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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/12/2025, n. 2797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2797 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 2691/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2691 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma, n. 28, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Francesco Alagna, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_1 l' sita in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avvocato Mariarosaria Dessi, in virtù di procura in atti;
resistente NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Roma, alla via dei Cerchi, n. 45, presso lo studio dell'avvocato prof. Nicola de Luca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. terza chiamata in causa Conclusioni: come da atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., evocava in giudizio l , al fine Parte_1 Controparte_1 di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte dei sanitari dell' , in Controparte_1 relazione alla causazione di un presunto danno iatrogeno cagionato dai predetti sanitari.
In particolare, deduceva che in data 15.10.2014, a seguito di caduta accidentale, si rivolgeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove venne riscontrata una
“frattura di arco laterale di settima costa sinistra” ed una “frattura distacco in diastasi dell'olecrano ulnare del gomito sinistro”.
Aggiungeva che veniva sottoposto ad intervento chirurgico solo in data 27.10.2014.
In seguito a tale evento, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.g.n. 6307/2021), il ricorrente chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata l'accertamento delle responsabilità in merito alle condotte tenute dai suddetti sanitari, in riferimento ai fatti di causa.
Il relativo accertamento concludeva per la responsabilità dei sanitari e per l'esistenza di lesioni da cui erano derivati postumi invalidanti nella misura del 5%.
Alla luce della CTU espletata in sede di AT, il ricorrente chiedeva riconoscersi la piena responsabilità della resistente per l'insorgenza del danno biologico derivato dalle manovre operatorie. Tali danni, dunque, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, venivano così quantificati: danno biologico punti 5% (euro 6.006,00) con personalizzazione.
Infine, chiedeva: il rimborso delle spese sostenute a titolo di acconto ai CTU, pari ad euro 600,00, quelle dovute al CTP (pari ad euro 1.000,00), le spese per il procedimento di AT pari ad euro 4.835,00, per un totale di euro 6.435,00, oltre le spese del presente giudizio, con attribuzione.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità e l'inammissibilità della Controparte_1 CTU espletata in sede di AT, sulla base del difetto di allegazione del presunto inadempimento qualificato da parte dei sanitari coinvolti nel percorso assistenziale del ricorrente.
In particolare, la resistente eccepiva l'assenza del nesso causale, nonché il difetto di motivazione della CTU espletata in sede di AT, atteso che il danno biologico riconosciuto al ricorrente da parte del collegio peritale non era da addebitare alla condotta dei sanitari (secondo il giudizio
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controfattuale del “più probabile che non”) essendo invece da ricondurre: in parte alla caduta accidentale sul gomito, in parte agli esiti del risolutivo intervento di sintesi.
In conclusione, chiedeva: in via principale, il rigetto del ricorso, oltre le spese;
nonché il mutamento del rito e il differimento della prima udienza ai fini della chiamata in garanzia di
[...]
Controparte_3
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la la quale eccepiva, Controparte_3 in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa, in quanto non sarebbe stata spiegata una specifica domanda nei propri confronti, né sarebbe stato indicato il contratto di assicurazione sotteso al rapporto.
Nel merito, eccepiva il mancato coinvolgimento di essa, da parte dell' , nel Controparte_1 procedimento di AT (nel quale, peraltro, veniva confermata l'infondatezza della domanda del ricorrente), nonché eccepiva la genericità circa la richiesta di un danno esistenziale, peraltro non precisamente quantificato e l'assenza di nesso causale tra la condotta della resistente ed i presunti danni patiti.
In conclusione, chiedeva: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa di accertare e dichiarare che le difese e richieste avanzate dalle parti necessitano di CP_3 un'istruzione non sommaria e, per l'effetto, mutare il rito e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato;
in subordine, in caso di accoglimento totale Con Con
o parziale della domanda del ricorrente nei confronti di , e nel caso in cui CP_1
dovesse svolgere valida domanda di manleva nei confronti di accertare e CP_1 CP_3 dichiarare l'erosione del massimale aggregato per il periodo di retroattività in relazione alla polizza n. ITOMM1502067 e, per l'effetto, rigettare la domanda eventualmente proposta nei confronti di
CP_3
----------------
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dalla circa la nullità del Controparte_1 ricorso per AT, fondata sulla (asserita) mancata allegazione di un inadempimento qualificato.
Sul punto, va osservato che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ha natura strumentale rispetto al successivo giudizio di merito, con funzione anticipatrice delle indagini tecniche e deflattiva del contenzioso.
Non è richiesto che l'attore fornisca, già in sede di AT, una ricostruzione dettagliata e completa degli elementi di colpa medica, come se si trattasse di un petitum del giudizio pieno.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l'attore, anche in responsabilità sanitaria, deve allegare “inadempienze qualificate, astrattamente efficienti alla produzione del danno” e che non è sufficiente una mera generica contestazione della condotta (Cass. 27855/2013). In analoghe situazioni, la Corte ha censurato la mancanza di qualificazione di un fatto tecnico proposto come causa, perché impediva la regolare contrapposizione difensiva (Cass. 32143/2019).
