Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 18/06/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA N. 812 DELL'ANNO 2024
FRA
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IO NN
Oggi 18.6.2025 alle ore 9.00 innanzi al giudice del lavoro dott. Laura Serra, sono comparsi: per la parte ricorrente l'avv. MASCOLO GIUSEPPE Parte_1 per la parte convenuta : l'avv. CHIARLA FILIPPO e la parte CP_1 personalmente l'avv. Mascolo ripercorre gli elementi istruttori assunti in corso di causa e ritiene provato il rapporto di lavoro subordinato. Insiste per le conclusioni di cui al ricorso, con vittoria di spese legali. In subordine insiste per il confronto tra testimoni già richiesto.
L'avv. Chiarla rileva che le prove testimoniali non hanno fornito alcuna dimostrazione del rapporto di lavoro subordinato. Insiste per le conclusioni rassegnate e chiede la distrazione delle spese dichiarandosi antistatario. Si richiama integralmente agli atti.
Il giudice
Si ritira in camera di consiglio autorizzando i procuratori a non presenziare alla lettura della decisione. Al termine, pronuncia sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Laura Serra)
1
N. R.G. 812/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SAVONA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Savona, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Laura
Serra, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C.
nella causa R.G.L. 953/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to MASCOLO GIUSEPPE, come da procura allegata al ricorso depositato telematicamente PARTE RICORRENTE contro
(C.F./P.IVA ), rappresentata e CP_1 C.F._2
difesa dall'avv. CHIARLA FILIPPO, come da procura allegata alla memoria di costituzione e risposta depositata telematicamente
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
2
MOTIVI DELLA DECISIONE
ON ricorso depositato il 25.10.2024, ha adito il Tribunale di Savona, Parte_1 in funzione di giudice del lavoro, esponendo che: - ella e la SI erano CP_1 state legate da un rapporto familiare, poiché la ricorrente aveva intrattenuto una relazione coniugale con il figlio della resistente, ; - il matrimonio era cessato, Persona_1
a seguito di sentenza di divorzio 1331/2016; - a decorrere dal giugno 2005 e fino all'aprile
2021, ella aveva lavorato alle dipendenze della suocera , titolare di impresa CP_1 individuale agricola;
- inizialmente, fino al dicembre 2006, in modalità part time, mentre a decorrere dal gennaio 2007 a tempo pieno;
- la retribuzione era stata concordata in euro
350 mensili per il primo periodo ed in euro 700,00 per il secondo, corrisposta talvolta mediante bonifici e talvolta in contanti;
- l'attività lavorativa era stata regolarizzata solo nel periodo 7.12.2018-30.11.2019, sempre con una retribuzione di euro 700,00 mensili.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto accertare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive maturate nel corso degli anni, come da conteggio depositato in atti, per un totale di
285.070,87.
Si è ritualmente costituita , che alle avverse argomentazioni ha CP_1 replicato: - la ricorrente aveva rappresentato una situazione del tutto differente dalla realtà; - nel periodo in cui aveva affermato di aver lavorato part time, lavorava invece alle dipendenze della SI come commessa di abbigliamento e la mattina Parte_2 si occupava delle faccende domestiche;
successivamente era rimasta disoccupata fino all'assunzione avvenuta il 7.12.2018; - durante il lungo lasso temporale, ella aveva frequentato assiduamente l'abitazione dei suoceri, che l'avevano sempre aiutata anche in termini economici;
- la nuora non aveva mai prestato attività lavorativa alle sue dipendenze, nemmeno in modo occasionale;
- l'attività lavorativa dell'impresa individuale era sempre stata svolta unicamente dalla medesima resistente e dal marito;
- spesso la SI si recava all'impresa per portare sua figlia la quale si Pt_1 Per_2 tratteneva in compagnia dei nonni mentre coltivavano l'orto; - la ricorrente aveva anche vissuto in casa dei suoceri e si occupava di dare una mano nelle faccende domestiche ma non aveva mai lavorato nei campi;
- nessuna retribuzione era mai stata convenuta tra le parti: semplicemente la SI riceveva aiuti economici dai suoceri e beneficiava Pt_1
3 dei prodotti dell'orto; - nel periodo in cui la ricorrente aveva prestato effettivamente attività lavorativa per la resistente, era stata assunta in quanto suo marito aveva avuto problemi di salute che gli avevano impedito di lavorare. Una volta ristabilito il marito, il rapporto di lavoro era cessato.
