osservando che ciascuno di essi era stato regolarmente stipulato, sottoscritto ed accreditato sui conti correnti delle società e che la comunicazione di risoluzione e di messa in mora era stata inoltrata, a debitori e garanti, a causa della sospensione del pagamento delle rate e, inoltre, specificando che il debito ammontava complessivamente a € 106.468,01 per il mutuo n. 105628/92; € 38.181,22 per il mutuo n. 104531/62 e € 19.302,91 per il mutuo n. 104424/52.
Contestava le ulteriori eccezioni sollevate dagli attori in relazione ai rapporti di conto corrente rilevando che tutte le tipologie di commissioni, spese e valute erano specificate;
la commissione di massimo scoperto anche regolarmente sottoscritta;
la capitalizzazione trimestrale con clausola di reciprocità saldi dare/avere conforme alla normativa ed alla delibera CICR e, in generale, tutte le condizioni economiche espressamente pattuite.
Quanto alla posizione dei garanti, sosteneva che i contratti sottoscritti da , Parte_1 [...]
e seppur denominati “lettera di fideiussione”, per contenuto CP_6 Parte_3
e struttura dovessero essere qualificati come contratti autonomi di garanzia e, nel dettaglio, in ragione delle clausole specificamente approvate con le quali si impegnavano a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi,
pagina 8 di 28 spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 5); a garantire l'obbligo del debitore di restituire le somme erogate dalla banca anche nelle ipotesi di invalidità o inefficacia dei contratti garantiti
(art. 1); a non opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 5) e a rinunciare al beneficium excussionis (art. 6).
Pertanto, deducevano la inammissibilità delle contestazioni del credito da parte dei garanti e concludevano nei termini suesposti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2015 si costituiva in giudizio in proprio, contestando la natura di Parte_1
contratto autonomo di garanzia attribuita dalla alle fideiussioni nel tempo prestate per le CP_1
obbligazioni assunte dalla e dalla ed evidenziandone, Controparte_8 CP_7
invece, la natura accessoria, desumibile dalla volontà di garantire le obbligazioni della società man mano che la loro esposizione debitoria nei confronti della Banca diveniva più consistente.
Ritenendo pertanto di poter opporre contro il creditore ai sensi dell'art. 1945 c.c. tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, eccepiva la nullità dei contratti di mutuo per illiceità della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. giacché asseritamente stipulati al solo fine di azzerare l'apparente saldo debitore esistente sui conti correnti delle società, derivante dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi;
l'annullabilità del contratto di mutuo n. 105628 per minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c. e, nella specie, di segnalare alla
Centrale Rischi l'esposizione debitoria delle società e di intraprendere tutte le azioni giudiziarie per l'escussione delle fideiussioni personali di e;
la Parte_1 CP_6
illegittimità/nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione prestata a favore del contratto di mutuo n.
105628 del 29.11.2012 per nullità dell'obbligazione principale.
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. considerato il disposto ai sensi di cui all'art. 1945 c.c., accertare e dichiarare che il sig. può opporre al Parte_1
creditore tutte le eccezioni che spettano ai debitori e B. Pt_1 Controparte_8 CP_7
in ragione di quanto esposto ai punti I, II, III e IV del presente scritto, accertare e dichiarare la conseguente illegittimità delle 6 fideiussioni del sig. prestata a favore della Parte_1
e della con vittoria di spese, diritti ed onorari da Controparte_8 CP_14
attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , Controparte_6
veniva assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione (cfr. verbali d'udienza del 20.05.2015 e 11.11.2015 in atti).
pagina 9 di 28 Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie, con comparsa di intervento depositata in data 03.04.2018 si costituiva la rappresentando di essere subentrata quale Controparte_2
successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nella posizione creditoria della
[...]
(già ) Controparte_15 Controparte_16 CP_9 per effetto della cessione “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. con atto del 29.12.2017 e facendo proprie tutte le difese, ivi comprese le eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa finora formulate, nessuna esclusa, e senza soluzione di continuità.
Con ordinanza dell'08.10.2018, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 04.04.2023 veniva rappresentato l'intervenuto fallimento della società attrice e, pertanto, dichiarata l'interruzione del giudizio dallo scrivente magistrato, CP_7
frattanto subentrato nel ruolo.
Con atto di riassunzione depositato in data 03.07.2023, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della e chiedevano la prosecuzione Controparte_8 Parte_3
del giudizio riportandosi ai propri precedenti atti ed alle relative conclusioni.
Fissata l'udienza del 07.11.2023, con comparsa di intervento del 19.10.2023 si costituiva in giudizio la quale cessionaria dei crediti della giusto atto di Controparte_3 Controparte_2
cessione pro soluto del 07.07.2023, facendo proprie tutte le difese, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , con comparsa ex art. Controparte_6
111 c.p.c. depositata in data 13.02.2024 interveniva in giudizio la e per Controparte_4
essa la mandataria quale cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 del credito CP_5
originariamente vantato dalla , evidenziando la propria carenza di legittimazione CP_9
passiva rispetto alle eventuali pretese risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte dell'originario titolare del credito, riportandosi a tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istante formulate dalla cedente e chiedendone l'estromissione dal giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della società Controparte_6 CP_7
che, sebbene regolarmente citati, non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
[...]
pagina 10 di 28 3. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione
“passiva” delle società cessionarie del credito intervenute nel corso del giudizio, sollevata dalla parte attrice per la prima volta solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025 richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3405 del 6.02.2024 secondo cui ai fini della prova della cessione non è sufficiente l'estratto dell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 TUB ma occorre la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Posto che la sentenza de qua si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza secondo la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 26 giugno 2019,
n. 17110), valga osservare che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, trattasi di eccezione di merito, come tale non rilevabile d'ufficio e, pertanto, tardivamente sollevata nel caso di specie.
Nel dettaglio, è stato chiarito che “La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda.” (cfr. Cass. Civ. - Sez. III, Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3699; Cass. Civ. - Sez. III,
Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. Civ. - Sez. I, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4208). Contr [... In ogni caso, si osserva che l'inclusione del credito originariamente vantato dalla tra quelli oggetto dei diversi contratti di cessione può ritenersi sufficientemente certa CP_9
alla luce del tenore degli avvisi e dei contratti di cessione prodotti in atti.
Per completezza, si precisa che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio. Tanto in forza del principio per cui, pur avendo il cessionario puntualmente fornito la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco”, perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (cfr. ex multis Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 4486/2010; Cass. n. 15905/2018). Infatti,
pagina 11 di 28 il cessionario può intervenire nel giudizio (art. 111, terzo comma c.p.c.), mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n.
6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/10/2009, n. 22424).
Ne consegue che, pur nell'ammissibilità dei rispettivi interventi, le domande proposte dalle cessionarie vanno dichiarate inammissibili.
4. Nel merito della res controversa, si osserva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del credito originariamente vantato dalla convenuta - CP_9
poi ceduto, da ultimo, alla - nei confronti delle società Controparte_4 Controparte_8
e e dei garanti , e
[...] CP_7 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
quale presunto saldo impagato dei mutui nel corso degli anni stipulati tra le parti ed appositamente garantiti.
Nello specifico, gli attori hanno chiesto di “accertare i rapporti di credito debito” intercorrenti con la parte convenuta deducendo, in primo luogo, la nullità dei contratti di mutuo per difetto e/o illiceità della causa e difetto di traditio e, in subordine, l'annullabilità del contratto di mutuo n.
105628 per minaccia di far valere un diritto;
in secondo luogo, la illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese e dell'anatocismo sulle rate a scadere dei mutui e, in terzo luogo, la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, di spese non pattuite per iscritto ovvero di condizioni contrattuali unilateralmente modificate in relazione ai rapporti di conto corrente (nn. 105158 e
105185) intrattenuti con la dalle due società. CP_1
Inoltre, in relazione alla posizione di la parte attrice ha lamentato la sua Parte_3
estraneità alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo n. 104531 e dal rapporto di conto corrente n. 105158; nonché la illegittimità della fideiussione prestata in relazione al mutuo n.
105628 per nullità/illegittimità dell'obbligazione principale e, conseguentemente, la non debenza della somma di euro 38.081,63 alla stessa richiesta in pagamento dalla con la CP_1
comunicazione del 03.07.2014.
5. Tanto premesso, il presente giudizio deve essere dichiarato parzialmente estinto con riguardo alle domande proposte dalla non avendo la curatela del fallimento provveduto a CP_7
riassumere il giudizio a seguito di pronuncia di interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento (cfr. sent. n. 3/2022 del Tribunale di Lagonegro del 04/02/2022).
pagina 12 di 28 Ed invero, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.
L'attuale art. 43 del R.D. n. 267 del 1942, con il terzo comma, aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. n.
5 del 2006, nel prevedere che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...", ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento. Il citato art. 43 L.F. determina, dunque, un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l'interruzione operante ipso iure. Siffatta norma non viola gli indicati parametri laddove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna.
L'effetto estintivo non si estende anche alla ed ai fideiussori non colpiti Controparte_8 dall'evento interruttivo in quanto, nonostante l'unitarietà dell'atto di citazione, sussiste tra la e le altre parti un litisconsorzio meramente facoltativo. CP_7
Come chiarito dalla Suprema Corte e Sezioni Unite, a partire dal 2007, «nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod.proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 cod.proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo>> (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007). Quindi, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in pagina 13 di 28 conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione.
Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente - senza ingiustificate interruzioni o dilazioni - la loro pretesa. Da ciò discende che l'effetto interruttivo ex art. 43 L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito.
Pertanto, in assenza di formale riassunzione, da parte della curatela, nel termine di mesi tre decorrenti dalla data del 13/07/2023 – giorno in cui la curatela del fallimento è stata resa edotta dell'interruzione del giudizio e della sua riassunzione (cfr. sul punto Cass. civ. SS.UU. n.
12154/2021: “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo
(con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della
L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle par-ti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì
d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”) - il giudizio si è parzialmente estinto con riguardo alla domanda proposta dalla
CP_7
Ciò posto, appare preliminare esaminare le doglianze relative alla nullità dei contratti di mutuo.
Secondo la prospettazione attorea, i contratti di mutuo chirografario, stipulati dalle società
[...]
(nn. 104531 e 105628) e (n. 104424) e garantiti da Controparte_8 CP_7 [...]
, e il solo n. 105628 anche da sarebbero nulli Pt_1 Controparte_6 Parte_3
perché asseritamente finalizzati solo a ripianare le esposizioni debitorie delle società nei confronti dell'Istituto bancario e, in particolare, il saldo passivo (altresì asseritamente illegittimo) dei loro conti correnti (nn. 105158 e 105185) e, al contempo, per non aver conseguito la disponibilità materiale delle somme mutuate.
In punto di diritto, giova anzitutto ricordare che il contratto di mutuo è un contratto reale, il cui perfezionamento richiede la consegna della cosa mutuata o il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa, che può avvenire anche sotto forma di disponibilità giuridica e non necessariamente materiale.
pagina 14 di 28 Considerato, infatti, il frequente ricorso a tale tipologia contrattuale nell'ambito dei rapporti bancari, la giurisprudenza ha precisato che la tradito rei, necessaria per il perfezionamento di un contratto reale come il mutuo, ben può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass. nn. 1945/1999; 37654/2021; 23149/2022).
Nel caso di specie, dall'esame degli estratti conto agli atti risulta il versamento delle somme mutuate (al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria) sui conti correnti intestati alle società e, segnatamente, di euro 99.250,00 in data 29.11.2012 per il mutuo n. 105628; euro
124.312,50 in data 04.01.2010 per il mutuo n. 104531 e di euro 79.560,00 in data 22.10.2009 per il mutuo n. 104424 (cfr. all. nn. 17, 24 e 34 al fascicolo della convenuta ). CP_9
Tale circostanza conferma, per i principi innanzi illustrati, l'avvenuta erogazione dei mutui e la conseguente effettiva disponibilità delle somme da parte delle beneficiarie.
Pertanto, non è dato ravvisare il difetto di traditio lamentato dagli attori.
Allo stesso modo, si appalesano infondate le censure di nullità dei mutui de quibus per difetto e/o illiceità della causa.
