Art. 9.
I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.
Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1500 q lire a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Le ammende previste dal presente articolo nonche' le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 261 .
I privati datori di lavoro che non presentino in termini le denuncie previste dal secondo comma dell'articolo 2 e dal precedente articolo sono puniti con una ammenda da lire 5000 a lire 50.000.
Gli inadempienti all'obbligo di occupare mutilati ed invalidi civili sono puniti con un'ammenda da lire 1500 a lire 3000 per ogni giorno lavorativo e per ogni posto dalla presente legge riservato ai predetti minorati e non coperto.
Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere, con mezzi fraudolenti, occupazione quale mutilato o invalido civile, ai sensi della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 1500 q lire a lire 3000, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Le ammende previste dal presente articolo nonche' le somme corrisposte a norma dell'articolo seguente sono versate dagli Uffici del registro direttamente al Fondo di cui al terzo comma del precedente articolo 4 oppure, in mancanza, di cui all' articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 261 .