Pertanto, in alcun modo poteva ritenersi che fosse intercorso tra le parti un rapporto di lavoro, non esisteva nessun presupposto della subordinazione perché nessuna attività lavorativa era mai stata esercitata;
i conteggi avversari erano del tutto sproporzionati e tenevano conto di periodi in cui la ricorrente era in maternità, in viaggio, computavano un orario fisso senza variazione ed era realizzato in contrasto con il CCNL
Operai Agricoli e Florivivaisti.
La resistente ha concluso chiedendo il rigetto delle domande avversarie.
La causa è stata istruita con l'assunzione dell'interrogatorio formale delle parti e l'escussione di testimoni. All'esito, ritenuta matura per la decisione, è stata rinviata all'odierna udienza, ove il giudice decide pronunciando sentenza resa con motivazione contestuale, che viene depositata congiuntamente al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
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Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni che di seguito si espongono.
Va premesso in termini generali che è onere della parte ricorrente, che propone la domanda, fornire tutti gli elementi concreti dai quali desumere in modo univoco che l'attività lavorativa descritta sia stata effettivamente resa, con il vincolo della subordinazione alle dipendenze della convenuta e così provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c.,
i fatti posti a fondamento della pretesa.
In altri termini, la domanda della ricorrente può trovare accoglimento solo laddove sia raggiunta idoneamente la prova della sussistenza della subordinazione, a prescindere dal fatto che la parte resistente abbia a propria volta dimostrato la fondatezza della propria tesi difensiva (cfr. in termini Cass. 2728 del 8 febbraio 2010).
Ed infatti, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza della Suprema
Corte, espresso anche nella sentenza da ultimo citata e condiviso da questo giudice, in caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della
4 subordinazione – ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa – la domanda deve essere rigettata, indipendentemente dalla prova dell'esistenza di un diverso rapporto dedotto dalla controparte.
Tanto premesso in linea di principio, occorre considerare che, secondo l'art. 2094
c.c., “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”. A tale prima definizione si aggiungono a caratterizzare il rapporto connotato dal vincolo della subordinazione le regole contenute negli artt. 2099
e ss., 2104, 2106, per le quali, il dipendente subordinato, nell'ambito di una diligenza qualificata, deve osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro impartite dal datore di lavoro e dai collaboratori di questo dai quali genericamente dipende. E tale dipendenza è resa più intensa da un obbligo di fedeltà e da una soggezione al potere disciplinare del datore di lavoro.
Muovendo dal dato normativo di riferimento, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato una serie di criteri che il giudice è chiamato a valutare ai fini dell'accertamento della subordinazione. In particolare, l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo è rappresentato dall'assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo direttivo e disciplinare del datore di lavoro, estrinsecantesi in ordini specifici e in una vigilanza e un controllo assiduo delle prestazioni lavorative (Cass. n.
19231/2006, Cass. 5464/1998; Cass, 849/2004).
La giurisprudenza, inoltre, è concorde nel ritenere che, qualora l'eterodirezione della prestazione lavorativa non sia agevolmente apprezzabile, al fine dell'individuazione della subordinazione è possibile fare ricorso ad ulteriori indici complementari e sussidiari, di natura indiziaria, che accertano l'esistenza della subordinazione in via indiretta quali evidenze sintomatiche di un vincolo non rintracciabile aliunde.