Sul punto, vale rilevare che consolidata e recente giurisprudenza ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripianamento della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (cfr. Cass. n. 37654/2021), così superando anche un precedente orientamento di segno opposto che lo qualificava alla stregua di un contratto simulato ovvero illecito.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Ne consegue che
“il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
pagina 15 di 28 debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(cfr. Cass. n. 23149/2022).
Ancora, è stato precisato che il mutuo solutorio “non è contrario né a norme di legge…, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico.
Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi
l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. …Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso,
è previsto in alcuni casi dalla legge [art. 2 l.
8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 18.11.1966 n. 976
(convertito dalla l. 23.12.1966 n. 1142); art. 16 r.d.l. 15.4.1926 n. 765], sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
In altri termini, è stato chiarito (cfr. Cass. nn. 5841/2025; 23149/22; 37654/21; 1945/99) che il mutuo solutorio è cosa diversa dalla novazione oggettiva o dalla conclusione tra le parti del rapporto di mutuo di un pactum de non petendo (con conseguente dilazione dei termini di pagamento), configurando, semmai, uno dei tanti possibili "accordi di ristrutturazione atipici", frutto dell'esercizio della libertà negoziale delle parti e pienamente valido, salvo che non venga allegato, e dimostrato, un vizio del consenso, l'approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti.
Stante la irrilevanza dell'uso della somma mutuata a fine solutorio, perché attinente ai motivi del negozio e non alla sua causa, la giurisprudenza ha altresì escluso l'automatica sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo ed il rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere: ai fini di detto collegamento, si ritiene necessaria la prova concreta che il mutuo sia stato stipulato al solo scopo di estinguere o ristrutturare il debito di conto corrente e che tale finalità sia nota e condivisa da entrambe le parti, non essendo in ogni caso sufficiente la mera contestualità temporale (cfr. Cass. n. 22604/2017).
In sostanza, il mutuo può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregressa, potendo rientrare nel concetto di finanziamento -che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo- non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche pagina 16 di 28 quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. E quand'anche dovesse ritenersi lo scopo del "pagamento di un debito" estraneo alla causa del mutuo, non potrebbe comunque ritenersi automaticamente l'illiceità del negozio, trattandosi di operazioni comunque dirette a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. (quale ad esempio quello di conseguire il dilazionamento del debito nel tempo) e non risultando la causa perseguita in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa. Difatti, la stipula del mutuo ben potrebbe risultare motivata non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore, ma da specifiche e concrete esigenze del debitore, come quella di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile ovvero quella di novare il debito a condizioni migliori.
Il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
A tal proposito, anche alla luce delle censure mosse dagli attori in ordine alla complessiva operazione negoziale posta in essere con la giova precisare che di nullità del contratto di CP_1
mutuo può discorrersi nel solo caso in cui il debito sotteso al contratto di mutuo sia non effettivo ma solo apparente. Difatti, quando il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere un debito del conto corrente solo apparente, il mutuatario non ottiene alcun concreto vantaggio dal mutuo - perché il capitale è destinato a coprire un saldo insussistente - e si crea, per contro, un arricchimento solo per l'Istituto bancario - il quale percepisce gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario - e, dunque, il contratto di mutuo è nullo per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c. perché l'effettivo scopo del mutuo trascende quello del finanziamento. In tal caso, il contratto di mutuo (nella maggior parte dei casi, fondiario) può ritenersi stipulato in frode alla legge, in violazione dell'art. 1344 c.c., perché concluso al solo fine di estinguere una illecita scopertura del conto corrente: il vero scopo della operazione sarebbe quello di creare una obbligazione virtuale per ottenere garanzie fideiussorie o ipotecarie che agevolano il soddisfacimento del credito. Come chiarito nella giurisprudenza di merito, "Ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si
pagina 17 di 28 configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito” (cfr. Tribunale S. Maria Capua V., sez. I, 14/10/2011).
Nella diversa ipotesi in cui il saldo del conto corrente non sia insussistente/apparente ma effettivo, occorre invece verificare se lo stesso possa essere considerato mutuo di scopo e se vi sia nullità per mancanza di causa o per violazione di norme.
Orbene, nel caso di specie non vi è prova del collegamento negoziale dedotto dalla parte attrice.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dei contratti non emerge alcun elemento oggettivo e/o soggettivo dal quale desumere la sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e i rapporti di conto corrente intrattenuti con la stessa. CP_1
Stante anche la mancata produzione degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, non ha trovato riscontro probatorio la tesi attorea secondo cui le somme erogate con i mutui stipulati nel corso degli anni sarebbero state utilizzate soltanto per ripianare debiti pregressi delle società verso la così precludendo al mutuo di assolvere alla sua tipica funzione di finanziamento. CP_1
Alcuna rilevanza probatoria in tal senso può essere attribuita alla mera eventuale presenza, all'atto della stipula dei mutui, di un saldo passivo sui correnti societari, esigendosi ai fini della prova del collegamento negoziale, per quanto sopra rilevato, la rigorosa prova - nella specie assente - dell'esistenza di vincoli funzionali e della volontà delle parti di coordinamento dei rapporti in questione.
Pertanto, non risulta applicabile l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato secondo cui, in presenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il contratto di mutuo stipulato per ripianare il relativo saldo debitore, l'accertamento della illegittimità e/o apparenza del saldo debitore si ripercuote sul mutuo in termini di nullità per mancanza di causa concreta (cfr. App. Torino 15 giugno 2015).
A ciò aggiungasi che, in applicazione dei principi innanzi illustrati, deve escludersi che i contratti di mutuo, quand'anche stipulati solo per ripianare le pregresse esposizioni debitorie delle società nei confronti della Banca, siano per ciò solo nulli.
Neppure può ritenersi che i mutui in questione siano viziati per illiceità della causa.
Invero, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1244/83), “…l'illiceità della causa — sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343
c.c.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344
c.c.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti
pagina 18 di 28 attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione” (cfr.
Cass. n. 1244/83). Affinché, quindi, possa ravvisarsi l'illiceità della causa e, dunque, la nullità del contratto, occorre che dalle risultanze probatorie emerga che tutte le parti del contratto abbiano inteso concludere lo stesso per perseguire finalità vietate dalle norme imperative o dall'ordine pubblico o dal buon costume ex art. 1343 c.c. o per eludere tale divieto ex art. 1344
c.c. (cfr. Cass. n. 4333/1987).
Nella fattispecie in esame, invece, nulla è emerso circa la comune volontà delle parti, tale da obiettivarsi nella causa del contratto, di concludere i mutui per violare, appunto, norme imperative ovvero per perseguire finalità illecite.
In definitiva, le domande di accertamento della nullità dei contratti di mutuo de quibus per difetto di traditio e difetto e/o illiceità della causa non possono trovare accoglimento.
Parimenti da rigettare è la domanda (subordinata) di annullamento del contratto di mutuo n.
105628 ai sensi dell'art. 1438 c.c. per essersi gli attori determinati a stipularlo a seguito della minaccia della Banca di effettuare segnalazione alla Centrali Rischi della esposizione debitoria sia della che della nonché di intraprendere tutte le azioni Controparte_8 CP_7
giudiziarie opportune alla escussione delle fideiussioni personali di e Parte_1 [...]
. CP_6
Osserva il Tribunale che la parte attrice – che non ha articolato mezzi istruttori sul punto – non ha dimostrato la condotta violenta della Banca e neppure il fatto costitutivo della minaccia, ossia
– nell'ottica attorea - la segnalazione alla Centrale Rischi e la escussione delle garanzie in caso di mancata stipula del mutuo de quo.
Né dagli atti e documenti di causa è emersa, anche solo in via indiziaria, l'esistenza di raggiri o altri strumenti volti a manipolare il consenso della parte mutuataria né ancor meno la loro efficienza causale sulla scelta di stipulare il contratto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie si realizza quando il fine ultimo del minacciante consiste nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante e iniquo rispetto all'oggetto del diritto stesso, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello pagina 19 di 28 del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 20305/2015;
17523/2011; 28260/2005).
Affinché possa invalidarsi il consenso prestato per la stipulazione di un contratto ai sensi dell'art. 1438 c.c., è necessario che la minaccia di cui si assume essere stati vittima abbia i connotati di una violenza morale nel senso che sia diretta a conseguire un vantaggio ingiusto ovvero un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio ed in presenza di un adeguato nesso tra il diritto il cui esercizio è minacciato e il fine perseguito (cfr. Cass. nn. 20305/2015;
9680/2013; 17523/2011).
Inoltre, va rammentato che, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 c.c., con riferimento alle condizioni della vittima e l'apprezzamento del giudice di merito e sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 9946/1996).
Ebbene, tali presupposti non sussistono nel caso in esame.
Anche ammettendo che la Banca abbia effettivamente minacciato gli attori di procedere all'escussione delle garanzie, la fattispecie di cui all'art. 1438 c.c. non potrebbe comunque ritenersi integrata poiché il fine ultimo del minacciante, ossia il soddisfacimento anche coattivo del proprio credito, non costituisce affatto un risultato esorbitante e iniquo rispetto all'oggetto del diritto stesso. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla “minacciata” segnalazione in Centrale Rischi atteso che il mancato pagamento delle rate del mutuo alle scadenze convenute ben può essere sintomatico di una situazione di difficoltà economica anche grave e non transitoria del segnalato, tale da legittimare la segnalazione de qua. Come precisato in giurisprudenza, la segnalazione a sofferenza ha la funzione di fornire alle banche un'informazione corretta ed aggiornata sulla situazione debitoria della clientela e non richiede l'accertamento dell'insolvenza in senso tecnico-fallimentare ma presuppone la sussistenza di una condizione di grave difficoltà economica e finanziaria non temporanea desumibile anche dal pagina 20 di 28 persistente mancato adempimento delle obbligazioni verso l'intermediario (cfr. Cass. nn.
3165/2019; 23074/2015; 23093/2013; 7958/2009; 21428/2007).
Peraltro, dalle stesse allegazioni attoree risulta la consapevolezza in capo al mutuatario dell'importanza dell'accesso al credito ed alle forme di finanziamento delle attività imprenditoriali, circostanza che denota una scelta economica consapevole e ponderata incompatibile con una situazione di coartazione della volontà negoziale (cfr. pag. 10 dell'atto introduttivo del giudizio).
Dunque, difettando la prova della violenza morale idonea a viziare il consenso contrattuale, la domanda di annullamento del contratto ex art. 1438 c.c. deve essere disattesa.
La accertata validità dei contratti di mutuo per cui è causa impone di rigettare anche la domanda di consequenziale nullità della fideiussione prestata da a favore della Parte_3 [...]
per nullità dell'obbligazione principale. Controparte_8
6. Passando ora ad esaminare le doglianze mosse dagli attori, sempre in relazione ai contratti di mutuo, in punto di ammortamento c.d. alla francese e di anatocismo, si osserva che le stesse non possono trovare accoglimento sia perché non puntualmente e specificamente allegate in relazione al caso di specie, essendosi la parte attrice limitata a ricostruire il relativo quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. in particolare pagg. 19-24 dell'atto di citazione); sia perché, in particolare, la dedotta illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese è smentita dalla giurisprudenza formatasi in materia.
Ed invero, è opinione consolidata che il metodo di ammortamento del mutuo “alla francese” non determine di per sé la ricapitalizzazione degli interessi atteso che tale forma di ammortamento non implica una duplicazione degli interessi, caratterizzandosi per una formazione composita della rata di mutuo, a valore costante, in parte per quota capitale ed in altra parte per interessi, con produzione di interessi moratori unica mente sulla sorta capitale via via crescente ed unicamente su quella quota di volta in volta considerata nella singola rata scaduta.
L'applicazione di tale formula, insomma, non può dare luogo di per sé ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
pagina 21 di 28 precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. n. 7382/2025).
Dunque, atteso che dai contratti in atti (cfr. in particolare documenti di sintesi) risulta una regolamentazione conforme alla descrizione di cui sopra, la doglianza in esame risulta priva di fondamento.
7. Venendo, poi, alle singole censure sollevate dagli attori in relazione ai rapporti di contro corrente n. 105158 e n. 105185 rispettivamente intestati alla e Controparte_8 CP_7
deve osservarsi quanto segue.
[...]
