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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 03/12/2025, n. 2169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2169 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1310/2018 R.G., a cui è riunto il procedimento n. 31008/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Brolo (Me), via Trento n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Avv. Antonella Sicilia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 12/04/2018, -RGN 1310/2018-, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, chiedendo l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, per l'anno 2011, dai quali è stata cancellata, a seguito di accertamento sull'azienda del datore di lavoro L'Oceania.
Con successivo ricorso -RGN 1008/2019-, la parte ricorrente impugnava il provvedimento di CP_ indebito, del 28/09/2018, con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di Euro
2.104,39, corrisposta a titolo di disoccupazione agricola -anno 2011-, sul presupposto della cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli relativamente al medesimo anno.
L' si costituiva, in entrambi i procedimenti, non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. CP_1
22 D.L. n. 7/1970, ma, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/02/2023, i procedimenti venivano riuniti stante l'evidente connessione.
La causa istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2011, e per n.101 giornate, e conseguentemente il suo diritto a ritenere la CP_ disoccupazione agricola percepita per l'anno 2011, cui l' richiesta la restituzione con il procedimento riunito. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellata, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2011 e per n.101 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta “Oceania”, per l'anno 2011 e per n.101 giornate.
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovava il terreno-c/da San Giuseppe-, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, ed il modello CUD, relativo all'attività lavorativa svolta, nonché l'estratto contributivo.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011 e per CP_ n.101 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, tenuto anche conto dell'estratto contributivo prodotto in atti, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla ricorrente spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno CP_ in contestazione, cui l' chiede la restituzione con la nota del 28/09/2018.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo tenuto conto delle serialità e dei giudizi riuniti, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Sicilia che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande CP_ proposte da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2011, e per n.101 giornate, ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta “Oceania”, e, per l'effetto ordina CP_ all' in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
2)Conseguentemente annulla l'avviso di indebito di cui alla comunicazione del 28/09/2018, con la CP_ quale l' ha richiesto la restituzione delle somme percepite dalla ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 2.104,39, con annullamento della citata richiesta di restituzione CP_
3)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.850,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Antonella
Sicilia;
Così deciso in Patti, 03/12/2025
Il Giudice on.
NI CA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. NI CA, all'esito dell'udienza del
03/12/2025 ha pronunciato, la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1310/2018 R.G., a cui è riunto il procedimento n. 31008/2019 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliata in Brolo (Me), via Trento n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Avv. Antonella Sicilia, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, domiciliato, rappresentato e difeso come in atti;
- resistente –
Oggetto: iscrizione elenchi anagrafici-indebito disoccupazione agricola.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c. Con ricorso depositato il 12/04/2018, -RGN 1310/2018-, la parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro, chiedendo l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, per l'anno 2011, dai quali è stata cancellata, a seguito di accertamento sull'azienda del datore di lavoro L'Oceania.
Con successivo ricorso -RGN 1008/2019-, la parte ricorrente impugnava il provvedimento di CP_ indebito, del 28/09/2018, con il quale l' richiedeva la restituzione della somma di Euro
2.104,39, corrisposta a titolo di disoccupazione agricola -anno 2011-, sul presupposto della cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli relativamente al medesimo anno.
L' si costituiva, in entrambi i procedimenti, non eccependo alcuna decadenza ex art. dell'art. CP_1
22 D.L. n. 7/1970, ma, nel merito contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
All'udienza del 24/02/2023, i procedimenti venivano riuniti stante l'evidente connessione.
La causa istruita documentalmente, e con l'escussione dei testi, all'udienza odierna, matura per la decisione, veniva discussa e decisa.
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Non sussistono problemi di procedibilità-ammissibilità del ricorso, avendo parte ricorrente proposto CP_ il ricorso nei termini di legge, e peraltro l' non ha eccepito alcuna decadenza.
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di seguito specificato.
