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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/11/2025, n. 2979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2979 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 435/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1160/2024, pubblicata il 19/07/2024,
TRA
(C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
N. 4 ARLUNO, elettivamente domiciliata in VIA LEPETIT, 19 20124 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. RUGGIERO FIDALMA (C.F.: che la rappresenta e C.F._2 difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]N. 4/6 CP_1 C.F._3
20081 ABBIATEGRASSO, elettivamente domiciliata in PIAZZA MARCONI 21
ABBIATEGRASSO presso lo Studio dell'Avv. BOSCO SIRIANA (C.F.
e dell'Avv. PURICELLI RAFFAELLA ( ) che C.F._4 C.F._5 la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: comodato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2025 ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n.1160 del 19.7.24 del Tribunale di Pavia pagina 1 di 6 (non notificata), con la quale è stata respinta la domanda dalla stessa proposta nei confronti della RE , avente ad oggetto il rilascio dell'immobile CP_1
sito in Abbiategrasso via Labriola n.4/6, che sarebbe stato occupato dalla convenuta sulla base di un contratto di comodato (ormai cessato) stipulato contestualmente all'acquisto dell'immobile in questione, già di proprietà di
, e nel quale l'appellante avrebbe dunque concesso di rimanere per CP_1
il periodo strettamente necessario a reperire altra abitazione. In particolare il
Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato che l'occupazione dell'immobile da parte di , dopo la vendita, derivasse da un contratto di comodato, CP_1
quanto piuttosto da un atto di tolleranza dell'appellante, e che l'allegazione di tale infondata causa petendi comportasse il rigetto della domanda di rilascio (al pari di quella, proposta in via riconvenzionale da , avente ad oggetto la CP_1
risoluzione per inadempimento del venditore della compravendita 29.4.2013). ha censurato l'appellata sentenza per aver omesso di valutare la Parte_1
testimonianza resa dal teste (suo ex coniuge) nella fase del giudizio Tes_1
conclusosi con una prima sentenza del Tribunale di Pavia (n. 1087/22, che aveva riconosciuto la conclusione del dedotto comodato ed accolto le sue domande), poi annullata dalla Corte d'Appello di Milano per difetto del contraddittorio nei confronti di (ex coniuge di e comproprietario- Persona_1 CP_1
venditore dell'immobile) rispetto alla domanda di risoluzione della compravendita: il giudizio avanti il Tribunale di Pavia conclusosi con la sentenza qui impugnata, infatti, avrebbe costituito prosecuzione del primo, e l'istruttoria ivi esperita avrebbe confermato la conclusione di un comodato tra le parti. Ha sostenuto che comunque la stessa incontestata concessione alla permanenza nel godimento dell'immobile costituisse espressione della volontà delle parti di concludere un comodato, il quale sarebbe venuto a cessare dal momento in cui – nel novembre 2013 – aveva trovato un alloggio adeguato per la sua CP_1
famiglia.
pagina 2 di 6 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e prestando CP_1
acquiescenza al capo della sentenza con il quale era stata respinta la sua domanda riconvenzionale di risoluzione della compravendita 29.4.2013.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore, rilevato l'oggetto della controversia rimesso al giudizio d'appello (comodato), disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza del 4.11.2025 per la discussione secondo le forme del rito locatizio.
Va preliminarmente dato atto della ritualità e tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione entro il termine di cui all'art.327 cpc in considerazione del rito adottato per la pronuncia della sentenza impugnata e del principio di ultrattività del rito (Cass. ord. 10509/25), pur essendo l'appello relativo solo al dedotto rapporto di comodato: atteso che non è stato proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda di risoluzione (soggetta al rito ordinario), la causa
è stata poi trattata con il rito locatizio.