Gli attori sostengono che il debito da ripianare con le somme mutuate non fosse effettivamente esistente perché frutto di condotte illecite della Banca e, più precisamente, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della altrettanto illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di spese non pattuite per iscritto e di condizioni contrattuali unilateralmente modificate.
Come noto, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino ad allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. In tale contesto, il pagina 22 di 28 legislatore è intervenuto con l'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del T.U.B., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22.04.2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR). Detta norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale (Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 c. c., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art. 25, comma 3, che consentiva la deroga per i contatti stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. Cass., n. 9695, 3 maggio 2011, Cass.,
S.U., n. 21095/2004).
Il C.I.C.R. ha quindi provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 cit., stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto.
In particolare, l'art. 6 della delibera C.I.C.R prevede espressamente che "le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto".
Orbene, i contratti di conto corrente per cui è causa sono conformi a tali principi, risultando espressamente indicata la pari periodicità (trimestrale) nella capitalizzazione degli interessi (cfr., in particolare, art. 4, Sezione I, Parte II delle lettere di apertura di conto corrente e relativi documenti di sintesi in atti) e, altresì, specificamente approvate per iscritto le relative clausole mediante sottoscrizione di , quale legale rappresentante delle società (cfr. all. nn. Parte_1
38 e 49 del fascicolo della ). CP_9
Prive di fondamento risultano in definitiva le censure mosse al riguardo.
Analogamente, a fronte della valida e puntuale pattuizione delle condizioni economiche - e, più nel dettaglio, tanto delle spese di tenuta conto, delle spese per operazione, oltre all'imposta di pagina 23 di 28 bollo, del costo di ciascun assegno, delle spese di assicurazione, quanto delle valute sui versamenti e sui prelevamenti -; nonché della espressa previsione della facoltà della banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali, salvo il diritto di recesso del correntista (art. 13), si rilevano infondate le contestazioni attoree sul punto (cfr. documenti di sintesi e prospetti delle operazioni e dei servizi bancari in atti).
Quanto alle doglianze relative alla commissione di massimo scoperto, si osserva che l'istituto in parola risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. In altri termini, la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro da parte del correntista e del rischio che ne consegue per il concedente ed è pertanto dotata di una valida giustificazione causale.
Escluso quindi che la c.m.s. configuri un interesse, la stessa si sottrae al profilo di illegittimità individuato nella contabilizzazione con periodicità trimestrale.
La validità della commissione in parola è, insomma, subordinata alla sua espressa pattuizione contrattuale ed alla determinabilità dei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. n. 1373/2024;
9946/2017; 12965/2016).
Ebbene, nei contratti di apertura di credito n. 504407 e n. 504406 del 10.09.2009 e nelle lettere integrative debitamente sottoscritte in atti (cfr. all. nn. 41 e 52 al fascicolo della ) CP_9
la commissione di massimo scoperto è stata espressamente pattuita e sono state determinate sia l'entità (0,175%) sia la modalità di calcolo (calcolata sull'esposizione massima verificatasi per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 giorni, indipendentemente dalla durata dell'esposizione, moltiplicando l'importo più elevato, comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso, del saldo debitore per la percentuale suindicata).
Pertanto, applicando i suesposti principi al caso di specie e tenendo conto delle specifiche pattuizioni contrattuali, non risulta evidentemente condivisibile la tesi attorea secondo cui la commissione di massimo scoperto sarebbe nulla ex artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. perché non prevista da alcuna clausola contrattuale né legittimata da alcun uso normativo (cfr. punto XIII dell'atto di citazione).
8. Infine, si osserva che la convenuta , deducendo il mancato pagamento delle CP_9
rate dei mutui n. 105628, n. 104531 e n. 104424, ha chiesto la condanna in via riconvenzionale pagina 24 di 28 delle società mutuatarie ( e degli asseriti garanti Controparte_17 CP_7 autonomi ( , e al pagamento del relativo Parte_1 Controparte_6 Parte_3
“saldo impagato” (oltre interessi), quantificato nelle rispettive somme di euro 106.468,00; euro
38.181,22 ed euro 19.302,91 alla luce della certificazione ex art. 50 TUB all'uopo prodotta.
Va anzitutto rilevata la improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della Pa ai sensi degli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 per intervenuto fallimento CP_11
della stessa (cfr. sentenza del Tribunale di Lagonegro, Sez. Fallimentare, del 04.02.2022 in atti).
Come noto, l'art. 24 della legge fallimentare prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e l'art. 52 stabilisce che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge. Dette norme introducono nel sistema il divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e sanciscono il principio dell'esclusività della procedura concorsuale. Difatti, una volta che sia intervenuto nel corso del giudizio il fallimento dell'asserito debitore, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che invece non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare, ma intenda proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 1492/1989; Cass. n. 3580/1995), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (cfr. Cass. n. 11038!991; Cass. n.
1729/1990).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 legge fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di
pagina 25 di 28 cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame” (Cass. n. 24156/2018).
Tuttavia, la improcedibilità della domanda in questione nei confronti della non CP_7
preclude di procedere al suo esame nel merito nei confronti dei garanti, atteso che l'improcedibilità della domanda nei confronti della società fallita non si estende ai coobbligati e ai fideiussori (cfr. Cass. n. 15563/2017; Cass. n. 10884/2010).
Orbene, la convenuta ha dimostrato la sussistenza e l'entità dei crediti rivendicati CP_1
mediante la produzione in giudizio dei contratti di mutuo debitamente sottoscritti, delle relative sospensioni e rinegoziazioni, dei piani di ammortamento e della certificazione ex art. 50 TUB;
nonché dato prova, come sopra visto, dell'erogazione delle somme mutuate. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la mediante comunicazioni debitamente notificate, si è CP_1
avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 5 dei relativi contratti, avendo le mutuatarie omesso il pagamento di più rate consecutive (cfr. all. nn. 14, 21 e 31).
Tale documentazione, complessivamente valutata, appare idonea a soddisfare l'onere probatorio incombente sul creditore e, quindi, a comprovare la sussistenza e l'entità del credito vantato dalla convenuta, anche a fronte della infondatezza delle doglianze attoree in punto di nullità dei mutui di cui sopra.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 15659/2011).
Quanto alla posizione dei garanti, deve osservarsi quanto segue.
Dall'esame della documentazione agli atti risulta che e , Parte_1 Controparte_6 mediante la sottoscrizione di apposite lettere “di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” e delle relative dichiarazioni pagina 26 di 28 integrative per aumento di massimale, si siano costituiti fideiussori della Controparte_8 sino alla concorrenza dell'importo di euro 411.000,00 ciascuno (cfr. all. nn, 1-6) e della CP_7 sino alla concorrenza dell'importo di euro 232.500,00 (cfr. all. nn. 8-11) “per
[...]
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”.
Allo stesso modo, la “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione di importo (fideiussione omnibus)” consente di far emergere che si è Parte_3
costituita fideiussore della sola e dei suoi successori o aventi causa, sino Controparte_8 all'importo massimo di euro 150.000,00, per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da operazioni di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito CP_1
consentite alla predetta società o a chi le fosse subentrato (cfr. all. 7); mentre nessun tipo di obbligazione accessoria risulta essere stata contratta dalla in favore della Pt_3 CP_7
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, Controparte_8
, e devono essere condannati al Parte_1 Controparte_6 Parte_3
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 106.468,01 per il mutuo n. 105628 e di euro
38.181,22 per il mutuo 104531 e e al pagamento, in solido tra Parte_1 Controparte_6
loro, della somma di euro 19.302,91 per il mutuo n. 104424.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza tra le originarie parti in causa e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00.
In relazione ai rapporti tra le società cessionarie intervenute in corso di causa e le parti originarie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle motivazioni sopra espresse in merito alla partecipazione al presente giudizio delle interventrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del in persona del Controparte_6 Controparte_7
curatore;
- dichiara inammissibili le domande avanzate dalle società interventrici;
pagina 27 di 28 - dichiara la parziale estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte dalla nei confronti della CP_7 Controparte_18
- dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla CP_18
nei confronti della
[...] CP_7
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui alla parte motiva;
- accoglie parzialmente le domande riconvenzionali formulate dalla Controparte_18
per l'effetto:
[...]
- condanna , e Controparte_8 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in solido tra loro, in favore
[...]
della in persona del legale rappresentante p.t, della somma di Controparte_18
euro 106.468,01 per il mutuo n. 105628 e di euro 38.181,22 per il mutuo 104531 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
- condanna e , per le causali di cui in parte motiva, al Parte_1 Controparte_6
pagamento, in solido tra loro, in favore della in persona del Controparte_18
legale rappresentante p.t, della somma di euro 19.302,91 per il mutuo n. 104424 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 [...]
, e in solido tra loro, al pagamento in Pt_1 Controparte_6 Parte_3
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_18 di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al
15%;
- compensa le spese di lite tra le parti interventrici e le altre parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Izzo, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 1184/2014 R.G. e ad oggetto “Contratti bancari”, pendente
TRA
(C.F. ), in proprio e nella qualità di l.r.p.t. della Parte_1 C.F._1
società (P. IVA , e Pt_1 Parte_2 P.IVA_1 Parte_3
(C.F. ), rappresentati e difesi, giusta procura in atti,
[...] C.F._2 dall'Avv. Giovanni Peluso ed elettivamente domiciliati in Sala Consilina (SA) alla via Carlo
Pisacane;
ATTORI IN RIASSUNZIONE
E
(P. IVA Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., con sede in Silla di Sassano (SA) alla via Provinciale del P.IVA_2
Corticato n. 140, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuseppe Calabrò ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sassano (SA) alla via Ponte Silla n. 31.
CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ) e, per essa, la procuratrice speciale Controparte_2 P.IVA_3 [...]
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta Controparte_3 P.IVA_4 procura in atti, dagli Avv.ti Alfredo Riccardi ed Edgardo Riccardi ed elettivamente domiciliati in
Napoli al Centro Direzionale Isola A/7;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
pagina 1 di 28 E
(C.F. ), in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, Controparte_3 P.IVA_4 giusta procura in atti, dall'Avv. Marco Buono ed elettivamente domiciliata in Nola (NA) alla via
Trav. Fante A. De Sena n. 4;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F. ) e, per essa, la mandataria Controparte_4 P.IVA_5 CP_5
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Fabio Forino ed P.IVA_6
elettivamente domiciliati in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58;
PARTE INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
E
(C.F.: ). Controparte_6 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
E
P. IVA , in persona del Curatore fallimentare Controparte_7 P.IVA_7
CONVENUTO IN RIASSUNZIONE CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , quale legale rappresentante delle Parte_1 società e e evocavano in giudizio la Controparte_8 CP_7 Parte_3
chiedendo all'intestato Tribunale di accogliere le Controparte_1 seguenti conclusioni: “per la B. per le motivazioni esposte ai punti Controparte_8
II, III e IV del presente libello difensivo, accertare e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo
n. 104531 e 105628 stipulati dalla per mancanza di causa ex art. Controparte_8
1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illiceità della causa, con ogni ulteriore provvedimento conseguente: C. in subordine accertare e dichiarare che le somme del mutuo n.
105628 del 29.11.2012, sono state utilizzate, per ripianare le esposizioni della e
CP_7 della (ossia: che € 25.000 furono utilizzati per rientro Controparte_8 dell'affidamento del conto corrente n. 105185 della che € 44.858 furono utilizzati
CP_7 per sconto fatture con conto corrente n. 105185 della che € 8.742, furono utilizzati
CP_7 per sconfinamento affidamento ordinario conto corrente n. 105185 della che €
CP_7
15.833 furono utilizzati per rientro sconfinamento conto corrente n. 105158 della Pt_1 pagina 2 di 28 e che € 4.4772 furono utilizzati per rate mutuo n. 104531 della Controparte_8 [...]
, con ogni ulteriore provvedimento conseguente;
D. in ragione di quanto Controparte_8
accertato al precedente punto A., accertare e dichiarare la nullità del mutuo n. 105628 del
29.11.2012, per mancanza di causa ex art. 1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illeceità della causa, con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
E. in via subordinata, per le motivazioni esposte al punto V del presente libello e previo accertamento dei relativi presupposti, dichiarare l'annullamento del contratto di mutuo n. 105628 per minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c., con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
F. per le motivazioni esposte al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese ai contratti di mutuo n. 104531 e 105628 stipulati dalla con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
Controparte_8
G. per le ragioni esposte al punto al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare che la
ha illegittimamente praticato l'anatocismo riguardo alle rate a scadere dei CP_9
contratti di mutuo n. 104531 e n. 105628 stipulati dalla con ogni Controparte_8
altro ulteriore provvedimento conseguente;
H. per le ragioni esposte al punto al punto X del presente libello, accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in relazione al contratto di conto corrente n.
