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Sentenza 15 ottobre 2024
Sentenza 15 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/10/2024, n. 1888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1888 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2024 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 15 ottobre 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3534/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]- Camaro, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Micali, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 22.03.2024 n. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio in Roma. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.6.2024 impugnava ex art. 395 n. 4 Parte_1
c.p.c. la sentenza n. 1285/2024 emessa dal Tribunale di Messina pubblicata il 21.6.2024 nella
1 parte in cui aveva dichiarato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Deduceva, in particolare, che il Tribunale adito era incorso in un errore di fatto, in quanto aveva negato la sussistenza del suddetto requisito sanitario, omettendo però di considerare la certificazione Geriatrica prodotta e la conseguente rivalutazione del quadro clinico complessivo compiuta dal C.T.U. dott. in data 5.3.2024. Persona_2
Concludeva chiedendo di revocare e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedendo altresì di dichiarare la sussistenza del suddetto requisito sanitario dal mese di gennaio 2024, secondo le risultanze della consulenza medico- legale, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 2.10.2024 si costituiva in giudizio l' il quale, CP_1 atteso l'effettivo riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento come indicato nei chiarimenti resi dal CTU alle osservazioni formulate dalla ricorrente, si rimetteva alla decisione del Tribunale. Spese compensate.
3.- All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
4.- Preliminarmente, accertata la tempestività del ricorso, giova premettere sul piano generale che l'errore di fatto rilevante, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il suddetto errore deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
l'errore deve altresì risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed, infine, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Come chiarito dalla Suprema
Corte, “l'errore in questione risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi
2 dell'articolo 395, n.4” (cfr., ex multis, Cass. n. 4056/2009; Cass. 16659/2005; Cass. n.
20240/2015).
Avuto riguardo al caso di specie, deve riconoscersi la corretta riconducibilità della doglianza dedotta in giudizio all'alveo dei casi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Ed invero, l'errore di fatto lamentato dalla ricorrente risiede nella circostanza che il primo Giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento asserendo che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, le patologie della ricorrente non rendevano necessaria un'assistenza continua. E' di tutta evidenza che il decidente non abbia tenuto in considerazione quanto accertato dal C.T.U. all'esito della rivalutazione del quadro clinico complessivo della ricorrente. In particolare, dapprima il C.T.U., in esito alla visita medica-peritale espletata in data 9.1.2024, ha affermato la carenza dei requisiti previsti affinché la ricorrente potesse beneficiare dell'accompagnamento, facendo presente che quest'ultima, pur essendo affetta da patologie croniche importanti e, nel loro complesso, invalidanti, avesse capacità di autonomia gestionale personale non del tutto limitate. Successivamente, in seguito ai rilievi formulati dalla ricorrente in data 28.2.2024 ed in particolare, preso atto della certificazione geriatrica in atti attestante una
“dipendenza nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana”, il C.T.U. ha ritenuto opportuno rivalutare il quadro clinico complessivo della e, all'esito della suddetta Pt_1 rivalutazione, ha concluso che: “Poiché l'autonomia della Sig.ra risulta Parte_1
compromessa (anche alla luce della più recente certificazione Geriatrica eseguita), il soggetto, non risultando del tutto autosufficiente, necessita oggi di assistenza continua per potere svolgere le varie attitudini giornaliere e gli atti della vita che le sono necessari avvalendosi del supporto di una terza persona. Per questo motivo ritengo che si debba riformulare il giudizio in precedenza posto e che alla ricorrente potrebbe essere riconosciuto il beneficio che ha richiesto (necessità di potersi avvalere di un accompagnatore) facendolo risalire temporalmente, a far data da sei mesi antecedenti alla valutazione medico-legale da me eseguita, in qualità di CTU, nel mese di Gennaio 2024”.
Ebbene, è evidente che il Giudice nella sentenza impugnata sia incorso in un essenziale e decisivo errore di fatto, supponendo l'inesistenza di un fatto la cui esistenza è stata positivamente accertata, stante la rilevata incapacità della ricorrente a svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana in assenza di supporto ed assistenza continua.
3 Occorre precisare che la decorrenza dello stato invalidante accertato risale a luglio 2023, ossia a sei mesi antecedenti la visita eseguita dal c.t.u. in data 9 gennaio 2024.
5.- Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso. Ne consegue la revoca della sentenza n. 1285/2024 ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., stante la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023.
6. L'epoca di decorrenza dello stato invalidante accertato, successivo anche all'introduzione del giudizio di merito, giustifica la integrale compensazione delle spese di lire relative ai giudizi iscritti al n. 5658/2011 r.g. (art. 445bis comma 1 c.p.c.) e al n. 2848/2023 r.g. (art. 445bis comma
6 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore della ricorrente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28.6.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, revoca la sentenza impugnata e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023;
- compensa integralmente le spese giudiziali relative ai procedimenti ex art. 445bis c.p.c. iscritti al n. 5658/2021 e 2848/2023 r.g.;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Micali.
Messina, lì 15 ottobre 2024 Il Giudice del lavoro
Laura Romeo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Laura Romeo, all'udienza del 15 ottobre 2024 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3534/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...]- Camaro, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco
Micali, giusta procura in atti. RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
, con sede in Roma Via Ciro il Grande, in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Oliviero Atzeni, in virtù di mandato generale alle liti del 22.03.2024 n. 37875 racc. 7313 a rogito del Notaio in Roma. Per_1
RESISTENTE
OGGETTO: revocazione
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 28.6.2024 impugnava ex art. 395 n. 4 Parte_1
c.p.c. la sentenza n. 1285/2024 emessa dal Tribunale di Messina pubblicata il 21.6.2024 nella
1 parte in cui aveva dichiarato l'insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.