Tuttavia, da tali pronunce non può inferirsi che la mancanza di tali allegazioni determini automaticamente la nullità del ricorso AT. Al contrario, ove il ricorso contenga – anche se in forma non perfetta – fatti e circostanze della vicenda sanitaria utili a orientare l'istruttoria tecnica e consentire alla controparte di svolgere le necessarie osservazioni, il vizio è sanabile e non configura causa di nullità insanabile.
Nel caso concreto, il ricorrente ha indicato il tipo di procedura medica, l'evoluzione clinica avversa successiva, i presunti esiti dannosi e ha richiesto l'espletamento di una verifica tecnico-scientifica sulla correttezza della condotta sanitaria. Tali indicazioni superano la soglia minima di allegazione richiesta in sede di AT, consentendo al perito e alla parte resistente di conoscere gli elementi oggetto di contestazione. Con
L'eccezione di nullità sollevata dalla resistente non può, quindi, trovare accoglimento, atteso che non è ravvisabile una violazione di norma processuale inderogabile che renda l'intero procedimento privo di efficacia;
ciò anche in considerazione che le nullità devono essere interpretate restrittivamente e riservate ai casi in cui sia leso il diritto di difesa o sia contravvenuta una disposizione procedurale imperativa (si pensi ad es. alla nullità per mancanza di collegialità del collegio peritale). Con
Per questi motivi
, l'eccezione di nullità proposta dalla esistente deve essere rigettata
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2 R.G.A.C. n. 2691/2023
Nel merito, occorre premettere che i fatti risalgono al 2014 (anche se il presente giudizio è stato poi introdotto solo nel 2023) e quindi essi non sono regolati dalla c.d. Legge Gelli (tranne per quel che concerne gli aspetti esclusivamente procedurali per i quali vige la regola del tempus regit actum)
Per tali motivi occorrerà indagare la responsabilità della struttura convenuta alla luce dei principi (dottrinari e giurisprudenziali) formatisi prima della Legge (anche se essi sostanzialmente Pt_2 conducono alle medesime conclusioni, essendo pacifico che la responsabilità della struttura – qui convenuta – sia di tipo contrattuale in ambo i casi).
Ciò premesso va osservato che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico della casa di cura (o dell'ente), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, nonché adeguato vitto e alloggio, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.
L'accettazione del paziente nella struttura, sia essa casa di cura privata o ospedale pubblico, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti di terzo: il c.d. contratto di spedalità dal quale sorgono a carico dell'ente ospedaliero, accanto agli obblighi primari di prestazione di carattere medico-chirurgico, anche quelli accessori suddetti.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, al contrario, al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; Cass. 18610/2015; Cass. Civ., sez. III, 13/11/2015, n. 23198). Sul punto, va, poi, aggiunto che affinché possa richiamarsi l'art. 1228 c.c., è necessario e sufficiente che il medico operi all'interno della struttura, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, data la palese esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l'organizzazione, della struttura sanitaria medesima.
Dunque, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (cfr. Cass. civ., n. 6436/2015) e qualora la struttura sanitaria volesse essere dichiarata esente da tale responsabilità, dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi richiestile, e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente: ciò che, come si vedrà, non si è verificato nel caso concreto.
Quanto alla responsabilità del medico, da oltre un decennio la Suprema Corte qualifica la responsabilità professionale del medico di natura contrattuale, pur fondandola, ove manchi il rapporto contrattuale diretto, sul solo contatto sociale (cfr. Cass. sez. III, n. 589/1999; id. n. 11488/2004; id. 12362/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007; Cass. S.U. n. 577/2008); invero la Cassazione ha specificato che la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2011, n. 11005).
Il contatto sociale è, inoltre, la fonte di un rapporto che non ha ad oggetto la protezione del paziente, bensì una prestazione che si modella su quella propria del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto contatto e in ragione della prestazione medica da eseguirsi. In sostanza, in assenza di vincolo, il paziente non può pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene, perché tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, l'esercizio della sua attività sanitaria non può essere differente nel contenuto da quello che ha come fonte un contratto fra paziente e medico. Il contatto sociale è fonte quindi di responsabilità contrattuale per non avere il soggetto fatto ciò cui era tenuto.
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Tale inquadramento ha conseguenze importanti sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere probatorio, nonché sulla disciplina applicabile in tema di prescrizione. Nell'ambito della responsabilità professionale del medico la giurisprudenza delle sezioni semplici ha, infatti, ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Civ. n. 12362/2006; n. 9085/2006; n. 22894/2005; n. 10297/2004).
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale viene quindi delineato il seguente principio: ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'insorgere ovvero l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di altro postumo ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ovvero collegabile all'attività medica correttamente espletata secondo la migliore scienza e conoscenza del momento storico.
Di recente la Suprema Corte ha affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/10/2012, n. 17143).