105158 acceso dalla con ogni altro ulteriore provvedimento Controparte_8
conseguente; I. per le ragioni esposte al punto al punto XI del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione delle commissioni di massimo scoperto sui rapporti di conto corrente n. 105158 acceso dalla con ogni altro ulteriore Controparte_8
provvedimento conseguente;
J. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto sui conti corrente n. 105158 acceso con ogni altro ulteriore provvedimento Controparte_8
Co conseguente: er le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la sussistenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali del rapporto di conto corrente n. 105158 acceso con ogni altro ulteriore Controparte_8
provvedimento conseguente per violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U. Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993 n.885; L. in ragione di quanto sopra e delle eccezioni rubricate da I a XV, anche previo espletamento di CTU contabile, con riguardo ai rapporti bancari scaturenti dai contratti di mutuo e di conto corrente sopra citati, accertare i rapporti di credito debito intercorrenti tra la e la per la SI. per le motivazioni CP_9 Controparte_8 CP_11
esposte ai punti II, III e IV del presente libello difensivo, accertare e dichiarare la nullità dei
pagina 3 di 28 contratti del contratto di mutuo n. 104424 stipulato dalla per mancanza di causa ex CP_7
art. 1325 c.c. e 1418 c.c., per mancanza di traditio e per illiceità della causa N. per le ragioni esposte al punto al punto VII del presente libello, accertare e dichiarare che la CP_9
ha illegittimamente praticato l'anatocismo riguardo alle rate a scadere del contratto
[...]
di mutuo n. 104424 stipulato dalla con ogni altro ulteriore provvedimento CP_7
conseguente; O. per le ragioni esposte al punto al punto X del presente libello, accertare e dichiarare la nullità della previsione contrattuale inerente la capitalizzazione trimestrale degli
Pa interessi passivi in relazione al contratto di conto corrente n. 105185 acceso dalla CP_11
con ogni altro ulteriore provvedimento conseguente;
P. per le ragioni esposte al punto al punto
XI del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione delle commissioni di
Pa massimo scoperto sui rapporti di conto corrente n. 105185 acceso dalla con ogni CP_12
altro ulteriore provvedimento conseguente;
Q. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la illegittima corresponsione di spese non pattuite per iscritto sui conti corrente n. 105185 acceso dalla SI. con ogni altro ulteriore CP_11
provvedimento conseguente;
R. per le ragioni esposte al punto al punto XII del presente libello accertare e dichiarare la sussistenza di modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali del
Pa rapporto di conto corrente n. 105186 acceso dalla con ogni altro ulteriore CP_11
provvedimento conseguente per violazione del disposto di cui all'art. 118 T.U. Bancario (d.lgs. 1 Co settembre 1993 n.385). S. in ragione di quanto sopra e delle eccezioni rubricate da I a , anche previo espletamento di CTU contabile, con riguardo ai rapporti bancari scaturenti dai contratti di mutuo e di conto corrente sopra citati, accertare i rapporti di credito debito intercorrenti tra
e la per la sig.ra T. considerato il disposto CP_9 CP_7 Parte_3
ai sensi di cui all'art. 1945 c.c., accertare e dichiarare che la sig.ra può Parte_3
opporre al creditore tutte le eccezioni che spettano ai debitori e Controparte_8
U. in ragione di quanto esposto ai punti II, III, IV, V e VI del presente libello CP_7
accertare e dichiarare la conseguente illegittimità della fideiussione della sig. Parte_3
prestata a favore della con il contratto di mutuo n.
[...] Controparte_8
105628 del 29.11.2012. V. in ragione di quanto esposto ai punti X del presente libello accertare
e dichiarare la assoluta estraneità della sig.ra alle obbligazioni scaturenti Parte_3
dal contratto di mutuo n. 104531 stipulato dalla in data 04.01.2010 Controparte_8
e dal rapporto di conto corrente n. 105158 e per conseguenza dichiarare la illegittimità, nullità ed inefficacia dell'atto di diffida del 03-07-2014 con cui la in data CP_9
03.07.2014, ha intimato alla sig.ra , il pagamento della somma di € Parte_3
pagina 4 di 28 38.018,63, a seguito della revoca del mutuo chirografario n. 104631, concesso alla
[...]
in data 04.01.2010. W. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da attribuirsi Controparte_8 al procuratore dichiaratosi antistatario.”
A fondamento delle domande spiegate, gli attori premettevano che e Parte_1 Parte_3
unitamente al convenuto , avevano intrattenuto con la
[...] Controparte_6 CP_9
, a vario titolo (nella qualità di legali rappresentanti di aziende e di garanti), diversi
[...]
rapporti bancari di conto corrente e di mutuo chirografario che, pur formalmente distinti, presentavano profili di commistione e collegamento e, nello specifico, la Controparte_8
il conto corrente n. 105158, con affidamento finanziamento fatture di euro 20.000,00 ed i mutui
Pa chirografari n. 104531 del 04.01.2010 e n. 105628 del 29.11.2012 e la il conto CP_11
corrente n. 105185 del 10.09.2009 e il mutuo chirografario n. 104424 del 22.10.2009.
Precisavano che e , nelle rispettive qualità di socio- Parte_1 Controparte_6
amministratore e socio di entrambe le società, erano intervenuti quali garanti di tutti i mutui e gli affidamenti sui conti correnti delle due società, mentre la di loro madre Parte_3
(estranea alla compagine sociale) del solo mutuo n. 105628 della al Controparte_8
manifestarsi di criticità finanziarie e, in particolare, quando nel 2012 la aveva CP_1
“minacciato” la chiusura di tutte le aperture di credito, con richiesta di rientro immediato.
Deducevano di avere un legittimo interesse ad agire in giudizio per far accertare l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate dalla con la comunicazione del 04.07.2014 di CP_9
revoca di tutti i rapporti bancari e contestuale richiesta di restituzione di somme, indicandole analiticamente e sostenendone la illegittimità.
Disconoscevano l'an ed il quantum di tutti i rapporti bancari intrattenuti con la e, CP_9
in particolare, il saldo contabile dei singoli rapporti come comunicati con le note del 03.07.2014 ritenendoli “gonfiati di spese e di costi indeterminati ed illegittimi e comunque non contrattualmente stabiliti”.
Sostenevano che, considerati i tratti di identità soggettiva esistenti tra le due società, la CP_1
avesse gestito i rapporti in maniera del tutto anomala, imponendo una gestione congiunta delle varie posizioni bancarie e, in particolare, permettendo per prassi sforamenti dei fidi accordati per lucrare competenze maggiori e, ponendosi in una “condizione di superiorità schiacciante”, non fornendo documentazione delle operazioni di sconto effettuate.
Rappresentavano che la Banca, venuta a conoscenza della nuova società dei fratelli CP_8
( , li convinceva ad aprire un nuovo conto corrente promettendo una linea di CP_7 credito di € 150.000,00 e quindi concedeva, a favore della un affidamento in CP_7
pagina 5 di 28 conto corrente pari ad € 25.000,00 e un fido conto anticipo di € 50.000,00 in data 10.09.2009 e, un mese più tardi, la somma di € 80.000,00 a titolo di mutuo e, a favore della Controparte_8
la somma € 125.000,00 a titolo di mutuo in data 01.01.2010.
[...]
Evidenziavano che le somme erogate venivano utilizzate per ripianare le esposizioni debitorie delle due società nei confronti della mediante finanziamenti reciproci, su indicazione della CP_1
stessa e, talvolta, anche senza il consenso di che si rendeva conto delle operazioni Parte_1
effettuate sui conti correnti solo quando si recava in banca.
Lamentavano che dette “concessioni” avevano contribuito ad aggravare la situazione economica delle società e che, ad ogni ritardo, la proponeva la stipula di un nuovo contratto di mutuo, CP_1 come quello di € 100.000,00 del 29.11.2012 - utilizzato per rientro del conto corrente n. 105185
(€ 25.000,00), per sconto fatture sul c.c. n. 105185 (€ 44.458,00), per sconfinamento affidamento ordinario c.c. n. 105158 (€ 8.742,00), per rientro sconfinamento c.c. n. 105158 (€ 15.833,00) e per rate mutuo n. 104531 (€ 4.4772,00) - in occasione del quale veniva altresì richiesto l'intervento di altri due garanti: madre dei fratelli . Per_1 Parte_3 CP_8
In punto di diritto, deducevano la nullità dei contratti di mutuo per difetto di causa ex artt. 1325 e
1418 c.c., in quanto concessi all'unico scopo di consentire il ripianamento delle esposizioni debitorie derivanti da saldi di conto corrente viziati e la costituzione di garanzie e, dunque, privi della funzione tipica di finanziamento;
per difetto di traditio, perché le somme mutuate, accreditate ed immediatamente utilizzate dalla banca per compensare debiti pregressi, non erano mai entrate nella disponibilità giuridica e sostanziale del mutuatario;
per illiceità della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. in ragione del collegamento negoziale sussistente con i rapporti di conto corrente.
Inoltre, deducevano l'annullabilità ex art. 1438 c.c. del contratto di mutuo n. 105628, stipulato a seguito di minaccia della Banca di effettuare la segnalazione alla Centrale Rischi e di intraprendere le azioni giudiziarie per la escussione delle fideiussioni personali di Parte_1
e ; la illegittimità/nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione prestata da CP_6 Parte_3 in relazione al contratto di mutuo n. 105628 per nullità dell'obbligazione principale;
[...]
l'illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese, evidenziando l'applicazione di un interesse effettivo diverso e superiore rispetto a quello convenuto nel contratto e, in particolare, la capitalizzazione degli interessi;
nonché la violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283 c.c. in relazione alle rate a scadere dei contratti di mutuo e, dunque, la nullità delle relative clausole contrattuali.
pagina 6 di 28 Deducevano altresì la “assoluta estraneità” di in relazione al contratto di Parte_3
mutuo n. 104531 ed al rapporto di c.c. n. 105158 e, quanto ai rapporti di conto corrente, la nullità della previsione contrattuale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ex art. 1283
c.c. e la illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto ex artt. 1418 e 1346 c.c., di spese non pattuite per iscritto con violazione dell'art. 118 T.U.B., di valute differenti per le diverse operazioni e di condizioni contrattuali unilateralmente modificate.
Sulla base di tali premesse, concludevano rassegnando le suesposte conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 28.11.2014, si costituiva in giudizio la
Banca convenuta chiedendo, in via preliminare, di essere autorizzata a chiamare in causa
[...]
in proprio;
nel merito, di rigettare ogni domanda attorea e, in via riconvenzionale, nei Pt_1 confronti dei presunti garanti autonomi di: “a) condannare i sig.ri e Pt_1 CP_6
nonché , quali garanti autonomi della a
[...] Parte_3 Controparte_8 corrispondere alla Banca la somma di € 106.468,01, quale saldo impagato del mutuo n°
105628/92, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa;
b) condannare i sig.ri
e , nonché , quali garanti autonomi della Pt_1 Controparte_6 Parte_3 [...]
a corrispondere alla Banca la somma di € 38.181,22, quale saldo impagato del Controparte_8
mutuo n° 104531/62, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa;
c) condannare i sig.ri e , quali garanti autonomi della a corrispondere Pt_1 Controparte_6 CP_7 alla Banca la somma di € 19.302,91, quale saldo impagato del mutuo n° 104424/52, oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare parte avversa a quella diversa somma accertata in corso di causa” e nei confronti delle società debitrici di: “d) condannare la società al pagamento della somma di € 106.468,01, come Controparte_8
portata dalla certificazione ex art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo n° 105628/92 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al
pagina 7 di 28 soddisfo; il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società al pagamento di quella diversa somma accertata in corso di causa;
e) condannare la società
[...] al pagamento della somma di € 38.181,22, come portata dalla certificazione ex Controparte_8
art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo
n° 104531/62 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società a quella diversa somma accertata in corso di causa;
f) condannare la società al pagamento della somma di € 19.302,91, come portata CP_7
dalla certificazione ex art. 50 L.B. versata in atti, nonché di tutta la documentazione probatoria in relazione al mutuo n° 104424/52 rimasto impagato;
oltre interessi come convenzionalmente pattuiti in contratto a maturare dalla data di inadempimento e fino al soddisfo;
il computo sulle rate impagate andrà ad incidere solo sulla sorte capitale, con elisione della quota parte
d'interessi pro rata;
in via gradata, condannare la medesima società a quella diversa somma accertata in corso di causa. Vittoria, in ogni caso, di spese, compenso professionale ed accessori di legge”.
