TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4449
TAR
Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
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Sentenza 9 marzo 2026

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  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    L'amministrazione ha annullato in autotutela il provvedimento di diniego, riconoscendo le ragioni del ricorrente e determinando la cessazione della materia del contendere.

  • Altro
    Cessazione della materia del contendere

    L'annullamento in autotutela del diniego e la successiva dichiarazione di cessazione dal servizio da parte dell'Amministrazione comportano la cessazione della materia del contendere anche per questa domanda.

  • Rigettato
    Mancanza di prova del danno

    La domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, il quale non ha dimostrato con certezza l'an e il quantum del pregiudizio sofferto, né se e quando abbia assunto servizio presso la società privata.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima Bis, ha esaminato il ricorso proposto da un graduato capo dell'Esercito Italiano avverso il provvedimento del Ministero della Difesa, datato 30 giugno 2025, che aveva respinto la sua istanza di cessazione anticipata dal servizio militare, presentata in data 22 gennaio 2025 con decorrenza dal 24 aprile 2025. Il ricorrente mirava a essere assunto da una società privata a partire dal 30 aprile 2025. Il diniego ministeriale si fondava sull'esistenza di un vincolo d'impiego di otto anni, derivante dal conseguimento della qualifica di "Operatore Cyber di 1° e 2° livello", e sulla sussistenza di prioritari fini istituzionali che imponevano il differimento della cessazione. In sede di ricorso, oltre alla domanda cautelare, era stata formulata anche una richiesta risarcitoria per il pregiudizio economico subito a causa della mancata autorizzazione alla cessazione dal servizio nella data richiesta. L'Avvocatura Generale dello Stato si era costituita per il Ministero resistente. In sede cautelare, il TAR aveva sospeso l'efficacia del diniego, ritenendo che l'obbligo di ferma non sussistesse in assenza di notifica e accettazione delle relative linee guida da parte del ricorrente, e che l'istanza dovesse ricadere nell'ambito dell'art. 933, comma 7, del Codice dell'Ordinamento Militare, il quale consente il diniego solo per motivi penali o disciplinari, o il differimento per gravi motivi di servizio. Il Collegio aveva ravvisato un apprezzabile periculum in mora nel rischio di decadenza della proposta di lavoro civile. Successivamente, il Ministero della Difesa aveva annullato in autotutela il provvedimento impugnato, dichiarando il ricorrente cessato dal servizio con decorrenza 20 agosto 2025.

In esito al giudizio, il Tribunale Amministrativo Regionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in ordine all'impugnazione del diniego dell'istanza di cessazione dal servizio, riconoscendo l'illegittimità del provvedimento originario da parte dell'Amministrazione stessa. Tuttavia, la domanda risarcitoria è stata respinta per genericità e per il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte del ricorrente, non essendo emerso con certezza l'effettivo impiego presso la società privata né l'emolumento percepito, elementi necessari per determinare l'an e il quantum del danno, in applicazione della costante giurisprudenza amministrativa sul danno da perdita di chance. Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero della Difesa, in virtù della soccombenza virtuale derivante dalle motivazioni addotte nell'ordinanza cautelare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4449
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4449
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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