Ordinanza cautelare 31 luglio 2025
Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 09/03/2026, n. 4449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4449 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07876/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7876 del 2025, proposto da RK IN, rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Cuccuru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento recante prot. M_D AB05933 REG2025 0285698 del 30 giugno 2025, con il quale il Capo p.t. del II Reparto della Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa ha deciso in modo negativo sull'istanza di cessazione dal servizio presentata dal ricorrente, atto notificato il 1.7.2025;
- di ogni altro atto antecedente, conseguente, comunque connesso, anche se non ancora conosciuti, comunque connessi e lesivi per il ricorrente;
- per la condanna del Ministero della Difesa a disporre l'immediata cessazione dal servizio del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. UC EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- con il presente ricorso, il graduato capo dell’Esercito Italiano IN RK ha rappresentato che in data 22/01/2025 aveva presentato domanda di cessazione anticipata dal servizio militare ai sensi dell’art. 933 cod. ord. mil. con decorrenza dal 24/04/2025, al fine di poter essere assunto in qualità di lavoratore dipendente presso una società privata con decorrenza dal 30/04/2025;
- il ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego adottato dal Ministero della Difesa in data 30/06/2025 - e notificatogli in data 01/07/2025 - con cui l’istanza veniva respinta in base all’asserita esistenza di un vincolo d’impiego di 8 anni dovuto al conseguimento della qualifica di “Operatore Cyber di 1° e 2° livello” e all’allegata sussistenza di prioritari fini istituzionali che avrebbero imposto il differimento della cessazione dal servizio;
- in sede di ricorso, oltre alla domanda cautelare, veniva altresì formulata domanda risarcitoria tesa ad ottenere il riconoscimento “dell’oggettivo – e tabellare – pregiudizio economico sofferto per la mancata autorizzazione rispetto alla decorrenza della cessazione avanzata e fissata per il girono 24 aprile 2025 che saranno affrontati in sede di merito dell’odierno ricorso”;
- l’Avvocatura Generale dello Stato si è costituita per il Ministero della Difesa e ha depositato memorie difensive;
- con l’ordinanza n. 4102 del 31/07/2025, la domanda cautelare veniva accolta e per l’effetto veniva sospesa l’efficacia del diniego impugnato ai fini del riesame dell’istanza da parte dell’Amministrazione, sulla base della seguente motivazione:
“- il caso di specie non appare rientrare in quanto previsto dall’art. 933 co. 1 e 2 D. Lgs. n. 66/2010, non sussistendo alcun obbligo di ferma, in quanto la previsione delle “Linee Guida per la selezione, la formazione e l’impiego del personale del Comparto Cyber” non risulta né notificata né soprattutto accettata dal ricorrente e né ancora l’assunzione di tale obbligo risulta dagli atti depositati in giudizio dall’amministrazione resistente (cfr. per un caso analogo TAR Lazio, Roma, sez. I bis, sent. n. 13587/2023); - invece, l’istanza del ricorrente risulta doversi sussumere in quanto previsto dall’art. 933 co. 7 cit. e, dunque, l’amministrazione, in un caso del genere, può negare la domanda di cessazione dal servizio solo per motivi penali oppure disciplinari, nonché conserva il potere di differimento, esercitabile nell’ipotesi di gravi motivi di servizio; del resto, ivi sembra averla collocata anche l’amministrazione, che nell’atto gravato ha previsto la possibilità di ripresentare una nuova istanza di cessazione a far data dal 30.9.2025;- più nello specifico, l’amministrazione ha individuato i gravi motivi di servizio negli oneri finanziari e temporali spesi per la formazione del ricorrente e nella particolare rilevanza rivestita dal comparto della Cyber Security; - tuttavia, il diniego appare generico, soprattutto nella parte in cui fa riferimento “alla particolare rilevanza operativa del comparto Cyber Security”; peraltro, l’art. 933 co. 7 cit. consente alla P.A., in presenza di “gravi motivi di servizio”, non di respingere ma solo di ritardare l’accoglimento della domanda (cfr. sempre per un caso analogo a quello per cui si procede, TAR Lazio, Roma, sez. I bis, ord. n. 355/2025); - sussiste anche un apprezzabile periculum in mora in relazione al rischio che la proposta di lavoro in ambito civile, che ha già visto più proroghe, possa essere caducata; - conclusivamente il Collegio ritiene di accogliere l’istanza cautelare e che le ragioni di parte ricorrente possano trovare adeguata tutela, senza pregiudizio per l’interesse pubblico, disponendo che l’Amministrazione, in attesa della trattazione di merito, provveda a riesaminare l’istanza del IN alla luce delle considerazioni sopra svolte in parte motiva, in tempi compatibili con le esigenze di stipulazione da lui rappresentate e, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza”;