In particolare, la convenuta evidenziava la piena legittimità dei contratti di mutuo osservando che ciascuno di essi era stato regolarmente stipulato, sottoscritto ed accreditato sui conti correnti delle società e che la comunicazione di risoluzione e di messa in mora era stata inoltrata, a debitori e garanti, a causa della sospensione del pagamento delle rate e, inoltre, specificando che il debito ammontava complessivamente a € 106.468,01 per il mutuo n. 105628/92; € 38.181,22 per il mutuo n. 104531/62 e € 19.302,91 per il mutuo n. 104424/52.
Contestava le ulteriori eccezioni sollevate dagli attori in relazione ai rapporti di conto corrente rilevando che tutte le tipologie di commissioni, spese e valute erano specificate;
la commissione di massimo scoperto anche regolarmente sottoscritta;
la capitalizzazione trimestrale con clausola di reciprocità saldi dare/avere conforme alla normativa ed alla delibera CICR e, in generale, tutte le condizioni economiche espressamente pattuite.
Quanto alla posizione dei garanti, sosteneva che i contratti sottoscritti da , Parte_1 [...]
e seppur denominati “lettera di fideiussione”, per contenuto CP_6 Parte_3
e struttura dovessero essere qualificati come contratti autonomi di garanzia e, nel dettaglio, in ragione delle clausole specificamente approvate con le quali si impegnavano a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi,
pagina 8 di 28 spese, tasse ed ogni altro accessorio (art. 5); a garantire l'obbligo del debitore di restituire le somme erogate dalla banca anche nelle ipotesi di invalidità o inefficacia dei contratti garantiti
(art. 1); a non opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore (art. 5) e a rinunciare al beneficium excussionis (art. 6).
Pertanto, deducevano la inammissibilità delle contestazioni del credito da parte dei garanti e concludevano nei termini suesposti.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 30.04.2015 si costituiva in giudizio in proprio, contestando la natura di Parte_1
contratto autonomo di garanzia attribuita dalla alle fideiussioni nel tempo prestate per le CP_1
obbligazioni assunte dalla e dalla ed evidenziandone, Controparte_8 CP_7
invece, la natura accessoria, desumibile dalla volontà di garantire le obbligazioni della società man mano che la loro esposizione debitoria nei confronti della Banca diveniva più consistente.
Ritenendo pertanto di poter opporre contro il creditore ai sensi dell'art. 1945 c.c. tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, eccepiva la nullità dei contratti di mutuo per illiceità della causa ex artt. 1344 e 1345 c.c. giacché asseritamente stipulati al solo fine di azzerare l'apparente saldo debitore esistente sui conti correnti delle società, derivante dall'applicazione di clausole nulle o da addebiti illegittimi;
l'annullabilità del contratto di mutuo n. 105628 per minaccia di far valere un diritto ex art. 1438 c.c. e, nella specie, di segnalare alla
Centrale Rischi l'esposizione debitoria delle società e di intraprendere tutte le azioni giudiziarie per l'escussione delle fideiussioni personali di e;
la Parte_1 CP_6
illegittimità/nullità ex art. 1939 c.c. della fideiussione prestata a favore del contratto di mutuo n.
105628 del 29.11.2012 per nullità dell'obbligazione principale.
Sulla base di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “A. considerato il disposto ai sensi di cui all'art. 1945 c.c., accertare e dichiarare che il sig. può opporre al Parte_1
creditore tutte le eccezioni che spettano ai debitori e B. Pt_1 Controparte_8 CP_7
in ragione di quanto esposto ai punti I, II, III e IV del presente scritto, accertare e dichiarare la conseguente illegittimità delle 6 fideiussioni del sig. prestata a favore della Parte_1
e della con vittoria di spese, diritti ed onorari da Controparte_8 CP_14
attribuirsi al procuratore anticipatario.”
Disposta la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nei confronti di , Controparte_6
veniva assegnato alle parti il termine per la presentazione della domanda di mediazione (cfr. verbali d'udienza del 20.05.2015 e 11.11.2015 in atti).
pagina 9 di 28 Verificato l'esito negativo del procedimento di mediazione e concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle rispettive memorie, con comparsa di intervento depositata in data 03.04.2018 si costituiva la rappresentando di essere subentrata quale Controparte_2
successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nella posizione creditoria della
[...]
(già ) Controparte_15 Controparte_16 CP_9 per effetto della cessione “in blocco” ai sensi degli artt. 1 e 4 della L. n. 130/1999 e 58 T.U.B. con atto del 29.12.2017 e facendo proprie tutte le difese, ivi comprese le eccezioni, deduzioni ed istanze dalla stessa finora formulate, nessuna esclusa, e senza soluzione di continuità.
Con ordinanza dell'08.10.2018, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva dapprima rinviata per la precisazione delle conclusioni e, a seguito di alcuni rinvii disposti per esigenze di ruolo, per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 04.04.2023 veniva rappresentato l'intervenuto fallimento della società attrice e, pertanto, dichiarata l'interruzione del giudizio dallo scrivente magistrato, CP_7
frattanto subentrato nel ruolo.
Con atto di riassunzione depositato in data 03.07.2023, , in proprio e quale legale Parte_1 rappresentante della e chiedevano la prosecuzione Controparte_8 Parte_3
del giudizio riportandosi ai propri precedenti atti ed alle relative conclusioni.
Fissata l'udienza del 07.11.2023, con comparsa di intervento del 19.10.2023 si costituiva in giudizio la quale cessionaria dei crediti della giusto atto di Controparte_3 Controparte_2
cessione pro soluto del 07.07.2023, facendo proprie tutte le difese, eccezioni, deduzioni ed istanze formulate.
Disposta la rinnovazione della notifica nei confronti di , con comparsa ex art. Controparte_6
111 c.p.c. depositata in data 13.02.2024 interveniva in giudizio la e per Controparte_4
essa la mandataria quale cessionaria ex artt.
1-4 L. 130/1999 del credito CP_5
originariamente vantato dalla , evidenziando la propria carenza di legittimazione CP_9
passiva rispetto alle eventuali pretese risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte dell'originario titolare del credito, riportandosi a tutte le domande, deduzioni, eccezioni ed istante formulate dalla cedente e chiedendone l'estromissione dal giudizio.
La causa, istruita documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
2. In via preliminare, va dichiarata la contumacia di e della società Controparte_6 CP_7
che, sebbene regolarmente citati, non hanno provveduto a costituirsi in giudizio.
[...]
pagina 10 di 28 3. Sempre in via preliminare, va dichiarata inammissibile l'eccezione di difetto di legittimazione
“passiva” delle società cessionarie del credito intervenute nel corso del giudizio, sollevata dalla parte attrice per la prima volta solo con le note di trattazione scritta per l'udienza del 15.04.2025 richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 3405 del 6.02.2024 secondo cui ai fini della prova della cessione non è sufficiente l'estratto dell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale ex art. 58 TUB ma occorre la produzione in giudizio del contratto di cessione.
Posto che la sentenza de qua si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza secondo la quale “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del
d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione”
(cfr. Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 13 giugno 2019, n. 15884; Cass. 26 giugno 2019,
n. 17110), valga osservare che, come chiarito sempre dalla Suprema Corte, trattasi di eccezione di merito, come tale non rilevabile d'ufficio e, pertanto, tardivamente sollevata nel caso di specie.
Nel dettaglio, è stato chiarito che “La successione nel diritto controverso non determina una questione di legittimazione attiva o di "legitimatio ad processum", ma una questione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare con la decisione sulla fondatezza della domanda.” (cfr. Cass. Civ. - Sez. III, Ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3699; Cass. Civ. - Sez. III,
Ordinanza 28 luglio 2017, n. 18775; Cass. Civ. - Sez. I, Sentenza 16 marzo 2012, n. 4208). Contr [... In ogni caso, si osserva che l'inclusione del credito originariamente vantato dalla tra quelli oggetto dei diversi contratti di cessione può ritenersi sufficientemente certa CP_9
alla luce del tenore degli avvisi e dei contratti di cessione prodotti in atti.
Per completezza, si precisa che la pronuncia – salvi i suoi effetti anche nei confronti della cessionaria – verrà formulata nei confronti delle parti originarie del giudizio. Tanto in forza del principio per cui, pur avendo il cessionario puntualmente fornito la prova documentale della propria legittimazione con documenti idonei a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione “in blocco”, perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del Giudice ed il consenso di tutte le altre parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare l'automatica estromissione del cedente (cfr. ex multis Cass. n. 1535/2010; Cass. n. 4486/2010; Cass. n. 15905/2018). Infatti,
pagina 11 di 28 il cessionario può intervenire nel giudizio (art. 111, terzo comma c.p.c.), mantenendo la detta veste processuale, salvo che nel caso di espressa estromissione del cedente (cfr. Cass. n.
6471/2012), il quale, qualora non estromesso, conserva la piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del cessionario, quand'anche quest'ultimo sia intervenuto in giudizio (cfr.
Cass. civ. Sez. I Sent., 22/10/2009, n. 22424).
Ne consegue che, pur nell'ammissibilità dei rispettivi interventi, le domande proposte dalle cessionarie vanno dichiarate inammissibili.
4. Nel merito della res controversa, si osserva che oggetto del presente giudizio è l'accertamento della sussistenza o meno del credito originariamente vantato dalla convenuta - CP_9
poi ceduto, da ultimo, alla - nei confronti delle società Controparte_4 Controparte_8
e e dei garanti , e
[...] CP_7 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
quale presunto saldo impagato dei mutui nel corso degli anni stipulati tra le parti ed appositamente garantiti.
Nello specifico, gli attori hanno chiesto di “accertare i rapporti di credito debito” intercorrenti con la parte convenuta deducendo, in primo luogo, la nullità dei contratti di mutuo per difetto e/o illiceità della causa e difetto di traditio e, in subordine, l'annullabilità del contratto di mutuo n.
105628 per minaccia di far valere un diritto;
in secondo luogo, la illegittima applicazione del piano di ammortamento alla francese e dell'anatocismo sulle rate a scadere dei mutui e, in terzo luogo, la illegittima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, della commissione di massimo scoperto, di spese non pattuite per iscritto ovvero di condizioni contrattuali unilateralmente modificate in relazione ai rapporti di conto corrente (nn. 105158 e
105185) intrattenuti con la dalle due società. CP_1
Inoltre, in relazione alla posizione di la parte attrice ha lamentato la sua Parte_3
estraneità alle obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo n. 104531 e dal rapporto di conto corrente n. 105158; nonché la illegittimità della fideiussione prestata in relazione al mutuo n.
105628 per nullità/illegittimità dell'obbligazione principale e, conseguentemente, la non debenza della somma di euro 38.081,63 alla stessa richiesta in pagamento dalla con la CP_1
comunicazione del 03.07.2014.
5. Tanto premesso, il presente giudizio deve essere dichiarato parzialmente estinto con riguardo alle domande proposte dalla non avendo la curatela del fallimento provveduto a CP_7
riassumere il giudizio a seguito di pronuncia di interruzione dovuta alla dichiarazione di fallimento (cfr. sent. n. 3/2022 del Tribunale di Lagonegro del 04/02/2022).
pagina 12 di 28 Ed invero, nei casi di interruzione automatica del processo, il termine per la riassunzione decorre dal giorno in cui esso è venuto a conoscenza della parte interessata alla riassunzione medesima.
L'attuale art. 43 del R.D. n. 267 del 1942, con il terzo comma, aggiunto dall'art. 41 del D.Lgs. n.