Quanto al nesso di causalità, agli inizi del 2000 prevaleva l'orientamento della certezza, che riteneva accertato il rapporto di causalità solo in presenza di una legge scientifica che, statisticamente, prevedesse che nella totalità o quasi totalità dei casi a quell'antecedente conseguisse quell'esito (cfr. Cass. pen., sez. IV, 1/10/1998 n. 1957). Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, in tema di reato omissivo, che non è sufficiente la probabilità statistica per attribuire la causa di un evento ad una determinata condotta, essendo necessario tenere conto di tutte le caratteristiche del caso singolo che possono influenzarne l'esito (cfr. Cass. SS.UU. n. 30328/2002).
Tale indirizzo, basato sulla probabilità logica e su soglie elevate di accertamento controfattuale, è stato inizialmente condiviso dalla III Sezione Civile del Supremo Collegio, che ha affermato il principio secondo il quale il giudice deve fare una valutazione globale che possa consentire di arrivare ad un giudizio di elevata credibilità razionale, al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero compiere un giudizio controfattuale per verificare se, da quell'antecedente, in specie la prestazione sanitaria colposa, sia derivato quell'esito, sicché nella causalità omissiva, se l'evento non era comunque evitabile, non si può ricollegare la condotta all'esito negativo che ne è sopravvenuto (cfr. Cass. Civ. n.4400/2004).
Negli ultimi tempi, invece, la Suprema Corte è ritornata a valutazioni più probabilistiche del nesso causale in campo civile, ravvisandone la ricorrenza in presenza di "soglie meno elevate di accertamento controfattuale". In particolare, nella pronuncia n.7997 del 18/4/2005, la III Sezione Civile della Suprema Corte ha statuito che la valutazione del nesso causale "va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se non appare praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura".
In sostanza l'accertamento del nesso causale, che indica la relazione oggettiva fra comportamento ed evento, indipendentemente da qualunque giudizio di prevedibilità soggettiva, rilevante ai fini della diversa valutazione della colpa, va compiuto secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche ed, in difetto, sulla logica aristotelica secondo cui è probabile quello che avviene nella maggior parte dei casi. La sufficienza di soglie meno elevate di accertamento controfattuale è stata poi ribadita anche dalla pronuncia n. 11755 del 19/5/2006 della III Sezione Civile. Sull'argomento va richiamata altresì Cass. sez. III, n. 21619/2007, che, con decisa presa di posizione, fondata su articolate e complesse riflessioni, non solo giuridiche, distingue nettamente il nesso causale in ambito civile, ispirato alla regola della normalità causale, ovvero al "più probabile che non", da quello in
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ambito penale, ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza.
La tematica del nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stata poi affrontata dalle S.U. con la sentenza n. 576/2008 e le successive n. 581 e 584/2008, nelle quali è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Si può quindi sostenere che l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e, dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Da ultimo, sul tema del nesso di causalità, è intervenuta ulteriore pronuncia della Cassazione, la quale ha sostenuto che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Nello specifico: nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123).
Alla luce dei principi su-esposti, la domanda formulata da parte ricorrente appare infondata e deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Invero, nel caso in esame, non sussiste alcuna condotta colposa, commissiva ovvero omissiva, imputabile alla struttura resistente e, dunque, anche ai sanitari operanti in essa dalla quale sarebbero derivate le lesioni denunciate dal ricorrente.
In particolare, la CTU espletata in sede di AT in precedenza al presente giudizio (r.g.n. 6307/2021) non ha provveduto ad accertare la responsabilità in capo ai sanitari coinvolti nelle cure dell'odierno ricorrente.
Più precisamente, la relazione tecnica (compiutamente motivata, nonché fondata sull'analisi della documentazione clinica presente in atti), rapportata alla concreta condotta espletata sul ricorrente dai sanitari, non ha evidenziato che la condotta tenuta dai sanitari sia stata causa dell'evento secondo il criterio del “più probabile che non”. Al contrario, i consulenti tecnici hanno declinato il suddetto criterio in relazione alla mera esistenza e quantificazione del danno, piuttosto che al nesso causale tra condotta ed evento.
Sul punto, dalla relazione tecnica emerge, infatti, che: “circa la sofferenza del nervo ulnare non è detto che essa sia da ricondurre ad un fattore iatrogeno, ma gli elementi bibliografici sostengono anche che essa è espressione anche di un traumatismo diretto come nel caso in esame (caduta sul gomito), dei loro processi riparativi, nonché di fattori iatrogeni. E non essendo possibile procedere ad una siffatta distinzione, nell'ambito del criterio del più probabile che non, si vuole riconoscere un danno del 5% (cinque percento), che è il connubio del dato strumentale con il riferimento tabellato della totale paralisi bassa del nervo ulnare (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Ed. Giuffrè). Di certo anche la permanenza dei mezzi di sintesi in situ come testimoniato anche dalla indagine radiologica di cui c'è riproduzione compartecipa alla minima disfunzionalità articolare ed ulnare.”. A fortiori, anche per ciò che concerne l'intervento operatorio occorso, la relazione tecnica evidenzia che “l'approccio diagnostico iniziale ed il trattamento chirurgico della complessa lesione fratturativa è stato ortodosso risultando il cerchiaggio sovrapponibile all'applicazione di viti e placca… comunque il tipo di frattura poteva essere chirurgicamente gestito con un cerchiaggio e fili di
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come nel caso in esame, oppure con l'applicazione di placca e viti, tecniche chirurgiche Per_1 che sarebbero approdate ad un discreto ripristino funzionale dell'articolazione del gomito, tenuto anche conto della età del soggetto all'epoca dell'evento per cui è causa.”.