L'appello è fondato, dovendo qualificarsi come comodato l'accordo intervenuto fra le parti con il quale , divenuta proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Abbiategrasso via Labriola n.4/6, ha consentito alla venditrice di CP_1
rimanervi per il tempo necessario a reperire una congrua abitazione per lei stessa e la sua famiglia. L'esistenza di un accordo in tal senso non è in sé contestato, posto che l'appellata ha - in primo grado - opposto di poter continuare a rimanere nell'immobile a causa della risoluzione del contratto di compravendita e - in secondo grado - ha aderito alla decisione del Tribunale (che pure da tale accordo prende le mosse, escludendo tuttavia di poterlo qualificare come contratto di comodato).
L'esistenza di siffatto accordo è stato del resto confermato dal teste Tes_1
il quale ha riferito che – a domanda del notaio – aveva dichiarato Parte_1
che non si sarebbe trasferita immediatamente nell'immobile acquistato, poiché
“sino a quando sua RE non avesse trovato altra abitazione le avrebbe pagina 3 di 6 consentito di vivere lì”, e aveva confermato che “non appena trovo CP_1
una nuova sistemazione me ne vado con i miei bambini ad abitare”, dando atto della loro “sintonia” sull'argomento. Da tali deposizioni, d'altronde, emerge come l'accordo fosse stato preso dalle parti prima del rogito (tanto che in quell'occasione è stato riferito al notaio). Con ciò è coerente la circostanza che nell'atto pubblico sia stato espressamente indicato il contestuale passaggio alla parte acquirente del “possesso e del godimento dei beni oggetto di contratto”: proprio dal riferimento al passaggio del possesso, come già ben osservato dal
Tribunale di Pavia nella sentenza n.1087/22 (poi annullata), si trae la conferma del fatto che con l'operazione negoziale in questione abbia mutato CP_1
il titolo della sua relazione con l'immobile (da possessore in quanto proprietario a detentore in quanto comodatario) secondo l'istituto del constitutum possessorium, e dunque – in difetto di una consegna fisica della cosa - attraverso il mutamento dell'animus, mentre il riferimento al passaggio a Parte_1
anche del godimento dell'immobile è circostanza pacificamente smentita dalle parti e quindi da ritenersi espressione di mero stile inserita dal notaio, ma sfuggente alla sua percezione. L'accordo – per la cui validità non sono prescritti requisiti di forma - va dunque qualificato come vero e proprio contratto di comodato, concluso attraverso la consegna della cosa (nei termini sopra evidenziati) affinché se ne servisse quale abitazione della sua CP_1
famiglia per un periodo non predeterminato, ma individuato con riferimento al tempo necessario per trovare un alloggio sostitutivo.
Una siffatta destinazione d'uso è stata variamente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato così affermato che ove un “immobile adibito ad abitazione sia stato concesso in comodato con la clausola 'fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio', il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione, e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art. 1810 cod. civ., secondo cui quando il comodato è senza determinazione pagina 4 di 6 di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante” (Cass. n. 2750/94; cfr anche Cass. ord. n. 5907/11), ma anche che la stessa previsione sia di per sé tale da escludere la precarietà del comodato, discendendo il termine dall'uso convenuto dalle parti (Cass. ord. n. 573/25). A tale indirizzo ritiene di aderire questa Corte, osservandosi tuttavia come la durata non sia in tal caso fissata con riferimento alle esigenze abitative familiari fino alla loro sussistenza, bensì al tempo con cui, secondo l'ordinaria diligenza, il comodatario poteva reperire un'altra sistemazione abitativa. Orbene, a prescindere dalla circostanza (riferita dal marito di , ) CP_1 Persona_1
secondo cui l'odierna appellata avrebbe trovato altra casa fin dal novembre 2013, non pare discutibile che quantomeno alla data di introduzione del giudizio
(notifica domanda 2.1.2018) il termine fosse scaduto, e la comodataria fosse dunque tenuta alla restituzione dell'immobile ex art.1809, I co. c.c..