5 del 2006, nel prevedere che "l'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo...", ha introdotto un nuovo caso di interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento. Il citato art. 43 L.F. determina, dunque, un automatismo, che sottrae la facoltà di allegazione alla parte, per rendere l'interruzione operante ipso iure. Siffatta norma non viola gli indicati parametri laddove sia interpretata nel senso che, anche nell'ipotesi di interruzione automatica del processo per fallimento di parte costituita, fa decorrere il termine per la riassunzione, ad opera della parte interessata, dalla data di effettiva conoscenza dell'evento interruttivo. Del resto, non sono ravvisabili ragioni idonee a giustificare una disciplina giuridica diversa rispetto alle altre ipotesi di interruzione automatica, attesa l'identità di ratio e di posizione processuale delle parti interessate che le accomuna.
L'effetto estintivo non si estende anche alla ed ai fideiussori non colpiti Controparte_8 dall'evento interruttivo in quanto, nonostante l'unitarietà dell'atto di citazione, sussiste tra la e le altre parti un litisconsorzio meramente facoltativo. CP_7
Come chiarito dalla Suprema Corte e Sezioni Unite, a partire dal 2007, «nel caso di trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, qualora si verifichi un evento interruttivo che riguardi una delle parti di una o più cause connesse, l'interruzione opera di regola solo in riferimento al procedimento di cui è parte il soggetto colpito dall'evento. In tale eventualità, non è necessaria o automatica la contestuale separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, che non devono subire una stasi temporanea, salvo sempre il potere attribuito al giudice dall'art. 103, comma 2, cod.proc. civ., per il quale, in caso di mancata tempestiva riassunzione ovvero quando questa o la ripresa del procedimento interrotto siano avvenute nei termini di cui all'art. 305 cod.proc. civ., ma vi sia stata, nelle more della quiescenza da interruzione, attività istruttoria rilevante anche per la causa de qua, detto giudice potrà disporre la separazione dagli altri procedimenti di quello colpito dall'evento interruttivo, per il quale sarà necessario, e potranno eventualmente rinnovarsi tutti gli atti assunti senza la partecipazione della parte colpita dall'evento interruttivo>> (Cass., Sez. U., sentenza n. 15142 del 5/7/2007). Quindi, quando l'evento interruttivo riguarda una sola delle parti del procedimento, la stasi processuale derivatane ha come unica finalità quella di tutelare colui che perde la capacità di stare in giudizio in pagina 13 di 28 conseguenza di tale evento e, dunque, solo su di lui incombe un effettivo onere di riassunzione.
Le altre parti, su cui tale evento non si propaga, non avendo alcun obbligo di riassumere un procedimento che nei loro confronti non è in fase di stasi, hanno il diritto di vedere accertata giudizialmente - senza ingiustificate interruzioni o dilazioni - la loro pretesa. Da ciò discende che l'effetto interruttivo ex art. 43 L.F. ha rilievo solo sulla posizione processuale del creditore e del debitore fallito.
Pertanto, in assenza di formale riassunzione, da parte della curatela, nel termine di mesi tre decorrenti dalla data del 13/07/2023 – giorno in cui la curatela del fallimento è stata resa edotta dell'interruzione del giudizio e della sua riassunzione (cfr. sul punto Cass. civ. SS.UU. n.
12154/2021: “in caso di apertura del fallimento, ferma l'automatica interruzione del processo
(con oggetto i rapporti di diritto patrimoniale) che ne deriva ai sensi della L.Fall., art. 43, comma 3, il termine per la relativa riassunzione o prosecuzione, per evitare gli effetti di estinzione di cui all'art. 305 c.p.c. e al di fuori delle ipotesi di improcedibilità ai sensi della
L.Fall., artt. 52 e 93 per le domande di credito, decorre da quando la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte;
tale dichiarazione, ove già non conosciuta nei casi di pronuncia in udienza ai sensi dell'art. 176 c.p.c., comma 2, va direttamente notificata alle par-ti o al curatore da ogni altro interessato ovvero comunicata – ai predetti fini – anche dall'ufficio giudiziario, potendo inoltre il giudice pronunciarla altresì
d'ufficio, allorchè gli risulti, in qualunque modo, l'avvenuta dichiarazione di fallimento medesima”) - il giudizio si è parzialmente estinto con riguardo alla domanda proposta dalla
CP_7
Ciò posto, appare preliminare esaminare le doglianze relative alla nullità dei contratti di mutuo.
Secondo la prospettazione attorea, i contratti di mutuo chirografario, stipulati dalle società
[...]
(nn. 104531 e 105628) e (n. 104424) e garantiti da Controparte_8 CP_7 [...]
, e il solo n. 105628 anche da sarebbero nulli Pt_1 Controparte_6 Parte_3
perché asseritamente finalizzati solo a ripianare le esposizioni debitorie delle società nei confronti dell'Istituto bancario e, in particolare, il saldo passivo (altresì asseritamente illegittimo) dei loro conti correnti (nn. 105158 e 105185) e, al contempo, per non aver conseguito la disponibilità materiale delle somme mutuate.
In punto di diritto, giova anzitutto ricordare che il contratto di mutuo è un contratto reale, il cui perfezionamento richiede la consegna della cosa mutuata o il conseguimento della disponibilità giuridica della stessa, che può avvenire anche sotto forma di disponibilità giuridica e non necessariamente materiale.
pagina 14 di 28 Considerato, infatti, il frequente ricorso a tale tipologia contrattuale nell'ambito dei rapporti bancari, la giurisprudenza ha precisato che la tradito rei, necessaria per il perfezionamento di un contratto reale come il mutuo, ben può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario (cfr. Cass. nn. 1945/1999; 37654/2021; 23149/2022).
Nel caso di specie, dall'esame degli estratti conto agli atti risulta il versamento delle somme mutuate (al netto dell'imposta sostitutiva e delle spese di istruttoria) sui conti correnti intestati alle società e, segnatamente, di euro 99.250,00 in data 29.11.2012 per il mutuo n. 105628; euro
124.312,50 in data 04.01.2010 per il mutuo n. 104531 e di euro 79.560,00 in data 22.10.2009 per il mutuo n. 104424 (cfr. all. nn. 17, 24 e 34 al fascicolo della convenuta ). CP_9
Tale circostanza conferma, per i principi innanzi illustrati, l'avvenuta erogazione dei mutui e la conseguente effettiva disponibilità delle somme da parte delle beneficiarie.
Pertanto, non è dato ravvisare il difetto di traditio lamentato dagli attori.
Allo stesso modo, si appalesano infondate le censure di nullità dei mutui de quibus per difetto e/o illiceità della causa.
Sul punto, vale rilevare che consolidata e recente giurisprudenza ha escluso la nullità tout court del mutuo c.d. solutorio, stipulato, cioè, per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, in quanto “il ripianamento della passività costituisce una possibile modalità di impiego dell'importo mutuato” (cfr. Cass. n. 37654/2021), così superando anche un precedente orientamento di segno opposto che lo qualificava alla stregua di un contratto simulato ovvero illecito.
Nel dettaglio, la Corte di Cassazione ha chiarito che “il mutuo è contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, irrilevante essendo che le somme stesse siano destinate al ripianamento del saldo negativo del conto stesso (Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 37654 del 30/11/2021). Ne consegue che
“il cosiddetto "mutuo solutorio", stipulato per ripianare la pregressa esposizione debitoria del mutuatario verso il mutuante, non è nullo - in quanto non contrario né alla legge, né all'ordine pubblico - e non può essere qualificato come una mera dilazione del termine di pagamento del
pagina 15 di 28 debito preesistente oppure quale "pactum de non petendo" in ragione della pretesa mancanza di un effettivo spostamento di denaro, poiché l'accredito in conto corrente delle somme erogate è sufficiente ad integrare la "datio rei" giuridica propria del mutuo e il loro impiego per
l'estinzione del debito già esistente purga il patrimonio del mutuatario di una posta negativa”
(cfr. Cass. n. 23149/2022).
Ancora, è stato precisato che il mutuo solutorio “non è contrario né a norme di legge…, né all'ordine pubblico, posto che il pagare i propri debiti è - esso sì - principio di ordine pubblico.
Non può escludersi in astratto che la concessione d'un mutuo c.d. “solutorio” possa nel singolo caso celare un atto in frode dei creditori o un mezzo anomalo di pagamento: ma in tali casi
l'atto sarà nullo o revocabile per questa ragione, e non perché sia stato concesso allo scopo di saldare un debito pregresso. …Del resto, che mutui e finanziamenti persino agevolati od erogati dallo Stato possano essere utilizzati per estinguere debiti pregressi, anche verso lo Stato stesso,
è previsto in alcuni casi dalla legge [art. 2 l.
8.8.1977 n. 546; art. 43 d.l. 18.11.1966 n. 976
(convertito dalla l. 23.12.1966 n. 1142); art. 16 r.d.l. 15.4.1926 n. 765], sicché appare arduo predicare la nullità d'una operazione consentita dalla legge.” (cfr. Cass. n. 23149 del 2022).
In altri termini, è stato chiarito (cfr. Cass. nn. 5841/2025; 23149/22; 37654/21; 1945/99) che il mutuo solutorio è cosa diversa dalla novazione oggettiva o dalla conclusione tra le parti del rapporto di mutuo di un pactum de non petendo (con conseguente dilazione dei termini di pagamento), configurando, semmai, uno dei tanti possibili "accordi di ristrutturazione atipici", frutto dell'esercizio della libertà negoziale delle parti e pienamente valido, salvo che non venga allegato, e dimostrato, un vizio del consenso, l'approfittamento dello stato di bisogno del correntista o un accordo simulatorio tra le parti.
Stante la irrilevanza dell'uso della somma mutuata a fine solutorio, perché attinente ai motivi del negozio e non alla sua causa, la giurisprudenza ha altresì escluso l'automatica sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo ed il rapporto di conto corrente nell'ambito del quale è sorto il debito che il mutuatario ha inteso estinguere: ai fini di detto collegamento, si ritiene necessaria la prova concreta che il mutuo sia stato stipulato al solo scopo di estinguere o ristrutturare il debito di conto corrente e che tale finalità sia nota e condivisa da entrambe le parti, non essendo in ogni caso sufficiente la mera contestualità temporale (cfr. Cass. n. 22604/2017).
In sostanza, il mutuo può essere utilizzato per il conseguimento delle finalità più varie, come quella del ripianamento di una passività pregressa, potendo rientrare nel concetto di finanziamento -che, come noto, integra la causa del contratto di mutuo- non solo le ipotesi classiche di versamento di una data somma con obbligo di restituzione nel tempo, ma anche pagina 16 di 28 quella di dilazione di un pagamento immediatamente esigibile. E quand'anche dovesse ritenersi lo scopo del "pagamento di un debito" estraneo alla causa del mutuo, non potrebbe comunque ritenersi automaticamente l'illiceità del negozio, trattandosi di operazioni comunque dirette a realizzare un interesse meritevole di tutela per l'ordinamento giuridico ex art. 1322 c.c. (quale ad esempio quello di conseguire il dilazionamento del debito nel tempo) e non risultando la causa perseguita in alcun modo contraria a norme imperative, all'ordine pubblico od al buon costume, né diretta ad eludere l'applicazione di una norma imperativa. Difatti, la stipula del mutuo ben potrebbe risultare motivata non già dalla sola volontà del creditore di assicurarsi una garanzia ipotecaria sugli immobili del debitore, ma da specifiche e concrete esigenze del debitore, come quella di fruire di una dilazione nel pagamento di un debito che sarebbe altrimenti immediatamente esigibile ovvero quella di novare il debito a condizioni migliori.
Il contratto di mutuo che sia stato stipulato al solo scopo di estinguere un precedente debito scaduto del mutuatario non può, per ciò solo, ritenersi illecito, salvo che il debito preesistente sia a sua volta inesistente perché illecito (perché inesistente, frutto di violazione di norme imperative, ecc.).