La domanda della parte ricorrente tende all'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per L'anno 2011, e per n.101 giornate, e conseguentemente il suo diritto a ritenere la CP_ disoccupazione agricola percepita per l'anno 2011, cui l' richiesta la restituzione con il procedimento riunito. CP_ La parte ricorrente si duole della circostanza che l' non lo ha iscritto-cancellata, a causa della insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Come più volte affermato dalla Suprema Corte, "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, CP_1 esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Vedasi ex Cass.
n.14296/2011; 14642/2012).
Sul punto, va rilevato che, come statuito dalla sentenza della Corte di Appello n.88/2021, in merito CP_ all'accertamento ispettivo dell' i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali, fanno piena prova, fino a querela di falso, unicamente ai fatti attestanti nel verbale di accertamento come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni raccolte. (Cass. sez. un. N.12545/1992;
n.17355/2009).
I rapporti ispettivi, pur facendo prova fino a querela di falso, per loro natura hanno tuttavia una attendibilità che può essere infirmata solo da una prova contraria qualora il rapporto sia in grado di esprimere ogni elemento da cui trae origine, ed in particolare siano allegati i verbali, che costituiscono la fonte di conoscenza si da consentire al Giudice ed alle parti il controllo e la valutazione del loro contenuto. (Cass. 14965/2012).
Orbene, questo Giudice nell'espressione del proprio potere discrezionale nella valutazione delle fonti di prova, ritiene che parte ricorrente, abbia dato prova, come era suo precipuo onere, attraverso i testi escussi, e la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro per l'anno 2011 e per n.101 giornate.
Invero, i testi escussi, senza apparente contraddizione, hanno confermano sia l'esistenza, sia la durata e sia la natura onerosa del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni molto dettagliate, circa la circostanza per cui la ricorrente lavorasse, alle dipendenze della ditta “Oceania”, per l'anno 2011 e per n.101 giornate.
Per quanto sopra, i testi, hanno specificato dove si trovava il terreno-c/da San Giuseppe-, quali fossero le mansioni di fatto svolte dalla ricorrente, che il datore di lavoro, forniva ai lavoratori le direttive, con ciò evidenziando, nei fatti, l'estrinsecazione di almeno uno dei tipici poteri datoriali.
Va, precisato, che come già affermato dalla giurisprudenza, la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c. p. c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. n.21239/2019).
Parte ricorrente ha versato in atti le buste paga, ed il modello CUD, relativo all'attività lavorativa svolta, nonché l'estratto contributivo.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2011 e per CP_ n.101 giornate, con conseguente condanna dell' all'iscrizione come chiesto in ricorso.
Ne consegue che, tenuto anche conto dell'estratto contributivo prodotto in atti, possedendo il requisito contributivo (102 giornate nel biennio) e assicurativo, alla ricorrente spetta il riconoscimento del proprio diritto ad ottenere l'erogazione della disoccupazione agricola per l'anno CP_ in contestazione, cui l' chiede la restituzione con la nota del 28/09/2018.
Peraltro, la stessa sezione del Tribunale, sul punto, si è espressa con numerose sentenze di accoglimento per casi analoghi (sentenze procedimenti R.G. N. 1029, 1032, 1030/2023, 1036/2023,
1039/2023).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo tenuto conto delle serialità e dei giudizi riuniti, con distrazione in favore dell'Avv. Antonella Sicilia che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulle domande CP_ proposte da contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 deduzione, così provvede:
1)Dichiara che per l'anno 2011, e per n.101 giornate, ha svolto attività Parte_1 lavorativa come bracciante agricola alle dipendenze della ditta “Oceania”, e, per l'effetto ordina CP_ all' in persona del legale rappresentate pro tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura, in favore della stessa;
2)Conseguentemente annulla l'avviso di indebito di cui alla comunicazione del 28/09/2018, con la CP_ quale l' ha richiesto la restituzione delle somme percepite dalla ricorrente per disoccupazione agricola anno 2011, pari ad Euro 2.104,39, con annullamento della citata richiesta di restituzione CP_
3)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.850,00, oltre spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo la distrazione in favore dell'Avv. Antonella
Sicilia;
Così deciso in Patti, 03/12/2025
Il Giudice on.
NI CA