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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/12/2025, n. 3964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3964 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 1201/2025 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Fasanino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Antico, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.03.2025 la ricorrente dato atto: di aver intrattenuto una breve relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato il figlio (il Persona_1
13.12.2023); che il minore vive con la ricorrente, nonché con il fratello maggiore, , Persona_2 nato dal precedente matrimonio della;
che dal mese di ottobre 2024 la relazione affettiva è Pt_1 terminata, pertanto, il resistente ha lasciato la casa della;
che controparte non provvede alle Pt_1 quotidiane esigenze del minore, sia materiali che economiche, avendo provveduto solamente in due occasioni, in riferimento ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, a versare la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di mantenimento;
che il resistente, da circa un anno, ha posto in essere condotte gravemente persecutorie e violente nei confronti dell'ex coniuge della signora , Pt_1 Per_3
, da cui, peraltro, sono scaturiti due procedimenti penali;
che il 17.03.2025 la ricorrente è
[...] stata destinataria di una diffida, da parte di esso , a causa dell'ennesimo episodio di minacce Per_2 perpetrato dal resistente nei confronti dello stesso in prossimità della scuola di danza frequentata dal figlio;
che, pertanto, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, ha chiesto Per_2 all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre, la sig.ra . Il piccolo avrà residenza abituale presso la Parte_1 Per_1 casa familiare, già casa della madre, con collocamento preso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 2.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio all'esito di una valutazione sulla capacità genitoriale del sig. e, stante la tenera età del minore, in ambiente protetto e CP_1 alla presenza della madre.
4. Disporre che il padre, sig. , provveda al mantenimento Controparte_1 del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla signora , dell'importo di euro Parte_1
500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma che spontaneamente il sig. ha già cominciato a versare dal mese di novembre 2024, CP_1
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: novembre 2025), purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il padre, sig. , provveda al pagamento Controparte_1 del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del bambino, previa esibizione di ricevuta e senza necessità di previa concertazione. Porre a carico del sig. le spese del presente giudizio, con attribuzione al CP_1 difensore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituito il quale, nel Controparte_1 contestare l'avverso dedotto, preliminarmente ha negato il disinteresse nei confronti del piccolo
, così come dedotto da controparte;
al contrario, ha precisato: di essere sempre stato un padre Per_1 premuroso ed accuditivo nei confronti del medesimo;
che dopo la nascita del figlio la ricorrente ha sofferto di disturbi presumibilmente riconducibili ad una depressione post partum, caratterizzati da stati d'ansia ed attacchi di panico ricevendo, nondimeno, sostegno da parte del resistente;
che dopo la cessazione della convivenza il ha continuato a dedicarsi al bambino e a vederlo almeno CP_1 un paio di giorni a settimana, assicurandogli, altresì, sostegno economico;
che quanto ai rapporti con la ricorrente, non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi verso la compagna ovvero nei confronti del di lei figlio;
ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore in modo che le Persona_1 decisioni sul figlio minore di particolare importanza - quali la scelta della religione, la scelta della scuola, le decisioni mediche rilevanti, ecc. - saranno assunte di comune accordo dai genitori (e ciò tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e confrontandosi civilmente fra di loro, senza alcuna sopraffazione), mentre le altre decisioni di gestione quotidiana e di ordinaria amministrazione del figlio minore saranno, invece, prese liberamente e singolarmente da ciascun genitore senza necessità di consultare e confrontarsi con l'altro;
2. stabilire il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre con la quale vivrà Persona_1 nell'abitazione in Mercato San Severino, alla via Municipio, n. 11, dove Ë fissata la residenza anche anagrafica del minore;
3. relativamente ai tempi ed alle modalità di frequentazione e visita padre/figlio, stabilire che vedrà e terrà con sé il figlio secondo Controparte_1 Persona_1 il seguente calendario di frequentazione: (i) per 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi da essi genitori o, in mancanza, il martedì e il giovedì, dalle ore 09.00 o da un diverso orario tenuto conto degli orari di scuola, fino alle 20:00; (ii) a fine settimana alternati, dalle ore 08:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica, salvo esigenze di studio e/o di salute del minore;
(iii) nelle vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno i genitori, i giorni di Natale e di Santo Stefano e i giorni della vigilia e del primo del nuovo anno;
(iv) nelle vacanze pasquali, alternandosi di anno in anno i genitori, il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì in Albis;
(v) nelle feste comandate, alternandosi di anno in anno i genitori;
(vi) nelle vacanze estive saranno seguite le previsioni stabilite nei primi due punti precedenti, salvo diverso accordo fra i coniugi;
4. relativamente ai tempi di permanenza del minore presso il padre, stabilire che, in alternativa alle previsioni di cui al punto 3., questi potranno essere liberamente stabiliti tra i genitori anche con condivisione di maggiori giorni infrasettimanali in cui il padre potrà vedere e tener con sé il figlio e che, comunque, il superiore deve intendersi quale “regime minimo” con facoltà delle parti d'accordo di ampliarlo;
5. di stabilire che verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 Per_1
, per dodici mensilità annuali, entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00
[...]