Deduceva, in particolare, che il Tribunale adito era incorso in un errore di fatto, in quanto aveva negato la sussistenza del suddetto requisito sanitario, omettendo però di considerare la certificazione Geriatrica prodotta e la conseguente rivalutazione del quadro clinico complessivo compiuta dal C.T.U. dott. in data 5.3.2024. Persona_2
Concludeva chiedendo di revocare e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato la insussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, chiedendo altresì di dichiarare la sussistenza del suddetto requisito sanitario dal mese di gennaio 2024, secondo le risultanze della consulenza medico- legale, instando per la rifusione delle spese di lite da distrarre in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2.- Con memoria depositata in data 2.10.2024 si costituiva in giudizio l' il quale, CP_1 atteso l'effettivo riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di accompagnamento come indicato nei chiarimenti resi dal CTU alle osservazioni formulate dalla ricorrente, si rimetteva alla decisione del Tribunale. Spese compensate.
3.- All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa viene decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
4.- Preliminarmente, accertata la tempestività del ricorso, giova premettere sul piano generale che l'errore di fatto rilevante, ai sensi dell'art. 395 c.p.c., ai fini della revocazione della sentenza, presuppone l'esistenza di un contrasto tra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Il suddetto errore deve consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato;
l'errore deve altresì risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive ed, infine, deve essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa. Come chiarito dalla Suprema
Corte, “l'errore in questione risolvendosi in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento ma in contrasto con le risultanze degli atti del processo, può essere denunciato con il mezzo della revocazione, ai sensi
2 dell'articolo 395, n.4” (cfr., ex multis, Cass. n. 4056/2009; Cass. 16659/2005; Cass. n.
20240/2015).
Avuto riguardo al caso di specie, deve riconoscersi la corretta riconducibilità della doglianza dedotta in giudizio all'alveo dei casi di revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.
Ed invero, l'errore di fatto lamentato dalla ricorrente risiede nella circostanza che il primo Giudice ha ritenuto insussistenti i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento asserendo che, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica, le patologie della ricorrente non rendevano necessaria un'assistenza continua. E' di tutta evidenza che il decidente non abbia tenuto in considerazione quanto accertato dal C.T.U. all'esito della rivalutazione del quadro clinico complessivo della ricorrente. In particolare, dapprima il C.T.U., in esito alla visita medica-peritale espletata in data 9.1.2024, ha affermato la carenza dei requisiti previsti affinché la ricorrente potesse beneficiare dell'accompagnamento, facendo presente che quest'ultima, pur essendo affetta da patologie croniche importanti e, nel loro complesso, invalidanti, avesse capacità di autonomia gestionale personale non del tutto limitate. Successivamente, in seguito ai rilievi formulati dalla ricorrente in data 28.2.2024 ed in particolare, preso atto della certificazione geriatrica in atti attestante una
“dipendenza nelle attività basilari e strumentali della vita quotidiana”, il C.T.U. ha ritenuto opportuno rivalutare il quadro clinico complessivo della e, all'esito della suddetta Pt_1 rivalutazione, ha concluso che: “Poiché l'autonomia della Sig.ra risulta Parte_1
compromessa (anche alla luce della più recente certificazione Geriatrica eseguita), il soggetto, non risultando del tutto autosufficiente, necessita oggi di assistenza continua per potere svolgere le varie attitudini giornaliere e gli atti della vita che le sono necessari avvalendosi del supporto di una terza persona. Per questo motivo ritengo che si debba riformulare il giudizio in precedenza posto e che alla ricorrente potrebbe essere riconosciuto il beneficio che ha richiesto (necessità di potersi avvalere di un accompagnatore) facendolo risalire temporalmente, a far data da sei mesi antecedenti alla valutazione medico-legale da me eseguita, in qualità di CTU, nel mese di Gennaio 2024”.
Ebbene, è evidente che il Giudice nella sentenza impugnata sia incorso in un essenziale e decisivo errore di fatto, supponendo l'inesistenza di un fatto la cui esistenza è stata positivamente accertata, stante la rilevata incapacità della ricorrente a svolgere autonomamente le normali attività della vita quotidiana in assenza di supporto ed assistenza continua.
3 Occorre precisare che la decorrenza dello stato invalidante accertato risale a luglio 2023, ossia a sei mesi antecedenti la visita eseguita dal c.t.u. in data 9 gennaio 2024.
5.- Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento del ricorso. Ne consegue la revoca della sentenza n. 1285/2024 ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., stante la sussistenza, in capo alla ricorrente, del requisito sanitario utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023.
6. L'epoca di decorrenza dello stato invalidante accertato, successivo anche all'introduzione del giudizio di merito, giustifica la integrale compensazione delle spese di lire relative ai giudizi iscritti al n. 5658/2011 r.g. (art. 445bis comma 1 c.p.c.) e al n. 2848/2023 r.g. (art. 445bis comma
6 c.p.c.).
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano a favore della ricorrente, come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della causa ed applicando i minimi tariffari in considerazione della semplicità delle questioni trattate e della durata infratriennale del giudizio.
Di esse va concessa la chiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Francesco Micali, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con ricorso Parte_1 depositato in data 28.6.2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro CP_1 tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento del ricorso, revoca la sentenza impugnata e dichiara la sussistenza in capo alla ricorrente del requisito sanitario utile al riconoscimento della indennità di accompagnamento a decorrere dal luglio 2023;
- compensa integralmente le spese giudiziali relative ai procedimenti ex art. 445bis c.p.c. iscritti al n. 5658/2021 e 2848/2023 r.g.;
- condanna l' al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in euro CP_1
2.695,50 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali, e che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario avv. Francesco Micali.
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