A tal proposito, anche alla luce delle censure mosse dagli attori in ordine alla complessiva operazione negoziale posta in essere con la giova precisare che di nullità del contratto di CP_1
mutuo può discorrersi nel solo caso in cui il debito sotteso al contratto di mutuo sia non effettivo ma solo apparente. Difatti, quando il mutuo sia stato stipulato al fine di estinguere un debito del conto corrente solo apparente, il mutuatario non ottiene alcun concreto vantaggio dal mutuo - perché il capitale è destinato a coprire un saldo insussistente - e si crea, per contro, un arricchimento solo per l'Istituto bancario - il quale percepisce gli ulteriori interessi pattuiti quale corrispettivo di una somma in realtà mai utilizzata dal beneficiario - e, dunque, il contratto di mutuo è nullo per difetto di causa ex artt. 1418 e 1325 n. 2 c.c. perché l'effettivo scopo del mutuo trascende quello del finanziamento. In tal caso, il contratto di mutuo (nella maggior parte dei casi, fondiario) può ritenersi stipulato in frode alla legge, in violazione dell'art. 1344 c.c., perché concluso al solo fine di estinguere una illecita scopertura del conto corrente: il vero scopo della operazione sarebbe quello di creare una obbligazione virtuale per ottenere garanzie fideiussorie o ipotecarie che agevolano il soddisfacimento del credito. Come chiarito nella giurisprudenza di merito, "Ove risulti che un contratto di mutuo fondiario sia stato stipulato al fine di destinare pressoché integralmente le somme erogate all'estinzione di rapporti di conto corrente bancari, i cui saldi negativi erano frutto della capitalizzazione trimestrale degli interessi addebitati al cliente e dell'applicazione della commissione di massimo scoperto, si
pagina 17 di 28 configura un collegamento negoziale, in virtù del quale va dichiarata la nullità parziale del primo contratto, operante nella misura in cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all'estinzione dei debiti illegittimi, ferme restando le condizioni del prestito” (cfr. Tribunale S. Maria Capua V., sez. I, 14/10/2011).
Nella diversa ipotesi in cui il saldo del conto corrente non sia insussistente/apparente ma effettivo, occorre invece verificare se lo stesso possa essere considerato mutuo di scopo e se vi sia nullità per mancanza di causa o per violazione di norme.
Orbene, nel caso di specie non vi è prova del collegamento negoziale dedotto dalla parte attrice.
Dall'esame della documentazione in atti e, in particolare, dei contratti non emerge alcun elemento oggettivo e/o soggettivo dal quale desumere la sussistenza di un collegamento negoziale tra i contratti di mutuo e i rapporti di conto corrente intrattenuti con la stessa. CP_1
Stante anche la mancata produzione degli estratti conto relativi all'intera durata dei rapporti, non ha trovato riscontro probatorio la tesi attorea secondo cui le somme erogate con i mutui stipulati nel corso degli anni sarebbero state utilizzate soltanto per ripianare debiti pregressi delle società verso la così precludendo al mutuo di assolvere alla sua tipica funzione di finanziamento. CP_1
Alcuna rilevanza probatoria in tal senso può essere attribuita alla mera eventuale presenza, all'atto della stipula dei mutui, di un saldo passivo sui correnti societari, esigendosi ai fini della prova del collegamento negoziale, per quanto sopra rilevato, la rigorosa prova - nella specie assente - dell'esistenza di vincoli funzionali e della volontà delle parti di coordinamento dei rapporti in questione.
Pertanto, non risulta applicabile l'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato secondo cui, in presenza di un collegamento negoziale tra il contratto di conto corrente ed il contratto di mutuo stipulato per ripianare il relativo saldo debitore, l'accertamento della illegittimità e/o apparenza del saldo debitore si ripercuote sul mutuo in termini di nullità per mancanza di causa concreta (cfr. App. Torino 15 giugno 2015).
A ciò aggiungasi che, in applicazione dei principi innanzi illustrati, deve escludersi che i contratti di mutuo, quand'anche stipulati solo per ripianare le pregresse esposizioni debitorie delle società nei confronti della Banca, siano per ciò solo nulli.
Neppure può ritenersi che i mutui in questione siano viziati per illiceità della causa.
Invero, secondo la giurisprudenza (Cass. n. 1244/83), “…l'illiceità della causa — sia nell'ipotesi di contrarietà della stessa a norme imperative, all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1343
c.c.) sia nell'ipotesi di utilizzazione dello strumento negoziale per frodare la legge (art. 1344
c.c.) - deve essere inerente alla funzione obiettiva che intenzionalmente entrambe le parti
pagina 18 di 28 attribuiscono al negozio per il raggiungimento di una comune finalità contraria alla legge e che non può essere ravvisata nell'approfittamento da parte di uno dei contraenti dello stato di errore in cui versa l'altro contraente circa una qualità dell'oggetto, che integra invece un'ipotesi di vizio del consenso sanzionabile con i diversi rimedi dell'annullabilità della convenzione” (cfr.
Cass. n. 1244/83). Affinché, quindi, possa ravvisarsi l'illiceità della causa e, dunque, la nullità del contratto, occorre che dalle risultanze probatorie emerga che tutte le parti del contratto abbiano inteso concludere lo stesso per perseguire finalità vietate dalle norme imperative o dall'ordine pubblico o dal buon costume ex art. 1343 c.c. o per eludere tale divieto ex art. 1344
c.c. (cfr. Cass. n. 4333/1987).
Nella fattispecie in esame, invece, nulla è emerso circa la comune volontà delle parti, tale da obiettivarsi nella causa del contratto, di concludere i mutui per violare, appunto, norme imperative ovvero per perseguire finalità illecite.
In definitiva, le domande di accertamento della nullità dei contratti di mutuo de quibus per difetto di traditio e difetto e/o illiceità della causa non possono trovare accoglimento.
Parimenti da rigettare è la domanda (subordinata) di annullamento del contratto di mutuo n.
105628 ai sensi dell'art. 1438 c.c. per essersi gli attori determinati a stipularlo a seguito della minaccia della Banca di effettuare segnalazione alla Centrali Rischi della esposizione debitoria sia della che della nonché di intraprendere tutte le azioni Controparte_8 CP_7
giudiziarie opportune alla escussione delle fideiussioni personali di e Parte_1 [...]
. CP_6
Osserva il Tribunale che la parte attrice – che non ha articolato mezzi istruttori sul punto – non ha dimostrato la condotta violenta della Banca e neppure il fatto costitutivo della minaccia, ossia
– nell'ottica attorea - la segnalazione alla Centrale Rischi e la escussione delle garanzie in caso di mancata stipula del mutuo de quo.
Né dagli atti e documenti di causa è emersa, anche solo in via indiziaria, l'esistenza di raggiri o altri strumenti volti a manipolare il consenso della parte mutuataria né ancor meno la loro efficienza causale sulla scelta di stipulare il contratto.
Com'è noto, ai sensi dell'art. 1438 c.c., la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solo quando è diretta a conseguire vantaggi ingiusti.
Secondo l'insegnamento della Corte di Cassazione, tale fattispecie si realizza quando il fine ultimo del minacciante consiste nella realizzazione di un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante e iniquo rispetto all'oggetto del diritto stesso, e non quando il vantaggio perseguito sia solo quello pagina 19 di 28 del soddisfacimento del diritto nei modi previsti dall'ordinamento (cfr. Cass. nn. 20305/2015;
17523/2011; 28260/2005).
Affinché possa invalidarsi il consenso prestato per la stipulazione di un contratto ai sensi dell'art. 1438 c.c., è necessario che la minaccia di cui si assume essere stati vittima abbia i connotati di una violenza morale nel senso che sia diretta a conseguire un vantaggio ingiusto ovvero un risultato che, oltre ad essere abnorme e diverso da quello conseguibile attraverso l'esercizio del diritto medesimo, sia anche esorbitante ed iniquo rispetto all'oggetto di quest'ultimo tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che, in assenza della minaccia, non avrebbe concluso il negozio ed in presenza di un adeguato nesso tra il diritto il cui esercizio è minacciato e il fine perseguito (cfr. Cass. nn. 20305/2015;
9680/2013; 17523/2011).
Inoltre, va rammentato che, a mente della consolidata giurisprudenza di legittimità, l'incidenza sulla determinazione volitiva della minaccia - che può integrare la violenza morale comportante l'annullabilità di un contratto se sia specificamente diretta al fine di estorcere il consenso ed inoltre, nei casi in cui abbia ad oggetto l'esercizio di un diritto, sia ingiusta perché perseguente un vantaggio esorbitante e iniquo - deve essere valutata, a norma dell'art. 1438 c.c., con riferimento alle condizioni della vittima e l'apprezzamento del giudice di merito e sull'esistenza della minaccia e sulla sua efficacia si risolve in un giudizio di fatto incensurabile in Cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio (cfr., ex multis, Cass. n. 9946/1996).
Ebbene, tali presupposti non sussistono nel caso in esame.
Anche ammettendo che la Banca abbia effettivamente minacciato gli attori di procedere all'escussione delle garanzie, la fattispecie di cui all'art. 1438 c.c. non potrebbe comunque ritenersi integrata poiché il fine ultimo del minacciante, ossia il soddisfacimento anche coattivo del proprio credito, non costituisce affatto un risultato esorbitante e iniquo rispetto all'oggetto del diritto stesso. Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla “minacciata” segnalazione in Centrale Rischi atteso che il mancato pagamento delle rate del mutuo alle scadenze convenute ben può essere sintomatico di una situazione di difficoltà economica anche grave e non transitoria del segnalato, tale da legittimare la segnalazione de qua. Come precisato in giurisprudenza, la segnalazione a sofferenza ha la funzione di fornire alle banche un'informazione corretta ed aggiornata sulla situazione debitoria della clientela e non richiede l'accertamento dell'insolvenza in senso tecnico-fallimentare ma presuppone la sussistenza di una condizione di grave difficoltà economica e finanziaria non temporanea desumibile anche dal pagina 20 di 28 persistente mancato adempimento delle obbligazioni verso l'intermediario (cfr. Cass. nn.
3165/2019; 23074/2015; 23093/2013; 7958/2009; 21428/2007).
Peraltro, dalle stesse allegazioni attoree risulta la consapevolezza in capo al mutuatario dell'importanza dell'accesso al credito ed alle forme di finanziamento delle attività imprenditoriali, circostanza che denota una scelta economica consapevole e ponderata incompatibile con una situazione di coartazione della volontà negoziale (cfr. pag. 10 dell'atto introduttivo del giudizio).
Dunque, difettando la prova della violenza morale idonea a viziare il consenso contrattuale, la domanda di annullamento del contratto ex art. 1438 c.c. deve essere disattesa.
La accertata validità dei contratti di mutuo per cui è causa impone di rigettare anche la domanda di consequenziale nullità della fideiussione prestata da a favore della Parte_3 [...]
per nullità dell'obbligazione principale. Controparte_8
6. Passando ora ad esaminare le doglianze mosse dagli attori, sempre in relazione ai contratti di mutuo, in punto di ammortamento c.d. alla francese e di anatocismo, si osserva che le stesse non possono trovare accoglimento sia perché non puntualmente e specificamente allegate in relazione al caso di specie, essendosi la parte attrice limitata a ricostruire il relativo quadro normativo e giurisprudenziale (cfr. in particolare pagg. 19-24 dell'atto di citazione); sia perché, in particolare, la dedotta illegittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese è smentita dalla giurisprudenza formatasi in materia.
Ed invero, è opinione consolidata che il metodo di ammortamento del mutuo “alla francese” non determine di per sé la ricapitalizzazione degli interessi atteso che tale forma di ammortamento non implica una duplicazione degli interessi, caratterizzandosi per una formazione composita della rata di mutuo, a valore costante, in parte per quota capitale ed in altra parte per interessi, con produzione di interessi moratori unica mente sulla sorta capitale via via crescente ed unicamente su quella quota di volta in volta considerata nella singola rata scaduta.
L'applicazione di tale formula, insomma, non può dare luogo di per sé ad alcuna applicazione di interessi su interessi e, conseguentemente, non può generare alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello effettivamente applicato.
In particolare, la Corte di Cassazione ha recentemente precisato che “In tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate
pagina 21 di 28 precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero
e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (cfr. Cass. n. 7382/2025).
Dunque, atteso che dai contratti in atti (cfr. in particolare documenti di sintesi) risulta una regolamentazione conforme alla descrizione di cui sopra, la doglianza in esame risulta priva di fondamento.
7. Venendo, poi, alle singole censure sollevate dagli attori in relazione ai rapporti di contro corrente n. 105158 e n. 105185 rispettivamente intestati alla e Controparte_8 CP_7
deve osservarsi quanto segue.
[...]