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - costo della vita, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (ossia le spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, le spese dentistiche e odontoiatriche, le spese oculistiche, le spese scolastiche - quali, a solo titolo esemplificativo, l'iscrizione alla scuola pubblica asilo/materna/scuola elementare etc., il dopo scuola, la mensa, i buoni pasto, l'acquisto libri di testo e del materiale di cancelleria, le gite organizzate dalla scuola, il trasporto, i corsi di recupero e/o le lezioni private - le spese sportive, le spese ricreative) da concordare previamente e documentare, e salvo le urgenze mediche;
6. rigettare, in ogni caso, le domande spiegate dalla ricorrente quanto all'affidamento esclusivo in suo favore del figlio (punto 1 ricorso), alla prevalutazione della capacità genitoriale di (punto 2 Controparte_1 ricorso) ed alla previsione degli incontri del padre col figlio in “modalità vigilata e alla presenza della madre” (punto 2 ricorso). Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cnap come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Fissata l'udienza del 17.9.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, giusto decreto del 3.04.2025, da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore;
pertanto, all'udienza del 17.09.2025 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 17.12.2025 al fine di consentire alle parti il deposito telematico dell'accordo congiunto, dalle medesime sottoscritto. All'udienza cartolare del 17.12.2025, preso atto del deposito telematico dell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore , nato il [...], di cui all'accordo congiunto, Persona_1 sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, possono trovare accoglimento, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: accoglie le condizioni formalizzate dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore , nato il [...], di cui all'accordo congiunto, sottoscritto dalle Persona_1 medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente rel.
Dott. Simone Iannone Giudice
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al N.R.G. 1201/2025 avente per oggetto: ricorso per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento del figlio minore nato fuori dal matrimonio.
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Parte_1 C.F._1
Fasanino, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Controparte_1 C.F._2
Antico, giusta procura alle liti in atti ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Nocera Inferiore;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 28.03.2025 la ricorrente dato atto: di aver intrattenuto una breve relazione sentimentale con il resistente dalla quale è nato il figlio (il Persona_1
13.12.2023); che il minore vive con la ricorrente, nonché con il fratello maggiore, , Persona_2 nato dal precedente matrimonio della;
che dal mese di ottobre 2024 la relazione affettiva è Pt_1 terminata, pertanto, il resistente ha lasciato la casa della;
che controparte non provvede alle Pt_1 quotidiane esigenze del minore, sia materiali che economiche, avendo provveduto solamente in due occasioni, in riferimento ai mesi di dicembre 2024 e gennaio 2025, a versare la complessiva somma di € 1.000,00, a titolo di mantenimento;
che il resistente, da circa un anno, ha posto in essere condotte gravemente persecutorie e violente nei confronti dell'ex coniuge della signora , Pt_1 Per_3
, da cui, peraltro, sono scaturiti due procedimenti penali;
che il 17.03.2025 la ricorrente è
[...] stata destinataria di una diffida, da parte di esso , a causa dell'ennesimo episodio di minacce Per_2 perpetrato dal resistente nei confronti dello stesso in prossimità della scuola di danza frequentata dal figlio;
che, pertanto, non vi è alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti, ha chiesto Per_2 all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Affidare il figlio minore in modo esclusivo alla madre, la sig.ra . Il piccolo avrà residenza abituale presso la Parte_1 Per_1 casa familiare, già casa della madre, con collocamento preso la stessa. Le decisioni di maggiore interesse per il bambino relative all'istruzione, all'educazione, alla salute del minore saranno assunte dalla madre, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. 2.
