Articolo 2 del Decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166
Articolo 1Articolo 3
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9 maggio 1989
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Versione
8 luglio 1989
Art. 2. 1. Per l'immediata realizzazione degli interventi diretti al risanamento del patrimonio edilizio comunale, al completamento ed alla riqualificazione delle reti idriche e fognarie, alla valorizzazione del patrimonio storico, archeologico e monumentale, all'ammodernamento ed alla realizzazione di impianti sportivi, nonche' di aree attrezzate a verde pubblico e per il tempo libero, il sindaco della citta' di Reggio Calabria e' autorizzato ad eseguire le opere necessarie, anche per lotti funzionali, nel limite complessivo di spesa di lire duecentocinquanta miliardi da prelevare dal fondo di cui all'articolo 1, con la procedura di cui al presente articolo.
2. ((Entro otto mesi)) dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il sindaco della citta' di Reggio Calabria trasmette al Ministro per i problemi delle aree urbane ((la deliberazione del consiglio comunale contenente)) l'elenco degli interventi da realizzare, corredato del progetto di massima di ciascuno di essi e con l'indicazione dell'importo della spesa, nonche' del tempo di esecuzione.
3. Il Ministro per i problemi delle aree urbane, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'elenco di cui al comma 2, chiede la convocazione del Comitato di cui all'articolo 1 per la definizione dello stanziamento relativo a ciascun intervento.
4. Ove il sindaco della citta' di Reggio Calabria non abbia dato concreto inizio ai lavori entro novanta giorni dalla data di effettiva disponibilita' delle somme attribuite dal Comitato, il Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, il Ministro per i problemi delle aree urbane, interviene in via sostitutiva ((...)) , avvalendosi, ove necessario, di organi e uffici della pubblica amministrazione, ovvero delle strutture del soggetto sostituito, con acquisizione di tutti gli atti gia' predisposti e con spese a valere sul finanziamento accordato per l'intervento.
5. L'area dell' ((ospedale psichiatrico)) della citta' di Reggio Calabria e' destinata, per la parte a tal fine occorrente, alla realizzazione della scuola allievi carabinieri. La cessione dell'area e' effettuata nell'ambito di apposita convenzione tra i Ministri delle finanze, della difesa ed il comune di Reggio Calabria.
Entrata in vigore il 8 luglio 1989
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