Nelle conclusioni dell'appellante si rinviene una generica richiesta relativa all'accertamento del diritto all'indennizzo per occupazione senza titolo “per l'intero periodo di occupazione abusiva sino all'effettivo rilascio”: tale domanda, tuttavia, non è stata oggetto di alcun argomento nell'atto d'appello, ma nemmeno negli atti del procedimento di primo grado, presentandosi pertanto nulla, prima ancora che infondata.
L'appello deve pertanto essere accolto, ordinando a il rilascio CP_1
dell'immobile per cui è causa, con termine per l'esecuzione fino al 15.2.2026.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa) ed alla complessità delle questioni trattate, e così per il giudizio avanti il Tribunale in Euro 3.809,00 per compensi (di cui Euro
851,00 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.453,00 per la fase decisionale) e per il giudizio avanti la Corte d'Appello in Euro 4.996,00 per compensi (di cui Euro 1.029,00 pagina 5 di 6 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1160/2024, pubblicata in data 19.7.2024, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna l'appellata al rilascio dell'immobile oggetto CP_1
di causa, fissando per l'esecuzione la data del 15.2.2026;
- condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.809,00 per compensi e, quanto al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, in complessivi € 4.996,00 per compensi, il tutto oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere rel. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberto Aponte Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere
Dott. Maura Caterina Barberis Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1160/2024, pubblicata il 19/07/2024,
TRA
(C.F.: ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
N. 4 ARLUNO, elettivamente domiciliata in VIA LEPETIT, 19 20124 MILANO presso lo
Studio dell'Avv. RUGGIERO FIDALMA (C.F.: che la rappresenta e C.F._2 difende giusta delega in atti;
-APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), residente in [...]N. 4/6 CP_1 C.F._3
20081 ABBIATEGRASSO, elettivamente domiciliata in PIAZZA MARCONI 21
ABBIATEGRASSO presso lo Studio dell'Avv. BOSCO SIRIANA (C.F.
e dell'Avv. PURICELLI RAFFAELLA ( ) che C.F._4 C.F._5 la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: comodato.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17.2.2025 ha proposto Parte_1
tempestivo appello avverso la sentenza n.1160 del 19.7.24 del Tribunale di Pavia pagina 1 di 6 (non notificata), con la quale è stata respinta la domanda dalla stessa proposta nei confronti della RE , avente ad oggetto il rilascio dell'immobile CP_1
sito in Abbiategrasso via Labriola n.4/6, che sarebbe stato occupato dalla convenuta sulla base di un contratto di comodato (ormai cessato) stipulato contestualmente all'acquisto dell'immobile in questione, già di proprietà di
, e nel quale l'appellante avrebbe dunque concesso di rimanere per CP_1
il periodo strettamente necessario a reperire altra abitazione. In particolare il
Tribunale ha ritenuto che non fosse stato provato che l'occupazione dell'immobile da parte di , dopo la vendita, derivasse da un contratto di comodato, CP_1
quanto piuttosto da un atto di tolleranza dell'appellante, e che l'allegazione di tale infondata causa petendi comportasse il rigetto della domanda di rilascio (al pari di quella, proposta in via riconvenzionale da , avente ad oggetto la CP_1
risoluzione per inadempimento del venditore della compravendita 29.4.2013). ha censurato l'appellata sentenza per aver omesso di valutare la Parte_1
testimonianza resa dal teste (suo ex coniuge) nella fase del giudizio Tes_1
conclusosi con una prima sentenza del Tribunale di Pavia (n. 1087/22, che aveva riconosciuto la conclusione del dedotto comodato ed accolto le sue domande), poi annullata dalla Corte d'Appello di Milano per difetto del contraddittorio nei confronti di (ex coniuge di e comproprietario- Persona_1 CP_1
venditore dell'immobile) rispetto alla domanda di risoluzione della compravendita: il giudizio avanti il Tribunale di Pavia conclusosi con la sentenza qui impugnata, infatti, avrebbe costituito prosecuzione del primo, e l'istruttoria ivi esperita avrebbe confermato la conclusione di un comodato tra le parti. Ha sostenuto che comunque la stessa incontestata concessione alla permanenza nel godimento dell'immobile costituisse espressione della volontà delle parti di concludere un comodato, il quale sarebbe venuto a cessare dal momento in cui – nel novembre 2013 – aveva trovato un alloggio adeguato per la sua CP_1
famiglia.
pagina 2 di 6 Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e prestando CP_1
acquiescenza al capo della sentenza con il quale era stata respinta la sua domanda riconvenzionale di risoluzione della compravendita 29.4.2013.