Il collegio tecnico, poi, ha anche adeguatamente confutato i rilievi e le osservazioni mossi alla relazione dalle parti in causa (cfr. pag. 15 cit. AT), per cui il Tribunale non può, ancor di più e maggiormente, che condividerne l'operato e le relative conclusioni.
Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il consulente d'ufficio sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla sua specifica competenza tecnica (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
In definitiva, va evidenziato, come accertato in corso di causa, che alcuna responsabilità, contrattuale (ovvero extracontrattuale), è imputabile alla condotta dei sanitari (rectius, della struttura resistente) e che i danni patiti dal ricorrente (esposti ed illustrati nel ricorso), sono stati determinati da cause non imputabili ai sanitari, i quali, svolgendo adeguatamente e diligentemente la loro professione, hanno cercato, secondo la migliore scienza e conoscenza dell'arte medica del tempo in cui hanno eseguito gli interventi (peraltro riscontrati dal collegio medico come idonei ed esattamente eseguiti), di eliminare i postumi e riparare i danni, ovvero di evitarli con interventi del tutto adeguati ed anzi consigliati dalla letteratura medico-scientifica del periodo per casi analoghi.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di rigetto di cui sopra così come assorbita dalla pronuncia di rigetto è la domanda di garanzia e manleva formulata dalla resistente. Controparte_1
Sul punto, infatti, per quanto concerne la posizione di va osservato Controparte_3 che detta società assicurativa si è limitata ad ad aderire alle ragioni di parte resistente.
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate nel presente giudizio, in uno a motivi equitativi ed al corretto comportamento processuale delle parti, impongono ex art. 92 c.p.c. la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
Le spese di AT devono essere poste, in via definitiva, a carico di parte ricorrente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di AT a carico di parte ricorrente;
Così deciso in Torre Annunziata addì 28.11.2025 IL GIUDICE
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Giudice Monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, 2a sez. civile, dott. Del Sorbo Vincenzo, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2691 R.G.A.C. dell'anno 2023 avente ad oggetto: risarcimento del danno TRA
, elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Cuma, n. 28, presso lo studio Parte_1 dell'avvocato Francesco Alagna, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti;
ricorrente E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso Controparte_1 l' sita in Torre del Greco, alla via Marconi, n. 66, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avvocato Mariarosaria Dessi, in virtù di procura in atti;
resistente NONCHE' in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Roma, alla via dei Cerchi, n. 45, presso lo studio dell'avvocato prof. Nicola de Luca, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura in atti. terza chiamata in causa Conclusioni: come da atti e verbali di causa. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., evocava in giudizio l , al fine Parte_1 Controparte_1 di accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale da parte dei sanitari dell' , in Controparte_1 relazione alla causazione di un presunto danno iatrogeno cagionato dai predetti sanitari.
In particolare, deduceva che in data 15.10.2014, a seguito di caduta accidentale, si rivolgeva al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia dove venne riscontrata una
“frattura di arco laterale di settima costa sinistra” ed una “frattura distacco in diastasi dell'olecrano ulnare del gomito sinistro”.
Aggiungeva che veniva sottoposto ad intervento chirurgico solo in data 27.10.2014.
In seguito a tale evento, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. (R.g.n. 6307/2021), il ricorrente chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata l'accertamento delle responsabilità in merito alle condotte tenute dai suddetti sanitari, in riferimento ai fatti di causa.
Il relativo accertamento concludeva per la responsabilità dei sanitari e per l'esistenza di lesioni da cui erano derivati postumi invalidanti nella misura del 5%.
Alla luce della CTU espletata in sede di AT, il ricorrente chiedeva riconoscersi la piena responsabilità della resistente per l'insorgenza del danno biologico derivato dalle manovre operatorie. Tali danni, dunque, applicando le tabelle del Tribunale di Milano, venivano così quantificati: danno biologico punti 5% (euro 6.006,00) con personalizzazione.
Infine, chiedeva: il rimborso delle spese sostenute a titolo di acconto ai CTU, pari ad euro 600,00, quelle dovute al CTP (pari ad euro 1.000,00), le spese per il procedimento di AT pari ad euro 4.835,00, per un totale di euro 6.435,00, oltre le spese del presente giudizio, con attribuzione.