Tali indici presuntivi sono ravvisati in via esemplificativa nell'eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, dell'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, nell'utilizzo dei locali, dei mezzi e degli strumenti forniti dal datore di lavoro, nell'assenza del rischio di impresa, nella
5 continuità esecutiva della prestazione, nell'obbligo dell'osservanza di un orario di lavoro e di frequenza giornaliera, con annessi doveri di giustificare assenze e ritardi.
Tuttavia, il rilievo sintomatico di tali indici può considerarsi valido solo nella sua valutazione d'insieme, di modo che essi siano diretti in modo grave, preciso e concordante a rivelare la sussistenza di un rapporto di natura subordinata.
Nel più specifico caso in cui tra le parti intercorra un rapporto parentale, inoltre, la giurisprudenza di legittimità – peraltro proprio in fattispecie attinenti l'attività agricola
– ha a più riprese rilevato che “in tema di prestazioni lavorative rese in ambito familiare
- le quali vengono normalmente compiute "affectionis vel benevolentiae causa" - la parte che fa valere in giudizio diritti derivanti da tali rapporti è tenuta ad una prova rigorosa degli elementi costitutivi della subordinazione e della onerosità; con particolare riferimento all'attività lavorativa compiuta in agricoltura da parte di parenti o affini, poi, la mera prestazione non costituisce prova sufficiente, essendo necessaria la specifica dimostrazione della subordinazione e della onerosità delle prestazioni, in modo che risulti il nesso di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione, pur se in un quadro caratterizzato da maggiore elasticità degli orari” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 9043 del
20/04/2011. Negli stessi termini, Cass. Sez. L, Sentenza n. 1218 del 23/01/2004).
Facendo applicazione di tali principi, nel caso di specie, la ricorrente non ha assolto all'onere probatorio sulla medesima gravante.
Innanzitutto, dalle testimonianze escusse in corso di causa non può in alcun modo ritenersi raggiunta la dimostrazione, in primis, della sussistenza stessa del rapporto di lavoro, ed in ogni caso della ricorrenza degli indici idonei a caratterizzare il vincolo di subordinazione dell'attività lavorativa.
In particolare:
- la testimone di parte ricorrente che era la datrice di lavoro della Tes_1 ricorrente negli anni 2005/2006, si è limitata ad affermare di essere a conoscenza che la SI prestava la propria attività lavorativa in favore della suocera, solo in Pt_1 quanto riferitole dalla stessa ricorrente.
- Anche il testimone attuale compagno della ricorrente, ha confermato i Tes_2 capitoli di prova solo per quanto riferitogli dalla ricorrente ed ha ammesso di non aver mai visto la ricorrente lavorare nell'azienda.
6 Inoltre, egli ha ricordato di aver visto la SI presso i fornitori e di aver Pt_1
ON saputo da questi che ella lavorava per l'azienda , nonché affermato che quando nel
2021 la ricorrente aveva iniziato a lavorare presso la sua azienda non era stato necessario insegnarle nulla perché aveva già competenze agricole specifiche. Tuttavia, tali circostanze non sono in alcun modo probanti e significative, poiché il sig. ha Tes_2 iniziato per sua stessa ammissione a lavorare nel settore agricolo dal 2017 – 2018, dunque in epoca immediatamente antecedente a quella in cui la SI era stata Pt_1
ON effettivamente assunta dalla SI per un periodo di tempo circoscritto, circa un anno, dal 7.12.2018 al 30.11.2019. Pertanto, è altamente probabile che proprio in quel frangente il testimone abbia incontrato la presso i fornitori, così come è evidente Pt_1 che ella avesse effettivamente acquisito esperienza nel periodo di lavoro concretamente svolto.