All'udienza di prima comparizione il Consigliere Istruttore, rilevato l'oggetto della controversia rimesso al giudizio d'appello (comodato), disponeva il mutamento del rito e fissava l'udienza del 4.11.2025 per la discussione secondo le forme del rito locatizio.
Va preliminarmente dato atto della ritualità e tempestività dell'appello, proposto con atto di citazione entro il termine di cui all'art.327 cpc in considerazione del rito adottato per la pronuncia della sentenza impugnata e del principio di ultrattività del rito (Cass. ord. 10509/25), pur essendo l'appello relativo solo al dedotto rapporto di comodato: atteso che non è stato proposto appello incidentale avverso il rigetto della domanda di risoluzione (soggetta al rito ordinario), la causa
è stata poi trattata con il rito locatizio.
L'appello è fondato, dovendo qualificarsi come comodato l'accordo intervenuto fra le parti con il quale , divenuta proprietaria dell'immobile sito in Parte_1
Abbiategrasso via Labriola n.4/6, ha consentito alla venditrice di CP_1
rimanervi per il tempo necessario a reperire una congrua abitazione per lei stessa e la sua famiglia. L'esistenza di un accordo in tal senso non è in sé contestato, posto che l'appellata ha - in primo grado - opposto di poter continuare a rimanere nell'immobile a causa della risoluzione del contratto di compravendita e - in secondo grado - ha aderito alla decisione del Tribunale (che pure da tale accordo prende le mosse, escludendo tuttavia di poterlo qualificare come contratto di comodato).
L'esistenza di siffatto accordo è stato del resto confermato dal teste Tes_1
il quale ha riferito che – a domanda del notaio – aveva dichiarato Parte_1
che non si sarebbe trasferita immediatamente nell'immobile acquistato, poiché
“sino a quando sua RE non avesse trovato altra abitazione le avrebbe pagina 3 di 6 consentito di vivere lì”, e aveva confermato che “non appena trovo CP_1
una nuova sistemazione me ne vado con i miei bambini ad abitare”, dando atto della loro “sintonia” sull'argomento. Da tali deposizioni, d'altronde, emerge come l'accordo fosse stato preso dalle parti prima del rogito (tanto che in quell'occasione è stato riferito al notaio). Con ciò è coerente la circostanza che nell'atto pubblico sia stato espressamente indicato il contestuale passaggio alla parte acquirente del “possesso e del godimento dei beni oggetto di contratto”: proprio dal riferimento al passaggio del possesso, come già ben osservato dal
Tribunale di Pavia nella sentenza n.1087/22 (poi annullata), si trae la conferma del fatto che con l'operazione negoziale in questione abbia mutato CP_1
il titolo della sua relazione con l'immobile (da possessore in quanto proprietario a detentore in quanto comodatario) secondo l'istituto del constitutum possessorium, e dunque – in difetto di una consegna fisica della cosa - attraverso il mutamento dell'animus, mentre il riferimento al passaggio a Parte_1
anche del godimento dell'immobile è circostanza pacificamente smentita dalle parti e quindi da ritenersi espressione di mero stile inserita dal notaio, ma sfuggente alla sua percezione. L'accordo – per la cui validità non sono prescritti requisiti di forma - va dunque qualificato come vero e proprio contratto di comodato, concluso attraverso la consegna della cosa (nei termini sopra evidenziati) affinché se ne servisse quale abitazione della sua CP_1
famiglia per un periodo non predeterminato, ma individuato con riferimento al tempo necessario per trovare un alloggio sostitutivo.