- in data 28/01/2026, il Ministero della Difesa ha depositato in giudizio il provvedimento M_D AB05933 REG2025 0413152 del 17/09/2025 con cui è stato annullato in autotutela il provvedimento impugnato con il presente ricorso e per l’effetto il ricorrente è stato dichiarato cessato dal servizio con decorrenza 20/08/2025;
- all’udienza pubblica del 18/02/2026 la causa è stata trattenuta in decisione: in sede di udienza, così come risulta dal relativo verbale, il difensore di parte ricorrente ha dato atto che è cessata la materia del contendere in ordine all'impugnazione del provvedimento di diniego del collocamento in congedo; ha tuttavia insistito nella domanda di risarcimento del danno per ritardata assunzione in servizio, nonché per l'attribuzione delle spese di giudizio.
Considerato che:
- ai sensi dell’articolo 34, comma 5, c.p.a., la dichiarazione di cessazione della materia del contendere costituisce una decisione di merito e non in rito, che presuppone la piena soddisfazione della pretesa azionata, la quale si verifica, in linea di principio, quando “ un ulteriore provvedimento rimuova (e con effetti ex tunc ) l’atto impugnato in sede giurisdizionale ” (Cons. Stato, 3 giugno 2019, n. 3717);
- tale pronuncia richiede il riconoscimento dell’illegittimità del provvedimento impugnato da parte della stessa Amministrazione, tanto da consentire l’eventuale proposizione di un’azione risarcitoria (Cons. Stato, Sez. VI, 11 ottobre 2021, n. 6824), e comporta, pertanto, il rimborso del contributo unificato, il quale è dovuto ex lege quando la decisione è favorevole alla parte che lo ha versato (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 ottobre 2015, n. 4887);
- nel caso oggetto del presente giudizio, è effettivamente ravvisabile la cessazione della materia del contendere con riferimento all’impugnazione del diniego dell’istanza di cessazione del servizio, in considerazione del fatto che l’Amministrazione ha annullato in autotutela il suddetto atto, riconoscendo pertanto le ragioni del ricorrente;
- non sono riscontrabili, invece, i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere con riferimento alla domanda risarcitoria;
- tale domanda, tuttavia, deve essere respinta, in ragione della sua genericità e del mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del ricorrente;
- dalla documentazione agli atti non risulta, invero, se e quando il ricorrente, a seguito dell’adozione del provvedimento di annullamento in autotutela da parte del Ministero, abbia assunto servizio presso la società privata e quale sia l’emolumento effettivamente percepito, risultando pertanto impossibile determinare con certezza l’an e il quantum del pregiudizio sofferto;
- sul punto, infatti, deve infatti essere rilevato che, secondo la costante giurisprudenza amministrativa (cfr. TAR Lazio, Sez. I bis, 24 aprile 2019, n. 5178), il danno da perdita di chance può essere riconosciuto solo quando la “chance” perduta aveva la certezza o l’elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi, che, invece, nel caso di specie, come detto, non risultano essere stati dimostrati con certezza;
- le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, devono essere poste a carico del Ministero della Difesa, atteso che sono riscontrabili i presupposti della c.d. soccombenza virtuale, per le ragioni indicate nell’ordinanza cautelare di questa Sezione n. 4102 del 31/07/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere quanto all’impugnativa del diniego dell’istanza di cessazione dal servizio; respinge la domanda risarcitoria.
Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese processuali, che si liquidano nell’importo di euro 3.305,00 (tremilatrecentocinque/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15 per cento e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
GI IN, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
UC EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC EN | GI IN |
IL SEGRETARIO