Regolare i tempi di frequentazione tra genitore non collocatario e figlio all'esito di una valutazione sulla capacità genitoriale del sig. e, stante la tenera età del minore, in ambiente protetto e CP_1 alla presenza della madre.
4. Disporre che il padre, sig. , provveda al mantenimento Controparte_1 del figlio, in via indiretta, mediante versamento alla signora , dell'importo di euro Parte_1
500,00 mensili (per 12 mensilità), da versarsi in via anticipata entro il giorno 25 di ogni mese. La somma che spontaneamente il sig. ha già cominciato a versare dal mese di novembre 2024, CP_1
è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: novembre 2025), purché l'indice sia positivo.
5. Disporre che il padre, sig. , provveda al pagamento Controparte_1 del 50% delle spese mediche non coperte dal SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative sostenute nell'interesse del bambino, previa esibizione di ricevuta e senza necessità di previa concertazione. Porre a carico del sig. le spese del presente giudizio, con attribuzione al CP_1 difensore che si dichiara antistatario.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione si è costituito il quale, nel Controparte_1 contestare l'avverso dedotto, preliminarmente ha negato il disinteresse nei confronti del piccolo
, così come dedotto da controparte;
al contrario, ha precisato: di essere sempre stato un padre Per_1 premuroso ed accuditivo nei confronti del medesimo;
che dopo la nascita del figlio la ricorrente ha sofferto di disturbi presumibilmente riconducibili ad una depressione post partum, caratterizzati da stati d'ansia ed attacchi di panico ricevendo, nondimeno, sostegno da parte del resistente;
che dopo la cessazione della convivenza il ha continuato a dedicarsi al bambino e a vederlo almeno CP_1 un paio di giorni a settimana, assicurandogli, altresì, sostegno economico;
che quanto ai rapporti con la ricorrente, non ha mai avuto atteggiamenti aggressivi verso la compagna ovvero nei confronti del di lei figlio;
ciò posto, ha chiesto all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1. affidare congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore in modo che le Persona_1 decisioni sul figlio minore di particolare importanza - quali la scelta della religione, la scelta della scuola, le decisioni mediche rilevanti, ecc. - saranno assunte di comune accordo dai genitori (e ciò tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio e confrontandosi civilmente fra di loro, senza alcuna sopraffazione), mentre le altre decisioni di gestione quotidiana e di ordinaria amministrazione del figlio minore saranno, invece, prese liberamente e singolarmente da ciascun genitore senza necessità di consultare e confrontarsi con l'altro;
2. stabilire il collocamento prevalente del figlio minore presso la madre con la quale vivrà Persona_1 nell'abitazione in Mercato San Severino, alla via Municipio, n. 11, dove Ë fissata la residenza anche anagrafica del minore;
3. relativamente ai tempi ed alle modalità di frequentazione e visita padre/figlio, stabilire che vedrà e terrà con sé il figlio secondo Controparte_1 Persona_1 il seguente calendario di frequentazione: (i) per 2 giorni infrasettimanali, da concordarsi da essi genitori o, in mancanza, il martedì e il giovedì, dalle ore 09.00 o da un diverso orario tenuto conto degli orari di scuola, fino alle 20:00; (ii) a fine settimana alternati, dalle ore 08:00 del sabato mattina alle ore 20:00 della domenica, salvo esigenze di studio e/o di salute del minore;
(iii) nelle vacanze natalizie, alternandosi di anno in anno i genitori, i giorni di Natale e di Santo Stefano e i giorni della vigilia e del primo del nuovo anno;
(iv) nelle vacanze pasquali, alternandosi di anno in anno i genitori, il giorno di Pasqua e il giorno del lunedì in Albis;
(v) nelle feste comandate, alternandosi di anno in anno i genitori;
(vi) nelle vacanze estive saranno seguite le previsioni stabilite nei primi due punti precedenti, salvo diverso accordo fra i coniugi;
4. relativamente ai tempi di permanenza del minore presso il padre, stabilire che, in alternativa alle previsioni di cui al punto 3., questi potranno essere liberamente stabiliti tra i genitori anche con condivisione di maggiori giorni infrasettimanali in cui il padre potrà vedere e tener con sé il figlio e che, comunque, il superiore deve intendersi quale “regime minimo” con facoltà delle parti d'accordo di ampliarlo;
5. di stabilire che verserà a a titolo di contributo al mantenimento del figlio Controparte_1 Parte_1 Per_1
, per dodici mensilità annuali, entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo mensile di € 500,00
[...]