Si costituiva eccependo, in via preliminare, la nullità e l'inammissibilità della Controparte_1 CTU espletata in sede di AT, sulla base del difetto di allegazione del presunto inadempimento qualificato da parte dei sanitari coinvolti nel percorso assistenziale del ricorrente.
In particolare, la resistente eccepiva l'assenza del nesso causale, nonché il difetto di motivazione della CTU espletata in sede di AT, atteso che il danno biologico riconosciuto al ricorrente da parte del collegio peritale non era da addebitare alla condotta dei sanitari (secondo il giudizio
1 R.G.A.C. n. 2691/2023
controfattuale del “più probabile che non”) essendo invece da ricondurre: in parte alla caduta accidentale sul gomito, in parte agli esiti del risolutivo intervento di sintesi.
In conclusione, chiedeva: in via principale, il rigetto del ricorso, oltre le spese;
nonché il mutamento del rito e il differimento della prima udienza ai fini della chiamata in garanzia di
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Controparte_3
Autorizzata la chiamata in garanzia, si costituiva la la quale eccepiva, Controparte_3 in via preliminare, la nullità dell'atto di chiamata in causa, in quanto non sarebbe stata spiegata una specifica domanda nei propri confronti, né sarebbe stato indicato il contratto di assicurazione sotteso al rapporto.
Nel merito, eccepiva il mancato coinvolgimento di essa, da parte dell' , nel Controparte_1 procedimento di AT (nel quale, peraltro, veniva confermata l'infondatezza della domanda del ricorrente), nonché eccepiva la genericità circa la richiesta di un danno esistenziale, peraltro non precisamente quantificato e l'assenza di nesso causale tra la condotta della resistente ed i presunti danni patiti.
In conclusione, chiedeva: in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di chiamata in causa di accertare e dichiarare che le difese e richieste avanzate dalle parti necessitano di CP_3 un'istruzione non sommaria e, per l'effetto, mutare il rito e fissare l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c.; in via principale, rigettare il ricorso in quanto infondato;
in subordine, in caso di accoglimento totale Con Con
o parziale della domanda del ricorrente nei confronti di , e nel caso in cui CP_1
dovesse svolgere valida domanda di manleva nei confronti di accertare e CP_1 CP_3 dichiarare l'erosione del massimale aggregato per il periodo di retroattività in relazione alla polizza n. ITOMM1502067 e, per l'effetto, rigettare la domanda eventualmente proposta nei confronti di
CP_3
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Preliminarmente, va disattesa l'eccezione sollevata dalla circa la nullità del Controparte_1 ricorso per AT, fondata sulla (asserita) mancata allegazione di un inadempimento qualificato.
Sul punto, va osservato che l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. ha natura strumentale rispetto al successivo giudizio di merito, con funzione anticipatrice delle indagini tecniche e deflattiva del contenzioso.
Non è richiesto che l'attore fornisca, già in sede di AT, una ricostruzione dettagliata e completa degli elementi di colpa medica, come se si trattasse di un petitum del giudizio pieno.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha precisato che l'attore, anche in responsabilità sanitaria, deve allegare “inadempienze qualificate, astrattamente efficienti alla produzione del danno” e che non è sufficiente una mera generica contestazione della condotta (Cass. 27855/2013). In analoghe situazioni, la Corte ha censurato la mancanza di qualificazione di un fatto tecnico proposto come causa, perché impediva la regolare contrapposizione difensiva (Cass. 32143/2019).
Tuttavia, da tali pronunce non può inferirsi che la mancanza di tali allegazioni determini automaticamente la nullità del ricorso AT. Al contrario, ove il ricorso contenga – anche se in forma non perfetta – fatti e circostanze della vicenda sanitaria utili a orientare l'istruttoria tecnica e consentire alla controparte di svolgere le necessarie osservazioni, il vizio è sanabile e non configura causa di nullità insanabile.
Nel caso concreto, il ricorrente ha indicato il tipo di procedura medica, l'evoluzione clinica avversa successiva, i presunti esiti dannosi e ha richiesto l'espletamento di una verifica tecnico-scientifica sulla correttezza della condotta sanitaria. Tali indicazioni superano la soglia minima di allegazione richiesta in sede di AT, consentendo al perito e alla parte resistente di conoscere gli elementi oggetto di contestazione. Con
L'eccezione di nullità sollevata dalla resistente non può, quindi, trovare accoglimento, atteso che non è ravvisabile una violazione di norma processuale inderogabile che renda l'intero procedimento privo di efficacia;
ciò anche in considerazione che le nullità devono essere interpretate restrittivamente e riservate ai casi in cui sia leso il diritto di difesa o sia contravvenuta una disposizione procedurale imperativa (si pensi ad es. alla nullità per mancanza di collegialità del collegio peritale). Con
Per questi motivi
, l'eccezione di nullità proposta dalla esistente deve essere rigettata
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Nel merito, occorre premettere che i fatti risalgono al 2014 (anche se il presente giudizio è stato poi introdotto solo nel 2023) e quindi essi non sono regolati dalla c.d. Legge Gelli (tranne per quel che concerne gli aspetti esclusivamente procedurali per i quali vige la regola del tempus regit actum)
Per tali motivi occorrerà indagare la responsabilità della struttura convenuta alla luce dei principi (dottrinari e giurisprudenziali) formatisi prima della Legge (anche se essi sostanzialmente Pt_2 conducono alle medesime conclusioni, essendo pacifico che la responsabilità della struttura – qui convenuta – sia di tipo contrattuale in ambo i casi).