- L'unica testimone che ha confermato per conoscenza diretta alcune delle circostanze di cui ai capitoli di prova attorei è la madre della ricorrente, . Parte_3
Tuttavia, tale testimonianza va valutata con particolare attenzione ai fini dell'attendibilità, considerati da un lato il rapporto di stretta parentela della testimone con la ricorrente, d'altro lato, la intrinseca contraddittorietà delle dichiarazioni rese. Nello specifico, la SI ha affermato che nel 2005/2006 ella si tratteneva Pt_3
ON nell'azienda con tempistiche diverse “durante la stagione potevo rimanere anche tutta la mattina;
dipendeva anche da quello che dovevo fare a casa ovvero quello che mi chiedeva mia nipote: se mi chiedeva di restare ancora per farle compagnia io rimanevo;
durante la mia presenza io mi occupavo solo di stare dietro alla bambina oppure parlavo con . Sennonché, considerato che la figlia della SI è nata soltanto nel Pt_1 Pt_1 successivo 2011, è stato chiesto alla testimone di chiarire le sue dichiarazioni ed ella ha risposto “mia nipote è nata nel 2011, nel dare le risposte di cui sopra mi sono confusa anche perché è la prima volta che sono testimone in una causa”. Successivamente a tale chiarimento, tuttavia, la testimone ha ancora affermato che “qualche volta mi è capitato ON di essere presente anche nel periodo dal 2007 in avanti e di sentire la dare a Pt_1 indicazioni sull'orario; preciso che anche in inverno poteva capitare, anzi è capitato, che lavorasse di domenica se c'era qualche richiesta particolare: questo lo sapevo da Pt_1 che diceva che doveva andare in azienda e mi portava la bambina se non voleva Pt_1 portarla con sé perché faceva freddo”. Dunque, ancora una volta, risulta palese la
7 confusione nelle risposte, laddove la testimone si riferisce temporalmente ad un periodo successivo al 2007 (quando la medesima aveva intrapreso a sua volta un'impresa agricola) ma si riferisce a circostanze che coinvolgono la nipote, nata ben 4 anni dopo.
La confusione nella narrazione, unitamente al legame parentale, mina irrimediabilmente l'attendibilità della testimonianza, essendo evidente l'intento – magari anche inconscio – della madre di rendere dichiarazioni favorevoli alla figlia, giustificando in modo anche non plausibile la conoscenza delle circostanze.
- d'altra parte, tutti i testimoni di parte resistente hanno smentito che la SI ON
abbia lavorato presso l'impresa , per periodi diversi rispetto a quelli Pt_1 dell'assunzione. In particolare: , agricoltore titolare di Azienda Agricola Tes_3
ON vicina a quella della SI , ha affermato che, nel tempo, circa due o tre volte all'anno per tutto il lasso temporale di cui è causa, gli capitava di passare nell'azienda ON ON della SI per un saluto ed in tali occasioni “ho visto la SI che ci lavorava, Testi a volte c'era anche il marito” “la SI qualche volta l'ho vista lì ma era Pt_1 con la bambina e non era in atteggiamento lavorativo” “nelle occasioni in cui ho visto la ON ON
nell'azienda della non ho mai sentito la impartire ordini alla ”. Pt_1 Pt_1
ON Il sig. attuale compagno della figlia della SI , a decorrere dal Tes_5
ON 2019, ha dichiarato che due o tre volte al mese è solito passare nell'azienda . In tali occasioni non ha mai visto la lavorare in azienda. In un'occasione ha ricordato di Pt_1 aver visto la ricorrente in azienda con la figlia, alla quale aveva comprato le scarpe, ma in quel frangente ella non stava lavorando.
Il sig. fidanzato della figlia della convenuta dal 2014 al 2019, ha affermato Tes_6
ON di aver visto diverse volte la nell'azienda della , spesso con la figlia Pt_1 Per_2 ma di non averla vista mai lavorare… “era ad occuparsi dell'attività di CP_1 coltivazione e di invasamento delle piante aromatiche” e talvolta le dava una mano suo marito. Egli si recava circa una volta al mese in azienda, mattina o pomeriggio, perché si occupava della manutenzione dei macchinari agricoli.