(cinquecento/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat - costo della vita, oltre al 50% di tutte le spese straordinarie (ossia le spese mediche e specialistiche non coperte dal SSN, le spese dentistiche e odontoiatriche, le spese oculistiche, le spese scolastiche - quali, a solo titolo esemplificativo, l'iscrizione alla scuola pubblica asilo/materna/scuola elementare etc., il dopo scuola, la mensa, i buoni pasto, l'acquisto libri di testo e del materiale di cancelleria, le gite organizzate dalla scuola, il trasporto, i corsi di recupero e/o le lezioni private - le spese sportive, le spese ricreative) da concordare previamente e documentare, e salvo le urgenze mediche;
6. rigettare, in ogni caso, le domande spiegate dalla ricorrente quanto all'affidamento esclusivo in suo favore del figlio (punto 1 ricorso), alla prevalutazione della capacità genitoriale di (punto 2 Controparte_1 ricorso) ed alla previsione degli incontri del padre col figlio in “modalità vigilata e alla presenza della madre” (punto 2 ricorso). Condannare la ricorrente al pagamento delle spese e degli onorari di causa, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e Cnap come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Fissata l'udienza del 17.9.2025 innanzi al Giudice rel. designato per la comparizione delle parti, giusto decreto del 3.04.2025, da celebrarsi mediante lo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le predette, con note di trattazione scritta depositate telematicamente, in atti, hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di affidamento e di mantenimento del minore;
pertanto, all'udienza del 17.09.2025 il Giudice ha rinviato la causa all'udienza cartolare del 17.12.2025 al fine di consentire alle parti il deposito telematico dell'accordo congiunto, dalle medesime sottoscritto. All'udienza cartolare del 17.12.2025, preso atto del deposito telematico dell'accordo congiunto, sottoscritto dalle parti, con firme autenticate dai procuratori costituiti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Orbene, tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Al riguardo, ed in punto di diritto, occorre ricordare che in tema di affidamento dei figli minori è principio generale e fondamentale, valevole anche per i figli nati fuori dal matrimonio, quello di garantire una crescita sana ed equilibrata del minore, con la conseguenza che, ogni provvedimento da adottarsi in suo favore, deve garantire il pieno soddisfacimento del superiore interesse morale e materiale del predetto (Cass. civ. n. 25055/2017).
Ciò posto, nel caso di specie, le condizioni pattuite dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore , nato il [...], di cui all'accordo congiunto, Persona_1 sottoscritto dalle medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, possono trovare accoglimento, risultando adeguate a regolare i rapporti tra le parti e tra queste ultime e la prole, non in contrasto con le norme imperative.
Tenuto conto dell'esito del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione collegiale, così provvede: accoglie le condizioni formalizzate dalle parti in relazione all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore , nato il [...], di cui all'accordo congiunto, sottoscritto dalle Persona_1 medesime, con firme autenticate dai procuratori costituiti, non in contrasto con le norme imperative;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore nella camera di consiglio del 18.12.2025.
Il Presidente rel.
dott.ssa Enrica de Sire