Una siffatta destinazione d'uso è stata variamente valorizzata dalla giurisprudenza di legittimità. E' stato così affermato che ove un “immobile adibito ad abitazione sia stato concesso in comodato con la clausola 'fino a quando i comodatari non abbiano reperito un altro alloggio', il termine stabilito è meramente apparente, mancando di qualsiasi concretezza temporale di determinazione, e deve considerarsi come non apposto, con la conseguenza che il rapporto resta regolato dall'art. 1810 cod. civ., secondo cui quando il comodato è senza determinazione pagina 4 di 6 di durata il comodatario è tenuto all'immediata restituzione a richiesta del comodante” (Cass. n. 2750/94; cfr anche Cass. ord. n. 5907/11), ma anche che la stessa previsione sia di per sé tale da escludere la precarietà del comodato, discendendo il termine dall'uso convenuto dalle parti (Cass. ord. n. 573/25). A tale indirizzo ritiene di aderire questa Corte, osservandosi tuttavia come la durata non sia in tal caso fissata con riferimento alle esigenze abitative familiari fino alla loro sussistenza, bensì al tempo con cui, secondo l'ordinaria diligenza, il comodatario poteva reperire un'altra sistemazione abitativa. Orbene, a prescindere dalla circostanza (riferita dal marito di , ) CP_1 Persona_1
secondo cui l'odierna appellata avrebbe trovato altra casa fin dal novembre 2013, non pare discutibile che quantomeno alla data di introduzione del giudizio
(notifica domanda 2.1.2018) il termine fosse scaduto, e la comodataria fosse dunque tenuta alla restituzione dell'immobile ex art.1809, I co. c.c..
Nelle conclusioni dell'appellante si rinviene una generica richiesta relativa all'accertamento del diritto all'indennizzo per occupazione senza titolo “per l'intero periodo di occupazione abusiva sino all'effettivo rilascio”: tale domanda, tuttavia, non è stata oggetto di alcun argomento nell'atto d'appello, ma nemmeno negli atti del procedimento di primo grado, presentandosi pertanto nulla, prima ancora che infondata.
L'appello deve pertanto essere accolto, ordinando a il rilascio CP_1
dell'immobile per cui è causa, con termine per l'esecuzione fino al 15.2.2026.
Alla soccombenza segue la condanna dell'appellata al pagamento delle spese processuali dei due gradi di giudizio, liquidate sulla base dei parametri minimi di cui al DM n.147/2022, avuto riguardo al valore della controversia
(indeterminabile-complessità bassa) ed alla complessità delle questioni trattate, e così per il giudizio avanti il Tribunale in Euro 3.809,00 per compensi (di cui Euro
851,00 per la fase di studio, Euro 602,00 per la fase introduttiva, Euro 903,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.453,00 per la fase decisionale) e per il giudizio avanti la Corte d'Appello in Euro 4.996,00 per compensi (di cui Euro 1.029,00 pagina 5 di 6 per la fase di studio, Euro 709,00 per la fase introduttiva, Euro 1.523,00 per la fase di trattazione ed Euro 1.735,00 per la fase decisionale), il tutto oltre spese generali ed oneri fiscali.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1160/2024, pubblicata in data 19.7.2024, così provvede, in accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata:
- condanna l'appellata al rilascio dell'immobile oggetto CP_1
di causa, fissando per l'esecuzione la data del 15.2.2026;
- condanna l'appellata al pagamento in favore della parte appellante delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidati, quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 3.809,00 per compensi e, quanto al giudizio dinanzi alla Corte d'Appello, in complessivi € 4.996,00 per compensi, il tutto oltre
15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso, in Milano il 05/11/2025
Il Consigliere rel. Dr.ssa Maura Barberis Il Presidente Dr. Roberto Aponte
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