Infine, , figlia di ha affermato che Testimone_7 CP_1 sicuramente la dava una mano nelle faccende domestiche e andava spesso a casa Pt_1 dei suoceri;
che non ha mai visto la cognata lavorare presso l'azienda materna, ma di averla vista con la bambina “magari chiamata da mia madre perché le voleva dare i
8 prodotti dell'orto e poi perché potesse stare un po' con i nonni”. Inoltre, due Per_2 pomeriggi alla settimana la SI accompagnava la figlia in piscina. Pt_1 Per_2
Nell'evidenza della contraddittorietà delle dichiarazioni testimoniali e dell'esito sfavorevole delle prove, il difensore di parte ricorrente ha insistito per disporre il confronto tra testimoni. A prescindere dalla genericità della richiesta (eccepita dalla convenuta) poiché non contenente né la specificazione sui testimoni da risentire né le circostanze sulle quali incentrare il mezzo di prova, il confronto è stato ritenuto inammissibile in quanto irrilevante ai fini del decidere.
Ed infatti, da un lato, i testimoni della ricorrente e hanno Tes_1 Tes_2 manifestato di essere a conoscenza delle circostanze rilevanti solo de relato actoris, con la conseguenza che la rilevanza delle loro testimonianze è sostanzialmente nulla, come univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass. 569/2015,
“In tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”).
D'altro lato, la madre della ricorrente, unica testimone attorea che ha testimoniato per conoscenza diretta, ha reso dichiarazioni contraddittorie e non coerenti che, valutate unitamente allo stretto legame parentale in essere, rendono la testimonianza inattendibile.
Ed invece, tutti i testimoni di parte convenuta hanno confermato di aver visto nel tempo la all'interno dell'azienda agricola, ma in circostanze non lavorative, in Pt_1 compagnia della figlia.
Rispetto a tale quadro probatorio, il confronto tra testimoni si rivela superfluo, poiché in alcun modo utile a ritenere raggiunta la prova dell'esistenza e dei caratteri del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
Ed infatti, premesso che le dichiarazioni testimoniali hanno riguardato periodi di tempo diversamente circoscritti, rispetto al lungo lasso temporale in cui la ricorrente ON assume di aver lavorato per la SI , va considerato che:
- manca la prova che la SI effettivamente prestasse la sua attività Pt_1 lavorativa all'interno dell'azienda con quei caratteri di onerosità e di continuità richiesti per la configurazione di un rapporto di lavoro subordinato. Tutti i testimoni, eccetto sua
9 madre, hanno affermato che la presenza in azienda della ricorrente era legata a visite di piacere, poiché portava la figlia in visita ai nonni e non aveva obblighi di svolgimento di mansioni.
Anche a voler ritenere che possa essere capitato che la ricorrente abbia aiutato la suocera nelle attività di invasamento e coltivazione, quando era presente la madre Pt_3
(che poteva così occuparsi della figlia , in ogni caso, non è stata raggiunta la Per_2 prova di un rapporto di lavoro continuativo e a carattere oneroso, resa – come detto - ancor più rigorosa in ragione del rapporto familiare in essere tra le parti dal quale desumere la natura affettiva e gratuita dell'attività;
- non è stata fornita alcuna dimostrazione degli indici sintomatici della subordinazione. Innanzitutto, non sono stati confermati gli orari di lavoro e un vincolo imposto in tal senso dalla supposta datrice di lavoro. Al riguardo, è anzi significativo che più di un testimone abbia riferito che era comunque la ad occuparsi della figlia, a Pt_1 portarla in piscina due pomeriggi alla settimana e a portarla in azienda le volte in cui andava. Già questo elemento risulta di per sé incompatibile con qualsivoglia predeterminazione dell'orario di lavoro, posto che una bambina, soprattutto in tenera età, ha notoriamente bisogno di attenzioni continue, può essere spesso malata, frequenta asilo e poi scuola (con conseguenti impegni dei genitori).