Gli attori sostengono che il debito da ripianare con le somme mutuate non fosse effettivamente esistente perché frutto di condotte illecite della Banca e, più precisamente, della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e della altrettanto illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, di spese non pattuite per iscritto e di condizioni contrattuali unilateralmente modificate.
Come noto, la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. Contrariamente all'orientamento sino ad allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità, in quanto fondata su un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992 che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. In tale contesto, il pagina 22 di 28 legislatore è intervenuto con l'art. 25 del D. Lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del T.U.B., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22.04.2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR). Detta norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori” - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale (Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 c. c., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art. 25, comma 3, che consentiva la deroga per i contatti stipulati in data antecedente alla data di entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000 (cfr. Cass., n. 9695, 3 maggio 2011, Cass.,
S.U., n. 21095/2004).
Il C.I.C.R. ha quindi provveduto, con la delibera del 9.2.2000, entrata in vigore il 22.4.2000, ad eseguire le direttive di cui all'art. 25 cit., stabilendo, in particolare, che: in tutti i rapporti deve essere indicata la periodicità di capitalizzazione degli interessi;
nei rapporti di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli interessi creditori e debitori;
le clausole di capitalizzazione degli interessi devono essere approvate specificamente per iscritto.
In particolare, l'art. 6 della delibera C.I.C.R prevede espressamente che "le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetti se non sono specificatamente approvate per iscritto".
Orbene, i contratti di conto corrente per cui è causa sono conformi a tali principi, risultando espressamente indicata la pari periodicità (trimestrale) nella capitalizzazione degli interessi (cfr., in particolare, art. 4, Sezione I, Parte II delle lettere di apertura di conto corrente e relativi documenti di sintesi in atti) e, altresì, specificamente approvate per iscritto le relative clausole mediante sottoscrizione di , quale legale rappresentante delle società (cfr. all. nn. Parte_1
38 e 49 del fascicolo della ). CP_9
Prive di fondamento risultano in definitiva le censure mosse al riguardo.
Analogamente, a fronte della valida e puntuale pattuizione delle condizioni economiche - e, più nel dettaglio, tanto delle spese di tenuta conto, delle spese per operazione, oltre all'imposta di pagina 23 di 28 bollo, del costo di ciascun assegno, delle spese di assicurazione, quanto delle valute sui versamenti e sui prelevamenti -; nonché della espressa previsione della facoltà della banca di modificare le condizioni economiche e contrattuali, salvo il diritto di recesso del correntista (art. 13), si rilevano infondate le contestazioni attoree sul punto (cfr. documenti di sintesi e prospetti delle operazioni e dei servizi bancari in atti).
Quanto alle doglianze relative alla commissione di massimo scoperto, si osserva che l'istituto in parola risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. In altri termini, la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo per la concessione della mera possibilità di utilizzo del denaro da parte del correntista e del rischio che ne consegue per il concedente ed è pertanto dotata di una valida giustificazione causale.
Escluso quindi che la c.m.s. configuri un interesse, la stessa si sottrae al profilo di illegittimità individuato nella contabilizzazione con periodicità trimestrale.
La validità della commissione in parola è, insomma, subordinata alla sua espressa pattuizione contrattuale ed alla determinabilità dei suoi elementi essenziali (cfr. Cass. n. 1373/2024;
9946/2017; 12965/2016).
Ebbene, nei contratti di apertura di credito n. 504407 e n. 504406 del 10.09.2009 e nelle lettere integrative debitamente sottoscritte in atti (cfr. all. nn. 41 e 52 al fascicolo della ) CP_9
la commissione di massimo scoperto è stata espressamente pattuita e sono state determinate sia l'entità (0,175%) sia la modalità di calcolo (calcolata sull'esposizione massima verificatasi per un periodo consecutivo pari o superiore a 30 giorni, indipendentemente dalla durata dell'esposizione, moltiplicando l'importo più elevato, comunque non superiore all'ammontare dell'affidamento concesso, del saldo debitore per la percentuale suindicata).
Pertanto, applicando i suesposti principi al caso di specie e tenendo conto delle specifiche pattuizioni contrattuali, non risulta evidentemente condivisibile la tesi attorea secondo cui la commissione di massimo scoperto sarebbe nulla ex artt. 1418, 1325 e 1346 c.c. perché non prevista da alcuna clausola contrattuale né legittimata da alcun uso normativo (cfr. punto XIII dell'atto di citazione).
8. Infine, si osserva che la convenuta , deducendo il mancato pagamento delle CP_9
rate dei mutui n. 105628, n. 104531 e n. 104424, ha chiesto la condanna in via riconvenzionale pagina 24 di 28 delle società mutuatarie ( e degli asseriti garanti Controparte_17 CP_7 autonomi ( , e al pagamento del relativo Parte_1 Controparte_6 Parte_3
“saldo impagato” (oltre interessi), quantificato nelle rispettive somme di euro 106.468,00; euro
38.181,22 ed euro 19.302,91 alla luce della certificazione ex art. 50 TUB all'uopo prodotta.
Va anzitutto rilevata la improcedibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della Pa ai sensi degli artt. 24 e 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 per intervenuto fallimento CP_11
della stessa (cfr. sentenza del Tribunale di Lagonegro, Sez. Fallimentare, del 04.02.2022 in atti).
Come noto, l'art. 24 della legge fallimentare prevede che il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore e l'art. 52 stabilisce che ogni credito, anche se munito di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo V della medesima legge fallimentare, salvo diversa disposizione di legge. Dette norme introducono nel sistema il divieto di proposizione e di prosecuzione di azioni di accertamento e di condanna nei confronti del soggetto fallito e sanciscono il principio dell'esclusività della procedura concorsuale. Difatti, una volta che sia intervenuto nel corso del giudizio il fallimento dell'asserito debitore, il creditore deve far valere le sue ragioni nelle forme previste dalla legge fallimentare, in sede di ammissione al passivo, ex art. 52 r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in concorso con gli altri creditori, con conseguente improcedibilità delle domande in precedenza promosse dal medesimo in sede ordinaria, salva la sua reviviscenza alla revoca o chiusura del fallimento. Il creditore che invece non intenda proporre la domanda nelle forme imposte dalla legge fallimentare, ma intenda proseguire il giudizio in sede ordinaria per precostituirsi un titolo da far poi valere nei confronti del fallito tornato in bonis ma privo di effetti nei confronti della massa, deve espressamente riassumerlo non nei confronti del fallimento, ma dello stesso fallito, la cui legittimazione processuale persiste, per ottenere appunto nei suoi confronti un titolo esecutivo dopo la cessazione della procedura concorsuale (cfr. Cass. n. 1492/1989; Cass. n. 3580/1995), manifestando in modo chiaro la sua intenzione di perseguire il fallito solo al suo rientro in bonis e quindi di non avanzare richiesta alcuna nei confronti del fallimento (cfr. Cass. n. 11038!991; Cass. n.
1729/1990).
In particolare, la Suprema Corte ha chiarito che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e 93 legge fallimentare, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di
pagina 25 di 28 cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione litis ingressus impedientes, con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame” (Cass. n. 24156/2018).
Tuttavia, la improcedibilità della domanda in questione nei confronti della non CP_7
preclude di procedere al suo esame nel merito nei confronti dei garanti, atteso che l'improcedibilità della domanda nei confronti della società fallita non si estende ai coobbligati e ai fideiussori (cfr. Cass. n. 15563/2017; Cass. n. 10884/2010).
Orbene, la convenuta ha dimostrato la sussistenza e l'entità dei crediti rivendicati CP_1
mediante la produzione in giudizio dei contratti di mutuo debitamente sottoscritti, delle relative sospensioni e rinegoziazioni, dei piani di ammortamento e della certificazione ex art. 50 TUB;
nonché dato prova, come sopra visto, dell'erogazione delle somme mutuate. Inoltre, dalla documentazione in atti risulta che la mediante comunicazioni debitamente notificate, si è CP_1
avvalsa della clausola risolutiva espressa prevista all'art. 5 dei relativi contratti, avendo le mutuatarie omesso il pagamento di più rate consecutive (cfr. all. nn. 14, 21 e 31).
Tale documentazione, complessivamente valutata, appare idonea a soddisfare l'onere probatorio incombente sul creditore e, quindi, a comprovare la sussistenza e l'entità del credito vantato dalla convenuta, anche a fronte della infondatezza delle doglianze attoree in punto di nullità dei mutui di cui sopra.
È principio pacifico in giurisprudenza che, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento
(cfr. Cass. S.U. n. 13533/2001; Cass. n. 15659/2011).
Quanto alla posizione dei garanti, deve osservarsi quanto segue.
Dall'esame della documentazione agli atti risulta che e , Parte_1 Controparte_6 mediante la sottoscrizione di apposite lettere “di fideiussione a garanzia di qualunque operazione (fideiussione omnibus) con limitazione d'importo” e delle relative dichiarazioni pagina 26 di 28 integrative per aumento di massimale, si siano costituiti fideiussori della Controparte_8 sino alla concorrenza dell'importo di euro 411.000,00 ciascuno (cfr. all. nn, 1-6) e della CP_7 sino alla concorrenza dell'importo di euro 232.500,00 (cfr. all. nn. 8-11) “per
[...]
l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso codesta banca, dipendente da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”.
Allo stesso modo, la “lettera di fideiussione a garanzia di qualunque operazione con limitazione di importo (fideiussione omnibus)” consente di far emergere che si è Parte_3
costituita fideiussore della sola e dei suoi successori o aventi causa, sino Controparte_8 all'importo massimo di euro 150.000,00, per l'adempimento di qualsiasi obbligazione verso la dipendente da operazioni di qualunque natura già consentite o che venissero in seguito CP_1
consentite alla predetta società o a chi le fosse subentrato (cfr. all. 7); mentre nessun tipo di obbligazione accessoria risulta essere stata contratta dalla in favore della Pt_3 CP_7
In definitiva, in parziale accoglimento delle domande riconvenzionali, Controparte_8
, e devono essere condannati al Parte_1 Controparte_6 Parte_3
pagamento, in solido tra loro, della somma di euro 106.468,01 per il mutuo n. 105628 e di euro
38.181,22 per il mutuo 104531 e e al pagamento, in solido tra Parte_1 Controparte_6
loro, della somma di euro 19.302,91 per il mutuo n. 104424.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza tra le originarie parti in causa e sono liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, per le cause di valore compreso tra € 52.001,00 e €
260.000,00.
In relazione ai rapporti tra le società cessionarie intervenute in corso di causa e le parti originarie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92, co. 2, c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, tenuto conto delle motivazioni sopra espresse in merito alla partecipazione al presente giudizio delle interventrici.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, Sezione Civile, in persona del dott. Giuseppe Izzo, definitivamente pronunciando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia di e del in persona del Controparte_6 Controparte_7
curatore;
- dichiara inammissibili le domande avanzate dalle società interventrici;
pagina 27 di 28 - dichiara la parziale estinzione del giudizio con riferimento alle domande proposte dalla nei confronti della CP_7 Controparte_18
- dichiara la improcedibilità della domanda riconvenzionale proposta dalla CP_18
nei confronti della
[...] CP_7
- rigetta le domande attoree per le ragioni di cui alla parte motiva;
- accoglie parzialmente le domande riconvenzionali formulate dalla Controparte_18
per l'effetto:
[...]
- condanna , e Controparte_8 Parte_1 Controparte_6 Parte_3
per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in solido tra loro, in favore
[...]
della in persona del legale rappresentante p.t, della somma di Controparte_18
euro 106.468,01 per il mutuo n. 105628 e di euro 38.181,22 per il mutuo 104531 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
- condanna e , per le causali di cui in parte motiva, al Parte_1 Controparte_6
pagamento, in solido tra loro, in favore della in persona del Controparte_18
legale rappresentante p.t, della somma di euro 19.302,91 per il mutuo n. 104424 oltre interessi convenzionali dalla domanda al saldo;
- condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_8 [...]
, e in solido tra loro, al pagamento in Pt_1 Controparte_6 Parte_3
favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_18 di lite, che si liquidano in € 14.103,00 per compensi professionali oltre Iva, Cpa e rimborso al
15%;
- compensa le spese di lite tra le parti interventrici e le altre parti in causa.
Così deciso in Lagonegro, il 20.11.2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
pagina 28 di 28