Ciò premesso va osservato che il rapporto che si instaura tra paziente ed ente ospedaliero (o casa di cura) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo (che può ben essere adempiuto dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono, a carico della casa di cura (o dell'ente), obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, nonché adeguato vitto e alloggio, anche in vista di eventuali complicanze od emergenze.
L'accettazione del paziente nella struttura, sia essa casa di cura privata o ospedale pubblico, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti di terzo: il c.d. contratto di spedalità dal quale sorgono a carico dell'ente ospedaliero, accanto agli obblighi primari di prestazione di carattere medico-chirurgico, anche quelli accessori suddetti.
Ne consegue che la responsabilità dell'ente nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a suo carico, nonché, in virtù dell'art. 1228 c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliare necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando, al contrario, al riguardo che il sanitario risulti essere anche "di fiducia" dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (cfr. Cass. 1353/2007; Cass. 18610/2015; Cass. Civ., sez. III, 13/11/2015, n. 23198). Sul punto, va, poi, aggiunto che affinché possa richiamarsi l'art. 1228 c.c., è necessario e sufficiente che il medico operi all'interno della struttura, a prescindere dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, data la palese esistenza di un collegamento funzionale tra la prestazione del professionista e le finalità, nonché l'organizzazione, della struttura sanitaria medesima.
Dunque, in linea di principio, la struttura sanitaria è responsabile solidalmente con il singolo medico per i danni cagionati a terzi (cfr. Cass. civ., n. 6436/2015) e qualora la struttura sanitaria volesse essere dichiarata esente da tale responsabilità, dovrà dimostrare di aver predisposto in maniera eccellente e tempestiva tutti i servizi richiestile, e di essersi avvalsa di personale idoneo e competente: ciò che, come si vedrà, non si è verificato nel caso concreto.
Quanto alla responsabilità del medico, da oltre un decennio la Suprema Corte qualifica la responsabilità professionale del medico di natura contrattuale, pur fondandola, ove manchi il rapporto contrattuale diretto, sul solo contatto sociale (cfr. Cass. sez. III, n. 589/1999; id. n. 11488/2004; id. 12362/2006; Cass. sez. III, n. 8826/2007; Cass. S.U. n. 577/2008); invero la Cassazione ha specificato che la responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale (cfr. Cassazione civile, sez. III, 19/05/2011, n. 11005).
Il contatto sociale è, inoltre, la fonte di un rapporto che non ha ad oggetto la protezione del paziente, bensì una prestazione che si modella su quella propria del contratto d'opera professionale, in base al quale il medico è tenuto all'esercizio della propria attività nell'ambito dell'ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto, ad essa ricollegando obblighi di comportamento di varia natura, diretti a garantire che siano tutelati gli interessi emersi o esposti a pericolo in occasione del detto contatto e in ragione della prestazione medica da eseguirsi. In sostanza, in assenza di vincolo, il paziente non può pretendere la prestazione sanitaria dal medico, ma se il medico in ogni caso interviene, perché tenuto nei confronti dell'ente ospedaliero, l'esercizio della sua attività sanitaria non può essere differente nel contenuto da quello che ha come fonte un contratto fra paziente e medico. Il contatto sociale è fonte quindi di responsabilità contrattuale per non avere il soggetto fatto ciò cui era tenuto.
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Tale inquadramento ha conseguenze importanti sul piano della ripartizione e del contenuto dell'onere probatorio, nonché sulla disciplina applicabile in tema di prescrizione. Nell'ambito della responsabilità professionale del medico la giurisprudenza delle sezioni semplici ha, infatti, ritenuto che gravi sull'attore, paziente danneggiato che agisce in giudizio deducendo l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, oltre alla prova del contratto, anche quella dell'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché la prova del nesso di causalità fra l'azione o l'omissione del debitore e tale evento dannoso, allegando il solo inadempimento del sanitario, restando di contro a carico del debitore l'onere della prova di aver tenuto un comportamento diligente e che l'esito negativo sia stato determinato da un evento imprevisto ed imprevedibile (cfr. Cass. Civ. n. 12362/2006; n. 9085/2006; n. 22894/2005; n. 10297/2004).
In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale viene quindi delineato il seguente principio: ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare il contratto o contatto sociale e l'insorgere ovvero l'aggravamento della patologia o l'insorgenza di altro postumo ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato. Competerà al debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante ovvero collegabile all'attività medica correttamente espletata secondo la migliore scienza e conoscenza del momento storico.