- manca qualsivoglia prova dell'eterodirezione da parte della supposta datrice di ON lavoro: è indimostrato che la SI impartisse alla nuora direttive sullo svolgimento dell'attività lavorativa. L'unica testimone che ha accennato alla circostanza, peraltro in modo del tutto generico e non circostanziato, è sempre la madre della SI , Pt_1 sull'inattendibilità della quale si è già argomentato.
Se già la prova testimoniale è rimasta quindi del tutto lacunosa, resta da considerare che parte ricorrente ha prodotto a sostegno della propria domanda alcuni ON bonifici emessi dal conto cointestato tra la e il marito in suo favore, a cadenza tendenzialmente mensile, nel periodo dal giugno 2014 al dicembre 2015. A detta della difesa, tali dazioni di denaro avrebbero natura retributiva e proverebbero la sussistenza del rapporto di lavoro.
Tuttavia, premettendo che i bonifici si riferiscono solo a quello specifico frangente temporale, è significativo considerare che proprio in quel periodo la SI si Pt_1 stava separando dal marito , figlio della resistente. La circostanza Persona_1
10 è documentalmente dimostrata in quanto la convenuta ha prodotto l'omologa della separazione, risalente al marzo 2015.
ONsiderato che dal provvedimento del Tribunale risulta altresì che fino a quel momento la SI aveva vissuto a casa della suocera, è del tutto verosimile Pt_1 quanto sostenuto dalla difesa della convenuta, ovvero che nei primi tempi della separazione ella aveva provveduto a fornire in favore della nuora, e soprattutto per la nipote, un supporto economico, aiuto reso più consistente quando la ricorrente si era trasferita a vivere altrove nel 2015 a Ceriale. Nella memoria di costituzione, CP_1
ha affermato di aver provveduto in quel periodo a elargire denari per l'affitto della
[...] nuova casa, per l'acquisto della camera da letto, per l'acquisto di un condizionatore.
Parte ricorrente non ha contestato la veridicità intrinseca di tali circostanze, ma si
è limitata ad eccepire la mancata prova documentale dei giustificativi dei pagamenti. Si ritiene che tale eccezione non sia sufficiente a ritenere contestati i fatti, nel loro storico verificarsi. Tanto più che proprio i bonifici prodotti, con causale “sostentamento” e
“regalie”, tutti di differente importo, dimostrano l'avvenuta dazione di denaro solo in corrispondenza di quel determinato periodo storico.
Per tali ragioni, non può ritenersi provato che i bonifici prodotti si riferissero al versamento delle retribuzioni in favore della ricorrente. Del resto, è quantomeno singolare che – in un rapporto di lavoro asseritamente durato dal 2005 al 2021 – i pagamenti con bonifico siano avvenuti proprio e solo nel periodo di crisi coniugale, in cui la SI
stava cercando di rendersi autonoma dalla famiglia del marito con la quale – Pt_1 circostanza mai contestata – aveva un legame di profondo affetto.
La ricorrente non ha fornito alcuna altra prova documentale, relativa ad esempio a scambi di corrispondenza, messaggi, compilazione di fogli presenza, atti a suffragare la tesi difensiva. Anche tale elemento ha una sua intrinseca pregnanza, posto che risulta assai difficile ritenere che in un rapporto di lavoro così lungo, soprattutto dopo l'avvenuto divorzio con il marito, la SI non abbia mai avuto la necessità di comunicare Pt_1 alla datrice di lavoro, anche solo via messaggio o in modo informale, un'assenza, una malattia, un imprevisto, una qualsivoglia circostanza attinente all'articolarsi del rapporto.
Tutte le carenze sopra evidenziate non consentono di ritenere provato il dedotto rapporto di lavoro, tanto meno caratterizzato da un vincolo di subordinazione.
Pertanto, la domanda deve essere rigettata.
11 Si ritiene di disporre la compensazione delle spese processuali, considerato il legame tra le parti, la peculiare natura del rapporto di lavoro, la difficoltà di prova gravante sulla ricorrente, l'esito non lineare delle testimonianze assunte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Compensa integralmente le spese di lite.
Savona, 18/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Laura Serra
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