Di recente la Suprema Corte ha affermato che “nei giudizi di risarcimento del danno causato da attività medica, l'attore ha l'onere di allegare e di provare l'esistenza del rapporto di cura, il danno ed il nesso causale, mentre ha l'onere di allegare (ma non di provare) la colpa del medico;
quest'ultimo, invece, ha l'onere di provare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, è dipeso da causa a sé non imputabile” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/10/2012, n. 17143).
Quanto al nesso di causalità, agli inizi del 2000 prevaleva l'orientamento della certezza, che riteneva accertato il rapporto di causalità solo in presenza di una legge scientifica che, statisticamente, prevedesse che nella totalità o quasi totalità dei casi a quell'antecedente conseguisse quell'esito (cfr. Cass. pen., sez. IV, 1/10/1998 n. 1957). Più di recente le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno statuito, in tema di reato omissivo, che non è sufficiente la probabilità statistica per attribuire la causa di un evento ad una determinata condotta, essendo necessario tenere conto di tutte le caratteristiche del caso singolo che possono influenzarne l'esito (cfr. Cass. SS.UU. n. 30328/2002).
Tale indirizzo, basato sulla probabilità logica e su soglie elevate di accertamento controfattuale, è stato inizialmente condiviso dalla III Sezione Civile del Supremo Collegio, che ha affermato il principio secondo il quale il giudice deve fare una valutazione globale che possa consentire di arrivare ad un giudizio di elevata credibilità razionale, al di là di ogni ragionevole dubbio, ovvero compiere un giudizio controfattuale per verificare se, da quell'antecedente, in specie la prestazione sanitaria colposa, sia derivato quell'esito, sicché nella causalità omissiva, se l'evento non era comunque evitabile, non si può ricollegare la condotta all'esito negativo che ne è sopravvenuto (cfr. Cass. Civ. n.4400/2004).
Negli ultimi tempi, invece, la Suprema Corte è ritornata a valutazioni più probabilistiche del nesso causale in campo civile, ravvisandone la ricorrenza in presenza di "soglie meno elevate di accertamento controfattuale". In particolare, nella pronuncia n.7997 del 18/4/2005, la III Sezione Civile della Suprema Corte ha statuito che la valutazione del nesso causale "va compiuta secondo criteri a) di probabilità scientifica, ove questi risultino esaustivi;
b) di logica, se non appare praticabile (o insufficientemente praticabile) il ricorso a leggi scientifiche di copertura".
In sostanza l'accertamento del nesso causale, che indica la relazione oggettiva fra comportamento ed evento, indipendentemente da qualunque giudizio di prevedibilità soggettiva, rilevante ai fini della diversa valutazione della colpa, va compiuto secondo giudizi probabilistici fondati su leggi scientifiche ed, in difetto, sulla logica aristotelica secondo cui è probabile quello che avviene nella maggior parte dei casi. La sufficienza di soglie meno elevate di accertamento controfattuale è stata poi ribadita anche dalla pronuncia n. 11755 del 19/5/2006 della III Sezione Civile. Sull'argomento va richiamata altresì Cass. sez. III, n. 21619/2007, che, con decisa presa di posizione, fondata su articolate e complesse riflessioni, non solo giuridiche, distingue nettamente il nesso causale in ambito civile, ispirato alla regola della normalità causale, ovvero al "più probabile che non", da quello in
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ambito penale, ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla certezza.
La tematica del nesso causale in tema di responsabilità civile, segnatamente da condotta omissiva, è stata poi affrontata dalle S.U. con la sentenza n. 576/2008 e le successive n. 581 e 584/2008, nelle quali è stato ribadito che nel processo civile vige la regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Si può quindi sostenere che l'accertamento del nesso causale in ambito civile va compiuto secondo criteri di probabilità scientifica e, dunque, in caso di divergenze, secondo le ipotesi aventi maggiore validità scientifica, ed, ove le stesse non siano esaustive, secondo criteri di probabilità logica, tesa a chiarire se, probabilmente, ovvero secondo quello che accade nella gran parte dei casi, l'evento si sarebbe avverato anche se il comportamento omesso fosse stato posto in essere.
Da ultimo, sul tema del nesso di causalità, è intervenuta ulteriore pronuncia della Cassazione, la quale ha sostenuto che “in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli art. 40 e 41 c.p., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cd. causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione "ex ante" - del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Nello specifico: nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del "più probabile che non", mentre nel processo penale vige la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio". Ne consegue, con riguardo alla responsabilità professionale del medico, che, essendo quest'ultimo tenuto a espletare l'attività professionale secondo canoni di diligenza e di perizia scientifica, il giudice, accertata l'omissione di tale attività, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell'evento lesivo e che, per converso, la condotta doverosa, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito il verificarsi dell'evento stesso” (cfr. Cassazione civile, sez. III, 08/07/2010, n. 16123).
Alla luce dei principi su-esposti, la domanda formulata da parte ricorrente appare infondata e deve essere rigettata per le motivazioni che seguono.
Invero, nel caso in esame, non sussiste alcuna condotta colposa, commissiva ovvero omissiva, imputabile alla struttura resistente e, dunque, anche ai sanitari operanti in essa dalla quale sarebbero derivate le lesioni denunciate dal ricorrente.
In particolare, la CTU espletata in sede di AT in precedenza al presente giudizio (r.g.n. 6307/2021) non ha provveduto ad accertare la responsabilità in capo ai sanitari coinvolti nelle cure dell'odierno ricorrente.
Più precisamente, la relazione tecnica (compiutamente motivata, nonché fondata sull'analisi della documentazione clinica presente in atti), rapportata alla concreta condotta espletata sul ricorrente dai sanitari, non ha evidenziato che la condotta tenuta dai sanitari sia stata causa dell'evento secondo il criterio del “più probabile che non”. Al contrario, i consulenti tecnici hanno declinato il suddetto criterio in relazione alla mera esistenza e quantificazione del danno, piuttosto che al nesso causale tra condotta ed evento.
Sul punto, dalla relazione tecnica emerge, infatti, che: “circa la sofferenza del nervo ulnare non è detto che essa sia da ricondurre ad un fattore iatrogeno, ma gli elementi bibliografici sostengono anche che essa è espressione anche di un traumatismo diretto come nel caso in esame (caduta sul gomito), dei loro processi riparativi, nonché di fattori iatrogeni. E non essendo possibile procedere ad una siffatta distinzione, nell'ambito del criterio del più probabile che non, si vuole riconoscere un danno del 5% (cinque percento), che è il connubio del dato strumentale con il riferimento tabellato della totale paralisi bassa del nervo ulnare (Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, Ed. Giuffrè). Di certo anche la permanenza dei mezzi di sintesi in situ come testimoniato anche dalla indagine radiologica di cui c'è riproduzione compartecipa alla minima disfunzionalità articolare ed ulnare.”. A fortiori, anche per ciò che concerne l'intervento operatorio occorso, la relazione tecnica evidenzia che “l'approccio diagnostico iniziale ed il trattamento chirurgico della complessa lesione fratturativa è stato ortodosso risultando il cerchiaggio sovrapponibile all'applicazione di viti e placca… comunque il tipo di frattura poteva essere chirurgicamente gestito con un cerchiaggio e fili di
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come nel caso in esame, oppure con l'applicazione di placca e viti, tecniche chirurgiche Per_1 che sarebbero approdate ad un discreto ripristino funzionale dell'articolazione del gomito, tenuto anche conto della età del soggetto all'epoca dell'evento per cui è causa.”.
Il collegio tecnico, poi, ha anche adeguatamente confutato i rilievi e le osservazioni mossi alla relazione dalle parti in causa (cfr. pag. 15 cit. AT), per cui il Tribunale non può, ancor di più e maggiormente, che condividerne l'operato e le relative conclusioni.
Peraltro, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, il giudicante non ha motivo di discostarsi dalle conclusioni cui è prevenuto il consulente d'ufficio sorrette da argomentazioni logiche e lineari e dalla sua specifica competenza tecnica (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante.”).
In definitiva, va evidenziato, come accertato in corso di causa, che alcuna responsabilità, contrattuale (ovvero extracontrattuale), è imputabile alla condotta dei sanitari (rectius, della struttura resistente) e che i danni patiti dal ricorrente (esposti ed illustrati nel ricorso), sono stati determinati da cause non imputabili ai sanitari, i quali, svolgendo adeguatamente e diligentemente la loro professione, hanno cercato, secondo la migliore scienza e conoscenza dell'arte medica del tempo in cui hanno eseguito gli interventi (peraltro riscontrati dal collegio medico come idonei ed esattamente eseguiti), di eliminare i postumi e riparare i danni, ovvero di evitarli con interventi del tutto adeguati ed anzi consigliati dalla letteratura medico-scientifica del periodo per casi analoghi.
Ogni altra questione, pur sollevata dalle parti in causa, rimane assorbita dalla pronuncia di rigetto di cui sopra così come assorbita dalla pronuncia di rigetto è la domanda di garanzia e manleva formulata dalla resistente. Controparte_1
Sul punto, infatti, per quanto concerne la posizione di va osservato Controparte_3 che detta società assicurativa si è limitata ad ad aderire alle ragioni di parte resistente.
La complessità delle questioni fattuali e giuridiche affrontate nel presente giudizio, in uno a motivi equitativi ed al corretto comportamento processuale delle parti, impongono ex art. 92 c.p.c. la integrale compensazione tra tutte le parti delle spese di lite.
Le spese di AT devono essere poste, in via definitiva, a carico di parte ricorrente.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., così provvede: Controparte_1
- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite;
- pone, in via definitiva, le spese di AT a carico di parte ricorrente;
Così deciso in Torre Annunziata addì 28.11.2025 IL GIUDICE
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